Prognosi sfavorevole esito processo penale: magistrato sospeso oltre i 5 anni

Il carattere speciale” delle leggi che regolano lo status di magistrato, giustifica ampiamente, una disciplina più rigorosa rispetto a quella dettata per gli altri pubblici impiegati. Pertanto, la misura cautelare di sospensione dalle funzioni e dallo stipendio applicata al magistrato in sede disciplinare, in seguito ad una condanna penale non definitiva, resta valida anche dopo 5 anni dall’applicazione.

Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 1239, depositata il 23 gennaio 2015. Il fatto. Una Magistrata, sospesa in sede cautelare dalle funzioni e dallo stipendio, ha impugnato per cassazione, nei confronti del Ministro della Giustizia e del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, l’ordinanza della sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura con la quale la Sezione disciplinare rigettava le richieste di declaratoria di nullità o annullamento o inefficacia o inapplicabilità della misura cautelare della sospensione dalle funzioni e dallo stipendio . La dottoressa era stata sospesa dalle funzioni e dallo stipendio in base all’art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 109/2006, in quanto nei suoi confronti era stata adottata una misura cautelare personale. Correttamente negata la revoca della sospensione cautelare. Il Collegio, negando l’impugnazione proposta dal magistrato, sostiene che la revoca della sospensione cautelare è stata negata dalla Sezione disciplinare, che correttamente ha dato rilievo alla condanna della dottoressa per i delitti di corruzione in atti giudiziari e di falso alla conferma, in sede d’appello, della ricostruzione dei fatti operata dai Giudici di primo grado alla prognosi sfavorevole alla stessa dottoressa circa l’esito finale del processo penale, proprio sulla base delle pronunce dei precedenti gradi di giudizio alla indubbia menomazione del prestigio della magistrata, in ragione dei reati fino ad allora accertati a suo carico. Pertanto, afferma il Collegio, nel caso di specie vi erano tutti i presupposti per applicare e mantenere la misura cautelare della sospensione e cioè, la sottoposizione del magistrato a procedimento penale per delitto non colposo punibile, anche in via alternativa, con pena detentiva, oppure l’accertamento, nei limiti della fase cautelare, di fatti disciplinarmente rilevanti e l’assoluta incompatibilità tra la permanenza in servizio del magistrato medesimo ed il decoro e la credibilità della funzione giudiziaria affidatagli. La Sezione disciplinare ha, pertanto, correttamente negato la revoca proprio sulla base degli accertamenti, ribaditi dalla Corte di secondo grado, relativi alla conferma della condanna penale per i delitti di corruzione in atti giudiziari e di falso, considerati talmente gravi da essere idonei a menomare il prestigio della dottoressa. Alla luce di tali considerazioni, non ci sono le condizioni per un’eventuale marcia indietro sulla misura cautelare, cioè il venire meno dei gravi indizi di colpevolezza o l’emissione di una sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento. Disciplina più rigorosa rispetto agli altri pubblici impiegati. Inoltre, sostiene il Collegio, il carattere speciale” delle leggi che regolano lo status di magistrato, giustificano ampiamente una disciplina più rigorosa rispetto a quella dettata per gli altri pubblici impiegati e precludono, pertanto, la possibilità di un’automatica estensione ai giudici dell’istituto della riabilitazione previsto per gli impiegati civili dello Stato. Infatti, un trattamento differenziato dei giudici è imposto dalla stessa Costituzione, la quale prevede apposite disposizioni dirette ad assicurare, a garanzia dell’autonomia e dell’imparzialità di una funzione di vitale importanza per l’esistenza e l’attuazione di uno stato di diritto, la più ampia tutela dell’indipendenza dei giudici . In definitiva, dunque, la misura cautelare di sospensione dalle funzioni e dallo stipendio applicata al magistrato in sede disciplinare, in seguito ad una condanna penale non definitiva, resta valida anche dopo 5 anni dall’applicazione. Sulla richiesta, poi, di riduzione dell’assegno alimentare avanzata dalla ricorrente, il Collegio ricorda che l’art. 21 del d.lgs. n. 109/2006 non consente alcuna valutazione discrezionale in ordine all’entità di tale assegno. Per tali ragioni, le Sezioni Unite della S.C. rigettano il ricorso promosso dalla magistrata.

Corte di cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 18 novembre 2014 – 23 gennaio 2015, n. 1239 Presidente Rovelli – Relatore Di Palma Svolgimento del processo 1. - La magistrata Dott.ssa P.P.S. , sospesa in sede cautelare dalle funzioni e dallo stipendio, con ricorso del 10 giugno 2014, ha impugnato per cassazione - deducendo cinque motivi di censura, illustrati con memoria -, nei confronti del Ministro della giustizia e del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, l'ordinanza della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura n. 70/2014 del 3-30 aprile 2014, con la quale la Sezione disciplinare, pronunciando in ordine all'll'istanza cautelare della Dott.ssa P. , sulle conclusioni del Procuratore generale - il quale aveva chiesto il rigetto della richiesta di revoca della sospensione cautelare - e del difensore dell'incolpato - il quale aveva chiesto la revoca della sospensione cautelare o, in subordine, la rideterminazione della misura dell'assegno alimentare -, ha così provveduto Rigetta le richieste di - declaratoria di nullità o annullamento o inefficacia o inapplicabilità della misura cautelare della sospensione dalle funzioni e dallo stipendio - decadenza della misura cautelare della sospensione cautelare - revisioni della misura dell'assegno alimentare presentate [ ] in data 15 febbraio 2014 ed in data 29 marzo 2014”. 1.1. - Il Ministro della giustizia, benché ritualmente avvisato, non si è costituito né ha svolto attività difensiva. 