Indirizzo del destinatario incompleto: rispettato il termine perentorio, può rinnovarsi l’integrazione

In tema di integrazione del contraddittorio a norma dell’art. 102 c.p.c., qualora l’integrazione, effettuata nel rispetto del termine perentorio concesso dal giudice, non si sia perfezionata per incompleta trascrizione dell’indirizzo del destinatario non viene in rilievo l’art. 184 bis c.p.c. poi art. 153 c.p.c. – il quale presuppone l’essere la parte incorsa nella decadenza e, quindi, il non aver posto in essere l’atto di integrazione o l’aver effettuato un atto di integrazione qualificato come inesistente – ma è applicabile l’art. 291 c.p.c., trattandosi di un vizio assimilabile alla violazione delle norme che disciplinano il procedimento di notificazione, con conseguente fissazione di un termine perentorio per rinnovare l’integrazione del contraddittorio.

Questo il principio enunciato dalla Corte di Cassazione, nella sentenza n. 25307, depositata il 28 novembre 2014. Il fatto. All’udienza di prima comparizione in un giudizio di risarcimento danni a seguito di un incidente stradale, l’attore chiedeva di integrare il contraddittorio nei confronti della proprietaria del veicolo, avendo il conducente, convenuto in giudizio, eccepito l’irregolarità del contraddittorio. Disposta l’integrazione del contraddittorio e rilevato da parte del giudice che non era andata a buon fine, l’attore chiedeva e otteneva il rinnovo della notifica, che effettuò tempestivamente. Il Tribunale accoglieva la domanda e condannava, in solido il conducente e la proprietaria della vettura. La Corte d’appello respingeva l’impugnazione proposta dalla proprietaria, la quale, insieme al conducente, ricorre in Cassazione contro tale decisione. I ricorrenti, riproponendo l’eccezione di nullità dell’integrazione del contraddittorio di primo grado, rigettata dal giudice d’appello, sostengono che il giudice erroneamente avrebbe concesso all’attore la possibilità di rinnovare la notifica dell’atto introduttivo di primo grado alla proprietaria del veicolo nonostante la prima notifica disposta dal giudice, su richiesta dell’attore danneggiato, non fosse andata a buon fine per colpa del notificante a causa della incompleta trascrizione dell’indirizzo imputabile allo stesso. Infatti il giudice, a parere dei ricorrenti, rilevata la mancata correttezza della prima notifica, avrebbe dovuto ritenere estinto il processo trattandosi di litisconsorzio necessario. Litisconsorzio necessario. Nella specie, ritiene il Collegio, si versa in ipotesi di contraddittorio necessario nei confronti del proprietario dell’autovettura. Pacifico risulta che l’integrazione del contraddittorio fu effettuata nel termine perentorio individuato dal giudice e che la stessa non si perfezionò per via dell’incompleta trascrizione dell’indirizzo del destinatario e che il giudice, richiesto, concesse un nuovo termine per l’integrazione, il quale fu rispettato. Il termine perentorio assegnato dal giudice è stato rispettato. Il Collegio ricorda la costanza della giurisprudenza nell’affermare che in tema di integrazione del contraddittorio a norma dell’art. 331 c.p.c., qualora risultino violate le norme che disciplinano il procedimento di notificazione, la nullità è sanabile attraverso la rinnovazione dell’atto di integrazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c., con fissazione di un nuovo termine anch’esso perentorio, purché il precedente termine assegnato sia stato rispettato sia pure attraverso una notifica nulla o inesistente. Anche in riferimento al processo di primo grado si afferma che qualora l’ordine di integrazione del contraddittorio nella fase di primo grado del processo, sia stato dalla parte eseguito nel termine fissato, con la consegna in tempo utile all’ufficiale giudiziario degli esemplari dell’atto di integrazione, la eventuale nullità della notificazione dell’atto di integrazione, non rende inesistente o nulla l’integrazione e non produce quindi l’estinzione del processo e il giudice fissa un nuovo termine perentorio per rinnovare la notificazione. Vizio assimilabile alla violazione delle norme sul procedimento di notificazione. Pertanto, a parere della Corte di Cassazione, la censura proposta, non ha pregio e deve essere rigettata alla luce del seguente principio di diritto in tema di integrazione del contraddittorio a norma dell’art. 102 c.p.c., qualora l’integrazione, effettuata nel rispetto del termine perentorio concesso dal giudice, non si sia perfezionata per incompleta trascrizione dell’indirizzo del destinatario non viene in rilievo l’art. 184 bis c.p.c. poi art. 153 c.p.c. – il quale presuppone l’essere la parte incorsa nella decadenza e, quindi, rispetto all’ipotesi rilevante nella specie, il non aver posto in essere l’atto di integrazione o l’aver effettuato un atto di integrazione qualificato come inesistente – ma è applicabile l’art. 291 c.p.c., trattandosi di un vizio assimilabile alla violazione delle norme che disciplinano il procedimento di notificazione, con conseguente