Il ritardo della notifica non può restringere i termini di prescrizione: la scissione vale anche per gli effetti sostanziali

Va rimessa alle Sezioni Unite della Cassazione la questione concernente i limiti di estensione del principio di scissione” degli effetti della notificazione in relazione alla notificazione di atti sostanziali o, quantomeno, alla notificazione di atti processuali con effetti sostanziali.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella pronuncia n. 1392 del 26 gennaio 2015. Il caso. Tre fideiussori di una società in liquidazione citavano in giudizio la debitrice affinché, ai sensi dell’art. 1953 c.c., gli procurasse la liberazione o apprestasse le garanzie necessarie al soddisfacimento del loro diritto di regresso. Proponevano, inoltre, azione revocatoria ex art. 2901 c.c. in relazione all’atto di vendita di alcuni terreni edificabili compiuto dalla società debitrice. Il giudice di primo grado dichiarava prescritta l’azione revocatoria relativa alla compravendita immobiliare in quanto esercitata oltre il termine quinquennale previsto dall’art. 2903 c.c. Rigettato l’appello proposto dai medesimi attori, questi ultimi decidono di rivolgersi alla Corte di Cassazione. Il principio di scissione degli effetti della notificazione. I ricorrenti censurano la sentenza in ragione della mancata applicazione del principio di scissione degli effetti della notificazione per il notificante ed il destinatario. In virtù di tale principio, affermato dalla Corte costituzionale nella pronuncia n. 477/02 e oggi sancito dal comma 3 dell’art. 149 c.p.c., per il soggetto notificante la notifica si perfeziona al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario, mentre, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto. Detto principio doveva ritenersi rilevante nel caso di specie poiché l’atto di citazione era stato consegnato all’ufficiale giudiziario l’ultimo giorno utile ad interrompere la prescrizione, ma era chiaramente giunto al destinatario a prescrizione compiuta. Ebbene, i Giudici di legittimità osservano preliminarmente che la questione dei limiti di estensione del principio di scissione non è stata ancora definita dalla giurisprudenza in tutti i suoi aspetti, permanendo tuttora taluni aspetti controversi. Limitazione del principio solo agli atti processuali. Invero, nel caso sottoposto all’esame degli Ermellini, il Giudice di merito aveva aderito al più recente orientamento espresso dalla Cassazione, secondo il quale tale principio non si estenderebbe all’ipotesi di estinzione del diritto per prescrizione. Nello specifico, diverse decisioni di legittimità hanno radicalmente ristretto la portata del principio solo agli atti processuali, non a quelli sostanziali né agli effetti sostanziali dei primi, questi ultimi producendo dunque i loro effetti sempre e comunque dal momento in cui pervengono all’indirizzo del destinatario. Tale limitazione non è stata ritenuta affatto in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., dal momento che il principio della scissione degli effetti della notificazione tutela l’interesse del notificante a non vedersi addebitato l’esito intempestivo della notifica, mentre la prescrizione incide sul diverso profilo sostanziale del diritto, rispetto al quale si pone, in via prevalente, la tutela della certezza del diritto del destinatario. Possibile estensione anche agli atti e agli effetti sostanziali. Ciò nondimeno, gli argomenti addotti dall’orientamento fin qui menzionato, a giudizio della Suprema Corte, non paiono dirimenti nel giustificare una simile limitazione. Ed invero, le esigenze già più volte richiamate che hanno indotto all’introduzione del principio nel nostro ordinamento sussistono indipendentemente dalla natura e portata degli effetti dell’atto notificato. Con specifico riferimento, poi, alla questione della prescrizione, i Giudici di legittimità reputano non decisivo l’argomento che fa leva sull’esigenza di certezza del diritto. Difatti, tale esigenza non viene in alcun modo menomata poiché risulta comunque necessario che il processo di notificazione sia portato a compimento mediante la conoscenza legale dell’atto da parte del destinatario. Inoltre, la medesima esigenza si atteggia in identico modo anche con riguardo ai soli effetti processuali dell’atto notificato, in ordine ai quali la regola di scissione degli effetti costituisce ormai un punto fermo dell’ordinamento. Il che dimostra una volta di più che il valore perseguito con il principio di scissione, quand’anche riguardato, nell’ottica del destinatario, risulta insensibile alla natura – processuale o sostanziale – degli effetti dell’atto notificato. Effetto sostanziale dipendente dalla notificazione di un atto processuale. Del resto, la soluzione che discrimina tra effetti processuali ed effetti sostanziali dell’atto notificato – a giudizio degli Ermellini – pare particolarmente stridente con riguardo a quelle ipotesi in cui l’effetto sostanziale può dalla parte essere ottenuto solo ed esclusivamente mediante la notificazione di un atto processuale. Si tratta di ipotesi in cui è evidente la funzione meramente strumentale svolta dal processo nella tutela di posizioni sostanziali. E ciò accade nel caso di specie, ove il termine di prescrizione dell’azione revocatoria non potrebbe venire interrotto se non mediante la notificazione dell’atto di citazione. In tale fattispecie, la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario per la notificazione non è solo un incombente materiale di per sé significativo della cessazione dello stato di protratta inerzia che giustificherebbe altrimenti l’estinzione del diritto, ma rappresenta l’esercizio di un vero e proprio diritto potestativo del creditore al quale corrisponde, in capo al debitore, uno stato di mera soggezione all’altrui iniziativa giudiziale. In tali situazioni il creditore deve essere ammesso ad esercitare il suo diritto usufruendo del termine prescrizionale per intero, e non al netto” dei giorni di ritardo ipoteticamente ascrivibili all’agente notificatore. Il rinvio alle Sezioni unite. La Suprema Corte reputa quindi sussistenti valide ragioni per rivedere l’orientamento di legittimità che si è andato consolidando nel senso restrittivo sopra indicato. E, nel sollecitare un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, suggerisce di percorrere la strada già tracciata da alcune pronunce Cass. n. 18399/09 , che, al fine di tutelare l’esigenza che la parte non subisca le conseguenze negative di accadimenti sottratti al proprio potere d’impulso, hanno già affermato la necessità che il principio di scissione” venga esteso anche agli effetti sostanziali dell’atto notificato.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza interlocutoria 6 novembre 2014 – 26 gennaio 2015, n. 1392 Presidente Russo – Relatore Stalla