1.2. - Il Procuratore generale ha concluso, in via principale, per il rigetto del ricorso in subordine, per l'accoglimento del quarto motivo, per quanto di ragione in ulteriore subordine, per l'accoglimento del quinto motivo, per quanto di ragione. 2. - Con istanza del 15 febbraio 2014 e con memoria del 29 marzo 2014, la Dott.ssa P. aveva formulato le seguenti conclusioni, chiedendo alla Sezione disciplinare del C.S.M. - la declaratoria di nullità/annullamento/inefficacia/inapplicabilità o similia ab origine della misura cautelare disciplinare obbligatoria per le sopravvenute decisioni del processo penale, come risultanti dalla sentenza di appello della Corte salernitana, dai motivi di ricorso, il tutto valutabile autonomamente in sede disciplinare, con ogni conseguenza di legge - in linea gradata la decadenza della misura sospensiva automatica o legislativa alla scadenza del quinquennio, cioè alla data del 10/11/2011, per difetto di una salutazione discrezionale disciplinare sul merito del processo, mai avvenuta sino ad oggi, con ripristino della posizione lavorativa ai fini retributivi, contributivi e di ricostruzione della carriera fino ad oggi - in caso ulteriormente gradato di delibazione discrezionale odierna - fatto salvo il ripristino della posizione lavorativa ai fini di legge dal 10/11/2011 sino ad oggi inconfutabilmente dovuta - una valutazione disciplinare di prognosi positiva e di non gravità in senso concreto degli addebiti residui, con revoca della sospensione e riavvio al lavoro, magari in funzioni non giurisdizionali ma amministrative - la rivisitazione dell'assegno alimentare nella misura di metà o due terzi per tutto il periodo dall'inizio della misura sino al 10/11/2011”. In particolare - e per quanto in questa sede ancora rileva -, la Sezione disciplinare, con la predetta ordinanza reiettiva di tutte tali istanze A Ha premesso che - con ordinanza del 30 novembre – 1 dicembre 2006, la Dott.ssa P. era stata sospesa di diritto dalle funzioni e dallo stipendio e collocata fuori dal ruolo organico della magistratura - con successive ordinanze del 9-19 febbraio 2007, 11 luglio-17 settembre 2008, 9-25 febbraio 2009, 1 ottobre - 1 dicembre 2010, 20 dicembre 2011 erano state rigettate le istanze di revoca e/o modifica della disposta misura cautelare, era stata dichiarata inammissibile la richiesta di declaratoria di inesistenza e/o di annullamento del D.M. 18557/18570, era stata rigettata la richiesta di cessazione della misura cautelare, era stata rigettata la richiesta di revisione della misura dell'assegno alimentare. B Ha affermato che La prima questione da esaminare attiene alla natura del provvedimento cautelare, con il quale la Dott.ssa P. è stata sospesa dalle funzioni e dallo stipendio. Il procedimento cautelare trae origine dal provvedimento con il quale, in data 31 ottobre 2006, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti della Dott.ssa P. , già presidente di sezione del Tribunale di Vibo Valentia, alla quale erano imputati gravissimi fatti delittuosi, commessi dal 2000 al novembre 2006. Su richiesta dei titolari dell'azione disciplinare, il successivo 30 novembre 2006 questa Sezione applicava alla Dott.ssa P. , in base all'art. 21 del d.lgs. n. 109 del 2006, la sospensione cautelare obbligatoria dalle funzioni e dallo stipendio, collocandola fuori dal ruolo organico della magistratura, e le attribuiva un assegno alimentare pari ad un terzo dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo”. Dopo aver ricordato che la Dott.ssa P. è stata sospesa dalle funzioni e dallo stipendio in base all'art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 109 del 2006, in quanto nei suoi confronti era stata adottata una misura cautelare personale, e che, in forza del comma 2 dello stesso art. 21, la predetta sospensione permane sino alla sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione o alla sentenza irrevocabile di proscioglimento”, in quanto, nella specie, non erano intervenute sentenze di questo tipo in relazione a tutte le imputazioni poste a fondamento della originaria misura cautelare, ha osservato Il terzo comma dell'art. 21 nella sua prima parte stabilisce che la sospensione è revocata, anche d'ufficio, dalla sezione disciplinare, allorché la misura cautelare è revocata per carenza di gravi indizi di colpevolezza. La Dott.ssa P. non è stata scarcerata per carenza di gravi indizi di colpevolezza. Lo stesso terzo comma dell'art. 21 stabilisce che negli altri casi di revoca o di cessazione degli effetti della misura cautelare, la sospensione può essere revocata. È questa l'ipotesi che riguarda il magistrato istante poiché la cessazione della misura cautelare non è intervenuta per carenza dei gravi indizi di colpevolezza. La formulazione della norma rende evidente che si è in presenza di una revoca della sospensione di carattere facoltativo. In mancanza di una diretta indicazione da parte della disposizione richiamata, la valutazione della sezione disciplinare in ordine alla sussistenza dei presupposti per la revoca facoltativa della sospensione non può che avvenire in relazione ai presupposti previsti dalla legge per la sospensione facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio, prevista dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 109/2006 [ ]. Questa sezione disciplinare ha, più volte, affermato che presupposti per la sospensione facoltativa dalla funzioni e dallo stipendio, secondo quanto dispone l'art. 22, comma 1, D. Lgs. n. 109/2006, sono, da un lato, la sottoposizione del magistrato a procedimento penale per delitto non colposo punibile, anche in via alternativa, con pena detentiva, oppure l'accertamento, nei limiti della fase cautelare, di fatti disciplinarmente rilevanti e, dall'altro, l'assoluta incompatibilità tra la permanenza in servizio del medesimo ed il decoro e la credibilità della funzione giudiziaria affidatagli cfr. tra le altre CSM, sezione disciplinare n. 157/2009 . Nel caso in esame il magistrato non solo è stato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo punibile in via detentiva ma è stato condannato, in primo grado ed in appello, ad una pena detentiva per alcuni dei fatti contestati. Sotto questo profilo la sentenza della Corte d'Appello di Salerno se, per un verso, ha ridimensionato le incolpazioni ed ha notevolmente ridotto la determinazione della pena, per altro verso, confermando in secondo grado le condanne inflitte in primo grado per alcuni dei reati contestati, ha rafforzato il quadro prognostico in ordine ad un esito del giudizio penale sfavorevole alla dottoressa P. . La sentenza d'appello fa propria la ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza di primo grado in relazione ai reati di corruzione in atti giudiziari e di falso in atto pubblico e lungi dall'indebolire le esigenze di cautela in qualche misura le rafforza, considerato che la sentenza di condanna definitiva per questi gravi reati avrebbe, per il disposto dell'art. 20 del decreto legislativo n. 109/2006, autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso. Proprio l'efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare preclude a questa sezione disciplinare, anche in sede cautelare ed ai fini dell'accertamento del quadro indiziario, un riesame del merito di fatti per i quali sono state pronunciate sentenze di condanna pur non passate in giudicato né consente di rimettere in discussione l'accertamento compiuto dal giudice penale. La tipologia dei reati per i quali la Dott.ssa P. è stata condannata corruzione in atti giudiziari, falsità materiale e falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici commessi, peraltro, nell'esercizio della funzione giurisdizionale, comporta di per sé la grave menomazione del prestigio del magistrato e legittima la persistenza della misura cautelare della sospensione dalle funzioni considerato che, la menomazione del prestigio conseguente alla pendenza, assistita da un congruo quadro indiziario, di un processo per reati gravi e la cui commissione è strettamente connessa all'esercizio delle funzioni giurisdizionali, è tale da non risentire del decorso del tempo e da impedire una pur temporanea reintegrazione in servizio, possibile solo all'esito di un totale chiarimento nel merito delle pesanti accuse CSM, sezione disciplinare n. 15/2011 ”. C Quanto al termine di efficacia delle misure cautelari, ha affermato [ ] deve ritenersi che nessuna norma determina il termine di efficacia delle misure cautelari e deve ritenersi in conformità con l'orientamento costante di questa Sezione Disciplinare che il termine quinquennale di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 19 del 1990 previsto per la cessazione dell'efficacia della sospensione cautelare del pubblico dipendente non si applichi alla sospensione cautelare del magistrato dato che, dal punto di vista sistematico, l'intera materia disciplinare per i magistrati è oggetto di un autonomo e specifico intervento legislativo e non vi è alcuna similitudine tra la disciplina delle misure cautelari di natura giurisdizionale applicabili al magistrato e quelle di natura amministrativa applicabili al pubblico dipendente. Basti considerare che non vi è per i magistrati, come previsto per gli altri pubblici dipendenti, un automatismo nell'applicazione della misura cautelare derivante dalla mera pendenza di un procedimento penale. Lo stesso automatismo quindi limita il potere dell'amministrazione pubblica di mantenere la misura cautelare che viene dunque caducata con il decorso del quinto anno. Nel caso delle misure cautelari disciplinari dei magistrati è lasciata al giudice disciplinare la valutazione non solo sulla sussistenza dei gravi indizi di reità ma anche della persistenza ed attualità delle esigenze cautelari senza che rilevi per escluderle il semplice decorso del tempo, come più volte affermato da questa sezione CSM, sezione disciplinare n. 98/2011, 15/2011, 24/2008 ”. D Quanto, infine, alla misura dell'assegno alimentare, ha affermato [ ] ritiene questa sezione di dover ribadire in linea con le precedenti ordinanze, relative ad istanze proposta dalla stessa Dott.ssa P. e con la giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione cfr. Cass. n. 23830 del 2007 , che deve ritenersi più favorevole la disposizione prevista dall'art. 21 del d.lgs. n. 109 del 2006, che sancisce una misura legale fissa dell'assegno alimentare pari ad un terzo dello stipendio, piuttosto che la precedente disposizione di cui all'art. 31 del r.d. n. 511 del 1946, che prevedeva la possibilità di determinare l'assegno in misura discrezionale non eccedente i due terzi dello stipendio, senza però alcuna indicazione di una percentuale minima. Per effetto delle citate decisioni, ormai si era formato il giudicato interno sulla determinazione dell'assegno alimentare dovuto alla Dott. P. nella misura legale prevista dal d.lgs. n. 109 del 2006. E poiché nel caso in cui sia stata disposta la sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio la legge citata non consente alcuna valutazione discrezionale in ordine all'entità dell'assegno alimentare da attribuire al magistrato Sez. Un. n. 27291 del 2009 , anche la richiesta subordinata diretta ad ottenere un aumento di detto assegno non può che esser disattesa”. Motivi della decisione 1. - Con il primo con cui deduce Si eccepisce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettere b ed e, la violazione di legge di cui all'art. 653 c.p.p., nonché la mancanza e l'illogicità della motivazione dell'ordinanza reclamata, anche in riferimento all'art. 546, lettera e, c.p.p., laddove la stessa non ha considerato minimamente il capo dell'istanza della ricorrente concernente l'originaria, sopravvenuta inesistenza della misura cautelare disciplinare obbligatoria, per carenza dei presupposti della misura cautelare penale, come risultanti dallo stato attuale del procedimento penale medesimo, nonché la violazione di legge” , con il secondo con cui deduce Si eccepisce, ai sensi dell'art. 606, primo comma, lettera b, c.p.p., l'erronea applicazione del combinato disposto degli artt. 21 e 22 d.lgs. 109/2006 e