Se c’è un mezzo di impugnazione tipico, non è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione

Non è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione né contro i provvedimenti del giudice dell’esecuzione sul regolamento delle spese del processo estinto contenuti nell’ordinanza di estinzione, né contro i provvedimenti consequenziali all'estinzione se adottati ai sensi dell’art. 632, comma 2, c.p.c., poiché non hanno carattere definitivo. Per i primi è, infatti, esperibile il rimedio del reclamo ai sensi dell’art. 630, ultimo comma, c.p.c. e, per i secondi, il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617, comma 2, c.p.c

Così si è espressa la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 27031, depositata il 19 dicembre 2014. Il fatto. Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Catania aveva liquidato le spese della procedura esecutiva immobiliare, dichiarata estinta con precedente provvedimento e aveva assegnato le somme portate dal libretto vincolato all’ordine del giudice relativo a detta procedura. Contro tale provvedimento è proposto ricorso straordinario per cassazione, in ordine alla liquidazione delle spese dl giudizio estinto in favore della creditrice procedente. Inammissibile il ricorso straordinario per cassazione. Il ricorso è inammissibile. Infatti, la Corte di Cassazione ha già avuto modo di affermare, modificando un precedente diverso orientamento di legittimità che, ove di un provvedimento di estinzione del processo esecutivo si intenda impugnare il solo capo di condanna del debitore alle spese, il mezzo di impugnazione è il reclamo ai sensi dell’art. 630 c.p.c., non essendo ammissibile, in presenza di un mezzo di impugnazione tipico, il ricorso straordinario per cassazione. Il Collegio, nel dichiarare quindi inammissibile il ricorso in oggetto, afferma i seguenti principi di diritto. Il reclamo. Avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione contenente la dichiarazione di estinzione del processo esecutivo per causa tipica, è esperibile il rimedio del reclamo al collegio, ai sensi dell’art. 630, ultimo comma, c.p.c., qualora questo abbia ad oggetto la sussistenza o meno dei presupposti per l’estinzione, nonché qualora, pur non essendo contestata la legittimità dell’estinzione, si intenda impugnare la condanna alle spese del giudizio del processo esecutivo estinto, contenuta, quale capo accessorio, nella stessa ordinanza di estinzione ovvero in altro provvedimento destinato ad integrare tale ordinanza. L’opposizione agli atti esecutivi. Vanno impugnati con l’opposizione agli atti esecutivi, e non con il reclamo al collegio, i provvedimenti consequenziali all’estinzione se adottati ai sensi dell’art. 632, comma 2, c.p.c. Non è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione né avverso i provvedimenti del giudice dell’esecuzione sul regolamento delle spese del processo estinto contenuti nell’ordinanza di estinzione né avverso i provvedimenti adottati dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 632, comma 2, c.p.c., poiché non hanno carattere definitivo, in quanto per i primi è esperibile il rimedio del reclamo ai sensi dell’art. 630, ultimo comma, c.p.c. e per i secondi il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617, comma 2, c.p.c. Riparto delle somme acquisite alla procedura prima dell’estinzione successivo all’ordinanza dichiarativa dell’estinzione. Il provvedimento impugnato, sostiene il Collegio, pur riferendosi, per una parte, alla liquidazione delle spese del processo esecutivo estinto, in effetti non contiene un vero e proprio regolamento delle spese di quest’ultimo, ma attua una sorta di riparto delle somme acquisite alla procedura prima dell’estinzione, attribuendole in parte in favore del creditore procedente ed in parte ad un diverso creditore. Esso è stato adottato successivamente all’ordinanza dichiarativa dell’estinzione del processo esecutivo, pertanto, in applicazione dei principi sopra esposti, avrebbe dovuto essere opposto ai sensi dell’art. 617 c.p.c La S.C., dichiarando il ricorso inammissibile, compensa le spese del giudizio di legittimità.