Le S.U. si dichiarano prive di potere di regolare la giurisdizione delle Giunte parlamentari

In tema di operazioni elettorali riguardanti l’elezione del Parlamento emerge chiaramente, dall’art. 87 del d.P.R. n. 361/1957, che la cognizione delle questioni concernenti le operazioni elettorali, ivi comprese quelle relative all'ammissione alle liste, è affidata alla giurisdizione esclusiva delle Camere, per il tramite delle rispettive Giunte parlamentari. È preclusa, quindi, ogni possibilità di intervento in proposito da parte del giudice ordinario e del giudice amministrativo.

Così si sono espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 26098, depositata l’11 dicembre 2014. Il fatto. Un candidato all’elezione dei componenti della Camera dei Deputati nella consultazione elettorale della lista di un partito politico nella stessa lista era stata collocata un’altra candidata, la quale, per non aver presentato autocertificazione relativi ai requisiti di candidabilità, fu cancellata dalla lista con provvedimento dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale della Calabria il provvedimento fu poi revocato e la candidatura fu ammessa. Contro il provvedimento di ammissione della candidata e, di conseguenza, contro la sua proclamazione il candidato propone ricorso alla Giunta delle Elezioni della Camera dei Deputati, la quale deliberò inammissibilità del ricorso in ragione del difetto della propria potestas iudicandi , per essere in contestazione non la sussistenza dei requisiti di candidabilità dell’eletta cognizione propria della Giunta , bensì la regolarità formale del procedimento d’ammissione della candidatura di competenza dell’Ufficio Centrale Giurisdizionale . Propone allora ricorso in Cassazione contro tale provvedimento, chiedendo che le Sezioni Unite dichiarino se sussiste la giurisdizione della Giunta Elettorale in ordine al ricorso proposto. Elezione del Parlamento. La Sezioni Unite dichiarano tale ricorso inammissibile. Ricordano, infatti, quanto hanno già avuto modo di affermare in tema di operazioni elettorali riguardanti l’elezione del Parlamento, che dall’art. 87 del d.P.R. n. 361/1957 il quale stabilisce che è espressamente riservata all’Assemblea elettiva la convalida dell’elezione dei propri componenti, nonché il giudizio definitivo su ogni contestazione, protesta o reclamo presentati ai singoli uffici elettorali circoscrizionali ed all’Ufficio centrale durante la loro attività o posteriormente emerge che la cognizione delle questioni concernenti le operazioni elettorali, ivi comprese quelle relative all'ammissione alle liste, è affidata alla giurisdizione esclusiva delle Camere, per il tramite delle rispettive Giunte parlamentari. È preclusa, quindi, ogni possibilità di intervento in proposito da parte del giudice ordinario e del giudice amministrativo. Nessun potere delle S.U. di regolare la giurisdizione delle Giunte parlamentari. Pertanto, le Sezioni Unite si dichiarano prive del potere di regolare la giurisdizione delle stesse Giunte parlamentari, nel senso, voluto dall’attuale ricorrente, di sindacare se esse abbiano correttamente ammesso o meno una controversia elettorale alla propria giurisdizione. Data la particolarità della vicenda la S.C. compensa interamente le spese del giudizio di Cassazione tra le parti.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 7 ottobre – 11 dicembre 2014, n. 26098 Presidente Rovelli – Relatore Cappabianca Svolgimento del processo e motivi della decisione Attraverso il ricorso in esame, il F. spiega di essere stato candidato all'elezione dei componenti della Camera dei Deputati nella consultazione elettorale del febbraio 2013 al n. 5 della lista denominata Popolo della libertà nella stessa lista al n. 3 era stata collocata la candidata B. , la quale, per non aver presentato autocertificazione relativi ai requisiti di candidabilità, fu cancellata dalla lista con provvedimento dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale della Calabria il provvedimento fu poi revocato e la candidatura della B. fu definitivamente ammessa avverso il provvedimento di ammissione della B. e, di conseguenza, avverso la sua proclamazione il F. propose ricorso alla Giunta delle Elezioni della Camera dei Deputati, la quale deliberò l'inammissibilità del ricorso stesso in ragione del difetto della propria potestas iudicandi , per essere in contestazione non la sussistenza dei requisiti di candidabilità dell'eletta cognizione propria della Giunta , bensì la regolarità formale del procedimento d'ammissione della candidatura di competenza dell'Ufficio Centrale Giurisdizionale . Propone ricorso per cassazione il F. avverso il menzionato provvedimento della Giunta, sostenendo che essa fosse titolare del potere di esercitare il sindacato giurisdizionale in ordine alla legittimità dell'elezione della deputata B. in relazione all'ammissione della relativa candidatura, non residuando la potestas iudicandi di alcun altra autorità giurisdizionale, in ragione del principio di autodichia di cui all'art. 66 Cost. In conclusione, il F. chiede che queste SU dichiarino che sussiste la giurisdizione della Giunta Elettorale in ordine al ricorso da sé proposto. Il ricorso è inammissibile. In tema di operazioni elettorali riguardanti l'elezione del Parlamento, queste Sezioni Unite hanno già avuto modo di affermare che, dall'art. 87 del d.P.R. n. 361 del 1957 il quale stabilisce, con disposizione attuativa del principio di autodichia delle Camere affermato dall'art. 66 Cost., che è espressamente riservata all'Assemblea elettiva la convalida dell'elezione dei propri componenti, nonché il giudizio definitivo su ogni contestazione, protesta o reclamo presentati ai singoli Uffici elettorali circoscrizionali ed all'Ufficio centrale durante la loro attività o posteriormente si desume che la cognizione di ogni questione concernente le operazioni elettorali, ivi comprese quelle relative all'ammissione delle liste, è affidata alla funzione giurisdizionale esclusiva delle Camere, per il tramite delle rispettive Giunte parlamentari, restando così preclusa qualsivoglia possibilità di intervento in proposito da parte del giudice ordinario e del giudice amministrativo Cass. SU n. 9151/08, n. 3731/13 . In virtù di questo principio, che fa capo a quello più in generale di autodichia, si desume che le SU di questa Corte non sono, a maggior ragione, dotate del potere di regolare la giurisdizione delle stesse Giunte parlamentari, nel senso voluto dall'attuale ricorrente di sindacare se esse abbiano correttamente ammesso o meno una controversia elettorale alla propria giurisdizione. La particolarità della vicenda consiglia l'intera compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.