succ. modif., nonché ex art. 606, comma 1, lettera e, c.p.p., la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, laddove la stessa si riferisce alla figura di cui all'art. 21 legge Mastella, che è ipotesi di sospensione obbligatoria, come se fosse facoltativa” e con il quarto motivo con cui deduce Si eccepisce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettere b ed e, la violazione di legge in relazione all'art. 22 D.L.vo 109/2006, la carenza di motivazione anche in riferimento all'art. 546, lettera e, c.p.p., e la sua contraddittorietà per il mancato esame dei riscontri di prova e delle argomentazioni circa la insussistenza dei gravi indizi di reità e il presunto rafforzamento del quadro prognostico, il tutto senza alcun esame del merito delle accuse e dei gravi illeciti commessi in danno della Dott.ssa P. dai magistrati salernitani. Mancato esame dell'istanza di trasferimento d'ufficio in alternativa alla sospensione facoltativa o di applicazione della Dott.ssa P. a mansioni amministrative con distacco presso qualche ufficio pubblico” - i quali possono essere esaminati congiuntamente, avuto riguardo alla loro stretta connessione -, la ricorrente critica la ordinanza impugnata cfr., supra, Svolgimento del processo, n. 2., lettera B , anche sotto il profilo dei vizi della motivazione, sostenendo che i Giudici disciplinari a hanno omesso di esaminare tutti i documenti prodotti dalla difesa in relazione alla sentenza della Corte d'Appello di Salerno, in séguito alla quale, a fronte dei cinquanta reati dell'imputazione originaria, residuano soltanto tre reati b conseguentemente, hanno erroneamente mantenuto la misura cautelare obbligatoria in sede disciplinare, senza considerare che lo sviluppo del procedimento penale avrebbe comportato l'originaria illegittimità, per carenza originaria dei suoi presupposti, della misura cautelare personale adottata nei confronti della stessa ricorrente, ed inoltre senza considerare che la misura cautelare disciplinare avrebbe dovuto essere convertita da obbligatoria in facoltativa c hanno erroneamente interpretato gli artt. 21 e 22 del d.lgs. n. 109 del 2006, confondendo tra misura cautelare obbligatoria e facoltativa d hanno completamente omesso di accertare e, quindi, di valutare le attuali risultanze probatorie del procedimento penale all'esito del processo d'appello ai fini della decisione sulla richiesta di revoca della sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio. Con il terzo motivo con cui deduce Si eccepisce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettere b ed e, c.p.p., la violazione del combinato disposto di cui all'art. 4 della legge n. 97/2001, come oggi risultante e dell'art. 276, comma 3, R.D. nr. 12/1941, laddove la Sezione ha ritenuto erroneamente che nessuna norma determini il termine di efficacia delle misure cautelari per i Magistrati, nonché la carenza di motivazione sulla questione della durata della misura cautelare obbligatoria e l'erroneo riferimento alla disciplina amministrativa dei pubblici impiegati” , la ricorrente critica la ordinanza impugnata cfr., supra, Svolgimento del processo, n. 2., lettera C , anche sotto il profilo di gravi vizi di motivazione, sostenendo che i Giudici a quibus hanno erroneamente omesso di tener conto che, in forza del combinato disposto degli artt. 276, terzo comma, del R. d. n. 12 del 1941 e 9, comma 2, della legge n. 97 del 2001, alla fattispecie è applicabile la norma secondo cui la sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio è revocata di diritto dopo il decorso di cinque anni dalla sua applicazione e, quindi, alla data del 10 novembre 2011. Con il quinto motivo con cui deduce Si censura, in via gradata, in caso di rigetto di tutte le altre istanze, l'ordinanza reclamata ex art. 606, comma 1, lettere b ed e,la violazione di legge in relazione all'art. 22 D.L.vo 109/2006 e 606, comma 1, lettera e, c.p.p., per violazione dell'art. 2, comma 4, c.p. in relazione al rapporto tra l'art. 10 D.L.vo 109/2006 e l'art. 31 R.D. 511/1946, nonché per difetto motivazionale in punto di determinazione dell'assegno alimentare e di mancata formazione del giudicato” , il ricorrente critica la ordinanza impugnata cfr., supra, Svolgimento del processo, n. 2., lettera D , anche sotto il profilo dei vizi di motivazione, sostenendo che i Giudici a quibus hanno erroneamente richiamato il precedente costituito dalla sentenza n. 23830 del 2007. 2. - Il ricorso non merita accoglimento. 2.1. - Il primo, il secondo ed il quarto motivo sono privi di fondamento e, per certi versi, inammissibili. 2.1.1. - Preliminare all'esame di questi motivi è l'individuazione sia del quadro normativo di riferimento rilevante, sia della ratio decidendi dell'ordinanza impugnata. Quanto al quadro normativo di riferimento, l'art. 21, del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 che reca la rubrica Sospensione cautelare obbligatoria” , ai commi 1, 2 e 3, dispone 1. A richiesta del Ministro della giustizia o del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, la Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura sospende dalle funzioni e dallo stipendio e colloca fuori dal ruolo organico della magistratura il magistrato, sottoposto a procedimento penale, nei cui confronti sia stata adottata una misura cautelare personale. 2. La sospensione permane sino alla sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione o alla sentenza irrevocabile di proscioglimento. 