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 15 ottobre – 19 dicembre 2014, n. 27031 Presidente Finocchiaro – Relatore Barreca Premesso in fatto È stata depositata in cancelleria la seguente relazione 1. Con il provvedimento impugnato il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Catania ha liquidato le spese della procedura esecutiva immobiliare n. 282/89, dichiarata estinta con precedente provvedimento ed ha assegnato le somme portate dal libretto vincolato all’ordine del giudice relativo a detta procedura. Il ricorso straordinario è proposto con tre motivi, relativi alla liquidazione delle spese del giudizio estinto in favore della creditrice procedente Teknogamma anche a titolo di rimborso spese nei confronti del professionista delegato ed alla conseguente assegnazione, a tale titolo, della somma di £ 7.775,33 primo e secondo motivo , nonché all’assegnazione della somma residua alla creditrice C.r.i.a.s. terzo motivo . 2. Il ricorso straordinario è inammissibile. Il provvedimento impugnato non è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., nemmeno per motivi attinenti alla liquidazione delle spese del processo esecutivo. Quanto a quest’ultima, infatti, va ribadito il principio espresso da questa Corte – superando il diverso precedente orientamento di cui a Cass. n. 23408/07 – per il quale, ove di un provvedimento di estinzione del processo esecutivo si intenda impugnare il solo capo di condanna del debitore alle spese, il mezzo di impugnazione è il reclamo ai sensi dell’art. 630 cod. proc. civ., non essendo ammissibile, in presenza di un mezzo di impugnazione tipico, il ricorso straordinario per cassazione Cass. n. 19540/13 . 2.1. Il principio va esteso ad ogni provvedimento adottato dal giudice dell’esecuzione a seguito dell’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 632 cod. proc. civ. Così, in particolare, e per quanto rileva ai fini del presente ricorso, va esteso anche al provvedimento con cui si liquidano i compensi al delegato, ai sensi del primo comma dell’art. 632 cod. proc. civ., nonché a quello con cui il giudice dell’esecuzione provvede sull’assegnazione della somma ricavata nel processo esecutivo estinto, ai sensi del secondo comma dello stesso articolo. Pertanto, anche le censure concernenti la destinazione della somma ricavata al creditore procedente C.r.i.a.s. piuttosto che alla debitrice, odierna ricorrente, avrebbero dovuto essere proposte col rimedio del reclamo ex art. 630 cod. proc. civ., in quanto relative a provvedimento adottato a seguito ed in correlazione alla pronuncia di estinzione del processo esecutivo. In conclusione, ove in conseguenza di un provvedimento di estinzione del processo esecutivo si intenda impugnare soltanto la liquidazione delle spese e la condanna del debitore al pagamento in favore del creditore, e l’attribuzione del somma ricavata a persona diversa dal debitore, il mezzo di impugnazione è il reclamo ai sensi dell’art. 630 cod. proc. civ., sia che si tratti di un provvedimento formalmente unico sia che si tratti di più provvedimenti, tutti però pronunciati ai sensi dell’art. 632 cod. proc. civ. non è infatti ammissibile, in presenza di un mezzo di impugnazione tipico, il ricorso straordinario per cassazione. Si propone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso”. La relazione e il decreto di fissazione dell’adunanza sono stati comunicati e notificati come per legge. Parte ricorrente ha depositato memoria. Ritenuto in diritto 1. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ritiene di accogliere la proposta di declaratoria di inammissibilità del ricorso, ma per ragioni di fatto e di diritto in parte diverse da quelle sostenute nella relazione, anche tenuto conto di quanto osservato nella memoria della ricorrente. Va premesso che il reclamo previsto dall’ultimo comma dell’art. 630 cod. proc. civ. e richiamato dall’ultimo comma del successivo art. 631 si indirizza contro l’ordinanza che dichiara l’estinzione ovvero rigetta l’eccezione relativa”. Quindi, si tratta dell’estinzione conseguente, rispettivamente, all’inattività delle parti o alla mancata comparizione all’udienza. L’estensione del reclamo all’altra fattispecie di estinzione prevista dall’art. 629 cod. proc. civ. rinuncia del creditore è seguita alla sentenza della Corte cost. n. 195/81, senza che sia stato conferito a detto rimedio giuridico un oggetto diverso, restando esso limitato alle questioni relative ai presupposti dell’estinzione ed alla legittimità del relativo provvedimento sempreché si tratti di estinzione per le cause tipiche predette ovvero per altre espressamente previste dalla legge cfr. Cass. n. 6391/04, n. 3276/08, n. 2674/11 ed altre . 