Protezione internazionale negata: citare, non ricorrere, è la soluzione

In materia di immigrazione, l’appello, ex art. 702-quater c.p.c., contro l’ordinanza del tribunale reiettiva del ricorso contro la negazione del permesso di soggiorno, deve essere proposto con atto di citazione, non con ricorso, per cui la verifica della tempestività dell’impugnazione deve essere effettuata calcolando il termine di 30 giorni dalla data di notifica dell’atto introduttivo alla parte appellata.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 26326, depositata il 15 dicembre 2014. Il caso. La Corte d’appello di Napoli dichiarava inammissibile l’appello proposto da un cittadino straniero che chiedeva il riconoscimento della protezione internazionale. Secondo i giudici, il giudizio era assoggettato alla disciplina prevista dal d.lgs. n. 150/2011, in base al quale l’appello contro l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 702- bis c.p.c. provvedimenti d’urgenza dal giudice di primo grado può essere proposto con atto di citazione, che l’appellante deve notificare, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza da parte della cancelleria. La Corte d’appello aveva ritenuto così tardiva l’impugnazione. L’uomo ricorreva in Cassazione, lamentando la violazione dell’art. 702- quater c.p.c. appello in relazione all’art. 19 d.lgs. n. 150/2011 delle controversie in materia di protezione internazionale , non essendosi tenuto conto dell’urgenza della trattazione del procedimento. Rito sommario. La Corte di Cassazione sottolinea, però, che il giudizio è interamente sottoposto al rito previsto dall’art. 19 d.lgs. n. 150/2011 e non vi è traccia con riferimento al primo grado dell’applicazione di un rito diverso da quello sommario, come affermato dalla stessa norma del d.lgs Atto di citazione. Nella pronuncia n. 14502/14, le Sezioni Unite hanno affermato che, in materia di immigrazione, l’appello, ex art. 702- quater c.p.c., contro l’ordinanza del tribunale reiettiva del ricorso contro la negazione del permesso di soggiorno, deve essere proposto con atto di citazione, non con ricorso, per cui la verifica della tempestività dell’impugnazione deve essere effettuata calcolando il termine di 30 giorni dalla data di notifica dell’atto introduttivo alla parte appellata. Ciò vale anche nei procedimenti relativi alle domande di protezione internazionale, essendo il giudizio assoggettato al rito sommario. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, sentenza 7 ottobre – 15 dicembre 2014, n. 26326 Presidente Di Palma – Relatore Acierno Svolgimento del processo e motivi della decisione La Corte d'Appello di Napoli con la sentenza impugnata ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dal cittadino straniero A.A. avverso la pronuncia di primo grado con la quale era stata respinta la domanda dal medesimo proposto volta al riconoscimento della protezione internazionale. A sostegno della decisione la Corte ha affermato che il giudizio de quo doveva ritenersi assoggettato al d.lgs n. 150 del 2011 in quanto instaurato il 12/12/2012 dopo l'entrata in vigore del predetto decreto legislativo. Il regime processuale del procedimento è di conseguenza contenuto nell'art. 19 del d.lgs n. 150 del 2011. Tale norma prevede, oltre alla modifica dei primi due comma dell'art. 35 del d.lgs n. 25 del 2008, anche l'abrogazione dei comma 11,12,13 del predetto art. 35 ex art. 34, comma 20 lettera c del d.lgs n. 150 del 2011 . Ne consegue che l'appello avverso l'ordinanza emessa ex art. 702 bis cod. proc. civ. dal giudice di primo grado, può essere proposto ex art. 702 quater con atto di citazione, da notificarsi a cura dell'appellante, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza stessa, cui è tenuta la cancelleria ai sensi dell'art. 19 comma 9 d.lgs n. 150 del 2011, non rinvenendosi nel citato art. 702 quater cod. proc. civ. alcuna previsione relativa al rito ed al modello del giudizio d'impugnazione e, dovendo di conseguenza essere applicato il cd. rito ordinario in appello. Da tali premesse al Corte d'Appello ha fatto conseguire la tardività dell'impugnazione, proposta con ricorso depositato l'8/7/2013, mentre l'ordinanza era stata comunicata integralmente tramite P.E.C. l'8/6/2013. Al decreto presidenziale di fissazione dell'udienza non era seguita alcuna notificazione. Essa comunque sarebbe stata intempestiva, in quanto da eseguirsi nei 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento da impugnare, non essendo il deposito del ricorso idoneo allo scopo. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero deducendo nell'unico motivo di ricorso, la violazione dell'art. 702 quater cod. proc. civ. in relazione all'art. 19 d.lgs n. 150 del 2011, non avendo la Corte d'Appello tenuto conto dell'operatività del principio dell'ultrattività del rito e dell'espressa previsione nell'ultimo comma dell'art. 19 sopra citato dell'urgenza della trattazione del procedimento. Il ricorso è manifestamente infondato. Il giudizio de quo è interamente sottoposto al rito previsto dall'art. 19 del d.lgs n. 150 del 2011 e non vi è traccia con riferimento al primo grado dell'applicazione di un rito diverso da quello sommario, così come delineato nella norma sopra indicata. La trattazione in via d'urgenza non postula l'esclusività della scelta del modello processuale di procedimento in quella da instaurarsi con ricorso. Sulla questione, infine, si è pronunciata di recente questa Corte con la pronuncia n. 14502 del 2014 affermando, ancorchè in materia di permesso di soggiorno per motivi familiari che in materia di immigrazione, l'appello, ex art. 702 quater cod. proc civ., contro l'ordinanza dei tribunale reiettiva del ricorso avverso il diniego di permesso di soggiorno per motivi familiari, di tisi all'ari'. 30, comma 1, lett. a , del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, va proposto con atto di citazione, e non con ricorso, sicchè la veri fica della tempestività dell'impugnazione va effettuata calcolandone il termine di trenta giorni dalla data di notifica dell'atto introduttivo alla parte appellata. Il principio trova applicazione anche nei procedimenti relativi alle domande di protezione internazionale essendo prevista la identica modalità d'impugnazione del provvedimento di primo grado assoggettato, in entrambe le ipotesi, al rito sommario, così come adattato dal d.lgs n. 150 del 2011. Peraltro, tale principio costituisce un corollario del rilevante arresto delle S.U. di qeusta Corte n. 2907 del 2014, secondo il quale trova applicazione, in assenza di una specifìca previsione normativa per il giudizio di secondo grado, la disciplina ordinaria di cui agli articolo 339 e seguenti cod. proc. civ. In conclusione, al presente procedimento in grado d'appello non può che applicarsi anche in ordine alla fase introduttiva la disciplina ordinaria ex art. 339 cod. proc. civ., con conseguente rigetto del ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.