Atto di citazione sia per l’inabilitato che per il suo curatore

La citazione del solo curatore del soggetto inabilitato, violando le norme sostanziali che regolano la rappresentanza dei soggetti inabilitati nonché i corrispondenti poteri del curatore con riferimento alla disciplina del minore emancipato, riflettendosi sulla validità dell’intero giudizio, comporta la nullità della sentenza.

Lo afferma la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1773/15 depositata il 30 gennaio. Il caso. Il Giudice di Pace di Bitonto, con la domanda avanzata dal Condominio nei confronti dei nudi proprietari di uno degli appartamenti del complesso residenziale, veniva chiamato a pronunciarsi in merito alla condanna al pagamento delle spese condominiali per lavori di manutenzione straordinaria. I convenuti resistevano in giudizio eccependo l’imputabilità di tale onere all’usufruttuario del bene, stante una convenzione, tra loro sottoscritta, che prevedeva una suddivisione delle suddette spese in ragione del 70% a carico dell’usufruttuario e del 30% dei nudi proprietari. L’usufruttuario, chiamato in causa e costituitosi in giudizio, eccepiva la nullità dell’accordo in considerazione delle precarie condizioni mentali in cui versava nel momento della stipulazione. Il giudice di prime cure, accogliendo la domanda del Condominio, riconobbe come unici obbligati i nudi proprietari dell’appartamento, essendo invalido il patto da essi convenuto con l’usufruttuario, a causa delle condizioni mentali dello stesso. Il secondo grado di giudizio veniva avviato dai nudi proprietari con notificazione al Condominio ed al curatore speciale dell’usufruttuario inabilitato, nominato nel frattempo. Il Tribunale di Bari accolse il gravame applicando le norme sull’imputazione delle spese di manutenzione straordinaria dettate dagli artt. 1004 e 1005 c.c. con riferimento alla comunione ma estendibili anche al condominio. Per la cassazione della sentenza agiva il curatore unitamente all’usufruttuario inabilitato. Il curatore non è rappresentante legale dell’inabilitato. Il primo motivo di ricorso, che risulta assorbente nei confronti delle altre doglianze, lamenta la violazione e la falsa applicazione delle norme sul litisconsorzio necessario nonché delle norme sostanziali relative alla rappresentanza dell’inabilitato. Il ricorrente ritiene infatti che la notificazione del ricorso in appello al solo curatore non può considerarsi come automaticamente estendibile anche all’inabilitato ed incide dunque sulla validità dell’intero giudizio di gravame. La Corte di Cassazione accoglie il motivo così articolato affermando che, trattandosi di un’ipotesi di error in procedendo incidente sulla vocatio in jus di un litisconsorte necessario, è innegabile che tale vizio si rifletta sulla validità del giudizio così istaurato e della relativa sentenza. Nel caso concreto, i giudici di merito, omettendo di verificare in prima udienza la corretta citazione di tutti i litisconsorzi necessari ed avendo trascurato il fatto che il curatore dell’inabilitato non è rappresentante legale di esso né suo sostituto processuale, ha avviato un procedimento viziato da nullità, conclusosi con una sentenza radicalmente invalida. Per questi motivi, la Suprema Corte accoglie il ricorso, annulla la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Bari in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 14 – 30 gennaio 2015, numero 1773 Presidente/Relatore Bianchini Rileva in fatto 1 - Il Condominio dello stabile sito in omissis , citò innanzi al Giudice di Pace di Bitonto T.R. G. V. o V.S. T. e F. , nudi comproprietari di un appartamento sito in detto condominio, chiedendone la condanna solidale al pagamento della somma di Euro 1.705,61, rappresentante la quota di spettanza di oneri condominiali per le spese di manutenzione straordinaria dello stabile i convenuti, ritenendo che tale obbligo dovesse andare a carico dell'usufruttuario del bene, tale D.C.A. , giusta intesa negoziale intervenuta con il medesimo — con la quale il predetto si sarebbe impegnato a corrispondere il 70% dell'importo dovuto per i lavori di manutenzione straordinaria che avessero interessato l'immobile da lui goduto, restando il residuo 30% a carico dei nudi proprietari -, chiesero ed ottennero che questi venisse chiamato in causa il predetto, costituendosi, eccepì la nullità del giudizio per morte di uno dei comproprietari - T.R. - prima della notifica della citazione per chiamata in causa nel merito sostenne l'invalidità dell'accordo sopra descritto, stanti le precarie condizioni mentali in cui avrebbe versato al momento della sottoscrizione venne dichiarato interrotto il giudizio per la inabilitazione del medesimo D.C. e la causa fu riassunta anche nei confronti del curatore del medesimo, D.C.G. che si costituì facendo proprie le difese in precedenza espresse si costituì altresì l'erede del defunto T.R. , la vedova P.V. , agendo anche quale genitrice gerente la potestà sulla figlia minorenne T.A. . 2 Il giudice di Pace pronunziò sentenza numero 158/2007 con la quale riconobbe i T. come unici obbligati nei confronti del Condominio, giudicando che ogni accordo intervenuto tra costoro e l'usufruttuario non sarebbe stato opponibile al Condominio e che comunque l'accordo circa la ripartizione delle spese doveva ritenersi stipulato quando già le condizioni mentali del D.C. si erano irrimediabilmente pregiudicate e fosse per ciò invalido condannò pertanto i predetti al pagamento della somma di Euro 1705,61 in favore del Condominio nonché a restituire ad D.C.A. quanto dal medesimo versato in virtù di tale contratto. 3 Tale decisione fu gravata di appello dai T. , che notificarono il gravame al Condominio ed a D.C.G. , nella sua ritenuta qualità di curatore speciale dell'inabilitato D.C.A. il detto curatore si costituì svolgendo gravame incidentale per l'integrazione delle spese di lite, insufficientemente liquidate dal Giudice di Pace anche il Condominio si costituì, concludendo per la conferma dell'appellata decisione. 