2. Peraltro, come osservato nella relazione, questa Corte ha già avuto modo di affermare, così modificando un precedente diverso orientamento di legittimità, che & lt ove di un provvedimento di estinzione del processo esecutivo si intenda impugnare il solo capo di condanna . del debitore alle spese, il mezzo di impugnazione è il reclamo ai sensi dell’art. 630 cod. proc. civ., non essendo ammissibile, in presenza di un mezzo di impugnazione tipico, il ricorso straordinario per cassazione Cass. n. 19540/13 . Si intende qui ribadire l’individuazione del reclamo ai sensi dell’art. 630, ult. co., cod. proc. civ. come rimedio tipico per contestare la condanna al pagamento delle spese del processo esecutivo contenuta nel provvedimento di estinzione dello stesso, per la ragioni già esposte nella sentenza appena richiamata. Ed invero, come osservato nella memoria di parte ricorrente, l’art. 632 cod. proc. civ. prevede, al primo comma, che il giudice dell’esecuzione provvede alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti, se richiesto, e alla liquidazione dei compensi spettanti all’eventuale delegato ai sensi dell’art. 591 bis con la medesima ordinanza di estinzione . Il Collegio ritiene che in tale eventualità al provvedimento di condanna alle spese non possa non applicarsi il regime impugnatorio dell’ordinanza di estinzione, perché in tal caso la decisione sulle spese è intrinsecamente correlata all’estinzione del processo esecutivo e non si configura come un effetto” dell’estinzione, bensì come un capo accessorio della pronuncia di estinzione cfr. Cass. n. 19540/13 . Si ritiene che il principio di diritto sopra affermato possa valere anche quando il giudice dell’esecuzione decida sulle spese del processo estinto con un distinto provvedimento che, pur non contenuto nell’ordinanza di estinzione, non si configuri tuttavia come un provvedimento autonomo rispetto a quest’ultima, ma ne integri e ne completi il contenuto. 3. Peraltro, occorre considerare che, in conseguenza e per effetto dell’estinzione del processo esecutivo, il giudice dell’esecuzione può essere chiamato ad adottare provvedimenti che non hanno il carattere accessorio o integrativo di cui si è detto sopra. In tale eventualità, contrariamente a quanto osservato nella relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., il loro regime impugnatorio non può essere assimilato a quello dei provvedimenti di estinzione tipica contengano o meno, questi ultimi, un capo accessorio che ne regoli le spese . Si tratta piuttosto di provvedimenti consequenziali, soltanto eventuali, tali che rispetto ad essi la vicenda estintiva si pone come antecedente, non tanto e non solo cronologico, quanto piuttosto logico-giuridico. Riguardo a questi provvedimenti il Collegio ritiene che debba essere confermato l’orientamento già espresso dalla Corte col precedente n. 9377/03, seguito di recente dalla decisione n. 8747/11. Con la prima di tali pronunce si affermò, infatti, che, quando oggetto dell’opposizione non è l’applicazione dell’art. 629 cod. proc. civ., ma l’individuazione degli effetti dell’estinzione, e quindi l’applicazione dell’art. 632 cod. proc. civ., che tali effetti disciplina, ed in particolare del secondo comma di quest’ultimo articolo, il rimedio avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione non deve assumere le forme del reclamo al collegio, bensì quelle dell’opposizione ai singoli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617, secondo comma, cod. proc. civ. con la precisazione che siffatta conclusione non è infirmata dalla considerazione che, per effetto del provvedimento estintivo, il processo esecutivo si conclude, e quindi viene a mancare il giudice dell’esecuzione che sull’opposizione agli atti esecutivi debba pronunziare. Per come rilevato nella motivazione del precedente di cui a Cass. n. 9377/03, tale giudice, invero, permane per definire le questioni strettamente consequenziali al processo esecutivo dichiarato estinto, come chiaramente si desume dal terzo comma dell’art. 