fissazione di un termine perentorio per rinnovare l’integrazione del contraddittorio. Alla luce di queste argomentazioni, la Corte ha rigettato il ricorso e condannato la soccombente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, sentenza 13 – 28 novembre 2014, n. 25307 Presidente Finocchiaro – Relatore Carluccio Svolgimento del processo 1. Ai fini che ancora rilevano nella presente controversia, nel 1996, Ca.Ca. convenne in giudizio E.S. e chiese il risarcimento dei danni. Assunse di essere stato investito, e di aver riportato delle lesioni, da E.S. alla guida di una Alfa Romeo, che sopraggiunse mentre egli cercava di trovare riparo allontanandosi dalla vettura Mercedes ferma a causa di un altro sinistro stradale. Il C. all'udienza di prima comparizione chiese di integrare il contraddittorio nei confronti della proprietaria dell'Alfa Romeo, Co.In. , avendo il convenuto eccepito l'irregolarità del contraddittorio per non essere stata citata la proprietaria del veicolo. Disposta l'integrazione del contraddittorio e rilevato da parte del giudice che non era andata a buon fine, l'attore chiese e ottenne il rinnovo della notifica, che effettuò tempestivamente in mani del figlio convivente della Co. , la quale restò contumace. Il Tribunale di Messina accolse la domanda e condannò, in solido, il conducente e la proprietaria della vettura, al pagamento di oltre Euro 27 mila e accessori. Il processo di appello, instaurato dalla Co. , nel quale l'E. era restato contumace, venne interrotto per la morte del danneggiato e proseguì nei confronti degli eredi di questi, verso i quali era stato effettuato l'atto di riassunzione del contraddittorio dalla Co. . La Corte di appello di Messina rigettò l'impugnazione sentenza del 12 aprile 2012 . 2. Avverso la suddetta sentenza, la proprietaria Co. e il conducente E. dell'Alfa Romeo propongono un ricorso unico, affidato a due motivi di natura processuale. I C. resistono con controricorso. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 153 e 294 cod. proc. civ Sotto un primo profilo - riproponendo l'eccezione di nullità dell'integrazione del contraddittorio di primo grado, rigettata dal giudice di appello - sostengono che erroneamente il giudice avrebbe concesso all'attore la possibilità di rinnovare la notifica dell'atto introduttivo di primo grado alla Co. nonostante la prima notifica disposta dal giudice, su richiesta dell'attore danneggiato, non fosse andata a buon fine per colpa del notificante a causa della incompleta trascrizione dell'indirizzo imputabile allo stesso notificante. Secondo i ricorrenti, il giudice, rilevata la mancata correttezza della prima notifica, avrebbe dovuto ritenere estinto il processo trattandosi di litisconsorzio necessario. La censura non ha pregio e va rigettata. 2.1. Nella specie è pacifico che si versa in ipotesi di contraddittorio necessario nei confronti del proprietario dell'autovettura che l'integrazione del contraddittorio fu effettuata nel termine perentorio individuato dal giudice e che la stessa non si perfezionò per via dell'incompleta trascrizione dell'indirizzo del destinatario che il giudice, richiesto, concesse nuovo termine per l'integrazione, il quale fu rispettato. La tesi dei ricorrenti, secondo cui il giudice avrebbe erroneamente concesso nuovo termine, atteso che il mancato rispetto del primo termine era dipeso dalla parte e che comunque la parte non aveva dimostrato che il mancato rispetto fosse dipeso da fattori estranei alla sua volontà, non ha pregio. 2.2. In primo luogo deve rilevarsi che i ricorrenti invocano la violazione dell'art. 153 cit. e, sostanzialmente nella parte esplicativa del ricorso, dell'art. 184 bis cod. proc. civ., ora abrogato, ma astrattamente applicabile alla causa ratiorte temporis , il quale, nel dare rilievo alla non imputabilità rispetto al richiedente della rimessione in termini, disciplina la diversa ipotesi di decadenza per mancato rispetto del termine perentorio. Mentre, nella specie, il termine era stato rispettato, ma l'integrazione del contraddittorio - tempestivamente richiesta - non si era perfezionata. 2.3. Nella specie, quindi, viene in questione la possibilità della rinnovazione dell'atto di integrazione del contraddittorio qualora il termine perentorio assegnato dal giudice sia stato rispettato. La giurisprudenza di legittimità relativa alla fase dell'impugnazione è costante nell'affermare il principio che In tema di integrazione del contraddittorio a norma dell'art. 331 cod. proc. civ., qualora risultino violate le norme che disciplinano il procedimento di notificazione, la nullità è sanabile attraverso la rinnovazione dell'atto di integrazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., con fissazione di un nuovo termine anch'esso perentorio, purché il precedente termine assegnato sia stato rispettato sia pure attraverso una notifica nuila, e non inesistente”. da ultimo, Cass. 23 dicembre 2011, n. 28640 si ravvisa una nullità sanabile tutte le volte che sia possibile riconoscere nell'atto di integrazione