Lettura del dispositivo: il giudice deve dire subito come finisce la storia

Nelle controversie soggette al rito del lavoro, l’omessa lettura del dispositivo all’udienza di discussione determina, ai sensi dell’art. 156, comma 2, c.p.c., la nullità insanabile della sentenza per mancanza del requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell’atto, correlato alle esigenze di concentrazione del giudizio e di immutabilità della decisione.

Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 25305, depositata il 28 novembre 2014. Il caso. Dopo l’interruzione per morte di una parte, la sospensione in attesa di altro giudizio pendente tra le parti e la successiva riassunzione, il tribunale di Palermo disponeva la prosecuzione del giudizio con rito locatizio, riguardo ad un procedimento relativo ad un immobile condotto in locazione da una delle parti. Il tribunale accoglieva parzialmente le domande dell’attrice, che si rivolgeva alla Corte d’appello. Questa, però, dichiarava inammissibile l’appello per tardività. La donna ricorreva, quindi, in Cassazione, sostenendo la nullità insanabile della sentenza impugnata per non essere stata decisa il giorno dell’udienza di discussione e con lettura del dispositivo, ai sensi dell’art. 437 c.p.c. udienza di discussione nelle controversie di lavoro , nonostante si trattasse di causa con il rito locatizio. La controversia era stata invece decisa con il rito ordinario nella camera di consiglio del 20 luglio, in esito all’udienza del 3 luglio, con deposito l’8 agosto. Ricordarsi la lettura. La Cassazione ricorda che, nelle controversie soggette al rito del lavoro, l’omessa lettura del dispositivo all’udienza di discussione determina, ai sensi dell’art. 156, comma 2, c.p.c., la nullità insanabile della sentenza per mancanza del requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell’atto, correlato alle esigenze di concentrazione del giudizio e di immutabilità della decisione. Se l’omissione ha riguardato la decisione assunta dal giudice d’appello, la Corte di Cassazione, qualora la nullità sia stata dedotta come motivo di impugnazione, limita la pronuncia alla declaratoria di nullità con rimessione della causa senza decidere nel merito. Ed è proprio quello che fanno gli Ermellini nel caso di specie, rimandando la decisione alla Corte d’appello di Palermo.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, sentenza 13 – 28 novembre 2014, n. 25305 Presidente Finocchiaro – Relatore Carluccio Svolgimento del processo 1. Ai fini che ancora rilevano nel presente giudizio, la controversia fu iniziata nel 1992 da D.G. nei confronti di C.A. in relazione ad un immobile da quest'ultimo condotto in locazione, e fu proseguita - dopo l'interruzione per morte del C. e la sospensione ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione di altro giudizio pendente tra le parti - in esito a riassunzione, nel contraddittorio con M.F. , C.A. , V.B. e V.G. . Con ordinanza del novembre 2009, fu disposta la prosecuzione del giudizio con rito locatizio, e la controversia si concluse in primo grado con la sentenza del Tribunale di Palermo, di condanna dei convenuti al pagamento di circa Euro 4,500,00 oltre accessori, in parziale accoglimento delle domande. L'impugnazione proposta dalla D. fu dichiarata inammissibile per tardità dell'appello sentenza dell'8 agosto 2012 . 2. Avverso la suddetta sentenza, gli eredi di D.G. propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi, esplicati da memoria. Gli intimati non si difendono. Motivi della decisione 1. La Corte di merito, ha rilevato che in primo grado era stata disposta dal giudice la conversione del rito da ordinario a locatizio che l'appello era stato proposto con citazione ordinaria e non con ricorso che, secondo la giurisprudenza costante, la nullità della forma della citazione è esclusa se l'atto di citazione è stato depositato nei termini previsti per il deposito del ricorso trenta giorni dalla notificazione della sentenza che nella specie l'appello - seppure nella forma della citazione - era stato notificato tempestivamente, ma era stato depositato mediante iscrizione a ruolo dopo la scadenza di detto termine. Quindi, ha concluso per l'inammissibilità per tardività, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata. 2. Con il primo motivo, nel dedurre la violazione degli artt. 156, 429 e 437 cod. proc. civ., si sostiene la nullità insanabile della sentenza impugnata, con conseguente cassazione della stessa e rinvio al giudice di merito, per non essere stata decisa il giorno dell'udienza di discussione e con lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 437 cod. proc. civ., nonostante si trattasse di causa con il rito locatizio, essendo stata la controversia decisa invece con il rito ordinario nella camera di consiglio del 20 luglio 2012, in esito all'udienza del 3 luglio precedente, con deposito il successivo 8 agosto. 2.1. Il motivo va accolto sulla base del principio consolidato affermato dalla giurisprudenza di legittimità - ed applicabile nella specie essendo stata la sentenza decisa con il rito ordinario -secondo il quale Nelle controversie soggette al rito del lavoro l'omessa lettura del dispositivo all'udienza di discussione determina, ai sensi dell'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., la nullità insanabile della sentenza per mancanza del requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto, correlato alle esigenze di concentrazione del giudizio e di immutabilità della decisione, dovendosi ritenere, ove l'omissione abbia riguardato la decisione assunta dal giudice d'appello, che la Corte di cassazione, qualora la nullità sia stata dedotta come motivo di impugnazione, debba limitare la pronunzia alla declaratoria di nullità con rimessione della causa al primo giudice senza decidere nel merito, trovando applicazione tale ultima regola, desumibile dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., esclusivamente nei rapporti tra il giudizio di appello e quello di primo grado Cass. 8 giugno 2009, n. 13165 . 3. Resta assorbito il secondo motivo, posto come alternativo al primo, con il quale si deduce la violazione degli artt. 325 e 426 cod. proc. civ. e del principio del giusto processo ex art. 111 cost 4. Pertanto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, alla quale competerà pronunciarsi anche sulle spese processuali del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte di Cassazione accoglie il primo motivo ricorso, dichiarato assorbito il secondo cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione.