Spese compensate: minima discrezionalità, massima logicità

Anche prima della modifica legislativa, l’art. 92, comma 2, c.p.c. ancorava comunque, per la compensazione delle spese di lite, la discrezionalità del giudice a dei giusti motivi .

Così si è espressa la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 22888, depositata il 29 ottobre 2014. Il caso. Il tribunale di Trieste compensava le spese legali tra due privati ed il condominio con cui erano in causa. I privati ricorrevano in Cassazione, contestando tale compensazione. I giudici di merito, pur revocando l’ingiunzione di pagamento del condominio, relativo a dei lavori nell’edificio, avevano compensato le spese, sul presupposto che i lavori da effettuare erano anche a probabile vantaggio della proprietà singolare dei ricorrenti. Giusti motivi. La Corte di Cassazione ritiene incongruo il ragionamento del tribunale di merito, che aveva ignorato totalmente la valutazione dell’esito della lite e quindi la soccombenza, per fondarsi invece su circostanze estranee. Veniva così violato l’art. 92, comma 2, c.p.c., nella sua formulazione allora vigente, secondo cui, anche se era riconosciuta una certa discrezionalità per l’identificazione degli allora giusti motivi per stabilire la compensazione, è necessario decidere secondo dei criteri minimi di logicità. Circostanze estranee. Nel caso di specie, il fatto che i lavori avrebbero potuto comportate un vantaggio anche per le ricorrenti nonostante la delibera non costituisse un titolo valido per l’emissione del decreto ingiuntivo costituiva una ratio decidendi inidonea a sostenere la pronuncia di compensazione delle spese, essendo un elemento estraneo. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e rimanda la decisione ai giudici di merito.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 17 settembre – 29 ottobre 2014, numero 22888 Presidente/Relatore Bianchini E' stata depositata e ritualmente notificata relazione ex art. 380 bu cpc del seguente tenore 1 - L.V. , vedova C., agendo anche come procuratrice generale della figlia A. C., ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza numero 164/2012 del Tribunale di Trieste - limitatamente al capo con il quale era stata disposta la compensazione delle spese tra esse deducenti ed il Condominio comprendente un immobile di proprietà delle medesime, sito in Opicina, via Dei Salici 9/3 2 - A sostegno del ricorso detta parte ha fatto valere la violazione o la falsa applicazione dell'art. 92 cpc nonché un vizio di motivazione, laddove il giudice dell'appello, riformando la contraria decisione del Giudice di Pace di Trieste -che aveva invece respinto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalle C.- aveva revocato l'ingiunzione di pagamento sul presupposto che la delibera che aveva approvato il bilancio consuntivo non avrebbe potuto costituire titolo per la pretesa agita dal Condominio, mancando in detto bilancio la relativa voce di spesa ma, al contempo, aveva anche ritenuto di compensare le spese di entrambi i gradi del giudizio, sulla base dell'osservazione che gli esborsi di cui si era richiesto il pagamento avrebbero riguardato lavori anche a probabile vantaggio della proprietà singolare delle allora appellanti. 3 - Dato atto che il Condominio intimato non ha svolto difese, .r_ è convincimento del relatore che il motivo sia manifestamente fondato per la incongruità del ragionamento del giudice dell'appello che prescinde totalmente dalla valutazione dall'esito della lite e quindi dalla soccombenza, fondandosi invece su una circostanza ad esso estranea, così violando il disposto dell'art. 92, II comma, cpc nella formulazione all'epoca vigente e secondo l'interpretazione di legittimità al tempo stabilizzatasi che, pur riconoscendo una discrezionalità nell'anzidetta compensazione - nell'identificazione dei giusti motivi della stessa-, la condizionava a canoni minimi di logicità vedi ex multis Cass.Sez. III numero 22541/2006 Cass. Sez. I numero 17953/2005 Cass.Sez. I numero 5405/2004 Cass. Sez. L numero 12744/2003 Cass. Sez. II numero 16012/2002 . 4 - Nella fattispecie i giusti motivi posti a base della compensazione delle spese non sono collegati con la motivazione sul merito dell'appello espressa in sentenza, atteso che da un lato il giudice del gravame aveva ritenuto fondata la prospettazione difensiva delle ricorrenti, secondo la quale la delibera posta formalmente a base della richiesta ingiunzionale non era idonea a costituire titolo per l'emissione del decreto a' sensi dell'art. 63 disp att cod civ. e, dall'altro, aveva dato atto dell'accoglimento - sia pure con sentenza ancora non definitiva - in separato giudizio, della impugnazione delle C. avverso la medesima delibera posto ciò, la probabile utilità concreta così fol 6 della gravata decisione che dai lavori della cui spesa si controverteva sarebbe ridondata a vantaggio delle ricorrenti, si appalesava come ratio decidendi non idonea a sostenere la pronunzia di compensazione delle spese perché estranea alla materia controversa e, inoltre, formulata sulla base di una circostanza espressamente esposta come non certa. Giudica il Collegio condivisibili le argomentazioni sopra esposte , non contrastate da memorie o in sede di discussione orale la gravata decisione va dunque cassata in relazione ai profili accolti, con rinvio a diversa sezione della Corte di Appello di Trieste, che provvederà anche alla ripartizione dell'onere delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione cassa e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Trieste anche per la ripartizione dell'onere delle spese del giudizio di legittimità a' sensi dell'art. 13, comma 1 quaterdel d.P.R. numero 115/2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 ' dello stesso articolo 13.