la rispondenza ai modello legale della sua categoria si ravvisa l'inesistenza quando tale riconduzione non sia possibile o, naturalmente, quando la integrazione non sia stata proprio effettuata Cass. 7 febbraio 2006, n. 2593 Cass. 6 febbraio 2004, n. 2292 . Peraltro, anche in riferimento al processo di primo grado, si è affermato che Qualora l'ordine di integrazione del contraddittorio nella fase di primo grado del processo, sia stato dalla parte eseguito nel termine fissato, con la consegna in tempo utile all'ufficiale giudiziario degli esemplari dell'atto da notificare, la eventuale nullità della notificazione dell'atto di integrazione, non rende inesistente o nulla la integrazione e non produce quindi l'estinzione del processo” e il giudice fissa un termine perentorio per rinnovare la notificazione. Cass. 24 marzo 1971, n. 844 . Nella specie, trattandosi di errore materiale nella trascrizione dell'indirizzo del destinatario, che ne ha reso impossibile il perfezionamento, non può neanche propriamente parlarsi di violazione delle norme che disciplinano il procedimento di notificazione. 2.4. In conclusione, il profilo di censura è rigettato in applicazione del seguente principio di di ritto In tema di integrazione del contraddittorio a norma dell'art. 102 cod. proc. civ., qualora l'integrazione, effettuata nel rispetto del termine perentorio concesso dal giudice, non si sia perfezionata per incompleta trascrizione dell'indirizzo del destinatario, non viene in rilievo l'art. 184 bis cod. proc. civ. poi art. 153 cod. proc. civ. - il quale presuppone l'essere la parte incorsa nella decadenza e, quindi, rispetto alla ipotesi rilevante nella specie, il non aver posto in essere l'atto di integrazione o l'aver effettuato un atto di integrazione qualificabile come inesistente - ma è applicabile l'art. 291 cod. proc. civ., trattandosi di un vizio assimilabile alla violazione delle norme che disciplinano il procedimento di notificazione, con conseguente fissazione di un termine perentorio per rinnovare l'integrazione del contraddittorio”. 3. Sotto un secondo profilo, per la verità non collegato alle norme censurate, si sostiene la nullità della notificazione alla Co. quella rinnovata perché il figlio non era convivente, ma presente nell'abitazione solo occasionalmente. 3.1. Il profilo è inammissibile. La sentenza non si pronuncia su tale questione e nel ricorso non si deduce di averla dedotta con l'appello, con conseguente novità. Peraltro, sarebbe manifestamente infondato, atteso che In tema di notificazioni, la consegna dell'atto da notificare a persona di famiglia, secondo il disposto dell'art. 139 cod. proc. civ., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela - cui è da ritenersi equiparato quello di affinità - né l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, all'uopo, sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità che giustifichi la presunzione che la persona di famiglia consegnerà l'atto al destinatario stesso resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo”. Cass. 15 ottobre 2010, n. 21362 . 4. Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 101, 292 cod. proc. civ. e 125 disp att. cod. proc. civ Rilevato che la riassunzione del processo di appello - interrotto per morte del danneggiato - effettuata impersonalmente nei confronti degli eredi di questo, non era stata notificata dall'appellante Co. all'altro appellato E. , guidatore contumace, mentre tale notifica sarebbe stata necessaria per il radicale mutamento della preesistente situazione processuale, i ricorrenti Co. ed E. deducono la nullità del giudizio per violazione del contraddittorio potendo avere l'appellato contumace interesse a far valere eccezioni processuali da opporre ai nuovi soggetti , che avrebbe dovuto essere rilevata d'ufficio dal giudice. 4.1 II motivo è inammissibile. I ricorrenti invocano una violazione processuale senza rispettare l'art. 366 n. 6 cod. proc. civ., non riportando, per la parte di interesse, l'atto processuale di riassunzione che avrebbe omesso tra i destinatari il conducente contumace in appello. Anche considerando che nella sentenza non vi è cenno di tale omessa notifica, affermandosi genericamente che il processo veniva riassunto nei confronti degli eredi del danneggiato, la Corte non è posta in grado di verificare la decisività della censura. Si consideri, inoltre, che il ricorrente interessato E. pur invocando quella giurisprudenza che da rilievo all'interesse del contumace ad essere informato in presenza di variazioni soggettive del giudizio, si limita a richiamare i motivi di possibile interesse senza indicare specificamente quelli che avrebbe potuto far valere nel processo di appello se fosse stato informato, senza, quindi, indicare l'interesse concreto all'accertamento della eventuale nullità. 5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dei parametri vigenti. P.Q.M. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore dei contro ricorrenti, delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.