Effetto “jenga”: tolta l’esecutività del titolo, cade anche l’ordinanza di assegnazione

Nella singolare ipotesi in cui venga a coincidere la data di pubblicazione di due provvedimenti, l’uno costituente il presupposto della validità dell’altro, quando venga meno l’esecutività del titolo, che legittimava il processo esecutivo, - attraverso un’ordinanza di sospensione - viene meno anche il fondamento dell’ordinanza di assegnazione.

E’ quanto emerge nell’ordinanza n. 24637, della Corte di Cassazione, depositata il 19 novembre 2014. Il caso. Era stato azionato un procedimento di espropriazione presso terzi da parte di un uomo nei confronti di un comune e del terzo pignorato, sulla base della sentenza del Tribunale che aveva condannato il comune al pagamento in favore del ricorrente di una certa somma. Tale procedimento espropriativo si concludeva con un’ordinanza di assegnazione. Lo stesso giorno la Corte d’appello disponeva la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza azionata come titolo. Successivamente, con sentenza, veniva rigettata l’opposizione, proposta dal comune condannato, all’ordinanza di assegnazione. Lo stesso comune ricorreva allora in Cassazione, censurando l’impugnata sentenza per violazione dell’art. 623 c.p.c. Limiti della sospensione , in ordine alla prosecuzione di una procedura esecutiva fondata su un titolo sospeso ex art. 283 c.p.c. Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello . Secondo il ricorrente il Tribunale aveva errato nel ritenere ancora sostenuta da idoneo titolo esecutivo la pronuncia dell’ordinanza di assegnazione, nonostante il medesimo giorno del suo deposito fosse stato depositato un provvedimento di sospensione, da parte del giudice dell’impugnazione del titolo esecutivo giudiziale azionato, dell’esecutività del titolo stesso. Se viene sospesa l’esecutività del titolo, viene meno anche l’ordinanza di assegnazione. Il motivo è fondato. La Cassazione nel risolvere la questione in esame ritiene di dover applicare il principio in base al quale il deposito in un determinato giorno di un provvedimento comporta che il medesimo deve reputarsi, in applicazione delle convenzionali modalità di misurazione del tempo, esistente fin dalle ore zero de giorno stesso e che i suoi effetti – tranne le espresse deroghe, tra cui la decorrenza di termini da esso – da tale momento pienamente si dispieghino pertanto, l’ordinanza di sospensione dell’esecutività di un titolo nella specie giudiziale rende priva di idoneo fondamento la procedura esecutiva su di esso originariamente basata e, quindi, tutti gli atti emessi nel suo corso e finanche l’ordinanza di assegnazione pubblicata lo stesso giorno, fin dalle ore zero del giorno in cui la prima ordinanza è stata pubblicata sicchè l’ordinanza di assegnazione ai sensi dell’art. 553 c.p.c., necessitando della previa sussistenza dell’esecutività del titolo, fino ad un momento logicamente e cronologicamente immediatamente anteriore alla sua pronunzia, viene a trovarsi ad essere stata resa in un momento in cui più non sussisteva l’esecutività del titolo, la quale ultima sola legittimava il processo esecutivo al cui esito era stata emanata . Sulla base di tali argomenti, la Suprema Corte accoglie il ricorso e decidendo nel merito annulla l’ordinanza di esecuzione.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 23 ottobre – 19 novembre 2014, n. 24637 Presidente Finocchiaro – Relatore De Stefano Svolgimento del processo I. - E stata depositata in cancelleria relazione, resa ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ. e datata 31.1.14, regolarmente notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso il provvedimento in epigrafe indicato, del seguente letterale tenore 1. - Il Comune di Maruggio ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con cui è stata rigettata la sua opposizione, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., avverso l'ordinanza di assegnazione - resa ai sensi dell'art. 553 cod. proc. civ. - di somme nell'espropriazione presso terzi intentata ai danni suoi e del tesoriere Banca di Credito Cooperativo di Avetrana da F.S.E. . Questi non dispiega attività difensiva in questa sede. 2. - Di tale ricorso deve proporsi la trattazione in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., essendo soggetto alla disciplina dell'art. 360-bis cod. proc. civ., parendo potervi essere accolto per manifesta fondatezza del secondo motivo. 3. - Il ricorrente lamenta con un primo motivo - rubricato violazione di legge e comunque violazione e falsa applicazione di norme di diritto , in particolare dell'art. 102 c.p.c., in ordine alla omessa rilevazione del litisconsorzio necessario del terzo pignorato - la non integrità ab origine del contraddittorio anche nei confronti del terzo pignorato con un secondo motivo - rubricato violazione di legge e comunque violazione e falsa applicazione di norme di diritto , in particolare dell'art. 623 c.p.c. in ordine alla prosecuzione di una procedura esecutiva fondata su un titolo sospeso ex art. 283 c.p.c. - l'erroneità della ratio decidendi del tribunale, che ha ritenuto ancora sostenuta da idoneo titolo esecutivo la pronuncia dell'impugnata ordinanza, nonostante il medesimo giorno del suo deposito fosse stata depositato un provvedimento di sospensione, da parte del giudice dell'impugnazione del titolo esecutivo giudiziale azionato, dell'esecutività del titolo stesso. 4. - Il primo motivo è infondato la più recente - ed in tal senso ormai consolidata - giurisprudenza di questa Suprema Corte afferma che il terzo pignorato non è parte necessaria nel giudizio di opposizione all'esecuzione o in quello di opposizione agli atti esecutivi tutte le volte che non sia interessato alle vicende processuali relative alla legittimità e alla validità del pignoramento, dalle quali dipende la liberazione dal relativo vincolo, potendo assumere, invece, a tale qualità solo quando abbia un interesse all'accertamento dell'estinzione del suo debito per non essere costretto a pagare di nuovo al creditore del suo debitore Cass. 4 settembre 2012, n. 14816 Cass. 23 luglio 2012, n. 12812 Cass. 30 novembre 2011, n. 25567 Cass. 19 maggio 2009, n. 11585 . Ma, nella stessa prospettazione del ricorrente, tale evenienza è chiaramente del tutto estranea alla fattispecie dedotta in giudizio, in cui si discute sulla legittimità dell'ordinanza di assegnazione resa lo stesso giorno della sospensione del titolo ed in cui si deduce pure - oltretutto - il conseguimento di un provvedimento di urgenza volto a paralizzarne, proprio nei confronti dell'originario terzo pignorato, la materiale esecuzione. 5. - Il secondo motivo è, invece, fondato. 5.1. Pacifico che l'ordinanza del giudice dell'impugnazione del titolo esecutivo giudiziale azionato sia stata pubblicata lo stesso giorno della pubblicazione dell'ordinanza di assegnazione, è scorretto affermare che quest'ultima era sorretta ancora da un idoneo titolo esecutivo. Infatti, pare possibile sostenere in tali termini, riferiti ad un atto di parte, ma suscettibili però di idonea generalizzazione, v. Cass. 6 febbraio 1999, n. 1041 che la data di un determinato atto giuridico, vale a dire il tempo in cui esso viene a giuridica esistenza nella specie, per entrambi i provvedimenti con la loro pubblicazione , va identificata, se rapportata ad un giorno e quindi non invero, eccezionalmente e comunque ove siano previste espressamente dal legislatore con diversa, inequivocabilmente significativa, espressione lessicale che però manca, con tutta evidenza, con riguardo alla data di deposito dei provvedimenti del giudice del tipo di quelli oggi in esame ad unità temporali ulteriormente ridotte rispetto ad esso, a quest'ultimo nella sua identità ed unitarietà cronologica, cioè all'intera giornata o periodo di ventiquattro ore consecutive, decorrente fin dalle ore zero del giorno stesso e con termine, beninteso, alla mezzanotte successiva . Non è infatti ammessa - salve espresse previsioni normative - un'unità di misura del tempo inferiore all'intero arco di durata della giornata sicché la data, così intesa nella sua dimensione inscindibile, non si pone come elemento esterno all'ambito temporale di esplicazione degli effetti [dell'atto], perché essa delimita tale ambito, ma allo stesso strutturalmente appartiene e tutti gli eventi giuridicamente rilevanti che si verificano nel corso di tale giorno vanno intesi come avvenuti a partire dall'ora zero di esso, cosi convenzionalmente denominata, ad individuazione del discrimine rispetto al momento terminale del giorno precedente. 5.2. Tanto non contraddice al principio generale per il quale, di norma, il dies a quo non si comprende nel termine che da una certa data decorra quest'ultimo attiene infatti al computo di un arco temporale per il compimento di un'attività ulteriore, intrinsecamente e necessariamente diverso dal momento in cui l'evento o l'atto acquista rilevanza come esistente per il diritto e semplifica, con evidente vantaggio per colui nei cui confronti il termine opera, l'individuazione della decorrenza del termine per la propria condotta. E neppure viene contraddetto dalla costante giurisprudenza in tema di necessaria presentazione di atti in uffici pubblici durante il periodo in cui essi siano aperti, tanto integrando una specifica modalità di attribuzione di rilevanza all'atto, collegata alle modalità della sua presentazione. 5.3. In definitiva, un qualunque provvedimento, reso un certo giorno, esiste a partire da quest'ultimo, ma unitariamente inteso salve espresse deroghe e quindi proprio fin da quando le convenzionali modalità di misurazione del tempo consentono di affermare di trovarsi in un determinato giorno, vale a dire dalle sue ore zero nel luogo in cui l'evento viene a giuridica esistenza. Ed il deposito in un determinato giorno di un provvedimento comporta che il medesimo sia esistente fin dalle ore zero del medesimo e che i suoi effetti - tranne le espresse deroghe, tra cui la decorrenza di termini da esso - da tale momento pienamente si dispieghino. 5.4. È ben vero che, nella specie, si è avuta la singolare coincidenza della data di pubblicazione di due provvedimenti, l'uno costituente però il presupposto della validità dell'altro ma, se entrambi sono venuti a giuridica esistenza alle ore zero dello stesso 20.7.11, l'ordinanza di assegnazione - che necessita della previa sussistenza dell'esecutività del titolo, fino ad un momento logicamente e cronologicamente immediatamente anteriore - è stata resa in un momento in cui non era più sussistente quell'esecutività del titolo, che legittimava il processo esecutivo al cui esito era emanata. Ne consegue che l'ordinanza di sospensione dell'esecutività di un titolo nella specie, giudiziale rende priva di idoneo fondamento la procedura esecutiva su di esso originariamente basata e, quindi, tutti gli atti emessi nel suo corso, fin dalle ore zero del giorno in cui l'ordinanza stessa è stata pubblicata. 6. - Tanto comporta l'erroneità dell'opposta decisione in diritto del tribunale sicché pare, pertanto, indispensabile proporsi al Collegio di accogliere il ricorso in esame, ad esso riservata la valutazione dell'opportunità di una decisione nel merito, ove ritenuta dirimente la fondatezza anche di tale motivo di originaria opposizione agli atti esecutivi”. Motivi della decisione II. - Non sono state presentate conclusioni scritte, né le parti hanno depositato memoria, ma il difensore del ricorrente è comparso in camera di consiglio per essere ascoltato. III. - Per la migliore comprensione della fattispecie essa va, in punto di fatto, come appresso ricostruita - il procedimento di espropriazione presso terzi intentato da F.S.E. nei confronti del Comune di Maruggio e del terzo pignorato Banca di Credito Cooperativo di Avetrana dinanzi alla sez. dist. di Manduria del tribunale di Tarante proc. es. n. 3591/11 r.g.e. era fondato su sentenza n. 317 del 2.12.10 del tribunale di Tarante - sez. dist. di Manduria, recante condanna del Comune di Maruggio al pagamento, in favore di F.S.E. , della somma di Euro 650.000, oltre spese - il detto procedimento espropriativo fu concluso con ordinanza di assegnazione, resa fuori udienza sia pure lo stesso giorno in cui l'udienza stessa era stata tenuta il 20.7.11 - con ordinanza dep. il 20.7.11 cioè lo stesso giorno di pronunzia dell'ordinanza di assegnazione della corte di appello di Lecce - sez. dist. di Tarante fu disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza azionata come titolo - l'ordinanza di assegnazione è stata poi resa oggetto di opposizione agli atti esecutivi del 21.7.11, nel cui corso è stato reso un decreto di sospensione il 22.7.11, confermato con ordinanza del successivo 26.9.11. IV. - Ciò posto, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le conclusioni, avverso le quali - del resto - nessuna delle parti ha ritualmente mosso alcuna critica osservazione. Infatti, le argomentazioni della su trascritta relazione e la loro applicazione alla fattispecie consentono di ritenervi applicabile il seguente principio di diritto il deposito in un determinato giorno di un provvedimento comporta che il medesimo deve reputarsi, in applicazione delle convenzionali modalità di misurazione del tempo, esistente fin dalle ore zero del giorno stesso e che i suoi effetti - tranne le espresse deroghe, tra cui la decorrenza di termini da esso - da tale momento pienamente si dispieghino pertanto, l'ordinanza di sospensione dell'esecutività di un titolo nella specie, giudiziale rende priva di idoneo fondamento la procedura esecutiva su di esso originariamente basata e, quindi, tutti gli atti emessi nel suo corso e finanche l'ordinanza di assegnazione pubblicata lo stesso giorno, fin dalle ore zero del giorno in cui la prima ordinanza è stata pubblicata sicché l'ordinanza di assegnazione ai sensi dell'art. 553 cod. proc. civ., necessitando della previa sussistenza dell'esecutività del titolo, fino ad un momento logicamente e cronologicamente immediatamente anteriore alla sua pronunzia, viene a trovarsi ad essere stata resa in un momento in cui più non sussisteva l'esecutività del titolo, la quale ultima sola legittimava il processo esecutivo al cui esito era emanata. V. - Pertanto, ai sensi degli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ., il ricorso va accolto limitatamente al secondo motivo, essendo infondato il primo, per le ragioni esposte nella relazione e che vanno condivise , con cassazione della gravata sentenza. VI. - Per come prospettato nella relazione, non essendovi ulteriori accertamenti di fatto a compiersi in relazione alla natura di giudizio meramente rescindente dell'opposizione agli atti esecutivi, ritiene poi il Collegio possibile decidere quest'ultima nel merito, con annullamento dell'ordinanza di assegnazione resa ai sensi dell'art. 553 cod. proc. civ. nel proc. es. n. 3591/11 r.g.e. del tribunale di Taranto - sez. dist. di Manduria in data 20.7.11 ma la singolarità e l'assoluta novità della questione integrano gravi ed eccezionali ragioni di integrale compensazione delle spese dell'intero giudizio. Non trova applicazione, essendo il ricorso stato accolto, l'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione. P.Q.M. La Corte rigetta il primo motivo di ricorso ed accoglie il secondo per l'effetto, cassa la gravata sentenza e, decidendo nel merito, annulla l'ordinanza di assegnazione resa ai sensi dell'art. 553 cod. proc. civ. nel proc. es. n. 3591/11 r.g.e. del tribunale di Taranto - sez. dist. di Manduria in data 20.7.11 compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio. Da atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma I-bis dell'art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.