Costituzione in giudizio: la prima notifica fa scattare il countdown

Il termine per la costituzione dell’attore, nel caso in cui l’atto introduttivo del giudizio venga notificato a più persone, è di 10 giorni decorrenti dalla prima notificazione sia nel giudizio di primo grado che in quello d’appello.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 26376, depositata il 16 dicembre 2014. Il caso. La Corte d’appello di Perugia dichiarava improcedibile l’appello di una donna che chiedeva il risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro stradale, in quanto l’appellante si era costituita oltre i 10 giorni dalla prima notificazione dell’atto di appello ai vari appellati. La donna ricorreva in Cassazione, chiedendo ai giudici di legittimità di stabilire il momento da cui decorre il termine di 10 giorni per la costituzione dell’appellante in caso di più notificazioni verso una pluralità di contraddittori. La prima notifica fa scattare il cronometro. La Corte di Cassazione ricorda che il termine per la costituzione dell’attore, nel caso in cui l’atto introduttivo del giudizio venga notificato a più persone, è di 10 giorni decorrenti dalla prima notificazione sia nel giudizio di primo grado che in quello d’appello. Se entro questo termine l’attore non è ancora rientrato in possesso dell’originale dell’atto notificato, l’adempimento può avvenire depositando in cancelleria una copia. Inoltre, viene sottolineato, il giudizio di gravame è improcedibile in tutti i casi di ritardata o mancata costituzione dell’appellante, a nulla rilevando che l’appellato si sia costituito nel termine assegnatogli. Nel caso di specie, tra la prima notifica e la costituzione in giudizio erano passati 12 giorni. Di conseguenza, il ricorso viene rigettato dalla Corte di Cassazione.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 24 ottobre – 16 dicembre 2014, numero 26376 Presidente Segreto – Relatore Rubino Svolgimento del processo e motivi della decisione M.M.R. evocava in giudizio davanti al Tribunale di Perugia U.E., U.A. e la Vittoria Assicurazioni s.p.a., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a causa di un incidente stradale provocato da Emilio Uccelli, che conduceva la vettura di proprietà di Vittorio, assicurata con la Vittoria Ass.ni s.p.a. II Tribunale di Perugia condannava i convenuti a risarcirle il danno quantificato in un importo ritenuto insufficiente dalla Mattoni, che proponeva appello. La Corte di Appello di Perugia, con la sentenza qui impugnata, dichiarava improcedibile l'appello per essersi costituita essa appellante oltre i dieci giorni dalla prima notificazione dell'atto di appello ai vari appellati. La Mattoni propone un unico motivo di ricorso per cassazione avverso la sentenza numero 428 del 2010, sottoponendo alla Corte la seguente questione Da quando decorre il termine di dieci giorni per la costitu!ione dell'appellante nel caso di più notificazioni verso una pluralità di contraddittore? . Resistono U.E. e la Vittoria Assicurazioni s.p.a. con controricorso. Il Collegio ha deliberato l'adozione della motivazione semplificata per la decisione del ricorso. La questione, sottoposta all'attenzione delle Sezioni Unite al momento della proposizione del ricorso, come ben noto alle parti tanto che il ricorrente riproduce integralmente nel ricorso il testo della ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite, numero 18156 del 2010 , è stata nel frattempo esaminata e decisa dalle Sezioni Unite come questione di massima di particolare importanza, con sentenza numero 10864/ 2011, le cui massime così recitano '7l termine per la costitu2ione dell'attore, nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio venga notificato a più persone, è di dieci giorni decorrenti dalla prima notifica ione sia nel giudi o di primo grado che in quello d'appello tale adempimento, ove entro tale termine l'attore non sia ancora rientrato in possesso dell'originale dell'atto notificato, può avvenire depositandone in cancelleria una semplice copia c .d velina' . L'art 347, comma primo, cod. proc. civ., nello stabilire che la costitu& lt ione in appello avviene secondo le forme ed i termini per i procedimenti davanti al tribunale, rende applicabili al giudizio d'appello le previsioni di cui agli arti. 165 e 166 cod. proc. civ, ma non quella di cui all'art. 171 cod. proc. civ. concernente la ritardata costituzione delle parti , la quale è incompatibile con la previsione di improcedibilità dell'appello, se l'appellante non si costituisca nei termini, di cui all'art. 348 cod. Proc. a v Ne consegue che il giudizio di gravame sarà improcedibile in tutti i casi di ritardata o mancata costituzione dell'appellante, a nulla rilevando che l'appellato si sia costituito nel termine assegnatogli . La ricorrente ha effettuato la prima notifica dell'atto di appello il 12.4.2007, e si è costituita in giudizio oltre dieci giorni dopo, ovvero il 24.4.2007. Il ricorso va pertanto rigettato in quanto, come chiarito dalla pronuncia a sezioni unite su citata, nel giudizio di appello, la costituzione dell'appellante va effettuata entro il termine di dieci giorni a decorrere, in caso di pluralità di appellati, dalla prima notifica ed essendo la costituzione tempestiva dell'appellante prevista a pena di improcedibilità, il mancato deposito della copia della citazione entro il termine decorrente dalla prima notificazione comporta l'improcedibilità dell'appello. Le spese del giudizio vanno compensate in ragione della recente rimessione della questione alle Sezioni Unite. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.