Quando è configurabile il possesso ad usucapionem?

Per la configurabilità del possesso ad usucapionem, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all’uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena, un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all’inerzia del titolare del diritto.

È quanto è stato ricordato dalla Corte di Cassazione in due ordinanze, la n. 2044 e la n. 2043, depositate il 4 febbraio 2015. Il fatto. Entrambi i ricorsi in Cassazione nascono dal rigetto della domanda di usucapione proposta dagli odierni ricorrenti alle rispettive Corti d’appello. Il Collegio giudicante, lo stesso per entrambi i ricorsi, ha ritenuto i motivi addotti infondati, ricordando sul punto quando può essere configurato il possesso ad usucapionem. Il possesso per usucapione. Così si legge nelle ordinanze per la configurabilità del possesso ad usucapionem , è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all’uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena , un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all’inerzia del titolare del diritto . L’apprezzamento dei Giudici del merito. Il Collegio ricorda, altresì, come non sia denunciabile, in sede di legittimità, l’apprezzamento dei Giudici di merito sulla validità degli eventi dedotti dalla parte, al fine di accertare se, nella concreta fattispecie, ricorrano o meno gli estremi di un possesso legittimo, idoneo a condurre all’usucapione, ove, come nei casi di specie, sia congruamente logico e giuridicamente corretto. Solo nel caso in cui la motivazione data in appello sia incompleta, incoerente ed illogica, precisa il Collegio, si può giungere alla cassazione della sentenza, e non, invece, quando i Giudici del merito abbiano valutato i fatti in modo diverso da quelle che erano le aspettative della parte. I ricorsi in esame, oltre tutto, tentano una semplice rilettura delle emergenze processuali senza intaccare la ratio decidendi delle decisioni impugnate. Per tali ragioni, entrambi i ricorsi vengono rigettati dalla S.C. con la condanna deiu rispettivi ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 11 dicembre 2014 – 4 febbraio 2015, numero 2043 Presidente Bianchini – Relatore Correnti Fatto e diritto La causa è stata rimessa alla camera di consiglio sulla scorta della seguente relazione 5132/2014 H./Comune Bolzano lì consigliere delegato osserva La corte di appello di Trento, sezione di Bolzano ha respinto la domanda di usucapione dei sigg. H.h e quella del Comune per il pagamento di un canone di occupazione, ritenendo non provato, per quanto ancora interessa, un possesso ad usucapionem. L'odierno ricorso con unico motivo lamenta la violazione dell'art. 1158 cc ma la censura è infondata. Per la configurabilità djpossesso ad usucapionem , è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabili ernte ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ``ius in re aliena ex plurimis Cass. 9 agosto 2001 numero 11000 , un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto Cass. 11 maggio 1996 numero 4436. Cass. 1 3 dicembre 1994 numero 10652 . Nè è denunciabile, in sede di legittimità, l'apprezzamento del giudice di merito in ordine alla validità degli eventi dedotti dalla parte, al fine di accertare se, nella concreta fattispecie, ricorrano o meno gli estremi di un possesso legittimo. idoneo a condurre all'usucapione Cass. 1 agosto 1980 numero 4903, Cass. 5 ottobre 1978 numero 4454 , ove, come nel caso, sia congruamente logica e giuridicamente corretta. Alla cassazione della sentenza si può giungere solo quando la motivazione sia incompleta, incoerente ed illogica e non quando il giudice del merito abbia valutato i fatti in modo difforme dalle aspettative e dalle deduzioni di parte Cass. 14 febbraio 2003 numero 2222 . Il ricorso tenta una rilettura delle emergenze processuali senza intaccare la ratio decidendi della decisione impugnata. P.Q.M. Propone di rigettare il ricorso. Roma, 23 ottobre 2014. Il consigliere delegato Il Collegio condivide e fa propria la relazione osservando che la sentenza fa riferimento al permesso ottenuto dall'amministrazione per l'insediamento ed alla concessione di baracche ad alcune famiglie zingare per cui non si ravvisa l'asserita decisione della questione di diritto in modo difforme dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese liquidate in euro 1700 di cui 1500 per compensi oltre accessori. Dà atto ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del dpr 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 11 dicembre 2014 – 4 febbraio 2015, numero 2044 Presidente Bianchini – Relatore Correnti Fatto e diritto La causa è stata rimessa alla camera di consiglio sulla scorta della seguente relazione 5451/2014 C./C. 11 consigliere delegato osserva La corte di appello di Genova ha rigettato l'appello di Pietro C. rigettando la sua domanda di usucapione di cui alla legge 346/76 su opposizione del fratello Luigi. L'odierno ricorso si articola in due motivi 1 omesso esame di punto decisivo 2 violazione degli artt. 1144 cc, 228 epc, 2733 ce ma le censura sono infondate. Per la configurabilità de'possesso ad usucapionem , è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge. un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena ex plurimis Cass. 9 agosto 2001 numero 11000 , un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto Cass. 11 maggio 1996 numero 4436, Cass. 13 dicembre 1994 numero 10652 . Nè è denunciabile, in sede di legittimità, l'apprezzamento del giudice di merito in ordine alla validità degli eventi dedotti dalla parte, al fine di accertare se. nella concreta fattispecie, ricorrano o meno gli estremi di un possesso legittimo. idoneo a condurre all'usucapione Cass. 1 agosto 1980 numero 4903, Cass. 5 ottobre 1978 numero 4454 , ove, come nel caso, sia congruamente logica e giuridicamente corretta. Alla cassazione della sentenza si può giungere solo quando la motivazione sia incompleta, incoerente ed illogica e non quando il giudice del merito abbia valutato i fatti in modo difforme dalle aspettative e dalle deduzioni di parte Cass. 14 febbraio 2003 numero 2222 . Il ricorso tenta una rilettura delle emergenze processuali senza intaccare la ratio decidendi della decisione impugnata, tanto più che nel rapporto tra fratelli la prova deve essere più rigorosa. P.Q.M. Propone di rigettare il ricorso. Roma, 23 ottobre 2014. Il consigliere delegato 11 Collegio condivide e fa propria la relazione richiamando la giurisprudenza sulla presunzione di tolleranza tra persone legate da vincoli di parentela, sulla quale in generale cfr. Cass. 8.5.2013 numero 10894, Cass. 1.8.2008 numero 21016, Cass. 20.2.2008 numero 4327, Cass. 20.9.2007 numero 19478. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in euro 2500 di cui 2300 per compensi, oltre accessori. Dà atto ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del dpr 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.