Niente ticket in parcheggio a pagamento: attenzione a chi lascia la multa sotto il tergicristallo

Ai sensi dell’art. 17, comma 132, l. n. 127/1997, gli ausiliari del traffico sono legittimati ad accertare e contestare le violazioni del codice della strada solo se queste riguardano disposizioni in materia di sosta.

Lo afferma la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 22867, depositata il 28 ottobre 2014. Il caso. Un automobilista contestava il verbale di accertamento notificatogli dal Comune per aver sostato con il suo mezzo in un area di parcheggio a pagamento senza esporre il titolo di pagamento in violazione dell’art. 157 c.d.s. . A suo giudizio, il verbale doveva essere considerato nullo, a causa della mancata abilitazione dell’accertatore a rilevare l’infrazione. La sua richiesta veniva rigettata, in quanto i giudici di merito ritenevano che l’agente, che aveva rilevato l’infrazione e redatto il verbale, come ausiliario del traffico, fosse legittimato all’accertamento. L’attore ricorreva in Cassazione, contestando ai giudici di merito di non aver chiarito abbastanza sull’abilitazione ad elevare il verbale. La Corte di Cassazione rileva che il tribunale non aveva chiarito se l’accertatore fosse abilitato, ossia nominato ausiliario del traffico con il provvedimento ex art. 17, comma 132, l. n. 127/1997 Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo . Poteri e limiti dell’ausiliario del traffico. Ai sensi di tale norma, gli ausiliari del traffico sono legittimati ad accertare e contestare le violazioni del codice della strada solo se queste riguardano disposizioni in materia di sosta e non sono abilitati a rilevare infrazioni inerenti a condotte diverse ad es. la circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici , che possono essere contestate, oltre che dagli agenti rientranti nella fattispecie dell’art. 12 c.d.s., anche dal personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone. Requisiti da provare. La legittimazione degli ausiliari del traffico è, quindi, ricondotta al possesso di requisiti specifici fissati dalla legge che devono essere recepiti negli appositi provvedimenti amministrativi di nomina. Perciò, qualora, nel conseguente giudizio di opposizione al verbale di accertamento, l’autorità amministrativa convenuta, a fronte di una specifica contestazione da parte dell’opponente, non offra la prova della legittimità della loro nomina, la domanda di annullamento del verbale deve essere accolta. Alla luce di queste considerazioni, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e rimanda la decisione ai giudici di merito.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 17 giugno – 28 ottobre 2014, n. 22867 Presidente Bianchini – Relatore Scalisi Fatto e diritto Rilevato che il Consigliere designato, dott. A. S., ha depositato ai sensi dell'art. 380 bis cd. proc. civ., la seguente proposta di definizione del giudizio Preso atto che R.F. con atto di citazione del 7 aprile 2011 proponeva appello avverso la sentenza n. 10145 del 2010 emessa dal Giudice di Pace di Aversa denunciando l'erroneità della pronuncia che aveva rigettato la domanda di declaratoria di nullità del verbale di accertamento n. 50166 notificatogli dal Comune di Aversa con cui gli era stata contestata la violazione dell'art. 157 comma 6 e 8 del Cds, per aver sostato con il veicolo di sua proprietà in piazza Mazzini in area di parcheggio a pagamento senza esporre il titolo di pagamento. Egli riteneva che il verbale fosse nullo perché non riportante la firma autografa dell'agente accettatore o del funzionario che ne aveva emesso la copia, per mancata abilitazione dell'accertatore a rilevare l'infrazione, per inapplicabilità dell'art. 157 del CdS alla sola sosta temporanea, nonché per l'illegittimità del provvedimento istitutivo del parcheggio a pagamento che non aveva riservato aree nelle vicinanze deputate al parcheggio libero. Pertanto, R. chiedeva la totale riforma della sentenza di primo grado e che fosse annullato il verbale impugnato. Si costituiva il Comune di Aversa contestando puntualmente le deduzioni dell'appellante chiedeva la conferma della sentenza di primo grado. Il Tribunale di Santa Maria C.V. rigettava l'appello e condannava R. al pagamento delle spese giudiziali del primo e del secondo grado del giudizio. Secondo il Tribunale, l'agente che ha rilevato l'infrazione di cui all'art. 157 CdS ed ha redatto il relativo verbale, quale ausiliario del traffico, doveva considerarsi pienamente legittimato al detto accertamento. La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da R. con ricorso affidato a tre motivi. Il Comune di Aversa, intimato, in questa fase non ha svolto alcuna attività giudiziale. Considerato che 1.