Cattivo utilizzo e sviamento del contributo pubblico: giudice è la Corte dei conti

Ai fini del riconoscimento della giurisdizione della Corte dei conti per danno erariale, non deve aversi riguardo alla qualità del soggetto che gestisce il denaro pubblico – che può essere un privato o un ente pubblico non economico – bensì alla natura del danno e degli scopi perseguiti. Ne consegue che, qualora l’amministratore di un ente, anche avente natura privata, cui siano erogati fondi pubblici, dispone della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o pone in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, in tal modo sviando le finalità perseguite, egli provoca un danno per l’ente pubblico del quale deve rispondere davanti al giudice contabile.

Lo hanno ribadito le Sezioni Unite Civili della Cassazione nella sentenza n. 25138, depositata il 26 novembre 2014. Il fatto. Il socio e amministratore di una società riceveva un contributo pubblico dal Ministero dell’industria e del commercio e dell’artigianato ai sensi della l. n. 488/1992. Con sentenza la Corte dei conti, affermata la propria giurisdizione, riconosceva la sussistenza del danno erariale derivante dallo sviamento, di tale contributo pubblico, ottenuto illecitamente con artifici e raggiri ed in difetto dei presupposti di legge. Avverso tale decisione, il socio e amministratore ha proposto ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con il quale denuncia violazione dell’art. 103 Cost. difetto di giurisdizione. Discrimine tra giurisdizione ordinaria e contabile natura del danno e scopi perseguiti. Le Sezioni Unite, ribadendo quanto più volte dalle stesse affermato, ricordano che, ai fini del riconoscimento della giurisdizione della Corte dei conti per danno erariale, non deve aversi riguardo alla qualità del soggetto che gestisce il denaro pubblico, bensì alla natura del danno e degli scopi perseguiti. Infatti, il baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile si è spostato dalla qualità del soggetto – che può essere un privato o un ente pubblico non economico – alla natura del danno e degli scopi perseguiti. Rapporto di servizio tra P.A. erogatrice del contributo e soggetti privati. È stato chiarito anche che, in tema di danno erariale, è configurabile un rapporto di servizio tra la P.A. erogatrice di un contributo statale ed i soggetti privati i quali, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbiano frustrato lo scopo perseguito dall’Amministrazione. Ne consegue che qualora l’amministratore di un ente, anche avente natura privata, cui siano erogati fondi pubblici, per sue scelte incida negativamente sul modo d’essere del programma imposto dalla P.A., alla cui realizzazione esso è chiamato a partecipare con l’atto di concessione del contributo, in tal modo sviando le finalità perseguite, egli provoca un danno per l’ente pubblico del quale deve rispondere davanti al giudice contabile. Sviamento delle finalità del finanziamento. A parere del Collegio, nel caso di specie, che vi sia stato lo sviamento delle finalità del finanziamento è dimostrato dalle risultanze di cui si dà atto nella sentenza impugnata circa l’utilizzo, da parte del ricorrente, di una fittizia documentazione di supporto, costituita da false ed incomplete fatture e dichiarazioni, allo scopo di percepire indebitamente contributi comunitari destinati ad attività produttive nelle aree depresse. Danno erariale giurisdizione Corte dei conti. Risulta, pertanto, evidente che il petitum si fonda sulla cattiva utilizzazione dei fondi pubblici e sullo sviamento delle finalità del finanziamento, con implicito danno erariale, da cui consegue il riconoscimento della giurisdizione contabile. Per questi motivi, le Sezioni Unite rigettano il ricorso e dichiarano la giurisdizione della Corte dei Conti.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 21 ottobre – 26 novembre 2014, n. 25138 Presidente Santacroce – Relatore Vivaldi Svolgimento del processo A.P. ha proposto ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione avverso la sentenza della Corte dei conti - Sezione Prima Giurisdizionale Centrale del 25.9.2012 con la quale, affermata la propria giurisdizione senza necessità di sospendere il giudizio contabile in pendenza di quello penale, il Giudice di appello ha riconosciuto la sussistenza del danno erariale derivante dallo sviamento, da parte del ricorrente, quale socio ed amministratore della società beneficiaria Bio Zaccarella e C. di A.P. , del contributo pubblico ricevuto dal Ministero dell'Industria del commercio e dell'artigianato ai sensi della l. n. 488 del 1992, ottenuto illecitamente con artifici e raggiri ed in difetto dei presupposti di legge. Motivi della decisione Con unico motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 103 Cost. difetto di giurisdizione. Il motivo non è fondato. Come è stato più volte affermato da queste Sezioni Unite da ultimo S.U. 3.2.2014 n. 2287 in precedenza S.U. 23.9.2009 n. 20434 e va in questa sede ribadito, ai fini del riconoscimento della giurisdizione della Corte dei conti per danno erariale, non deve aversi riguardo alla qualità del soggetto che gestisce il denaro pubblico - che può anche essere un privato od un ente pubblico non economico - bensì alla natura del danno e degli scopi perseguiti. Ne deriva che qualora l'amministratore di un ente, anche avente natura privata, cui siano erogati fondi pubblici, per sue scelte incida negativamente sul modo d'essere del programma imposto dalla Pubblica Amministrazione, alla cui realizzazione esso è chiamato a partecipare con l'atto di concessione del contributo, in tal modo determinando uno sviamento dalle finalità perseguite, egli provoca un danno per l'ente pubblico del quale deve rispondere davanti al giudice contabile. Ed un tale danno può essere prodotto anche sotto il mero profilo di sottrarre ad altre imprese il finanziamento che avrebbe potuto portare alla realizzazione del piano così come concretizzato ed approvato dall'ente pubblico con il concorso dello stesso imprenditore. Il baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile si è, infatti, spostato dalla qualità del soggetto - che può ben essere un privato o un ente pubblico non economico - alla natura del danno e degli scopi perseguiti. Le Sezioni Unite hanno anche chiarito che,in tema di danno erariale, è configurabile un rapporto di servizio tra la P.A. erogatrice di un contributo statale ed i soggetti privati i quali, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbiano frustrato lo scopo perseguito dall'Amministrazione da ultimo S.U. 13.2.2014 n. 3310 . Inoltre, è stato ritenuto che l'amministratore di una società privata destinataria di fondi pubblici, del quale si prospetti una condotta di dolosa appropriazione dei finanziamenti, è soggetto alla responsabilità per danno erariale e alla giurisdizione della Corte dei conti, atteso che la società beneficiaria dell'erogazione concorre alla realizzazione del programma della P.A., instaurando con questa un rapporto di servizio, con la conseguenza che la responsabilità amministrativa si estende anche a coloro che intrattengano con la società un rapporto organico S.U. 9.1.2013 n. 295 . Nel caso in esame, la Corte dei Conti ha dapprima accertato che Risulta dagli atti, quali riportati nell'atto di citazione , che il convenuto gestiva autonomamente l'attività di spesa relativa all'attuazione dell'iniziativa ammessa al finanziamento pubblico, impiegando in prima persona le risorse erogate dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato per le finalità di sviluppo regionale previste dalla legge n. 488/1992, con ciò instaurando un rapporto di servizio con la struttura pubblica danneggiata, rapporto che lo rende soggetto passivo dell'azione di responsabilità davanti al Giudice contabile . D'altro canto, la legge 22 ottobre 1992 n. 488 ha come principali obiettivi l’incremento produttivo, economico ed occupazionale, attraverso la concessione di un contributo in conto capitale alle imprese operanti nei settori indicati, a fronte di investimenti da realizzare. È, quindi, destituita di fondamento la tesi del ricorrente secondo la quale i fondi così erogati costituirebbero un finanziamento avente natura liberale e di carattere generale a sostegno di settori economici svantaggiati. Diversamente, la legge costituisce la base normativa che legittima i finanziamenti finalizzati al perseguimento di obiettivi di interesse pubblico, che così concretizzano proprio il contributo di scopo . E che lo sviamento delle finalità del finanziamento vi sia stato è ampiamente dimostrato dalle risultanze di cui, a tal fine, si da atto nella sentenza impugnata pag. 2 circa l'utilizzo, da parte dell'attuale ricorrente, di una fittizia documentazione di supporto, costituita da false ed incomplete fatture e dichiarazioni, allo scopo di percepire indebitamente contributi comunitari destinati ad attività produttive nelle aree depresse . È, quindi, di tutta evidenza che il petitum sostanziale è fondato sulla cattiva utilizzazione dei fondi pubblici e sullo sviamento delle finalità del finanziamento, con implicito danno erariale con il conseguente riconoscimento della giurisdizione della Corte dei conti. Conclusivamente, il ricorso è rigettato ed è dichiarata la giurisdizione della Corte dei conti. Non deve farsi luogo a pronuncia sulle spese, in ragione della qualità di parte in senso solo formale del controricorrente Procuratore generale. Sussistono le condizioni per l'applicazione del disposto dell'art. 13 comma 1 quater dpr n. 115/2002 introdotto dalla legge 228 del 2012. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso, dichiara la giurisdizione della Corte dei conti. Nulla spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso art. 13.