La decurtazione dei punti dalla patente non rende la causa indeterminabile

Le spese processuali in una causa di opposizione a verbale per violazione del Codice della Strada vanno determinate in base al valore della sanzione principale pecuniaria, non potendo la presenza della sanzione accessoria di decurtazione dei punti dalla patente di guida avere l’effetto di rendere la controversia di valore indeterminabile.

Lo ha stabilita la Corte di Cassazione nella sentenza n. 26800, depositata il 18 dicembre 2014. La vicenda processuale. Un automobilista ricorreva dinanzi al Giudice di Pace per l’annullamento di un verbale di contestazione con cui gli era stata inflitta una sanzione amministrativa di circa 150,00 Euro, oltre alla sottrazione di due punti dalla patente di guida, per violazione del Codice della Strada. In primo grado il predetto verbale veniva dichiarato nullo. Mentre in secondo grado il Tribunale riformava la sentenza di prime cure. Propone ricorso per cassazione l’automobilista, affidando le sue doglianze a due motivi relativamente alle sole spese processuali liquidate in favore dell’avvocato di controparte. Il valore della causa era indeterminabile? Con il primo motivo il ricorrente si duole per aver il Tribunale determinato il compenso in Euro 2.700,00 circa, sull’erroneo presupposto che la causa fosse di valore indeterminabile, con applicazione del relativo scaglione. Dovevano essere considerati il numero e l’importanza delle questioni? Con la seconda censura si duole perché il giudice d’appello non ha tenuto in debito conto, sempre con riferimento all’attività svolta dall’avvocato, dell’importanza e del numero delle questioni trattate. Il valore della domanda dipende dalla sanzione principale. La Corte di Cassazione ritiene fondato il ricorso. Gli Ermellini spiegano che, se da una parte il destinatario di un verbale di contestazione per la violazione dell’art. 142, comma 8, Codice della Strada, con l’opposizione mette in discussione non solo la sanzione pecuniaria ma anche la preannunciata decurtazione dei punti, questo non vuol dire che il valore della controversia sia indeterminabile. Invero, il valore della domanda va dedotto con riferimento alla sanzione principale, che resta quella pecuniaria dal valore determinabile, a nulla rilevando sotto questo profilo la presenza di una sanzione accessoria qual è quella di sottrazione dei punti dalla patente. Questo principio si riflette inesorabilmente anche sulla liquidazione delle spese processuali, a maggior ragione quando si pensi che la presenza di una sanzione accessoria non comporta in primo grado l’attribuzione al Tribunale della cognizione per competenza di valore della formulata opposizione. E’ così che nel caso di specie le spese legali vanno ridotte da 2.700,00 Euro a 1.100,00 Euro per ragioni di giustizia. In conclusione. In via operativa, dunque, l’ammontare delle spese legali in un giudizio di opposizione a violazione al Codice della Strada, comportante anche la decurtazione dei punti dalla patente, non possono essere parametrate come se la causa fosse di valore indeterminabile. Una diversa impostazione avrebbe ripercussioni irragionevoli anche sotto il profilo del pagamento del contributo unificato, aspetto che invece il legislatore ha voluto scongiurare quando ha fissato in Euro 43,00 il costo di accesso alla giustizia per i processi di valore fino a 1.100, in cui rientrano la maggioranza delle sanzioni di cui trattasi. Diversamente opinando vi sarebbe una incostituzionale violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., rendendo di fatto particolarmente svantaggioso l’accesso alla giustizia da parte del cittadino.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, sentenza 20 maggio – 18 dicembre 2014, n. 26800 Presidente/Relatore Petitti Ritenuto che, con ricorso depositato in data 26 febbraio 2007, presso il Giudice di Pace di Mineo, C.G. proponeva opposizione - ai sensi dell'art. 22 legge n. 689 del 1981 - avverso il verbale di contestazione a mezzo del quale era stata disposta nei suoi confronti la sanzione di euro 153,69, oltre alla sottrazione di due punti dalla patente, per violazione del Codice della Strada che il Giudice di Pace accoglieva l'opposizione dichiarando nullo il suddetto verbale e condannando il Ministero dell'interno al rimborso delle spese processuali che avverso tale sentenza proponeva appello la Prefettura di Catania e il Tribunale di Catania, con la sentenza impugnata, accoglieva il gravame, condannando inoltre il ricorrente al pagamento delle spese del grado d'appello, liquidandole nella misura di euro 2.782,64 che per la cassazione di questo decreto C. G. ha proposto ricorso affidato a due motivi che l'intimato Ministero ha resistito con controricorso. Considerato che con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 91 cod. proc. civ., dell'art. 6 d.m. n. 585 del 1994 e dell'art. 5 d.m. n. 127 del 2004, per avere, il Giudice adito, determinato l'ammontare dei compensi in euro 2.782,64, nell'erroneo presupposto che la causa in oggetto fosse di valore indeterminabile e conseguentemente applicando