Si può guidare veloci quanto si vuole, ma non si sfugge alla contestazione differita

In tema di sanzioni amministrative conseguenti al superamento dei limiti di velocità accertato mediante autovelox, l’omissione della contestazione immediata è consentita dall’art. 4, comma 4, d.l. n. 121/2002 convertito in l. n. 168/2002 , per cui, al fine di garantire il diritto di difesa dell’autore dell’infrazione, basta che nel verbale di contestazione vengano richiamati gli estremi del decreto prefettizio autorizzativo della contestazione differita.

Lo afferma la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 331, depositata il 13 gennaio 2015. Il caso. Il tribunale di Larino rigettava la domanda di un uomo, che chiedeva l’annullamento del verbale di contravvenzione del codice della strada per eccesso di velocità. L’appellante lamentava la mancata contestazione immediata della violazione, ma secondo i giudici la contestazione immediata non è necessaria nei casi in cui l’accertamento della violazione venga effettuato per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di polizia stradale e nella loro disponibilità, che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo. L’uomo ricorreva in Cassazione, lamentando la mancata motivazione sulla richiesta nullità del verbale di accertamento impugnato per omessa contestazione immediata. Specificato il decreto prefettizio di autorizzazione. La Corte di Cassazione rileva che il verbale di contestazione, oltre a riprodurre la formulazione dell’art. 201, comma 1- bis , c.d.s., conteneva anche la specificazione l’infrazione è stata commessa su strada dove non vi è l’obbligo di contestazione immediata con decreto prefettizio. Si trattava di un’affermazione idonea a giustificare la mancata contestazione immediata della violazione. Diritto di difesa. In tema di sanzioni amministrative conseguenti al superamento dei limiti di velocità accertato mediante autovelox, l’omissione della contestazione immediata è consentita dall’art. 4, comma 4, d.l. n. 121/2002 convertito in l. n. 168/2002 , per cui, al fine di garantire il diritto di difesa dell’autore dell’infrazione, basta che nel verbale di contestazione vengano richiamati gli estremi del decreto prefettizio, che non serve allegare, autorizzativo della contestazione differita. Il destinatario del verbale potrà poi ottenere le informazioni utili con l’esercizio del diritto di accesso alla documentazione amministrativa. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 26 novembre 2014 – 13 gennaio 2015, n. 331 Presidente/Relatore Petitti Ritenuto che il Tribunale di Larino, sezione distaccata di Termoli, con sentenza depositata il 14 ottobre 2010, ha rigettato l'appello proposto da C.M. avverso la sentenza del Giudice di pace di Palata, che aveva respinto il ricorso dal medesimo proposto per l'annullamento del verbale di contravvenzione al codice della strada redatto dalla Polizia municipale del Comune di Montenero di Bisaccia, con cui gli era stata contestata la violazione dell'art. 142, comma 9, del codice della strada che il Tribunale, per quanto ancora rileva, con riferimento al motivo di gravame con il quale l'appellante lamentava la M.ta contestazione immediata della violazione, ha osservato che la contestazione appariva, nel caso di specie, pienamente legittima, atteso che, ai sensi dell'art. 201 del codice della strada, la contestazione immediata non è necessaria nei casi in cui l'accertamento della violazione venga effettuato per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di polizia stradale e nella loro disponibilità, che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo e tale motivazione risultava contenuta nel verbale oggetto di opposizione che per la cassazione di questa sentenza C.M. ha proposto ricorso affidato ad un motivo che l'intimato Comune non ha svolto difese che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio è stata redatta relazione ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., che è stata comunicata alle parti. Considerato che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione [ ] Con l'unico motivo di ricorso il C. denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere il giudice di seconda istanza pretermesso di esaminare la censura, puntualmente articolata dal ricorrente, di difetto di motivazione del verbale di accertamento impugnato . In particolare, il ricorrente rileva che sia nell'atto di opposizione, sia in quello di appello aveva individuato la M.ta motivazione in ordine alle ragioni della omessa contestazione immeditata della violazione quale causa di nullità del verbale impugnato, richiamando in proposito quanto affermato da Cass. n. 8837 del 2005. Secondo il ricorrente il verbale conteneva una motivazione del tutto apparente, limitata alla riproduzione della formulazione legislativa del comma 1-bis dell'art. 201 del codice della strada e del d.l. n. 121 del 2002, senza specificare le ragioni per le quali nel concreto frangente avevano reso impossibile la contestazione immediata. Il ricorso è manifestamente infondato. Lo stesso ricorrente ricorda che il verbale di contestazione, oltre a riprodurre la formulazione contenuta nell'art. 201, comma 1-bis, del codice della strada, conteneva la specificazione secondo cui l'infrazione è stata commessa su strada dove non vi è l'obbligo di contestazione immediata `Dec. Pref. n. 9214/7 II Sez. 1' in riferimento D.L.G. 12172002 convertito in legge 168/2002 . Tale affermazione, lungi dal costituire mera riproduzione di una formula di legge, è pienamente idonea a giustificare la M.ta contestazione immediata della violazione. Invero, questa Corte ha avuto modo di affermare che in tema di sanzioni amministrative conseguenti al superamento dei limiti di velocità accertato mediante autovelox , l'omissione della contestazione immediata è direttamente consentita dall'art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 121 del 2002, convertito nella legge n. 168 del 2002 sicché, al fine di garantire il diritto di difesa dell'autore dell'infrazione, è sufficiente che nel verbale di contestazione vengano richiamati gli estremi del decreto prefettizio di cui non è necessaria l'allegazione autorizzativo della contestazione differita, potendo il destinatario del verbale ottenere ogni utile informazione con l'esercizio del diritto di accesso alla documentazione amministrativa garantito dall'art. 22 della legge n. 241 del 1990 Cass. n. 2243 del 2008 . Del resto, il ricorrente neanche adombra possibili profili di illegittimità del richiamato decreto prefettizio, fermo restando che in materia di circolazione stradale, l'art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121 convertito, con modificazioni, nella legge 1 agosto 2002, n. 168 nel demandare al prefetto l'individuazione delle strade o di singoli tratti di esse , diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, nelle quali non è possibile il fermo di un veicolo, ai fini della contestazione immediata delle infrazioni, senza che venga recato pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico od all'incolumità degli agenti operanti o dei soggetti controllati, subordina tale provvedimento a una pluralità di valutazioni non solo strettamente tecniche, ma anche ampiamente discrezionali, che, in quanto attinenti al merito dell'attività amministrativa, non sono suscettibili di sindacato da parte dell'autorità giudiziaria, ordinaria od amministrativa, il cui potere di valutazione, ai fini della disapplicazione per l'una o l'annullamento per l'altra, è limitato all'accertamento dei soli vizi di legittimità dell'atto Cass. n. 4242 del 2010 . Il ricorso si appalesa quindi del tutto infondato, atteso che alcun obbligo di motivazione, ulteriore rispetto al riferimento al decreto prefettizio, era, nel caso di specie, ipotizzabile. Per questi motivi, si ritengono sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 375, n. 5, cod. proc. civ., perché lo stesso possa essere rigettato che il Collegio condivide la proposta di decisione, alla quale, del resto, non sono state rivolte critiche di sorta che il ricorso deve quindi essere rigettato che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo l'intimato Comune svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.