4 Il Tribunale di Bari, sezione distaccata di Bitonto, con sentenza numero 73/2013, pubblicata il 5 marzo 2013, accolse il gravame dei T. sulla base dell'osservazione che, trovando origine la spesa della cui ripartizione si trattava, nell'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della facciata condominiale, essa doveva essere posta a carico del nudo proprietario, secondo quanto disposto per la comunione - ma con principio estensibile anche alla disciplina del condominio - dagli artt. 1004 e 1005 cod. civ. negò poi il giudice dell'appello che fosse fondata la tesi, esposta nell'impugnazione principale, secondo la quale la domanda del Condominio si sarebbe estesa automaticamente al D.C. per effetto della chiamata in causa giudicò altresì non convincentemente motivata la sentenza di primo grado allorché aveva ritenuto annullabile per incapacità naturale l'accordo tra i T. ed il D.C. concluse ritenendo, sulla base di tale pattuizione, che solo il D.C. fosse obbligato a provvedere al pagamento delle spese di manutenzione straordinaria - nella indicata proporzione. 5 Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso D.C.A. e G. , facendo valere tre motivi di annullamento si sono costituiti i T. T.A. , in proprio, essendo oramai divenuta maggiorenne il Condominio non ha svolto difese. Osserva in diritto I - Con il primo motivo vengono denunziate la violazione e la falsa applicazione della norma sul litisconsorzio necessario nel giudizio di gravame - art. 331 cpc — nonché delle norme sostanziali che regolano la rappresentanza dell'inabilitato ed i corrispondenti poteri del curatore del medesimo con riferimento alla disciplina del minore emancipato portati dal combinato disposto degli artt. 424 e 394 cod. civ. , assumendone la incidenza sulla validità dell'intero giudizio di gravame, nell'ambito del quale non fu citato D.C.A. ma solo il suo curatore. II — Con il secondo motivo vengono fatte valere la violazione e la falsa applicazione della disciplina che regola la validità degli atti posti in essere dal soggetto in istato di transeunte incapacità naturale, pur non essendo D.C.A. nella fattispecie all'epoca, ancora stato dichiarato inabilitato - art. 428 cod. civ. — nonché delle norme processuali relative ai poteri del giudice di valutare le emergenze di causa - artt. 115 e 116 cpc - con riferimento alla delibazione delle certificazioni mediche di assenza o, al contrario, di persistenza della patologia mentale che portò alla sentenza di inabilitazione, al momento della sottoscrizione dell'accordo sulla ripartizione delle spese è stato altresì denunciato un vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un aspetto decisivo della controversia. III — Con il terzo motivo si assume la violazione del principio del c.d. giusto processo, portato dall'art. 111 Cost. l'erronea applicazione della rilevanza della malafede dello stipulans con l'incapace — nella fattispecie i cugini del D.C. l'arch. D.N. , che redasse il riparto, e T.R. , già comproprietario - come condizione dell'annullamento dell'atto — art. 428, II comma, cod. civ. - la non condivisibile valutazione delle emergenze istruttorie, non condotta secondo il principio di non contestazione desumibile dall'art. 115 cod. civ. la presenza di un vizio di motivazione nella sua triplice manifestazione illustrata nell'art. 360, I comma numero 5 cpc ed infine il vizio di ultrapetizione. IV - Il primo motivo è fondato e gli altri risultano assorbiti. IV.a - Va preliminarmente rilevato che, vertendosi in un'ipotesi di error in procedendo incidente sulla vocatio in jus di un litisconsorte necessario nel giudizio di gravame, tale vizio di ripercuoteva sulla validità del giudizio medesimo e della conseguente sentenza e pertanto era ininfluente che di esso si fosse trattato o meno nel corso di quel giudizio, formando materia di apposito motivo di ricorso in cassazione né tampoco la costituzione in sede di legittimità della parte non evocata in giudizio di appello poteva rivestire un effetto sanante del vizio, a tacer d'altro essendo intervenuta la costituzione proprio per far valere quella menda processuale. IV.a.1 - Ciò premesso la Corte del merito, non verificando in prima udienza che fossero state citate in giudizio tutte le parti si vorrebbe dire le giuste parti necessari litisconsorti del giudizio di primo grado e non avendo posto a mente che il curatore dell'inabilitato non è il rappresentante legale di costui né il suo sostituto processuale - rivestendo solo funzioni di assistenza e di supporto vedi Cass. Sez. II numero 5359/1992 - ha pronunziato una sentenza radicalmente invalida a conclusione di un procedimento del pari nullo. V - Il ricorso è pertanto idoneo ad essere trattato in camera di consiglio a' sensi degli artt. 375 numero 5, 376 e 380 bis cpc, per essere dichiarato manifestamente fondato il primo motivo ed assorbiti gli altri . RITENUTO che sono condivisibili le conclusioni sopra riportate, non specificamente contrastate dalle parti né con memorie ex art. 380 bis cpc né in sede di adunanza in camera di consiglio che va pertanto accolto il primo motivo e dichiarati assorbiti gli altri, con conseguente annullamento della gravata decisione e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Bari, in diversa composizione soggettiva stante il parziale accoglimento non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso stesso, a norma del comma quater dell'art. 13, d.P.R. numero 115/2002. P.Q.M. La Corte accoglie il 1^ motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri annulla per l'effetto la gravata decisione del Tribunale di Bari, sezione distaccata di Bitonto rinvia al Tribunale di Bari, in diversa composizione soggettiva, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità a' sensi dell'art. 13, comma I quater, del d.P.R. numero 115/2002, dichiara la insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.