3. La sospensione è revocata, anche d'ufficio, dalla sezione disciplinare, allorché la misura cautelare è revocata per carenza di gravi indizi di colpevolezza. Negli altri casi di revoca o di cessazione degli effetti della misura cautelare, la sospensione può essere revocata”. A sua volta, l'art. 22 dello stesso d.lgs. n. 109 del 2006 che reca la rubrica Sospensione cautelare facoltativa” , ai commi 1, 2 e 3, dispone 1. Quando il magistrato è sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo punibile, anche in via alternativa, con pena detentiva, o quando al medesimo possono essere ascritti fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare che, per la loro gravità, siano incompatibili con l'esercizio delle funzioni, il Ministro della giustizia o il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possono chiedere alla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura la sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio, e il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura, anche prima dell'inizio del procedimento disciplinare. Nei casi di minore gravità il Ministro della giustizia o il Procuratore generale possono chiedere alla Sezione disciplinare il trasferimento provvisorio dell'incolpato ad altro ufficio di un distretto limitrofo, ma diverso da quello indicato nell'articolo 11 del codice di procedura penale [l'ultimo periodo di tale comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 3, lettera n , della legge 24 ottobre 2006, n. 269]. 2. La Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura convoca il magistrato con un preavviso di almeno tre giorni e provvede dopo aver sentito l'interessato o dopo aver constatato la sua mancata presentazione. Il magistrato può farsi assistere da altro magistrato o da un avvocato. 3. La sospensione può essere revocata dalla Sezione disciplinare in qualsiasi momento, anche d'ufficio”. Quanto alla ratio decidendi dell'ordinanza impugnata, la Sezione disciplinare - premesso, in punto di fatto, che Il procedimento cautelare trae origine dal provvedimento con il quale, in data 31 ottobre 2006, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sa terno aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti della Dott.ssa P. , già presidente di sezione del Tribunale di Vibo Valentia, alla quale erano imputati gravissimi fatti delittuosi, commessi dal 2000 al novembre 2006”, e che, Su richiesta dei titolari dell'azione disciplinare, il successivo 30 novembre 2006 questa Sezione applicava alla Dott.ssa P. , in base all'art. 21 del d.lgs. n. 109 del 2006, la sospensione cautelare obbligatoria dalle funzioni e dallo stipendio, collocandola fuori dal ruolo organico della magistratura, e le attribuiva un assegno alimentare pari ad un terzo dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo” cfr., supra, Svolgimento del processo, n. 2., lettera B - 1 afferma che alla fattispecie è applicabile, non l'art. 21, comma 3, primo periodo, del d.lgs. n. 109 del 2006 La sospensione è revocata, anche d'ufficio, dalla sezione disciplinare, allorché la misura cautelare è revocata per carenza di gravi indizi di colpevolezza” - perché la Dott.ssa P. non è stata scarcerata per carenza di gravi indizi di colpevolezza cfr. artt. 273, comma 1, e 299, comma 1, cod. proc. pen. -, ma il secondo periodo dello stesso comma 3 dell'art. 21 Negli altri casi di revoca o di cessazione degli effetti della misura cautelare, la sospensione può essere revocata” 2 precisa che i presupposti per l'applicabilità di tale revoca facoltativa sono i medesimi di quelli previsti per l'ipotesi della Sospensione cautelare facoltativa”, di cui al successivo art. 22, comma 1 presupposti che, secondo la propria giurisprudenza, sono, da un lato, la sottoposizione del magistrato a procedimento penale per delitto non colposo punibile, anche in via alternativa, con pena detentiva, oppure l'accertamento, nei limiti della fase cautelare, di fatti disciplinarmente rilevanti e, dall'altro, l'assoluta incompatibilità tra la permanenza in servizio del medesimo ed il decoro e la credibilità della funzione giudiziaria affidatagli cfr. tra le altre CSM, sezione disciplinare n. 157/2009 ” 3 applica tale criterio alla fattispecie Nel caso in esame il magistrato non solo è stato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo punibile in via detentiva ma è stato condannato, in primo grado ed in appello, ad una pena detentiva per alcuni dei fatti contestati. Sotto questo profilo la sentenza della Corte d'Appello di Salerno se, per un verso, ha ridimensionato le incolpazioni ed ha notevolmente ridotto la determinazione della pena, per altro verso, confermando in secondo grado le condanne inflitte in primo grado per alcuni dei reati contestati, ha rafforzato il quadro prognostico in ordine ad un esito del giudizio penale sfavorevole alla dottoressa P. . La sentenza d'appello fa propria la ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza di primo grado in relazione ai reati di corruzione in atti giudiziari e di falso in atto pubblico e lungi dall'indebolire le esigenze di cautela in qualche misura le rafforza, considerato che la sentenza di condanna definitiva per questi gravi reati avrebbe, per il disposto dell'art. 20 del decreto legislativo n. 109/2006, autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso. Proprio l'efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare preclude a questa sezione disciplinare, anche in sede cautelare ed ai fini dell'accertamento del quadro indiziario, un riesame del merito di fatti per i quali sono state pronunciate sentenze di condanna pur non passate in giudicato né consente di rimettere in discussione l'accertamento compiuto dal giudice penale. La tipologia dei reati per i quali la Dott.ssa P. è stata condannata corruzione in atti giudiziari, falsità materiale e falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici commessi, peraltro, nell'esercizio della funzione giurisdizionale, comporta di per sé la grave menomazione del prestigio del magistrato e legittima la persistenza della misura cautelare della sospensione dalle funzioni considerato che, la menomazione del prestigio conseguente alla pendenza, assistita da un congruo quadro indiziario, di un processo per reati gravi e la cui commissione è strettamente connessa all'esercizio delle funzioni giurisdizionali, è tale da non risentire del decorso del tempo e da impedire una pur temporanea reintegrazione in servizio, possibile solo all'esito di un totale chiarimento nel merito delle pesanti accuse CSM, sezione disciplinare n. 15/2011 ” cfr., supra, Svolgimento