= Con il primo motivo R. lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 17 comma 132 della legge 127/97 in relazione all'art. 360 n. 3 cpc, nonché omessa od insufficiente motivazione in relazione all'art. 360 n. 5 cpc. Secondo il ricorrente, il Tribunale di Santa Maria C.V. avrebbe omesso di chiarire, nonostante fosse stato contestato espressamente, se la persona, che ha elevato il verbale impugnato, fosse stata abilitata. 1.1 .= Il motivo è fondato e va accolto. La sentenza nella parte relativa allo svolgimento del processo espressamente riferisce che Rossilo aveva chiesto la nullità dell'atto di contravvenzione di cui si dice per mancata abilitazione dell'accertatore a rilevare l'infrazione. Il Tribunale di Santa Maria C.V. non ha chiarito -e lo avrebbe dovuto fare se l'accertatore fosse abilitato ossia nominato ausiliario del traffico con il provvedimento amministrativo di cui al comma 132 dell'art. 17 della legge n. 124 del 1997. Il Tribunale si è limitato ad affermare la legittimazione dell'ausiliario a rilevare l'infrazione, epperò, l'eccezione in ordine alla abilitazione dell'ausiliario non attiene propriamente alla legittimazione ma la presuppone. Piuttosto, pur ritenendo che il Tribunale abbia dato per presupposto l'abilitazione dell'ausiliario del traffico non ha sufficientemente chiarito se tale accertamento fosse stato effettuato sulla base della documentazione acquisita agli atti. 1.1 .a Come ha avuto modo di chiarire questa Corte in altra occasione Cass. n. 9847 del 24/04/2010 , Gli ausiliari del traffico alla stregua dell'art. 17, comma 132, della legge 15 maggio 1997, n. 127, integrato ed interpretato autenticamente dall'art. 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 sono legittimati ad accertare e contestare le violazioni al codice della strada solo se queste ultime concernano le disposizioni in materia di sosta, ma non sono abilitati a rilevare infrazioni inerenti a condotte diverse, come quelle attinenti alla circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici, le quali possono essere contestate, oltre che dagli agenti di cui all'art. 12 del cod. strada, anche dal personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone. Ne consegue che, proprio perché la legittimazione degli ausiliari del traffico e dei suddetti agenti accertatori ispettivi è ricondotta al possesso di requisiti specifici fissati dalla legge che devono essere recepiti negli appositi provvedimenti amministrativi di nomina, qualora, nel conseguente giudizio di opposizione a verbale di accertamento, l'autorità amministrativa convenuta, a fronte di una specifica contestazione da parte dell'opponente, non offra la prova della legittimità della loro nomina e, quindi, della loro assegnazione alla legale esplicazione dell'attività di accertamento di competenza , la domanda di annullamento del verbale deve essere accolta secondo i principi generali sulla ripartizione dell'onere probatorio in siffatto tipo di processo. 2.= L'accoglimento del primo motivo assorbe gli altri due motivi del ricorso con i quali R. lamenta a la violazione dell'art. 91 cpc., dell'art. 1 DM 26/9/1979, art. 1 e 5 DM 127 del 2004, art. 4 DM. 140 del 2012 in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 cpc. b Insufficiente e contraddittoria motivazione del fatto e/o falsa applicazione dell'art. 157 comma 6 legge 285/92 e dell'art. 7 lettera F n. 14-15 stessa legge in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cpc. Si propone, conclusivamente, l'accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio . Tale relazione veniva comunicata al difensore del ricorrente. Il Collegio, condivide argomenti e proposte contenute nella relazione ex art. 380 bis cpc., alla quale non sono stati mossi rilievi critici. In definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in persona di altro Magistrato anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione. Il Collegio da atto che ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 non sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato apri a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma i-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al tribunale di santa Maria Capua Vetere in persona di altro Magistrato anche epr il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione. La Corte ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 da atto che non sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato apri a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma i-bis dello stesso art. 13.