ai fini della liquidazione delle spese del giudizio il relativo scaglione di riferimento, anziché desumere il valore della controversia dalla domanda che con il secondo motivo il ricorrente lamenta difetto di motivazione in ordine alla liquidazione delle spese, violazione dell'art. 6 d.m. n. 585 del 1994 e dell'art. 1 d.m. n. 127 del 2004, per non avere il Tribunale di Catania tenuto conto, nella parte motiva della sentenza, della natura e del valore della controversia, né dell'importanza e del numero delle questioni trattate, con particolare riguardo all'attività svolta dall'avvocato davanti al giudice che il ricorso, i cui due motivi possono essere esaminati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, è fondato che, ai fini della liquidazione delle spese, il giudice del merito ha considerato la causa di valore indeterminabile secondo lo scaglione di riferimento di cui al decreto ministeriale 20 luglio 2012, n. 140, applicabile ratione temporis , trattandosi di appello in causa di opposizione a verbale dell'autorità comminatorio di sanzione pecuniaria ed altresì di decurtazione punti sulla patente che non v'è dubbio che il destinatario del verbale di contestazione della violazione dell'art. 142, comma 8, del codice della strada che, come nella specie, faccia valere, con la proposta opposizione, i vizi propri dell'accertamento della violazione, mette in discussione non soltanto la sanzione pecuniaria che si riconnette a quella contravvenzione, ma anche la preannunciata decurtazione dei punti della patente di guida, la quale costituisce una sanzione accessoria cfr. Cass., Sez. Un., 13 marzo 2012, n. 3936 che, tuttavia, il cumulo della sanzione pecuniaria principale, di valore determinato, e della sanzione accessoria che consegue alla erosione della dotazione dei punti in capo al titolare della patente di guida, non rende la causa di opposizione al verbale di valore indeterminabile ai fini della liquidazione delle spese processuali che, infatti, il legislatore, nel disciplinare il riparto di competenza tra giudice di pace e tribunale nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, ha stabilito, con l'art. 22-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, e ribadito, con l'art. 6 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, che l'applicazione di una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, non comporta l'attribuzione della competenza per l'opposizione al tribunale allorché si versa nell'ambito del contenzioso derivante dalla violazione delle norme del codice della strada che questa indifferenza della sanzione accessoria, in materia di violazioni previste dal codice della strada, rispetto alla individuazione del giudice competente ha un effetto di sistema, proiettandosi al di là del riparto tra giudice di pace e tribunale e valendo anche ai fini della determinazione del valore della causa per la liquidazione delle spese processuali, che è e resta, quindi, quello parametrato sull'importo della sola sanzione pecuniaria, a prescindere dalla comminatoria della sanzione accessoria che una diversa interpretazione - implicando ricadute per il cittadino anche in punto di determinazione dell'importo dovuto a titolo di contributo unificato [che, ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. 30 M. 2002, n. 115, per i processi civili di valore indeterminabile è fissato in un importo ben maggiore rispetto ai 37 ora 43 euro che sono dovuti per i processi di valore fino a 1.100 euro, in cui rientra la maggior parte delle sanzioni derivanti dalla violazione delle norme del codice della strada] - si porrebbe in contraddizione non solo con la struttura semplificata del giudizio di opposizione al verbale di contravvenzione del codice della strada o alla conseguente ordinanza ingiunzione, ma finirebbe anche con il gravare tale giudizio di oneri tali da rendere in concreto difficile l'accesso alla giustizia, risolvendosi in un ostacolo e in un impedimento al pieno esercizio e all'effettivo svolgimento del diritto fondamentale di cui all'art. 24 Cost. che, pertanto, ha errato il Tribunale a liquidare le spese adottando lo scaglione corrispondente al valore indeterminato o indeterminabile della causa che la sentenza impugnata va quindi cassata limitatamente al capo relativo alle spese che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito liquidando i compensi dovuti dalla soccombente società al Comune in euro 1.100, di cui euro 100 per esborsi, oltre ad accessori di legge che le spese del giudizio di cassazione vanno compensate, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio che vede la società opponente soccombente e dell'accoglimento solo parziale del ricorso per cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata limitatamente alla censura accolta e, decidendo nel merito, ferme le altre statuizioni della sentenza impugnata, riduce ad euro 1.100, di cui euro 1.000 per compensi ed euro 100 per esborsi, oltre accessori di legge, l'importo delle spese processuali dovute dall'appellante C. G. al Comune di Catania dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.