del processo, n. 2., lettera B . In estrema sintesi, la revoca della sospensione cautelare è negata dalla Sezione disciplinare, dando preminente rilievo alla condanna - sia pure non irrevocabile - della Dott.ssa P. per i delitti di corruzione in atti giudiziari e di falso alla conferma, in sede d'appello, della ricostruzione dei fatti operata dai Giudici di primo grado alla prognosi sfavorevole alla stessa Dott.ssa P. , ancorché limitatamente ai suddetti delitti, circa l'esito finale del processo penale, proprio sulla base delle pronunce dei precedenti gradi di giudizio alla indubbia menomazione del prestigio della magistrata, in ragione dei reati fino ad allora accertati a suo carico, che fonda il mantenimento della sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio. 2.1.2. - Tanto premesso, il nucleo delle censure formulate con i motivi in esame sta nell'interpretazione dei su riportati commi degli artt. 21 e 22 del d.lgs. n. 109 del 2006 cfr., supra, n. 1., sub c . Non può sussistere, innanzitutto, alcun dubbio sulla differenza di presupposti che legittimano l'adozione, da parte della Sezione disciplinare, della Sospensione cautelare obbligatoria” oppure della Sospensione cautelare facoltativa” infatti, la prima, obbligatoria appunto [ ] la Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura sospende dalle funzioni e dallo stipendio e colloca fuori dal ruolo organico della magistratura [ ]”, presuppone la sottoposizione del magistrato a procedimento penale e l'adozione nei confronti dello stesso di una misura cautelare personale”, cioè di una qualsiasi delle misure limitative della libertà personale prefigurate nel Titolo I del Libro IV del codice di rito penale cfr. art. 272 e seguenti cod. proc. pen. la seconda, facoltativa appunto [ ] La Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura convoca il magistrato [ ] e provvede dopo aver sentito l'interessato o dopo aver constatato la sua mancata presentazione [ ]” , presuppone invece o la sottoposizione del magistrato a procedimento penale per delitto non colposo punibile, anche in via alternativa, con pena detentiva”, oppure l'attribuzione allo stesso di fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare che, per la loro gravità, siano incompatibili con l'esercizio delle funzioni”, nel qual caso la sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio e il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura possono essere disposti anche prima dell'inizio del procedimento disciplinare”. Diversa è anche, nelle due fattispecie, la disciplina della revoca della sospensione cautelare nella sospensione obbligatoria , la revoca è obbligatoria , e può essere anche officiosa , allorché la misura cautelare è revocata per carenza di gravi indizi di colpevolezza” cfr. artt. 273, comma 1, e 299, comma 1, cod. proc. pen. , mentre è facoltativa Negli altri casi di revoca o di cessazione degli effetti della misura cautelare” nella sospensione facoltativa , invece, la revoca è sempre facoltativa , e può essere anche officiosa La sospensione può essere revocata dalla Sezione disciplinare in qualsiasi momento, anche d'ufficio”. Deve sottolinearsi che, tenuto conto della rilevata differenziazione dei rispettivi presupposti, l'applicazione dell'una o dell'altra disciplina - cioè, dell'art. 21 o dell'art. 22 del d.lgs. n. 109 del 2006 - è vincolata alla genesi della sospensione cautelare se questa è nata come obbligatoria, la disciplina applicabile è esclusivamente quella dettata dall'art. 21 se la stessa è nata invece come facoltativa, la disciplina applicabile è esclusivamente quella dettata dall'art. 22. Tale conclusione è supportata non solo da detta diversità dei rispettivi presupposti, ma anche dalla diversità dei procedimenti per l'adozione dell'una o dell'altra sospensione cautelare in quella obbligatoria , infatti, è presente un automatismo - giustificato dalla limitazione della libertà personale del magistrato disposta nel procedimento penale - assente invece in quella facoltativa , dove l'adozione della sospensione esige sempre lo svolgimento di un previo procedimento in contraddittorio tra organo richiedente Ministro della giustizia o Procuratore generale e magistrato. Tutto ciò consente di escludere - diversamente da quanto opinato dalla ricorrente, la quale invoca la conversione della sospensione obbligatoria in quella facoltativa - che possa trascorrersi da una disciplina all'altra indipendentemente dalla genesi della sospensione cautelare medesima. Quanto, poi, alla specifica questione, posta dai motivi in esame, di quali siano i criteri regolatori dell'esercizio del potere discrezionale di revoca della sospensione cautelare obbligatoria, di cui all'art. 21, comma 3, secondo periodo Negli altri casi di revoca o di cessazione degli effetti della misura cautelare, la sospensione può essere revocata” - cioè, nei casi di revoca o di cessazione degli effetti della misura cautelare disposta in sede penale per ragioni diverse dalla carenza dei gravi indizi di colpevolezza -, è del tutto condivisibile, perché conforme a legge ed a ragionevolezza, l'orientamento giurisprudenziale della Sezione disciplinare, seguito nella specie, secondo cui i presupposti per l'applicabilità di tale revoca facoltativa sono i medesimi di quelli previsti per l'ipotesi della Sospensione cautelare facoltativa”, di cui al successivo art. 22, comma 1 tali presupposti sono, da un lato, la sottoposizione del magistrato a procedimento penale per delitto non colposo punibile, anche in via alternativa, con pena detentiva, oppure l'accertamento, nei limiti della fase cautelare, di fatti disciplinarmente rilevanti e, dall'altro, l'assoluta incompatibilità tra la permanenza in servizio del magistrato medesimo ed il decoro e la credibilità della funzione giudiziaria affidatagli. Ciò significa non già legittimare il passaggio dalla disciplina della sospensione cautelare obbligatoria a quella della sospensione cautelare facoltativa, dianzi negato, ma soltanto individuare, nel sistema, un criterio regolatore, legittimo e ragionevole, per l'esercizio del potere discrezionale di revoca della sospensione cautelare obbligatoria - da giustificare con adeguata motivazione -, per evitare che l'esercizio di tale potere da parte della Sezione disciplinare trasmodi in mero arbitrio. Nella specie, l'ordinanza impugnata - contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente con i motivi in esame - ha fatto corretta applicazione dei su enunciati principi ed ha motivato in modo ampio ed ineccepibile sul piano logico-giuridico le ragioni del diniego della revoca della sospensione cautelare obbligatoria originariamente disposta. Le considerazioni che precedono consentono, altresì, di dichiarare inammissibili tutti gli altri motivi e profili di censura, sopra sintetizzati al n. 1., sub a , b e d essi, infatti, o sono privi di autosufficienza o, comunque - a fronte di una motivazione sufficiente, congrua e priva di errori logico-giuridici -, tendono ad avvalorare una lettura della sentenza penale della Corte d'Appello di Salerno e dei documenti prodotti meramente favorevole alla ricorrente. In particolare quanto alle censure sub a e d , la Sezione disciplinare ha negato la revoca proprio sulla base degli accertamenti, ribaditi dalla Corte di secondo grado, relativi alla conferma della condanna penale per i delitti di corruzione in atti giudiziari e di falso, considerati talmente gravi da essere idonei a menomare il prestigio della Dott.ssa P. quanto alla censura sub b , la Sezione disciplinare ha correttamente negato la convertibilità della disposta sospensione cautelare obbligatoria in facoltativa per tutte le precedenti argomentazioni. 2.2. - Il terzo motivo è infondato. La questione che esso pone consiste nello stabilire se - in forza del combinato disposto degli artt. 276, terzo comma, del R. d. 30 gennaio 1941, n. 12 Ordinamento giudiziario , secondo cui Ai magistrati dell'ordine giudiziario sono applicabili le disposizioni generali relative agli impiegati civili dello stato, solo in quanto non sono contrarie al presente ordinamento e ai relativi regolamenti”, e 9, comma 2, secondo e terzo periodo, della legge 7 febbraio 1990, n. 19 Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti , secondo cui, Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa del procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore ad anni cinque. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto” - la misura cautelare della sospensione obbligatoria dalle funzioni e dallo stipendio, disposta nei confronti del magistrato ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 109 del 2006 perda comunque efficacia, per revoca di diritto, decorso il termine di cinque anni dalla sua adozione. La risposta a tale quesito non può che essere negativa, sia perché la specificità dello status di magistrato e delle funzioni dallo stesso esercitate giustificano una disciplina affatto speciale rispetto a quella degli altri pubblici impiegati” art. 98, primo comma, Cost. , sia perché l'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 109 del 2006 prevede - con norma speciale di chiusura appunto, avente finalità analoga a quella di cui all'evocato art. 9, comma 2, della legge n. 19 del 1990 - l'ipotesi di cessazione di diritto degli effetti della sospensione cautelare, collegandola alla definitività della pronuncia della Sezione disciplinare che conclude il procedimento. In particolare, occorre menzionare al riguardo alcuni principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 289 del 1992 - ben prima, cioè, della riforma dell'ordinamento giudiziario attuata dal legislatore con la legge 25 luglio 2005, n. 150, e con il d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 -. In tale occasione, la Corte è stata chiamata a decidere sulla questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 87 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e, appunto, dell'art. 276 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dal quale si desume, secondo la Corte di cassazione, il principio di diritto relativo all'estensione ai giudici dell'istituto della riabilitazione, come previsto in caso di condanna nei procedimenti disciplinari posti in essere a carico degli impiegati civili dello Stato”, mentre, ad avviso del Giudice a quo la Sezione disciplinare del C.S.M. , l'applicabilità ai magistrati della riabilitazione prevista dall'art. 87 del d.P.R. n. 3 del 1957 - basata sul rilievo che, trattandosi di un istituto di carattere generale non contrastante con le norme dell'ordinamento giudiziario e con lo status riconosciuto ai giudici, rientrerebbe tra le disposizioni generali relative agli impiegati civili dello Stato, estensibili ai giudici ai sensi dell'art. 276, terzo comma, del regio decreto n. 12 del 1941 - si porrebbe in conflitto”, tra l'altro, con l'art. 3 Cost. che, nel vietare ingiustificate disparità di trattamento e irragionevoli parificazioni di posizioni obiettivamente differenziate, impedirebbe di equiparare, contrariamente a quanto sostenuto nell'interpretazione contestata, la posizione degli impiegati civili dello Stato e lo status dei magistrati, status che, ad avviso del Giudice a quo, giustificherebbe, in ragione delle diversità attinenti alla configurazione del procedimento disciplinare e alla natura del rapporto di servizio relativi alle categorie considerate, la mancata previsione per i magistrati di un istituto del tipo della riabilitazione regolata dall'impugnato art. 87”. La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost., di detto combinato disposto, nella parte in cui consente l'applicazione ai magistrati della riabilitazione prevista per gli impiegati civili dello Stato colpiti da sanzione disciplinare”, osservando tra l'altro che a [ ] la specificità costituzionale dello status del magistrato, che si riverbera sulla configurazione legislativa del procedimento disciplinare e, quindi, sul regime normativo degli atti incidenti sulle sanzioni irrogate con quel procedimento, impedisce di considerare