Limiti al giudizio di equità dinanzi al gdp: su cause connesse prevale la decisione secondo diritto

Quando siano proposte dinanzi al Giudice di pace due domande connesse, una delle quali soggetta a pronuncia secondo equità, e l’altra a pronuncia secondo diritto, tutte e due vanno decise secondo diritto e la decisione pronunciata su di esse è appellabile e non ricorribile per cassazione.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione nella pronuncia n. 23327 del 3 novembre 2014. Il caso. Il giudizio nasce dalla domanda proposta da una donna nei confronti dell’Enel Distribuzione s.p.a. per ottenere il risarcimento dei danni riportati in conseguenza dell’installazione sine titulo di grossi cavi della rete elettrica sulla facciata di un fabbricato di sua proprietà. L’Enel, costituitasi in giudizio, proponeva domanda riconvenzionale di usucapione. Il gdp adito, con pronuncia non definitiva, dichiarava la propria competenza a decidere sulla domanda principale, mentre la declinava in merito alla domanda riconvenzionale, con riserva di separazione delle due domande e di sospensione della principale in attesa della decisione sulla riconvenzionale. Tale pronuncia veniva appellata dalla convenuta, ma il gravame era dichiarato inammissibile, sicché l’Enel si rivolgeva alla Corte di Cassazione. Le regole di decisione dinanzi al gdp. La ricorrente censura la pronuncia di secondo grado per aver erroneamente ritenuto che la sentenza del gdp appellata rientrasse nella previsione di carattere eccezionale di cui all’art. 339 c.p.c., che esclude l’appello per le sentenze pronunciate secondo equità a richiesta di parte c.d. sentenze di equità concordata” , mentre lo circoscrive a motivi predeterminati per le sentenze di equità necessaria” di cui all’art. 113, comma 2, c.c. A giudizio della ricorrente, trattandosi di pronuncia non definitiva, la stessa non conteneva alcuna decisione di merito, sicché non vi era stata l’affermazione che la regola di decisione sulla domanda principale fosse quella secondo equità. Ebbene, la Suprema Corte, in accoglimento del motivo di ricorso, osserva preliminarmente che, allorché in un giudizio dinanzi al gdp avente ad oggetto una domanda sottoposta a regola di decisione secondo equità viene proposta una domanda riconvenzionale rientrante nella competenza del tribunale, la regola di giudizio – indipendentemente dalla soluzione che possa avere la questione sulla sussistenza o meno della connessione ai sensi dell’art. 36 c.p.c. – diventa quella di diritto. La pronuncia su domande connesse. Ne deriva che la sentenza resa dal gdp su entrambe le domande così come la decisione parziale resa separatamente sulla riconvenzionale per negare la connessione e la successiva sentenza definitiva sulla principale , è da intendersi pronunciata secondo diritto. Nel caso di specie, stante la proposizione della domanda riconvenzionale di accertamento dell’usucapione pacificamente da decidersi secondo diritto perché di competenza del tribunale , sussiste una palese connessione per pregiudizialità secondo un nesso di incompatibilità fra le due domande. Ed invero, l’accertamento dell’acquisto per usucapione, determinato dall’inizio e dalla indisturbata continuazione del possesso, elide l’illiceità del corrispondente comportamento e dunque viene meno il presupposto della responsabilità. Ne consegue che la decisione del gdp declinatoria della competenza sulla riconvenzionale e affermativa della propria competenza sulla domanda principale, comportando una implicita negazione della rilevanza della connessione fra le due cause ai sensi dell’art. 40, comma 7, c.p.c., risulta resa in causa soggetta a regola decisoria secondo diritto. Il regime impugnatorio delle decisioni rese secondo diritto. In definitiva, quindi, l’impugnata decisione, in quanto resa su un cumulo di cause, una delle quali a regola di decisione secondo diritto, deve ritenersi pronunciata secondo diritto, con la conseguenza della relativa appellabilità. Siffatto regime impugnatorio può escludersi, con la derivante assoggettabilità della statuizione a ricorso per cassazione, solo nell’ipotesi in cui il gdp risolva espressamente la questione del modo della decisione, pronunciandosi sul punto della connessione ed affermando che la regola di decisione è anche su tale questione quella secondo equità.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 3 luglio – 3 novembre 2014, n. 23327 Presidente Vivaldi – Relatore Scarano Svolgimento del processo Con sentenza del 22/8/2011 il Tribunale di Cosenza dichiarava inammissibile il gravame interposto dalla società Enel Distribuzione s.p.a. nei confronti della pronunzia non definitiva G. di P. Acri n. 722/2004 del 9/9/2004, contemplante a declaratoria di competenza a decidere, nei limiti della propria competenza per valore, sulla domanda proposta dalla sig. T.A.M. nei confronti della società Enel Distribuzione s.p.a. di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza dell'installazione sine titulo da parte di quest'ultima di grossi cavi della rete elettrica sulla facciata principale di fabbricato di sua proprietà sito in Acri b declaratoria di incompetenza a decidere sulla domanda riconvenzionale di usucapione proposta dalla società Enel Distribuzione s.p.a. c riserva di separazione delle domande con ordinanza, e di sospensione della principale in attesa della decisione sulla riconvenzionale. Avverso la suindicata pronunzia non definitiva del giudice dell'appello la società Enel Distribuzione s.p.a. propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo. L'intimata non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione Con unico motivo la