Nessuna prestazione sanitaria a carico delle Regioni in assenza di accreditamento

Nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, il passaggio dal regime di convenzionamento esterno al nuovo regime dell’accreditamento – previsto dall’art. 8 d.lgs. n. 502/1992, poi integrato dall’art. 6 l. n. 724/1994 – non ha modificato la natura del rapporto esistente tra la P.A. e le strutture private, che rimane di natura sostanzialmente concessoria ne consegue che non può essere posto a carico dell’ente pubblico alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella pronuncia n. 26689 del 18 dicembre 2014. Il caso. Il giudizio trae origine dall’opposizione proposta da una Asl avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore di una ditta operante nel settore del commercio di articoli medicali per il pagamento di prodotti parafarmaceutici e presidi diagnostici per diabetici. Il gdp adito, revocato il decreto ingiuntivo, dichiarava la propria incompetenza a conoscere dell’opposizione, rinviando altresì al Tribunale la decisione sulla domanda riconvenzionale formulata dalla Asl per la restituzione delle somme indebitamente percepite dalla ditta. Al termine del giudizio d’appello instaurato da quest’ultima, il Giudice di secondo grado rigettava l’opposizione e confermava il decreto ingiuntivo in particolare, riteneva fondata la domanda introdotta in via monitoria, in quanto la ditta era stata debitamente autorizzata all’erogazione degli ausili sanitari a carico della Asl e, successivamente, autorizzata alla fornitura di altri prodotti. Tale decisione veniva quindi impugnata in sede di legittimità dalla Asl. Assenza dei requisiti e di apposita convenzione. In primo luogo, la ricorrente rileva che la Corte di merito non aveva considerato che la ditta era priva dei requisiti per erogare presidi diagnostici per diabetici a carico del Servizio Sanitario Nazionale SSN . Sotto un profilo analogo, la ricorrente deduce poi un vizio di motivazione laddove la decisione di merito non aveva considerato la mancanza di una convenzione tra la Asl e la Ditta. Del resto, quest’ultima non era abilitata ad erogare presidi sanitari a carico del SSN non figurando neppure nell’elenco dei fornitori della Asl e non aveva partecipato alla relativa gara indetta dalla medesima Asl. Rapporto concessorio tra P.A. e strutture private. In accoglimento dei suddetti motivi di ricorso, la Suprema Corte richiama un principio di recente riaffermato in sede di legittimità cfr. Cass. n. 17711/2014 , secondo cui, nell’ambito del SSN, il passaggio dal regime di convenzionamento esterno al nuovo regime dell’accreditamento – in virtù del quale, per poter fornire servizi sanitari alla P.A., è necessario il preventivo riconoscimento dell’idoneità a poter erogare prestazioni sanitarie per conto e a carico del SSN – non ha modificato la natura del rapporto esistente tra la P.A. e le strutture private, che rimane di natura sostanzialmente concessoria. Necessario accreditamento delle strutture sanitarie. Ciò premesso, gli Ermellini ritengono che non possa essere posto a carico dell’ente pubblico alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali. Ed invero, detto principio è stato ignorato dal Giudice di merito, il quale ha ritenuto fondata la domanda di pagamento della ditta nonostante la mancanza sia di un provvedimento amministrativo di accreditamento da non confondere con il titolo che l’autorizzava ad erogare al pubblico i prodotti socio-sanitari, ma non a carico del SSN sia di uno specifico contratto in forma scritta tra le parti.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 6 novembre – 18 dicembre 2014, n. 26689 Presidente Salvago – Relatore Lamorgese Svolgimento del processo Il Giudice di Pace di Castellammare di Stabia, con sentenza n. 511 del 2004, ha revocato il decreto che ingiungeva alla Asl Napoli X di pagare alla Ditta Mobil Medical di I.A. l'importo di Euro 2.545,87, a titolo di corrispettivo di prodotti parafarmaceutici e presidi diagnostici per diabetici ha dichiarato la propria incompetenza per valore a conoscere dell'opposizione proposta dalla Asl, ha dichiarato competente il Tribunale anche sulla domanda riconvenzionale della Asl e assegnato termine alle parti per la riassunzione. Il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza 11 gennaio 2007, in parziale accoglimento del gravame della Ditta Mobil Medical di I.A. , ha ritenuto erronea la decisione impugnata, in quanto assunta in violazione del principio secondo cui il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo è competente funzionalmente a decidere sull'opposizione, sicché il primo giudice avrebbe dovuto trattenere la causa di opposizione e rimettere al giudice superiore solo quella riguardante la domanda