Cartella di pagamento valida anche senza firma dell’agente della riscossione

Non è invalido l’atto di pignoramento dei crediti verso terzi proveniente dall’agente della riscossione, anche se privo della sottoscrizione del dipendente che lo ha redatto, purché rechi l’indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione, sì da essere inequivocabilmente riferibile a quest’ultimo, quale titolare del potere di procedere ad espropriazione forzata per conto dell’ente impositore.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 24541, depositata il 18 novembre 2014. Il fatto. Il Tribunale di Taranto aveva accolto l’opposizione agli atti esecutivi avanzata da una società e dichiarato la nullità di tre atti di pignoramento presso terzi eseguiti ai danni di quest’ultima da parte di Equitalia, perché privi della sottoscrizione del funzionario addetto. Aveva dichiarato, altresì, la nullità della notifica della cartella di pagamento e conseguentemente l’inesistenza della medesima cartella e dei ruoli ivi contenuti, ordinando la restituzione alla società esecutata delle somme pignorate. Contro tale decisione ha proposto ricorso straordinario per cassazione Equitalia. Ultra petita . Con un primo motivo si lamenta della statuizione con cui è stata pronunciata l’inesistenza della cartella di pagamento e dei ruoli ivi contenuti. Risulta dal tenore dell’atto di opposizione, interviene il Collegio, che la società esecutata ha inteso impugnare esclusivamente i tre atti di pignoramento eseguiti ai suoi danni presso i terzi. Il giudice ordinario, quindi, avrebbe potuto conoscere della cartella di pagamento solo al fine della validità dei pignoramenti quali atti dell’espropriazione presso terzi basata sulla cartella esattoriale, non al fine di pronunciarsi direttamente ed immediatamente in merito alla stessa cartella e/o alla sua notificazione. Ne segue che, dichiarando la nullità della notifica della cartella di pagamento indicata nei tre atti di pignoramento e conseguentemente l’inesistenza della medesima, il Tribunale è andato ultra petita . Pertanto, la Corte, accogliendo il primo motivo di ricorso, cassa senza rinvio sul punto la sentenza. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta violazione e /o falsa applicazione dell’art. 72 bis del d.P.R. n. 602/1973. Atto di pignoramento valido anche se privo della sottoscrizione del dipendente che lo ha redatto Sul punto, il Collegio sostiene che è ormai univoco l’orientamento interpretativo per il quale, in tema di riscossione delle imposte dirette, non solo per l’avvio in mora, ma anche per la cartella di pagamento, la mancanza della sottoscrizione da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, la cui esistenza non dipende tanto dall’apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che esso sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo. Afferma, pertanto la Corte che, in tema di riscossione coattiva delle imposte dirette, l’art. 72 bis , comma 1 bis , del d.P.R. n. 602/1973, inserito dall’art. 1, comma 141, della l. n. 244/2007, va interpretato nel senso che non è invalido l’atto di pignoramento dei crediti verso terzi proveniente dall’agente della riscossione, anche se privo della sottoscrizione del dipendente che lo ha redatto, purché rechi l’indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione, sì da essere inequivocabilmente riferibile a quest’ultimo, quale titolare del potere di procedere ad espropriazione forzata per conto dell’ente impositore. ma con l’indicazione a stampa dello stesso agente di riscossione. A parere della Corte, la sentenza impugnata non si è attenuta a tale principio di diritto. Nel caso di specie, infatti, non è in discussione che i pignoramenti presso terzi recassero l’indicazione a stampa dell’agente di riscossione pertanto, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha potuto decidere nel merito e perciò rigettare il corrispondente motivo di opposizione agli atti esecutivi avanzato dalla società.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, sentenza 15 ottobre – 18 novembre 2014, numero 24541 Presidente Finocchiaro – Relatore Barreca Svolgimento in processo 1. Con la decisione ora impugnata, il Tribunale di Taranto sezione distaccata di Manduria, accogliendo -per quanto rileva in questa sede l'opposizione agli atti esecutivi avanzata dalla Universal Service s.numero c. di L.O. & amp C., ha dichiarato la nullità di tre atti di pignoramento presso terzi eseguiti ai danni di quest'ultima da parte di Equitalia Sud s.p.a. perché privi della sottoscrizione del funzionario addetto ha dichiarato altresì la nullità della notificazione della sottostante cartella di pagamento e conseguentemente l'inesistenza della medesima cartella e dei ruoli ivi contenuti ha ordinato la restituzione alla società esecutata delle somme pignorate ha condannato l'opposta al pagamento delle spese di lite, rigettando la domanda dell'opponente di condanna anche per responsabilità processuale aggravata. 2. Avverso la sentenza Equitalia Sud S.P.A. - Agente della Riscossione ha proposto ricorso straordinario affidato a due motivi. L'intimata non si è difesa. Motivi della decisione 1. Col primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. con riferimento alla statuizione della sentenza impugnata con la quale è stata pronunciata l'inesistenza della cartella di pagamento e dei ruoli ivi contenuti. La ricorrente espone che la parte opponente aveva richiesto esclusivamente che il Tribunale si pronunciasse in merito agli atti di pignoramento presso terzi, fondati su una cartella di pagamento che la stessa opponente assumeva non avere mai ricevuto e che comunque era già stata impugnata dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto dalla società esecutata, Universal Service s.numero c. di L.O. & amp C. 1.1. II motivo è fondato e va accolto. Ed invero, risulta dal tenore dell'atto di opposizione per come riportato sia in ricorso che in sentenza che la società esecutata ha inteso impugnare esclusivamente i tre atti di pignoramento eseguiti ai suoi danni presso i terzi Comune di Sava per € 32.120,06 , Comune di Fragagnano per € 31.891,67 , Comune di San Marzano di San Giuseppe per € 16.454,16 . A fondamento dell'opposizione ha addotto sia, per come si dirà trattando del secondo motivo, che gli atti di pignoramento non erano stati sottoscritti, sia che la cartella di pagamento su cui erano fondati era stata impugnata dinanzi alla Commissione Tributaria. Proprio questo motivo di opposizione corrobora quanto sostenuto dalla ricorrente circa il fatto che oggetto immediato dell'opposizione erano esclusivamente i pignoramenti e non l'atto presupposto, già oggetto di altro giudizio dinanzi al giudice tributario. Avuto riguardo ai motivi di opposizione, non può che concludersi nel senso che il giudice ordinario avrebbe potuto conoscere della cartella di pagamento solo al fine di giudicare della validità dei pignoramenti quali atti dell'espropriazione presso terzi basata sulla cartella esattoriale non al fine di pronunciarsi direttamente ed immediatamente in merito alla stessa cartella e/o alla sua notificazione. Ne segue che, dichiarando la nullità della notifica della sottostante cartella di pagamento numero 10620110007198491000 indicata nei tre atti di pignoramento suddetti e conseguentemente l'inesistenza della medesima cartella e dei ruoli ivi contenuti , il Tribunale è andato ultra petita, violando l'art. 112 cod. proc. civ. In accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza va cassata senza rinvio limitatamente al capo sopra specificato. 2. Col secondo motivo di ricorso si lamenta violazione do falsa applicazione dell'ari. 72 bis del d.P.R. numero 602 del 1973 in relazione all'art. 360, comma primo, numero 3 cod. proc. civ. Equitalia Sud S.p.A. osserva che la legge finanziaria per il 2008, all'art. 1, comma 141, ha disposto nei seguenti termini All'art. 72 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 numero 602, e successive modificazioni, dopo il comma 1 é inserito il seguente 1-bis L'atto di cui al comma 1 può essere redatto anche da dipendenti dell'agente della riscossione procedente non abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione omissis . La ricorrente deduce che il Tribunale avrebbe male interpretato questa disposizione quando ha ritenuto che gli atti di pignoramento, redatti ai sensi del menzionato art. 72 bis, così come risultante dalla modifica appena richiamata, avrebbero dovuto essere sottoscritti dal dipendente dell'Agente della Riscossione, poiché la norma prescrive soltanto che l'atto di pignoramento riporti l'indicazione a stampa dell'Agente della Riscossione e non la firma del funzionario addetto come erroneamente sostenuto dal primo giudice. 2.1. II motivo è fondato e va accolto. Il testo dell'art. 72 bis del d.P.R. numero 602 del 1973, introdotto dall'art. 3, comma 40, lett. b del d.l. numero 203 del 2005, convertito nella legge numero 248 del 2005, e successivamente modificato, è stato ulteriormente modificato con l'inserimento del comma 1 bis riportato in ricorso, effettuato dall'art. 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2007 numero 244. La questione posta dal motivo di ricorso è quindi quella dell'interpretazione della norma su riportata, applicabile al caso di specie perché gli atti di pignoramento opposti sono stati emessi dopo la sua entrata in vigore. Il Collegio ritiene che il legislatore abbia inteso equiparare, quanto all'onere formale di sottoscrizione, l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi, ai sensi dell'art. 72 bis del d.P.R. numero 602 del 1973, agli altri atti amministrativi precedenti l'inizio dell'espropriazione in cui si estrinseca il potere impositivo della p.a., nonché del concessionario oggi agente della riscossione quando, per conto di questa, procede alla riscossione coattiva. Ed invero, è oramai univoco l'orientamento interpretativo per il quale, in tema di riscossione delle imposte dirette, non solo per l'avviso di mora cfr. Cass. numero 4283/10 , ma anche per la cartella di pagamento, la mancanza della sottoscrizione da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza, non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che, al di là di questi elementi formali, esso sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo così Cass. numero 4757/09 e numero 13461112 . Questa giurisprudenza è espressione del principio generale per il quale l'atto amministrativo esiste come tale allorché i dati emergenti dal procedimento amministrativo consentano comunque di ritenerne la sicura provenienza dall'amministrazione e la sua attribuibilità a chi deve esserne l'autore secondo le norme positive, salva la facoltà dell'interessato di chiedere al giudice l'accertamento dell'effettiva provenienza dell'atto stesso dal soggetto autorizzato a formarlo, con la conseguenza che il difetto di sottoscrizione autografa dell'atto amministrativo non è, di per sé, motivo di invalidità dello stesso così, tra le altre, Cass. numero 13375109 . In effetti, questo principio non è, in sé, applicabile agli atti del procedimento di espropriazione forzata per la riscossione coattiva delle imposte dirette regolato nel capo II del titolo II d. P.R. numero 602 del 1973, sostituito dall'art. 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999 numero 46. L'art. 49, comma secondo, rinvia infatti alle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione , tuttavia con il limite della compatibilità ed in quanto non derogate dalle disposizioni dello stesso capo II. Proprio in ragione di tale ultima previsione normativa, si spiega la necessità di un'apposita disposizione di legge che, inserita nel capo II, alla sezione III quindi, soltanto per il pignoramento dei crediti verso terzi con esclusione perciò del pignoramento per espropriazione mobiliare ed immobiliare consente di derogare alla regola per la quale l'atto di pignoramento, secondo le norme ordinarie sul processo esecutivo, deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal suo autore o se il creditore pignorante non sta in giudizio di persona, dal difensore munito di procura alle liti cfr. , da ultimo, Cass. numero 6264/12 . In conclusione, va affermato che, in tema di riscossione coattiva delle imposte dirette, l'art. 72 bis, comma 1 bis, del d.P.R. numero 602 del 29 settembre 1973, inserito dall'art. 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2007 numero 244, va interpretato nel senso che non è invalido l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi proveniente dall'agente della riscossione, anche se privo della sottoscrizione del dipendente che lo ha redatto, purché rechi l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione, si da essere inequivocabilmente riferibile a quest'ultimo, quale titolare del potere di procedere ad espropriazione forzata per conto dell'ente impositore. 3. La sentenza impugnata, per la parte in cui ha accolto il corrispondente motivo di opposizione agli atti esecutivi della società esecutata, non si è attenuta a tale principio di diritto. Essa va perciò cassata limitatamente a detto accoglimento. Nel caso di specie non è in discussione che i pignoramenti presso terzi recassero l'indicazione a stampa dell'agente della riscossione. Pertanto, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte può decidere nel merito e perciò rigettare il corrispondente motivo di opposizione agli atti esecutivi avanzato dalla Universal Service s.numero c. di L.O. & amp C. Peraltro, il Tribunale si è pronunciato anche su un ulteriore motivo di opposizione. La ricorrente ha ritenuto che si trattasse di motivo di opposizione all'esecuzione e, con riferimento al relativo capo, la sentenza è stata impugnata con appello, alla stregua del principio, richiamato in ricorso, per il quale quando in uno stesso processo siano state proposte un'opposizione all'esecuzione ed un'opposizione agli atti esecutivi contro la stessa sentenza che, formalmente unica, è comprensiva di due decisioni, sono proponibili rispettivamente l'appello per la parte riguardante l'opposizione all'esecuzione ed il ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, per quanto attiene all'opposizione agli atti esecutivi così già Cass. numero 770/82, nonché, tra le altre, Cass. numero 3069/98 e numero 11377/02 . Conseguentemente, questa Corte non risulta essere stata investita né della decisione su tale ulteriore motivo, per il quale il giudice ha reputato di accogliere l'opposizione, né della decisione sulle spese pertanto, queste decisioni, allo stato, restano ferme. Avuto riguardo alla novità della questione oggetto del secondo motivo, si ritiene che sussistano giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione. Per questi motivi La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata, in accoglimento del primo motivo, senza rinvio e limitatamente al capo col quale è stata dichiarata la nullità della notifica della sottostante cartella di pagamento numero 10620110007198491000 indicata nei tre atti di pignoramento suddetti e conseguentemente l'inesistenza della medesima cartella e dei ruoli ivi contenuti ed, in accoglimento del secondo motivo, decide nel merito e rigetta l'opposizione agli atti esecutivi, avanzata dalla società Universal Service s.numero c. di L.O. & amp C. avverso gli atti di pignoramento presso terzi, per violazione dell'art. 72 bis, comma 1 bis, del d.P.R. numero 602 del 1973. Compensa le spese del giudizio di cassazione.