ricorrente denunzia violazione dell'art. 339 c.p.c. e dei principi in tema di appellabilità delle sentenze del giudice di pace”, in riferimento all'art. 360, 1 co. n. 3, c.p.c Si duole che il giudice dell'appello abbia dichiarato l'inammissibilità dell'appello in ordine alla sentenza non definitiva, erroneamente ritenendo che la sentenza del giudice di pace . appellata rientrasse nella previsione di carattere eccezionale” rispetto a quella in termini di pronunzia secondo diritto”, e cioè che tale giudice abbia risolto espressamente la questione del modo della decisione, pronunciandosi sul punto e affermando che la regola di decisione sulla domanda principale è quella secondo equità”, laddove nel caso l'impugnata pronunzia è quella non definitiva, non contenendo essa alcuna decisione di merito né alcuna decisione sulla domanda principale di risarcimento dei danni”. Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, quando in un giudizio dinanzi al giudice di pace avente ad oggetto una domanda sottoposta a regola di decisione secondo equità viene proposta una domanda riconvenzionale rientrante nella competenza del tribunale, la regola di giudizio indipendentemente dalla concreta soluzione che possa avere la questione sulla sussistenza o meno della connessione ai sensi dell'art. 36 c.p.c. - diventa quella di diritto, con la conseguenza che, nel regime anteriore all'attuale art. 339 c.p.c. come modificato dall'art. 1, comma 1, d. lgs. n. 40 del 2006 , la sentenza resa dal giudice di pace su entrambe le domande [così come la decisione parziale resa separatamente sulla riconvenzionale per negare la connessione con irrituale declaratoria di inammissibilità per tale ragione o con rituale rimessione al tribunale della riconvenzionale e la successiva sentenza definitiva sulla principale anche nel caso in cui non sia stata fatta riserva avverso la parziale ed essa sia divenuta definitiva ], è da intendersi pronunciata secondo diritto, con la conseguenza della relativa appellabilità. Siffatto regime impugnatorio può escludersi, con la derivante assoggettabilità della statuizione a ricorso per cassazione, solo nell'ipotesi in cui il giudice di pace abbia risolto espressamente la questione del modo della decisione, pronunciandosi sul punto della connessione ed affermando che la regola di decisione è anche su tale questione quella secondo equità v. Cass., 30/3/2009, n. 7676. E, conformemente, Cass., 17/12/2009, n. 26518 Cass., 17/5/2010, n. 12030 . Si è altresì precisato che, stante la proposizione della domanda riconvenzionale di accertamento dell'usucapione pacificamente da decidersi secondo diritto perché di competenza del tribunale , sussiste una palese connessione per pregiudizialità secondo un nesso di incompatibilità fra le due domande. L'accertamento dell'acquisto per usucapione, determinato dall'inizio e dalla indisturbata continuazione del possesso, rifluisce, elidendola, sulla illiceità del corrispondente comportamento cfr., Cass., 8/9/2006, n. 19294 anche qualora la domanda principale di risarcimento del danno sia considerata relativa non solo al danno provocato dalla servitù ma a quello provocato dall'odierna ricorrente nell'esercizio del diritto di servitù giacché ai fini dell'accertamento della liceità o meno di un comportamento corrispondente all'esercizio di un diritto di servitù non può prescindersi dallo stabilirsi se un diritto di servitù sia stato costituito o meno, e, in caso affermativo, dall'individuarne la relativa estensione artt. 1064 e 1065 c.c. v. Cass., 7/2/2008, n. 2999 . In ragione della detta connessione, la regola di giudizio applicabile alle due domande cumulate è quella secondo diritto, posto che nell'ipotesi in cui siano proposte dinanzi al giudice di pace una domanda soggetta a decisione secondo equità ed una domanda riconvenzionale soggetta a decisione secondo diritto, anche la domanda principale va decisa secondo diritto tutte le volte in cui fra le due domande vi sia una connessione caratterizzata dalla circostanza che la decisione richieda l'accertamento di un fatto costitutivo, impeditivo, modificativo od estintivo comune ad entrambe, cosicché l'accertamento od il rigetto dell'una implichi il rigetto o l'accoglimento dell'altra v. Cass., 7/2/2008, n. 2999 Cass. n. 20433 del 2006 . Ne consegue che la decisione del giudice di pace declinatoria della competenza sulla riconvenzionale e affermativa della propria competenza sulla domanda principale, comportando la sostanziale negazione dell'applicazione dell'art. 40, 7 co., c.p.c. risulta resa in causa soggetta a regola decisoria secondo diritto v. Cass., 7/2/2008, n. 2999 . Orbene, la sentenza con cui il Giudice di pace dichiari la propria competenza a decidere sulla domanda principale e la declini viceversa sulla riconvenzionale, al contempo implicitamente negando la rilevanza della connessione fra le due cause ai sensi dell'art. 40, 7 co., c.p.c., va assoggettata a riserva di impugnazione ovvero come nella specie immediatamente appellata v. Cass., 7/2/2008, n. 2999 . In quanto resa su un cumulo di cause, una delle quali a regola di decisione secondo diritto, l'impugnata decisione deve dunque ritenersi pronunziata secondo diritto, sicché il mezzo di impugnazione non può essere che l'appello. Ne consegue che correttamente la ricorrente ha impugnato la decisione del giudice di pace con tale mezzo di gravame. Dell'impugnata sentenza s'impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio al Tribunale di Cosenza, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del disatteso principio applicazione. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Cosenza, in diversa composizione.