riconvenzionale proposta dall'Asl per la restituzione delle somme indebitamente percepite dalla Ditta Mobil Medical quindi ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo. Nel merito il Tribunale ha ritenuto fondata la domanda introdotta in via monitoria, poiché la Ditta Mobil Medical era stata debitamente autorizzata all'erogazione degli ausili sanitari a carico della Asl e, successivamente, autorizzata con delibera n. 237 del 1991 della ex Usl XX alla fornitura dì altri prodotti rientranti nelle categorie merceologiche E-F e vi era prova che li aveva forniti, come risultava dalle fatture e dalle impegnative degli assistiti. Avverso questa sentenza ricorre per cassazione la Asl Napoli X sulla base di tre motivi la Ditta Mobil Medical non ha svolto difese. Motivi della decisione Il primo motivo deduce la violazione degli artt. 3 e 4 della legge 16 marzo 1987 n. 115, imputando alla corte del merito di non avere considerato che la Ditta Mobil Medical era priva dei requisiti per erogare presidi diagnostici per diabetici a carico del Servizio Sanitario Nazionale SSN . Nel secondo motivo la ricorrente deduce vizio di motivazione per non avere considerato che non esisteva alcuna convenzione tra la Asl Napoli X e la Ditta di I.A. e che questa non era abilitata ad erogare presidi sanitari a carico del SSN, non figurava neppure nell'elenco dei fornitori dell'Asl Napoli 5 e non aveva partecipato alla relativa gara indetta dalla medesima Asl con deliberazione n. 130 del 1995. I suddetti motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati. Questa Corte ha recentemente ribadito il principio secondo cui, nell'ambito del SSN, il passaggio dal regime di convenzionamento esterno al nuovo regime dell'accreditamento - previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, poi integrato dall'art. 6 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 - non ha modificato la natura del rapporto esistente tra la P.A. e le strutture private, che rimane di natura sostanzialmente concessoria ne consegue che non può essere posto a carico dell'ente pubblico alcun onere di erogazione dì prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali v. Cass. n. 17711/2014, n. 1740/2011 . Il suddetto principio è stato ignorato dal Tribunale di Torre Annunziata, il quale ha ritenuto fondata la domanda di pagamento della Ditta Mobil Medical nonostante la mancanza sia di un provvedimento amministrativo di accreditamento da non confondere con il titolo che l'autorizzava ad erogare al pubblico i prodotti socio-sanitari, ma non a carico del SSN sia di uno specifico contratto in forma scritta tra le parti. Nel terzo motivo la ricorrente Asl Napoli X deduce vizio di omessa motivazione per avere la sentenza impugnata omesso di pronunciare sul merito della propria domanda riconvenzionale di condanna della Ditta Mobil Medical alla restituzione delle somme indebitamente percepite per le forniture erogate senza titolo. Esso è inammissibile. Sorvolando sull'erronea formulazione del motivo che deduce vizio di motivazione, anziché un error in procedendo art. 360 n. 4 c.p.c. , essendo stata dedotta un'omessa pronuncia con violazione dell'art. 112 c.p.c. , la ricorrente non censura la sentenza del Tribunale che aveva confermato quella del Giudice di Pace dichiarativa dell'incompetenza per valore del medesimo giudice a giudicare sulla domanda riconvenzionale della Asl, essendo competente il Tribunale. Inoltre dalle conclusioni trascritte nell'epigrafe della sentenza impugnata in questa sede e dalla parte narrativa di essa emerge che l'appellata Asl Napoli X aveva concluso per il rigetto dell'appello della Ditta Mobil Medical, ma non per l'accoglimento della riconvenzionale. In conclusione, in accoglimento dei primi due motivi di ricorso, la sentenza impugnata è cassata e, non essendovi ulteriori accertamenti da compiere, la causa può essere decisa nel merito, a norma dell'art. 384, comma 3, c.p.c., con l'accoglimento dell'opposizione proposta dall'Asl Napoli X, il rigetto della domanda della Ditta Mobil Medical e la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il terzo motivo di ricorso e, in accoglimento dei primi due, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione proposta dall’Asl Napoli X avverso il decreto ingiuntivo n. 13/2003 emesso dal Giudice di Pace di Castellammare di Stabia, che revoca, e rigetta la domanda della Ditta Mobil Medical di I.A. condanna quest’ultima alle spese del giudizio che liquida, per il primo grado, in Euro 500,00 per onorari e Euro 300,00 per diritti per il secondo grado, in Euro 900,00 per onorari e Euro 600,00 per diritti e, per il giudizio di legittimita’, in Euro 1300,00, di cui Euro 1100,00 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge.