Non c’è colpa del richiedente: il rinnovamento della notificazione è possibile, ma solo se tempestivo

In tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell’atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l’onere di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa o rinnovazione del procedimento notificatorio. Ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempre che la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie.

Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 25579, depositata il 3 dicembre 2014. Il fatto. Con atto di citazioni le attrici, divenute per successione ereditaria rispettivamente usufruttuaria e nuda proprietaria di un fondo rustico condotto in fitto dal convenuto, che l’aveva donato al figlio, adivano il Tribunale di Benevento chiedendo la condanna dei convenuti alla restituzione dell’immobile. Il giudizio, interrotto a seguito del decesso del padre convenuto, veniva riassunto nei confronti degli eredi e deciso dal Tribunale con accoglimento della domanda proposta dalle attrici. Contro tale sentenza proponeva gravame il soccombente, che veniva dichiarato inammissibile dalla Corte d’appello di Napoli. La Corte territoriale osservava che era stata disposta la rinnovazione nel termine perentorio della notificazione dell’atto d’appello nei confronti del litisconsorte necessario e ciò dopo che era stata rilevata la nullità perché, in assenza di detto destinatario, era stata eseguita, a mani del portiere, senza che nella relazione dell’ufficiale postale fosse stato anche attestato il mancato rinvenimento dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dall’art. 139, comma 2, c.p.c L’appellante non aveva dato piena attuazione al disposto dell’ordinanza, atteso che nuovamente l’atto di appello era stato notificato con le medesime invalide modalità della prima notificazione, con la conseguenza che anche questa seconda notifica era nulla. Contro tale decisione l’appellante ha proposto ricorso per cassazione. Il ricorrente chiede alla S.C. di affermare se la notificazione a mezzo del servizio postale sia validamente eseguita quando l’ufficiale postale attesti, sull’avviso di ricevimento, che il piego è stato consegnato a mano del portiere dello stabile, il quale si attesti essere pure delegato alla ricezione degli atti del destinatario, atteso che la suddetta delega esclude la necessità della certificazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nell’art. 139 c.p.c Notifica a mezzo posta. Il Collegio sostiene, al contrario, che la Corte d’appello si sia correttamente attenuta al dettato normativo e all’orientamento giurisprudenziale nel ritenere la nullità delle due notificazioni. Infatti, è ormai consolidato che in materia di notifica a mezzo posta, è nulla la notifica effettuata a mani del portiere dello stabile, allorquando la relazione dell’ufficiale postale non contenga l’attestazione del mancato rinvenimento del destinatario o del rifiuto o assenza delle persone abilitate a ricevere l’atto in posizione preferenziale. D’altra parte, precisa il Collegio, il fatto che all’epoca delle notificazioni in questione il portiere fosse stato specificamente delegato dal destinatario a ricevere gli atti a lui indirizzati, appare circostanza di fatto nuova ed indeducibile per la prima volta in sede di legittimità, non risultato allegata e provata nei precedenti gradi di giudizio. Chiede, poi, il ricorrente alla Corte di Cassazione di esprimere il suo parere su un altro punto, e cioè se di fronte ad una puntuale ripetizione dell’esecuzione della notifica su ordine del giudice al litisconsorte necessario ritenuta nulla e non inesistente, su richiesta della parte, il giudice può disporre la reiterazione dell’ordine di notifica, anche con modalità ad hoc . Tempestiva ripresa del procedimento notificatorio. Il Collegio, nel rispondere al quesito, riprende un principio affermato dalle Sezioni Unite Cass. n. 17352/2009 , secondo il quale in tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell’atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l’onere di richiedere all’ufficiale giudiziario e quindi pure all’ufficiale postale la ripresa o rinnovazione del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempre che la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie. Questa tempestiva iniziativa, afferma la Corte, non risulta adottata nel caso di specie dall’appellante, senza contare le ragioni di nullità anche della seconda notifica e la persistente pendenza del concesso termine perentorio. In conclusione, quindi, la Corte ha rigettato il ricorso e compensato le spese del giudizio, data la posteriorità del principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite rispetto alla data di notifica del ricorso.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 28 ottobre – 3 dicembre 2014, numero 25579 Presidente Ceccherini – Relatore Giancola Svolgimento del processo Con atto di citazione, notificato il 13.12.1996, Lo.Ma.Lu. e L.B. , premesso di essere divenute per successone ereditaria rispettivamente usufruttuaria e nuda proprietaria di un fondo rustico condotto in fitto dal colono T.F. , che l'aveva donato al figlio T.M. , adivano il Tribunale di Benevento chiedendo la condanna dei T. alla restituzione del loro immobile. I convenuti chiedevano il rigetto della domanda, invocando in via riconvenzionale il riconoscimento del loro diritto di proprietà sul fondo de quo, per intervenuta usucapione ultraventennale, ed il risarcimento dei danni per lite temeraria. Il giudizio, interrotto all'udienza del 7.10.2002 a seguito del sopravvenuto decesso di T.F. , veniva riassunto nei confronti degli eredi del convenuto deceduto, che però non si costituivano in giudizio. Con sentenza numero 1612 del 22.08-17.09.2004 il Tribunale di Benevento accoglieva la domanda proposta dalle attrici e rigettava la domanda riconvenzionale, condannando T.M. anche al pagamento delle spese processuali. Con atto di citazione notificato il 17.11.2004 il T. proponeva appello avverso la predetta sentenza, notificata il 18.10.2004. La Lo. e la L. resistevano all'appello, mentre non si costituivano T.A.L. , S.L. , G. e M. , coeredi del defunto. Con sentenza del 6.06-2.09.2008 la Corte di appello di Napoli dichiarava inammissibile il gravame del T.M. . La Corte territoriale osservava che con ordinanza collegiale del 5.05-9.06.2006 era stata disposta la rinnovazione nel temine perentorio del 20.09.2006 e per la nuova udienza del 22.12.2006, della notificazione dell'atto di appello nei confronti di T.G. e ciò dopo che ne era stata rilevata la nullità perché, in assenza di detto destinatario, era stata eseguita il 17.11.2004, a mani del portiere, senza che nella relazione dell'ufficiale postale fosse stato anche attestato il mancato rinvenimento dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dal comma 2 dell'art. 139 c.p.c. T.M. non aveva dato piena attuazione al disposto della menzionata ordinanza del 2006, atteso che nuovamente come riconosciuto dal suo stesso procuratore l'atto di appello era stato notificato a T.G. , con le medesime invalide modalità della prima notificazione, inidonee ad integrare il rispetto di quanto previsto dalla legge in siffatta materia, con la ovvia conseguenza che anche questa seconda notifica era nulla. All'udienza del 22.12.2006 il procuratore dell'appellante aveva chiesto di essere di nuovo autorizzato alla rinnovazione della notifica dell'atto di appello al T.G. tuttavia la disposizione dell'art. 291, ult. comma, c.p.c., in tema di contumacia del convenuto, doveva essere interpretata nel senso di equiparare alla sua non esecuzione, la rinnovazione eseguita in violazione della norma dell'art. 160 c.p.c., allorché la parte notificata come nella specie non si fosse poi costituita. Invero la disciplina, di cui agli artt. 152, 153 e 331 c.p.c., attributiva di natura perentoria al termine concesso nel grado o nella fase dell'impugnazione, per la integrazione del contraddittorio in cause inscindibili o tra loro dipendenti , non consentiva che esso potesse essere prorogato o rinnovato, qualunque fosse stata la causa, anche la forza maggiore, impediente la tempestiva notificazione dell'ordinanza d'integrazione. Peraltro, il termine perentorio fissato dal giudice per il compimento di atti processuali nella specie, per la rinnovazione della notifica dell'appello non poteva essere sospeso o prorogato, neanche per accordo delle parti, senza che l'interessato avesse provato una difficoltà a lui non imputabile. L'omessa rituale notifica dell'atto di appello a T.G. fissato nel termine perentorio e pertanto non prorogabile comportava, a norma dell'art. 331, comma 2, c.p.c., l’inammissibilità del gravame. Avverso questa sentenza il T. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrato da memoria e notificato alla Lo. e ad T.A.L. , S.L. , G. e M. , che non hanno svolto attività difensiva, nonché alla L. , che in proprio e quale unica erede della madre Lo.Ma.Lu. ha resistito con controricorso e depositato memoria. Motivi della decisione A sostegno del ricorso il T. denunzia 1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 160, 291, 331, 152 e 153 c.p.c., art. 7 legge 890/1982, art. 139 c.p.c. nonché violazione degli artt. 350 e 352 c.p.c. e art. 24 Cost. in relazione all'art. 360, comma 1 nnumero 3, 4 e 5 c.p.c. - errores in procedendo ed errores in indicando . Formula conclusivamente il seguente quesito di diritto, ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis Dica la Suprema Corte se la notificazione a mezzo del servizio postale sia validamente eseguita, ai sensi degli artt. 139 c.p.c. e 7 legge 890/1982, quando l'ufficiale postale attesti, sull'avviso di ricevimento, che il piego è stato consegnato a mano del portiere dello stabile, il quale si attesti essere pure delegato alla ricezione degli atti dal destinatario, atteso che la suddetta delega esclude la necessità della ulteriore certificazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c Il motivo non ha pregio. Nel ritenere la nullità delle due notificazioni e segnatamente della seconda, i giudici d'appello si sono irreprensibilmente attenuti al dettato normativo ed al risalente e reiterato orientamento giurisprudenziale espresso in questa sede, secondo cui in materia di notifica a mezzo posta, è nulla la notifica effettuata a mani del portiere dello stabile, allorquando la relazione dell'ufficiale postale non contenga l'attestazione del mancato rinvenimento del destinatario o del rifiuto o assenza delle persone abilitate a ricevere l'atto in posizione preferenziale cfr, tra le altre, Cass. SU numero 1097 del 2000 numero 6021 del 2007 in tema cfr anche Cass. SU numero 8214 e 11332 del 2005 numero 22151 del 2013 . D'altra parte il fatto che all'epoca delle notificazioni in questione il portiere fosse stato specificamente delegato dal destinatario T.G. a ricevere gli atti a lui indirizzati, appare circostanza di fatto nuova ed indeducibile per la prima volta in questa sede di legittimità, non risultando allegata e provata nei pregressi gradi di merito. 2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 291, 331 c.p.c., violazione e disapplicazione degli artt. 151, 162, 1 co. c.p.c., art. 24 Cost. in relazione all'art. 360, numero 4 cpc. - errores in procedendo ”. Formula il seguente quesito di diritto Di fronte ad una puntuale ripetizione dell'esecuzione della notifica su ordine del giudice al litisconsorte necessario ritenuta nulla e non già inesistente, su richiesta della parte, il giudice può disporre la reiterazione dell'ordine di rinotifica, anche con modalità ad hoc ?”. Anche il secondo motivo del ricorso non merita favorevole apprezzamento. Con sentenza numero 17352 del 2009 le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il condiviso principio di diritto, di portata generale, poi ribadito dalle sezioni semplici cfr, tra le altre, cass. numero 6846 del 2010 numero 19986 e 26518 del 2011 numero 9114 e 18074 del 2012 numero 18074 e 20830 del 2013 numero 10229 e 19308 del 2014 , per il quale in tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell'atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l'onere - anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio - di richiedere all'ufficiale giudiziario e quindi pure all'Ufficiale postale la ripresa o rinnovazione del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempre che la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie. Questa tempestiva iniziativa nella specie non risulta adottata dal T.M. , nonostante tra l'altro le replicate ragioni di nullità della seconda notificazione e la persistente pendenza del concesso termine perentorio. 3. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio art. 360 numero 5 c.p.c. Violazione art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 numero 4 c.p.c. - errores in procedendo - omessa pronunzia . Il motivo in entrambe le sue articolazione non ha pregio. Le proposte censure, incentrate sul principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, si rivelano indeducibili per i profili correlati a vizi di motivazione cfr., tra le altre, Cass. numero 13482 del 2014 ed infondate per la parte inerente alla violazione del rubricato art. 112 c.p.c., giacché l'esame dei motivi dedotti dal T. a sostegno dell'appello, ossia del contenuto della sua impugnazione, era logicamente e giuridicamente precluso dall'attuato rilievo in rito inerente all'inammissibilità del gravame in questione. Conclusivamente il ricorso del T. deve essere respinto. Giusti motivi, essenzialmente desunti dalla posteriorità del principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte rispetto alla data di notifica del ricorso, giustificano la compensazione per intero delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.