L’eccezione di incompetenza incompleta non va esaminata

La formulazione dell’eccezione di incompetenza territoriale derogabile, ai fini della sua ammissibilità, deve essere svolta, con l’indicazione di tutti i fori concorrenti, ovvero per le persone fisiche, con riferimento, oltre ai fori speciali ai sensi dell’art. 20 c.p.c., anche a quelli generali, stabiliti nell’art. 18 c.p.c. e, per le persone giuridiche, con riferimento ai criteri di collegamento indicati nell’art. 19, comma 1, c.p.c. . L’incompletezza della formulazione dell’eccezione è controllabile, anche d’ufficio, dalla Corte di Cassazione in sede di regolamento di competenza.

Questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 23328, depositata il 3 novembre 2014. Il fatto. Il Giudice di pace di Napoli aveva dichiarato, sull’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta, la propria incompetenza per territorio in ordine alla domanda di risarcimento danni da incidente stradale proposta dall’attore. Il Tribunale di Napoli rigettava l’appello proposto dall’odierno ricorrente in ordine alla incompletezza dell’eccezione di incompetenza per territorio sollevata, nel giudizio di primo grado, dalla convenuta. Il ricorrente ha proposto istanza di regolamento di competenza, sostenendo l’erroneità del provvedimento impugnato, per avere ritenuto corretta ed esaustiva e, quindi non incompleta, l’eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla convenuta davanti al Giudice di pace. Emerge dall’esame degli atti compiuto dalla Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla fattispecie, che l’eccezione di incompetenza avanzata dalla convenuta è stata proposta con riferimento al luogo di residenza dell’attuale ricorrente, al luogo in cui i responsabili civili hanno la loro residenza al luogo in cui la persona giuridica ha la sua sede legale al luogo in cui è sorta l’obbligazione ed al luogo in cui la stessa obbligazione deve eseguirsi, in relazione al solo foro generale di residenza dei responsabili civili. Nessuna contestazione dei fori concorrenti è stata svolta, non avendo la convenuta contestato il luogo in cui i responsabili civili hanno il loro domicilio ciò che, invece, era necessario avendo, il foro generale relativo al domicilio, consistenza di criterio di collegamento autonomo rispetto a quelli della residenza. Ne deriva che l’eccezione di incompetenza è stata formulata in modo incompleto e, come tale, il Giudice di pace di Napoli avrebbe dovuto d’ufficio considerarla tamquam non esset e non esaminarla. È, infatti, principio consolidato che, in tema di competenza per territorio derogabile, il convenuto ha l’onere di contestare nel primo atto difensivo ex art. 38 c.p.c., l’incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., restando escluso che, risultata inefficace l’eccezione, il giudice possa rilevare d’ufficio profili di incompetenza non proposti o supplire alla genericità o incompletezza dell’eccezione stessa, restando la competenza del giudice adito radicata in base al profilo non contestato. Ne deriva che il Tribunale, investito dell’appello sul punto, avrebbe dovuto accoglierlo e, non potendo rimettere la causa al primo giudice, avrebbe dovuto esaminarla nel merito, pronunciandosi, per l’effetto devolutivo dell’appello, sulla domanda di risarcimento proposta. La S.C. ha, pertanto, deciso per la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Napoli, che dovrà esaminare il giudizio in sede di appello, provvedendo alla decisione omessa sul merito dal Giudice di pace.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 25 settembre – 3 ottobre 2014 numero 23328 Presidente Finocchiaro – Relatore Vivaldi Fatto e diritto Ritenuto quanto segue A.G. ha proposto istanza di regolamento di competenza avverso la sentenza del tribunale di Napoli emessa ex art. 281 sexies c.p.c. in data 5.11.2013, con la quale è stato rigettato l'appello proposto avverso la sentenza in data 28.2.2012, con la quale il giudice di pace di Napoli aveva dichiarato - sull'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta s.p.a. Aurora Assicurazioni - la propria incompetenza per territorio in ordine alla domanda di risarcimento danni da incidente stradale proposta dall'attore nei confronti di T.V. , Ap.Gi. e della s.p.a. Aurora Assicurazioni. Il tribunale di Napoli rigettò l'appello proposto dall'odierno ricorrente in ordine all'incompletezza dell'eccezione di incompetenza per territorio sollevata, nel giudizio di primo grado, da s.p.a. Aurora Assicurazioni. Il ricorrente contesta il provvedimento in questa sede impugnato, sostenendone l'erroneità, per avere ritenuto corretta ed esaustiva e, quindi non incompleta, l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla Compagnia di Assicurazioni convenuta davanti al giudice di pace, alla quale avrebbe dovuto conseguire, viceversa, l'affermazione della competenza per territorio del giudice adito. Resiste con memoria difensiva s.p.a. UnipolSai Assicurazioni quale incorporante della s.p.a. Unipol Assicurazioni. Essendo stata disposta la trattazione con il procedimento ai sensi dell'art. 380-ter c.p.c., il Pubblico Ministero ha depositato le sue conclusioni scritte, che sono state notificate agli avvocati delle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. Le parti hanno anche depositato memoria. Considerato quanto segue Preliminarmente va rilevato che correttamente, avverso la decisione di rigetto dell'appello è stato proposto tempestivamente regolamento di competenza, atteso che la decisione del Tribunale, avendo rigettato l'appello proposto dal ricorrente con la deduzione della erroneità della declinatoria di incompetenza, integra una decisione sulla competenza agli effetti dell'art. 42 c.p.c. in termini Cass. ord. 20.7.2010, numero 17038 . Sempre in via preliminare, si rileva, inoltre, che, in sede di regolamento di competenza avverso sentenza dichiarativa dell'incompetenza del giudice adito con riferimento ai criteri di competenza territoriale derogabile - come nella specie -, la Corte di cassazione, alla quale appartiene il potere di riscontrare la competenza o meno del giudice adito anche se per ragioni diverse da quelle proposte, è tenuta ad accertare d'ufficio l'osservanza del disposto dell'art. 38, comma 3, c.p.c., con riguardo alla rituale e valida proposizione dell'eccezione di incompetenza, che non sia stata adeguatamente censurata dal ricorrente, il quale si sia limitato a contestare la declinatoria di incompetenza sotto il profilo dell'inesatta applicazione dei criteri di collegamento della competenza territoriale Cass. ord. 24.4.2009 numero 9783 Cass. ord. 7.5.2010 numero 11192 . Sotto questo profilo, quindi, è da escludere che incomba al ricorrente di dedurre che i fori alternativi ipotizzabili avrebbero comportato il rigetto dell'eccezione di incompetenza con la conseguenza che, in difetto di questo presupposto, difetterebbe l'interesse ad impugnare la sentenza che abbia omesso di accertare l'incompletezza dell'eccezione di incompetenza territoriale formulata. Un tale requisito non è richiesto dalla norma che attribuisce, viceversa, ai poteri della Corte di cassazione, in materia di regolamento di competenza, la verifica officiosa della contestata competenza territoriale, con riferimento ad ogni possibile criterio di collegamento con il foro del giudice adito. Non si tratta, pertanto, di una questione in tema di onere della prova - come sostanzialmente ed isolatamente affermato da Cass. ord. 8.10.2010 numero 20291 - quanto di valutazione officiosa, da parte della Corte, sulla sostenuta incompletezza dell'eccezione formulata v. ad es. Cass. ord. 16.6.2011 numero 13202 Cass. ord. 7.3.2013 numero 5725 . Tornando alla fattispecie sulla quale la Corte di legittimità è chiamata a pronunciarsi, come emerge dall'esame degli atti, l'eccezione di incompetenza avanzata dalla convenuta è stata proposta con riferimento al luogo di residenza dell'attuale ricorrente, al luogo in cui i responsabili civili hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 18, comma 1, c.p.c. al luogo in cui la persona giuridica ha la sua sede legale, ai sensi dell'art. 19, comma 1, prima parte c.p.c. al luogo in cui è sorta l'obbligazione, ai sensi dell'art. 20, prima parte, c.p.c., ed al luogo in cui la stessa obbligazione deve eseguirsi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20, seconda parte, c.p.c. e 1182 cc, in relazione al solo foro generale di residenza dei responsabili civili. Nessun'altra contestazione dei fori concorrenti è stata svolta, non avendo la convenuta contestato, in particolare, per i responsabili civili - persone fisiche, il criterio di cui all'art. 18, comma 1, c.p.c. con riferimento al luogo del loro domicilio ciò che era necessario avendo il foro generale relativo al domicilio consistenza di criterio di collegamento autonomo rispetto a quello della residenza v. anche Cass. ord. 22.11.2007 numero 24277 e successive conformi . Ne deriva che l'eccezione di incompetenza è stata formulata in modo incompleto e, come tale, il giudice di pace di Napoli avrebbe dovuto d'ufficio considerarla tamquam non esset e non esaminarla, dichiarandosi incompetente. È, infatti, principio consolidato che, in tema di competenza per territorio derogabile, il convenuto ha l'onere di contestare nel primo atto difensivo ex art. 38 c.p.c., come modificato dalla L. 26 novembre 1990, numero 353, art. 4, l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., restando escluso che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata, comunque, inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti o supplire alla genericità o incompletezza dell'eccezione stessa, restando la competenza del giudice adito radicata in base al profilo non o non efficacemente contestato v. per tutte Cass.ord. 27.10.2003 numero 16136 . Va, quindi, ribadito il seguente principio di diritto La formulazione dell'eccezione d'incompetenza territoriale derogabile, ai fini della sua ammissibilità, deve essere svolta, con l'indicazione di tutti i fori concorrenti, ovvero per le persone fisiche, con riferimento, oltre ai fori speciali ai sensi dell'art. 20 c.p.c., anche a quelli generali, stabiliti nell'art. 18 c.p.c. e, per le persone giuridiche, con riferimento ai criteri di collegamento indicati nell'art. 19, primo comma, c.p.c. . L'incompletezza della formulazione dell'eccezione è - come già detto - controllabile, anche d'ufficio, dalla corte di Cassazione in sede di regolamento di competenza. Ne deriva che il Tribunale, investito dell'appello sul punto, avrebbe dovuto accoglierlo e, conseguentemente, non potendo rimettere la causa al primo giudice, avrebbe dovuto esaminarla nel merito, pronunciandosi - per l'effetto devolutivo dell'appello - sulla domanda di risarcimento proposta. La sentenza impugnata, pertanto, è da cassare, con rinvio al Tribunale di Napoli, che dovrà esaminare il giudizio in sede di appello, provvedendo alla decisione omessa sul merito dal Giudice di Pace di Napoli. Conclusivamente, è dichiarato che il Giudice di Pace di Napoli era competente in primo grado sulla controversia, con la conseguenza che la statuizione di rigetto dell'appello contrariamente motivata, adottata dal Tribunale di Napoli con la sentenza impugnata, è illegittima. Ne consegue, ai sensi dell'art. 49, comma 2 c.p.c., che il Tribunale, una volta riassunto il giudizio, dovrà considerare l'appello sulla competenza del primo giudice fondato e dovrà procedere alla decisione sul merito di esso. Il Tribunale provvederà anche sulle spese del giudizio di regolamento. P.Q.M. La Corte dichiara che il giudice di pace di Napoli era competente sulla controversia. Cassa la sentenza impugnata e rimette le parti davanti al tribunale di Napoli per la decisione sul merito dell'appello. Spese rimesse.