le situazioni poste a confronto come omogenee e preclude, pertanto, la possibilità di un'automatica estensione ai giudici dell'istituto della riabilitazione previsto per gli impiegati civili dello Stato” b [ ] il comune aspetto di fondo, dipendente dal fatto che ambedue le categorie interessate sono legate da un rapporto di servizio pubblico con lo Stato e svolgono attività in nome e per conto dello Stato medesimo, non impedisce e, anzi, impone al legislatore di considerare, nell'ambito di un esercizio non irragionevole della sua discrezionalità politica, le differenze e le peculiarità che debbono indurre a disciplinare diversamente, sotto vari aspetti, lo status e i compiti dei magistrati rispetto a quelli degli altri dipendenti pubblici. Un trattamento differenziato dei giudici è, infatti, imposto dalla stessa Costituzione, la quale, agli articoli da 101 a 113, prevede apposite disposizioni dirette ad assicurare, a garanzia dell'autonomia e dell'imparzialità di una funzione di vitale importanza per l'esistenza e l'attuazione di uno Stato di diritto, la più ampia tutela dell'indipendenza dei giudici, considerati sia come singoli soggetti sia come ordine giudiziario” c Il fondamento costituzionale di entrambi i procedimenti [disciplinari], come s'è già precisato, è il medesimo assicurare, nel rispetto del principio di legalità, l'interesse pubblico, riconosciuto in via generale dall'art. 97 della Costituzione, al buon andamento e all'imparzialità delle funzioni statali v. sentt. nn. 86 del 1982 e 18 del 1989 in bilanciamento con i diritti, costituzionalmente rilevanti, dei singoli dipendenti v. sent. n. 145 del 1976 . Ma, in relazione ai magistrati, l'uno e l'altro termine del bilanciamento assumono una qualificazione ulteriore del tutto peculiare, dovuta al fatto che, per un verso, l'interesse pubblico sopra enunciato consiste in tal caso nell'assicurazione del regolare e corretto svolgimento della funzione giurisdizionale, vale a dire di una funzione che gode in Costituzione di una speciale garanzia di indipendenza e di autonomia rispetto a ogni altra funzione pubblica art. 101, secondo comma I giudici sono soggetti soltanto alla legge art. 104, primo comma La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere e, per altro verso, l'interesse costituzionale alla tutela dei diritti dei singoli dipendenti pubblici dev'essere commisurato, nel caso dei giudici, alla salvaguardia più rigorosa del dovere di imparzialità e della connessa esigenza di credibilità che si collegano all'esercizio di una funzione essenziale, come quella che la Costituzione affida ai magistrati nel quadro dei principi dello Stato di diritto v. spec. sent. n. 145 del 1976, nonché sent. n. 100 del 1981 ” n. 2. e seguenti del Considerato in diritto . Alla luce di tali principi, il carattere speciale delle leggi che regolano lo status del magistrato - la cui attività è idonea ad incidere immediatamente e profondamente sui beni e sulla vita stessa delle persone - giustificano ampiamente, pure nell'eventuale fase cautelare, una disciplina più rigorosa, rispetto a quella dettata per gli altri pubblici impiegati. Le previsioni della revoca di diritto della sospensione cautelare obbligatoria nell'ipotesi di cui all'art. 21, comma 3, primo periodo, del d.lgs. n. 109 del 2006, e della revoca facoltativa della stessa sospensione cautelare obbligatoria nonché di quella facoltativa nelle menzionate ipotesi di cui agli artt. 21, comma 3, secondo periodo, e 22, comma 3, del relativo necessario intervento della Sezione disciplinare del C.S.M. art. 105 Cost. , della facoltà di impugnazione di tutte le decisioni della Sezione disciplinare dinanzi alle Sezioni unite civili della Corte di cassazione, di cui al successivo art. 24, assicurano comunque adeguatamente - sia pure, si ribadisce, in modo più rigoroso - sia il regolare e corretto svolgimento dell'attività giudiziaria sia il rispetto dei diritti costituzionalmente rilevanti del singolo magistrato. 2.3. - Il quinto motivo è anch'esso complessivamente privo di fondamento. Anche a voler prescindere, infatti, da consistenti ragioni di inammissibilità del motivo, in ogni caso, i concorrenti e condivisi principi di diritto enunciati da queste Sezioni Unite - secondo cui l'art. 21, comma 4, del d.lgs. n. 109 del 2006 Al magistrato sospeso è corrisposto un assegno alimentare nella misura indicata nell'articolo 10, comma 2” che, a sua volta, stabilisce 2. Al magistrato sospeso è corrisposto un assegno alimentare pari ai due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo, se il magistrato sta percependo il trattamento economico riservato alla prima o seconda o terza classe stipendiale alla metà, se alla quarta o quinta classe a un terzo, se alla sesta o settima classe” è, ai sensi dell'art. 32-bis dello stesso d.lgs. n. 109 del 2006, introdotto dall'art. 1, comma 3, lettera q , della legge 24 ottobre 2006, n. 269, norma più favorevole rispetto a quella di cui all'art. 31 del R.d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511, che prevedeva la possibilità per il C.S.M. di concedere l'assegno alimentare determinabile in misura discrezionale non eccedente, però, i due terzi dello stipendio, senza indicazione di una percentuale minima sentenza n. 23830 del 2007 e secondo cui, nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dalle funzioni e dallo stipendio del magistrato ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 109 del 2006, tale norma non consente alcuna valutazione discrezionale in ordine all'entità dell'assegno alimentare da attribuirgli sentenza n. 27291 del 2009 - debbono essere in questa sede integralmente ribaditi, non essendo neppure scalfiti dalle mere considerazioni di fatto dedotte dalla ricorrente. 3. - Nessuna pronuncia va emessa in ordine alle spese del giudizio, in quanto il Ministro della giustizia non si è costituito né ha svolto difese. 4. - Risultando dagli atti che il procedimento in esame è esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013 . P.Q.M. Rigetta il ricorso.