La notifica a persona irreperibile è nulla se manca il requisito della diligenza

Può procedersi alla notifica ex art. 143 c.p.c. quando, sul piano soggettivo, l’ignoranza di chi la chiede all’ufficiale giudiziario circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell’atto sia incolpevole e, sul piano oggettivo, se siano provate le indagini compiute da chi ha domandato la notificazione, non fondate solo sulle risultanze anagrafiche per accertare la validità di detta notifica, non può prescindersi dai concreti rapporti tra le parti della vicenda controversa. Pertanto, la sola attestazione anagrafica è del tutto ininfluente ai fini del perfezionamento del requisito della diligenza per tale tipologia di notifica.

Questo il principio che la Corte di Cassazione ha ripreso nell’ordinanza n. 26643, depositata il 17 dicembre 2014. Il fatto. Il Tribunale di Bari pronunciava la separazione personale dei coniugi, con addebito alla moglie, rimasta contumace. Il ricorso veniva notificato ex art. 143 c.p.c. alla parte contumace. Il provvedimento presidenziale non veniva notificato nel termine assegnato dal Presidente e, successivamente, su ordine del giudice istruttore si provvedeva alla notificazione sempre ai sensi dell’art. 143 c.p.c La Moglie proponeva appello tardivo contro la sentenza di primo grado deducendo l’invalidità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di separazione in quanto illegittimamente notificato ex art. 143 c.p.c., nonché la nullità della notificazione dell’ordinanza avente ad oggetto i provvedimenti provvisori presidenziali, in quanto eseguito con le medesime illegittime modalità. La Corte rigettava l’appello. Contro tale decisione la moglie propone ricorso per cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 143 c.p.c., 307, comma 3 e 709 c.p.c. in relazione all’art. 327, comma 2, c.p.c. per non avere la Corte d’appello rilevato la mancata instaurazione del contraddittorio nel procedimento di primo grado. Notifica a persone irreperibili. Il Collegio, nel decidere la controversia, riporta il principio di diritto elaborato dalla Corte di Cassazione stessa, il quale stabilisce che in tema di notificazione alle persone irreperibili, può procedersi alla notifica ex art. 143 c.p.c. quando, sul piano soggettivo, la ignoranza di chi la chiede all’ufficiale giudiziario circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell’atto sia incolpevole e, sul piano oggettivo, se siano provate le indagini compiute da chi ha domandato la notificazione, non fondate solo sulle risultanze anagrafiche, ma estese ad accertamenti ed informazioni sul reale avvenuto trasferimento di detto destinatario in luogo sconosciuto ovvero su quale sia questo, dopo l’inutile tentativo dell’ufficiale giudiziario di eseguire la notifica all’indirizzo indicato per accertare la validità di detta notifica, non può prescindersi dai concreti rapporti tra le parti della vicenda controversa, dai quali di regola possono rilevarsi i requisiti soggettivi ed oggettivi che giustificano tale tipo di notificazione. Difetto di diligenza. Nel caso di specie, afferma il Collegio, risulta evidente il difetto di diligenza sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo. Infatti, il ricorso per la separazione personale è stata eseguita esclusivamente sulla base del mancato reperimento della ricorrente presso il domicilio coniugale e senza l’esecuzione di alcuna ricerca, salvo l’attestazione anagrafica, del tutto ininfluente, ai fini del perfezionamento del requisito della diligenza per tale tipologia di notifica. Tra l’altro, nel caso in esame, l’allontanamento della ricorrente era circostanza conosciuta dal coniuge tanto da fondare su di essa la domanda di addebito. La nullità dell’atto introduttivo del giudizio, non sanata, assorbe l’esame della censura relativa ad analogo vizio riscontrato nella notificazione dell’ordinanza presidenziale. Per tali ragioni, la S.C. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Bari in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 6 maggio – 17 dicembre 2014, n. 26643 Presidente Di Palma – Relatore Acierno Fatto e diritto Rilevato che è stata depositata la seguente relazione ex articolo 377, 380 bis cod. proc. civ., in ordine al procedimento civile iscritto al R.G. 2879 del 2013 Il Tribunale di Bari pronunciava la separazione personale tra V.R. e T.N., con addebito a quest'ultima, rimasta contumace. Il giudizio veniva instaurato dal R. e l'addebito veniva giustificato dall'ingiustificato allontanamento della N. dal domicilio coniugale. Il ricorso veniva notificato ex art. 143 cod. proc. civ. alla parte contumace. Il provvedimento presidenziale non veniva notificato nel termine assegnato dal Presidente e, successivamente, su ordine del giudice istruttore si provvedeva alla notificazione sempre ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ. La N. proponeva appello tardivo avverso la sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 327, secondo comma, cod. proc. civ., deducendo l'invalidità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di separazione in quanto illegittimamente notificato ex art. 143 cod. proc. , nonché la radicale nullità della notificazione del provvedimento avente ad oggetto i provvedimenti provvisori presidenziali, in quanto eseguito con le medesime illegittime modalità, peraltro dopo la perenzione del termine perentorio concesso dal Presidente del Tribunale. Al riguardo l'appellante osservava di aver dovuto lasciare il domicilio coniugale a causa dei maltrattamenti del marito di non essere stata messa a conoscenza dell'instaurazione del giudizio e del successivo provvedimento di separazione se non dopo il passaggio in giudicato della pronuncia di primo grado di essere residente a Trieste in via Dei Fabbri 3 di aver comunicato, mediante raccomandata inviata dal proprio legale avv. B. nelle more del giudizio di separazione tra la notifica del decreto presidenziale e l'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore al marito l'elezione di domicilio presso il predetto legale ma la raccomandata non risultava ritirata. Sulle opposte conclusioni del Procuratore Generale, la Corte rigettava l'appello proposto dalla N. affermando - in ordine alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio di separazione, veniva osservato che all'epoca l'appellante risultava anagraficamente ancora residente presso l'abitazione coniugale. Correttamente, pertanto, era stata eseguita la notifica ex art. 143 cod. proc. civ., non essendo il ricorrente a conoscenza del domicilio effettivo della medesima. - in ordine alla notifica eseguita ugualmente ex art. 143 cod. proc. civ., dopo l'ordine del giudice istruttore, la Corte d'Appello rilevava che la mancata tempestiva notifica nel termine perentorio concesso dal Presidente pur producendone l'inesistenza non poteva determinare l'estinzione del giudizio dal momento che tale effetto poteva conseguire solo dall'omesso adempimento all'ordine successivo. Nel merito della notifica veniva rilevato che il certificato di residenza alla data del 18/5/2009 evidenziava ancora la residenza della N. a Bari presso l'abitazione coniugale. Ne conseguiva la validità ed efficacia della notificazione. - Non rilevava il mancato ritiro della raccomandata inviata il 18/10/2008 dal legale della N. al R. con l'indicazione del domicilio eletto, non essendo l'appellato tenuto al ritiro, né il certificato storico anagrafico che attestava il trasferimento a Trieste dal 20/4/2009 in quanto tale modifica venne annotata in epoca sicuramente successiva alla notifica dell'ordinanza presidenziale. Avverso la sentenza impugnata è stato proposto ricorso in Cassazione da T.N., articolato in un unico complesso motivo di ricorso suddiviso in tre censure. Ha resistito con controricorso il R Nell'unico motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli articolo 143 c.p.c., 307, terzo comma e 709 c.p.c. in relazione all'art. 327 secondo comma c.p.c. per non avere la Corte d'Appello rilevato la mancata instaurazione del contraddittorio nel procedimento di primo grado. 1. Con riferimento alla fase presidenziale viene sottolineato che il R. era tenuto al ritiro della raccomandata contenente l'indicazione del domicilio eletto, dovendo in caso contrario subire le conseguenze processuali dell'omesso adempimento. 2. Con riferimento alla successiva fase davanti al giudice istruttore, l'inadempimento all'ordine di notificazione dell'ordine presidenziale di notifica del provvedimento contenente le statuizioni provvisorie avrebbe dovuto determinare l'estinzione del giudizio, essendo possibile la sanatoria del vizio esclusivamente mediante la costituzione dell'appellato. Peraltro la notificazione eseguita dopo l'ordine del giudice istruttore, ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ. è radicalmente invalida perché priva, nella relata, di alcuna indicazione relativa alle ricerche eseguite per accertare la residenza del destinatario. Al riguardo la mera ricerca anagrafica negativa, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è del tutto inidonea ad integrare la diligenza richiesta. 3. Aggiungeva la parte ricorrente di essersi dovuta allontanare dal domicilio coniugale a causa dei maltrattamenti del marito e di non aver, conseguentemente, abbandonato la casa familiare volontariamente ma perché costretta dalla situazione creatasi. Nel merito, pertanto non poteva essere pronunciato l'addebito nei suoi confronti, peraltro senza alcuna istruttoria. Il motivo di ricorso risulta manifestamente fondato. La notificazione del ricorso per separazione personale, effettuata ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ. è radicalmente invalida in quanto eseguita esclusivamente sulla base del mancato reperimento della ricorrente presso il domicilio coniugale e senza l'esecuzione di alcuna ricerca, salvo l'attestazione anagrafica, del tutto ininfluente, ai fini del perfezionamento del requisito della diligenza per tale tipologia di notifica. ex multis Cass. 2909 del 2008 . L'allontanamento della ricorrente era circostanza del tutto conosciuta dal coniuge tanto da fondare su di essa la domanda di addebito. Pertanto trova puntuale applicazione il seguente principio di diritto elaborato da questa Corte In tema di notificazione alle persone irreperibili, può procedersi alla notifica ex art. 143 cod. proc. civ. quando, sul piano soggettivo, la ignoranza di chi la chiede all'ufficiale giudiziario circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto sia incolpevole e, sul piano oggettivo, se siano provate le indagini compiute da chi ha domandato la notificazione, non fondate solo sulle risultanze anagrafiche, ma estese ad accertamenti ed informazioni sul reale avvenuto trasferimento di detto destinatario in luogo sconosciuto ovvero su quale sia questo, dopo l'inutile tentativo dell'ufficiale giudiziario di eseguire la notifica all'indirizzo indicato per accertare la validità di detta notifica, non può prescindersi dai concreti rapporti tra le parti della vicenda controversa, dai quali di regola possono rilevarsi i requisiti soggettivi ed oggettivi che giustificano tale tipo di notificazione. Cass. 7964 del 2008 . Nella specie, risulta evidente il difetto di diligenza sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo. La nullità non sanata della notifica dell'atto introduttivo del giudizio assorbe l'esame della censura relativa ad analogo vizio riscontrata nella notificazione dell'ordinanza presidenziale. Pertanto, ove si condividano i predetti rilievi, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al primo giudice ex art. 294, primo comma e 354 cod. proc. civ. Ritenuto che il collegio aderisce senza rilievi alla relazione, rilevando che la memoria depositata ex art. 378 cod. proc. civ. si limita a riprodurre argomentazioni già svolte e confutate . P.Q.M. La Corte, accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Bari in diversa composizione.