Medici sotto processo, ma il giudice è imparziale?

Richiesto l’intervento della Corte Costituzionale per valutare se la Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie rispetta i principi di indipendenza e terzietà del giudice.

Questo è il risultato dell’ordinanza interlocutoria n. 596/15 della Corte di Cassazione, depositata il 15 gennaio 2015. Il caso. Un dottore, di nazionalità siriana, chiedeva l’iscrizione all’albo degli odontoiatri custodito presso l’Ordine di Milano. Sia il Consiglio dell’Ordine che la Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, però, respingevano la richiesta. Il dottore si rivolgeva, quindi, alla Corte di Cassazione. Al centro del suo ricorso, la contestazione relativa alla composizione del collegio giudicante, che sarebbe, a suo dire, contraria ai principi costituzionali. Membri nominati dal Ministero. La Corte di Cassazione concorda con il ricorrente. Sotto accusa è la designazione discrezionale, invece che conseguente ad una selezione oggettiva, da parte del Ministero della Salute di alcuni componenti della Commissione Centrale, di dirigenti ministeriali che continuano intanto a svolgere le proprie funzioni istituzionali presso il Ministero. In tal modo, questi rimarrebbero soggetti a tutti i condizionamenti dovuti ad una posizione di sostanziale dipendenza. Il che minerebbe l’indipendenza e la terzietà del giudice speciale, senza tralasciare il fatto che anche la possibilità di riconferma dell’incarico sarebbe a totale appannaggio della discrezionalità ministeriale. Principi validi per tutti. I principi di terzietà ed indipendenza valgono per tutti i giudici, anche quelli speciali, ed in qualsiasi procedimento. Essi devono rimanere super partes , e lo devono essere ancora di più se si tratta di dipendenti di amministrazioni pubbliche. Invece, l’art. 17 d.lgs. c.p.s. n. 233/1946, che disciplina appunto la nomina della Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, non sembra attenersi a questi principi. Precedente della Consulta. Già una volta, con la sentenza n. 193/2014, la Corte Costituzionale ha bacchettato” questa normativa per la mancata previsione della nomina di membri supplenti della Commissione Centrale che consentano la costituzione, per numero e categoria, di un collegio giudicante diversamente composto rispetto a quello che abbia pronunciato una decisione annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione. Forse non è un caso che, dopo questa pronuncia, gli Ermellini hanno deciso di rivedere la propria posizione sulla materia finora, infatti, tutte le eccezioni di legittimità costituzionale della norma erano state ritenute manifestamente infondate. Caso del CNF. Un ruolo fondamentale, tuttavia, lo ha giocato anche la Corte di Giustizia europea, che, chiamata a giudicare dell’indipendenza e della terzietà del Consiglio Nazionale Forense, ha dato il proprio benestare, in quanto, in base alla legislazione italiana, il CNF può esercitare le proprie funzioni in totale autonomia, senza vincoli di subordinazione e senza intrusioni da parte del Ministero della Giustizia o di altre autorità pubbliche, che non hanno quindi alcuna influenza sulla nomina dei membri. Si tratta, perciò, di un esempio di giurisdizione professionale che rispetta i principi di indipendenza e terzietà del giudice. Cosa che non si può dire della Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, stando a quanto ritenuto dalla Corte di Cassazione. Alla Corte Costituzionale l’ultima parola.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza interlocutoria 2 dicembre 2014 – 21 gennaio 2015, n. 596 Presidente Bucciante – Relatore Giusti