Difetto della rappresentanza processuale: giudicato implicito o esplicito ... la decisione alle Sezioni Unite

Va sottoposta al Primo Presidente l’opportunità di devolvere il ricorso alle Sezioni Unite ai fini della soluzione della questione, fonte di contrasti tra le Sezioni semplici, della necessità o meno che il difetto di rappresentanza processuale debba essere coperto da giudicato esplicito al fine di precluderne l’esame per la prima volta in sede di legittimità.

Difetto di rappresentanza processuale vizio processuale. Con l’ordinanza interlocutoria n. 25353/2014, la Seconda Sezione della Corte di Cassazione, dopo aver rilevato un contrasto nella giurisprudenza di legittimità con riguardo alla necessità che il difetto di rappresentanza processuale debba essere coperto da giudicato esplicito al fine di precludere l’esame della questione in sede di legittimità, rimette gli atti al Primo Presidente per l’eventuale rimessione alla Sezioni Unite della Corte. Nel caso in esame, con ricorso per Cassazione veniva rilevato, per la prima volta in sede di legittimità, il difetto di rappresentanza processuale dell’attore, il quale, secondo il ricorrente, non aveva dimostrato, nelle precedenti fasi di merito, il proprio potere rappresentativo. Il resistente replicava che l’eccezione inerente al difetto di rappresentanza processuale non può essere rilevata per la prima volta in sede di legittimità implicando peraltro la necessità di accertamenti e valutazioni di merito. La Corte, con il provvedimento in commento, nel ritenere infondato tale ultimo rilievo, atteso che il relativo vizio ha natura processuale, con la conseguenza che la Corte di Cassazione è anche giudice del fatto per il relativo accertamento, rilevato il sopra evidenziato contrasto, rimette quindi gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite della Corte. Rappresentanza processuale e sostanziale, il precedente delle Sezioni Unite. L’ordinanza in rassegna, non manca di ricordare come in tema di rappresentanza processuale siano recentemente intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni unite, che, con la pronuncia n. 24179/2009, ha affermato il principio secondo cui in tema di rappresentanza processuale, il potere rappresentativo, con la correlativa facoltà di nomina dei difensori e conferimento di procura alla lite, può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito di potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, con la conseguenza che il difetto di poteri siffatti si pone come causa di esclusione anche della legitimatio ad processum del rappresentante, il cui accertamento, trattandosi di presupposto attinente alla regola costituzione del rapporto processuale, può essere compiuto in ogni stato e grado del giudizio e quindi anche in sede di legittimità, con il solo limite del giudicato sul punto, e con possibilità di diretta valutazione degli atti attributivi del potere rappresentativo . Rileva tuttavia la Corte, con il provvedimento in commento, che con detta pronuncia il massimo Consesso di legittimità ha mancato di chiarire se la formazione del giudicato con riguardo al difetto di rappresentanza processuale debba derivare dall’affermazione del giudice circa la sussistenza del potere rappresentativo in chi agisce in giudizio in nome altrui, o se al contrario possa desumersi senz’altro dall’avvenuta decisione nel merito della causa. Giudicato implicito e giudicato esplicito nel difetto di rappresentanza processuale. Rilevata al riguardo la Corte, che nell’ambito delle Sezioni Semplici si è al riguardo delineato un contrasto, contrapponendosi un orientamento che ritiene sufficiente il giudicato implicito sul punto, ad un orientamento che, al contrario, richiede che la relativa pronuncia, per essere preclusa nel successivo giudizio di legittimità, debba essere coperta da giudicato esplicito. Un primo orientamento emerso in sede di legittimità ritiene infatti necessario il c.d. giudicato implicito, affermando che il limite della rilevanza del difetto di valida rappresentanza processuale è costituito dal formarsi del giudicato, il quale impedisce il riesame non solo delle ragioni o questioni giuridiche che sono state proposte e fatte valere in giudizio, ma anche di quelle che, seppure non espressamente dedotte o rilevate, costituiscono il necessario presupposto, anche di ordine processuale, della pronuncia di merito c.d. giudicato implicito conseguentemente, è inammissibile nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso con il quale si deduce il vizio di rappresentanza di un ente collettivo nei precedenti gradi di giudizio, quanto lo stesso non sia stato mai dedotto nel corso dei medesimi Cass., n. 23035/2009 . Al contrario, un differente orientamento recentemente emersi nella giurisprudenza di legittimità, richiede che il difetto di rappresentanza processuale debba essere coperto da giudicato esplicito, affermando che poiché la delega del presidente dell’Inpdap ad un direttore di sede periferica, per agire in giudizio, attiene al momento genetico del processo e alla valida instaurazione del contraddittorio, la procura da questi conferita al difensore dichiarando di agire per l’Inpdap, senza neppure dedurre di averne ricevuto i poteri rappresentativi in base alla suddetta delega, determina la nullità del giudizio, rilevabile d’ufficio sempreché. Sulla specifica questione, non si sia formato il giudicato interno, che si determina allorché la carenza del potere rappresentativo sia stata appositamente denunciata e, quindi, sia stata espressamente negata dal giudice di merito ovvero sia rimasta senza esplicita risposta e tale omessa pronuncia non sia stata poi oggetto di appello Cass., n. 28078/2011 . Le Sezioni Unite saranno quindi chiamate a dirimere il relativo contrasto, dovendo chiarire se il difetto di rappresentanza processuale debba o meno essere coperto da giudicato esplicito al fine di sottrarre il relativo esame al giudice di legittimità.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 26 settembre – 28 novembre 2014, n. 25353 Presidente Oddo – Relatore Bucciante Fatto e diritto Ritenuto che con sentenza n. 3263/2005 il Tribunale di Sa lerno - adito da D.A., rappresentato dal suo procuratore speciale G.A., nei con fronti di M.T.G. e R.G. - accolse le domande dell'attore, dirette ad ottenere l'accertamento dell'avvenuta usucapione, da parte sua, di un locale terraneo in Cetara e la dichiarazione di nullità dell'atto di divisio ne intercorso tra le convenute il 20 maggio 1992, nella parte in cui il bene in questione era stato assegnato alla prima di loro rigettò la ricon venzionale, avente per oggetto la condanna del l'attore alla rimozione di un lucchetto che aveva apposto a chiusura dell'immobile, al rilascio di questo, al risarcimento di danni impugnata da M.T.G., la deci sione è stata confermata dalla Corte d'appello di Salerno, che con sentenza n. 449/2008 ha rigetta to il gravame M.T.G. ha proposto ricorso per cassazione, in base a undici motivi G.A., in rappresentanza di D.A., si è costituito con controricorso considerato che con il primo motivo di impugnazione la ricorrente, denunciando inosservanza, violazione, falsa applicazione degli articoli 77-100 c.p.c. , lamenta che G.A. ha promosso la causa in rappresentanza di D.A., senza dimostrare che gliene fosse stato conferito il potere, non avendo prodotto la procura asseritamente rila sciatagli al che il resistente replica che l'eccezione di cui si tratta non può avere in gresso in questa sede, in quanto è stata solleva ta per la prima volta in sede di legittimità e implica la necessità di accertamenti e valutazio ni di merito sotto quest'ultimo profilo l'obiezione del controricorrente, non appare fondata, essendo stato dedotto un vizio di natura processuale, in relazione al quale la Corte di cassazione è giudice anche del fatto in ordine all'altra ragione di preclusione addotta dal resistente - la novità della que stione, non prospettata e non rilevata nei gradi di giudizio di merito - va osservato che sul punto la giurisprudenza di legittimità non e univoca è consolidato - ed è stato ribadito dalle sezioni unite, con la sentenza 16 novembre 2009 n. 24179 - il principio secondo cui in tema di rappresentanza processuale, il potere rappresen tativo, con la correlativa facoltà di nomina dei difensori e conferimento di procura alla lite, può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito di potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, con la conseguenza che il difetto di poteri siffatti si pone come causa di esclusione anche della legitimatio ad processum del rappre sentante, il cui accertamento, trattandosi di presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale, può essere compiuto in ogni stato e grado del giudizio e quindi anche in sede di legittimità, con il solo limite del giudicato sul punto, e con possibilità di diretta valutazione degli atti attributivi del potere rappresentativo le sezioni unite non hanno però precisato se la formazione del giudicato sul punto debba derivare dall'affermazione del giudice circa la sussistenza del potere rappresentativo in chi agisce in giudizio in nome altrui, o se possa desumersi senz'altro dall'avvenuta decisione nel merito della causa in proposito, nell'ambito delle sezioni sem plici, si è delineato un contrasto di giurisprudenza poiché la prima sezione con la sentenza 30 ottobre 2009 n. 23035 e la sezione lavoro con la sentenza 21 dicembre 2011 n. 28078 si sono orien tate, rispettivamente, nel senso della sufficien za di giudicato implicito e nel senso della necessità del giudicato esplicito , decidendo l'una che il limite della rilevanza del difetto di valida rappresentanza processuale è costituito dal formarsi del giudicato, il quale impedisce il riesame non solo delle ragioni o questioni giuri diche che sono state proposte e fatte valere in giudizio, ma anche di quelle che, seppure non espressamente dedotte o rilevate, costituiscono il necessario presupposto, anche di ordine pro cessuale, della pronuncia di merito c.d. giudi cato implicito conseguentemente, è inammissibi le nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso con il quale si deduce il vizio di rap presentanza di un ente collettivo nei precedenti gradi del giudizio, quando lo stesso non sia stato mai dedotto nel corso dei medesimi , l'al tra che poiché la delega del presidente dell' Inpdap ad un direttore di sede periferica, per agire in giudizio, attiene al momento genetico del processo e alla valida instaurazione del contraddittorio, la procura da questi conferita al difensore dichiarando di agire per l’Inpdap, senza neppure dedurre di averne ricevuto i poteri rappresentativi in base alla suddetta delega, determina la nullità del giudizio, rilevabile d'ufficio sempreché, sulla specifica questione, non si sia formato il giudicato interno, che si determina allorché la carenza del potere rappre sentativo sia stata appositamente denunciata e, quindi, sia stata espressamente negata dal giudi ce di merito ovvero sia rimasta senza esplicita risposta e tale omessa pronuncia non sia stata poi oggetto di appello appare quindi necessario disporre la trasmis sione degli atti al Primo Presidente, perché valuti l'opportunità di assegnare il ricorso alle sezioni unite, ai fini della composizione del contrasto sopra evidenziato P.Q.M. La Corte dispone la trasmissione degli atti al Primo Presidente.