Per le persone giuridiche è previsto un doppio foro generale

La persona giuridica può essere convenuta con riferimento alla sede legale o con riferimento al luogo in cui è presente un responsabile autorizzato a stare in giudizio.

In caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata da persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato nell'art. 19, comma 1, c.p.c. - cioè dell'inesistenza nel luogo di competenza del giudice adito dall'attore di un suo stabilimento e di un suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda - comporta l'incompletezza dell'eccezione, onde la stessa deve ritenersi come non proposta con il conseguente radicamento della competenza del giudice adito. E’ quanto emerge dalla sentenza n. 26094/14 della Corte di Cassazione, Il caso. Una società a responsabilità limitata chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo per il recupero di un credito vantato nei confronti di un suo debitore altra persona giuridica . Il debitore si opponeva a decreto ingiuntivo ed eccepiva l'incompetenza territoriale del giudice adito. Il tribunale accoglieva l'eccezione di incompetenza, indicava il giudice competente e revocava il decreto ingiuntivo. Parte creditrice ha proposto regolamento di competenza. La ricostruzione dei fatti. Parte debitrice aveva articolato l'eccezione di incompetenza individuando il foro generale con riferimento alla propria sede legale, il foro alternativo in quello del luogo in cui doveva essere eseguita l'obbligazione individuato sempre nella propria sede atteso che - a suo dire - era stato concordato il pagamento nella propria sede e nelle mani di un rappresentante della creditrice nonché il forum contractus individuato nel luogo in cui il contratto era stato concluso. Il foro generale. La cassazione ha rilevato che l'eccezione formulata da parte debitrice-opponente, attinente il foro generale, non è stata correttamente articolata perché priva della contestazione circa l'inesistenza, presso la sede legale, di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda. Sul punto, la cassazione ha ribadito che in caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata da persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato nell'art. 19 comma 1 c.p.c. - cioè dell'inesistenza nel luogo di competenza del giudice adito dall'attore di un suo stabilimento e di un suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda - comporta l'incompletezza dell'eccezione, onde la stessa deve ritenersi come non proposta con il conseguente radicamento della competenza del giudice adito. La S.C. ha chiarito che detta questione, pur non eccepita dalle parti nel corso del giudizio può essere rilevata d'ufficio dal giudice di legittimità. Tanto rilevato, la Cassazione ha accolto il ricorso e ritenuto competente il giudice che, per primo, aveva emesso decreto ingiuntivo.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 12 novembre – 11 dicembre 2014, n. 26094 Presidente Finocchiaro – Relatore Frasca Ritenuto quanto segue § 1. La s.r.l. Horecando, adducendo di avere acquistato la s.r.l. Partesa Sud Mediterraneo in forza di atto di cessione di azienda stipulato il 19 dicembre 2012, ha proposto istanza di regolamento di competenza contro la s.r.l. Mercurio avverso la sentenza del 25 luglio 2013, con la quale il Tribunale di Reggio Calabria, investito dalla Mercurio dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 747 del 1° luglio 2010, ottenuto dalla Partesa Sud Mediterraneo, all'esito dell'istruzione del processo di opposizione, ha declinato la propria competenza per ragioni di territorio a favore di quella alternativa del Tribunale di Catanzaro e del Tribunale di Palmi, revocando il decreto opposto. § 2. L'intimata ha resistito al ricorso con memoria. § 3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione con il procedimento di cui all'art. 380-ter c.p.c., è stata fatta richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue conclusioni ed all'esito del loro deposito, ne è stata fatta notificazione alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. Considerato quanto segue § 1. Nelle sue conclusioni il Pubblico Ministero ha chiesto il rigetto dell'istanza di regolamento di competenza, reputando - in dissenso dalla prospettazione della ricorrente, che invece ha invocato l'operatività del foro di Reggio Calabria ai sensi dell'art. 1182, terzo comma, c.c. - che la declinatoria di competenza fatta, a seguito dell'eccezione di incompetenza formulata con l'atto di opposizione, dal Tribunale di Reggio Calabria sia stata corretta, là dove esso ha individuato il foro generale e quello dell'adempimento dell'obbligazione dedotta in giudizio nel circondario del Tribunale dì Palmi il secondo ai sensi del quarto comma dell'art. 1182 c.c. e quello dell'insorgenza dell'obbligazione nel circondario del Tribunale di Catanzaro. § 2. Va premesso da un lato il rilievo che la legittimazione della ricorrente non è stata contestata dall'intimata e dall'altro quello che l'istanza di regolamento di competenza è stata proposta tempestivamente. Infatti, il perfezionamento della sua notificazione è avvenuto il 17 ottobre 2013 come rilevasi dal timbro cronologico dell'Ufficiale Giudiziario apposto sull'ultima pagina del ricorso e, quindi, nei trenta giorni dalla notificazione della sentenza, che venne effettuata ad iniziativa dell'intimata, per come si dà atto nel ricorso e si documenta con la relata di notificazione in calce alla copia della sentenza impugnata, il 23 settembre 2013, e che fu idonea a far decorrere il termine di cui al primo comma dell'art. 47 c.p.c § 3. Tanto rilevato, il Collegio ritiene che le conclusioni del Pubblico Ministero e la decisione del Tribunale non possano condividersi. Queste le ragioni. § 3.1. Dall'esame della citazione in opposizione emerge che la Mercurio propose l'eccezione di incompetenza in modo incompleto, giacché, nel prospettare la competenza del Tribunale di Palmi, Sezione Distaccata di Cinquefrondi, contestò la competenza reggina a quanto al foro generale di cui all'art. 19 c.p.c. adducendo che la propria sede era in Polistena b quanto al foro del luogo di adempimento dell'obbligazione adducendo che il luogo del pagamento era presso la propria sede, in quanto esso doveva effettuarsi a mani dell'agente della creditrice opposta c quanto al forum contractus adducendo che la conclusione del contratto era avvenuta in Settingiano e dunque nel circondario del Tribunale di Catanzaro. L'eccezione relativa al foro generale delle persone giuridiche venne così prospettata in modo incompleto, giacché la contestazione avrebbe dovuto riguardare anche l'inesistenza nel circondario reggino del foro dello stabilimento con un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda, di cui al secondo inciso del primo comma dell'art. 19 c.p.c. Ne segue che la competenza rimase radicata dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in forza del consolidato principio di diritto secondo cui In caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata da persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato nell'art. 19, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ. - cioè dell'inesistenza nel luogo di competenza del giudice adito dall'attore di un suo stabilimento e di un suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda - comporta l'incompletezza dell'eccezione, onde la stessa deve ritenersi come non proposta, con il conseguente radicamento della competenza del giudice adito. Cass. ord. n. 21899 del 2008 da ultimo Cass. ord. n. 5725 del 2013 e ord. n. 5539 del 2014 . La rilevanza di tale principio, sebbene non prospettata con l'istanza di regolamento di competenza, dev'essere considerata da questa Corte nell'esercizio dei poteri di ufficio che Essa ha in sede di regolamento di competenza, i quali rendono l'impugnazione non ancorata ai motivi prospettati dal ricorrente, essendo demandato alla Corte di procedere all'esame della questione di competenza in tutti i suoi profili. § 4. Deve, dunque, dichiararsi, in accoglimento dell'istanza di regolamento, la competenza del Tribunale di Reggio Calabria, con conseguente caducazione della sentenza impugnata. § 5 Le parti riassumeranno davanti al Tribunale di Reggio Calabria la causa nel termine di mesi tre dalla comunicazione del deposito della presente. § 6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55 del 2014. P.Q.M. La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Reggio Calabria. Fissa per la riassunzione termine di mesi tre dalla comunicazione del deposito della presente. Condanna la resistente alla rifusione alla ricorrente delle spese del giudizio di regolamento di competenza, liquidate in euro duemilacinquecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.