632 c .p. c., il quale, pure essendo avvenuta l’estinzione del processo esecutivo, attribuisce alla competenza di tale giudice le questioni insorte sul conto reso dal custode dei beni pignorati. Analogamente, rientra nella competenza del giudice dell’esecuzione decidere le eventuali questioni che possano insorgere in ordine all’applicazione del secondo comma dello stesso art. 632, che disciplina gli effetti dell’estinzione sugli atti esecutivi compiuti . Essendo l’opposizione agli atti esecutivi il rimedio a carattere generale, e residuale, per contestare i provvedimenti del giudice dell’esecuzione, è da ritenere che, esclusa l’applicabilità del reclamo ai sensi dell’art. 630 cod. proc. civ., anche i provvedimenti, diversi da quelli immediatamente riferibili al regolamento delle spese, adottati ai sensi dell’art. 632, comma secondo, cod. proc. civ. siano opponibili ex art. 617, comma secondo, cod. proc. civ. 4. Ad ogni modo, né i provvedimenti sul regolamento delle spese del processo estinto né quelli adottati ai sensi del secondo comma dell’art. 632 cod. proc. civ. hanno carattere definitivo -poiché per entrambi, come detto, è previsto apposito rimedio e pertanto né avverso i primi né avverso i secondi è esperibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 della Costituzione. Vanno quindi affermati i seguenti principi di diritto Avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione contenente la dichiarazione di estinzione del processo esecutivo per causa tipica, è esperibile il rimedio del reclamo al collegio, ai sensi dell’art. 630, ult. co., cod. proc. civ., qualora questo abbia ad oggetto la sussistenza o meno dei presupposti per l’estinzione, nonché qualora, pur non essendo contestata la legittimità dell’estinzione, si intenda impugnare la condanna alle spese del processo esecutivo estinto, contenuta, quale capo accessorio, nella stessa ordinanza di estinzione ovvero in altro provvedimento destinato ad integrare tale ordinanza . Vanno impugnati con l’opposizione agli atti esecutivi, e non con il reclamo al collegio ai sensi dell’art. 630 cod. proc. civ., i provvedimenti consequenziali all’estinzione se adottati ai sensi del comma secondo dell’art. 632 cod. proc. civ. . Non è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione né avverso i provvedimenti del giudice dell’esecuzione sul regolamento delle spese del processo estinto contenuti nell’ordinanza di estinzione né avverso i provvedimenti adottati dal giudice dell’esecuzione ai sensi del secondo comma dell’art. 632 cod. proc. civ., poiché non hanno carattere definitivo, in quanto per i primi è esperibile il rimedio del reclamo ai sensi dell’art. 630, ult. co., cod. proc. civ. e per i secondi il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’ars. 617, comma secondo, cod. proc. civ. . 5. Il provvedimenti impugnato col presente ricorso, pur riferendosi, per una parte, alla liquidazione delle spese del processo esecutivo estinto, in effetti non contiene un vero e proprio regolamento delle spese di quest’ultimo, ma attua una sorta di riparto delle somme acquisite alla procedura prima dell’estinzione, attribuendole in parte in favore del creditore procedente a ristoro, appunto, di quanto anticipato per spese del processo esecutivo ed in parte ad un diverso creditore. Esso, come nota la parte ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stato adottato successivamente all’ordinanza dichiarativa dell’estinzione del processo esecutivo, ed anzi quasi due anni dopo tale dichiarazione di estinzione, a seguito di apposita istanza di parte e dopo l’instaurazione di articolato contraddittorio. In applicazione dei principi di cui sopra, avrebbe dovuto essere opposto ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ. Il ricorso straordinario per cassazione è perciò inammissibile. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio, attesa la controvertibilità delle questioni trattate ed il recente mutamento giurisprudenziale in tema di rimedi esperibili avverso la condanna alle spese contenuta nel provvedimento di estinzione del processo esecutivo. Atteso che il ricorrente è stato ammesso al gratuito patrocinio, non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso compensa le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.