La multa va pagata, anche se la gestione del parcheggio a pagamento è illegittima

La delibera della giunta comunale illegittima, con la quale si conceda la gestione del servizio dei parcheggi ad una società, non invalida l’ordinanza sindacale con cui venga poi istituita la zona a pagamento e nemmeno invalida le multe irrogate a chi parcheggi senza esporre il ticket di pagamento.

E’ stato così deciso dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 22793, depositata il 27 ottobre 2014. Il caso. Ad una automobilista veniva contestata la mancata esibizione del ticket necessario per la sosta in aree destinate al parcheggio a pagamento. La donna si opponeva ai verbali di accertamento dell’infrazione lamentando l’illegittimità della delibera adottata dalla giunta comunale, con cui era stata affidata la gestione del servizio di parcheggio ad una società. La donna deduceva che la patologia della delibera si riverberasse nell’ordinanza del sindaco, con cui era stata istituita la zona di parcheggio a pagamento. Il gdp accoglieva il ricorso, disapplicava l’atto di concessione del servizio di parcheggio perché adottato dalla giunta comunale anziché dal consiglio comunale e, infine, annullava i verbali impugnati. La decisione veniva confermata dal Tribunale, che rigettava l’appello del Comune. L’illegittimità della delibera della giunta comunale si trasmetteva all’ordinanza sindacale? Il Comune ricorreva allora in Cassazione, lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art. 23 l. n. 689/1981 giudizio di opposizione , in combinato disposto con gli artt. 4 e 5 dell’allegato E della l. n. 2248/1865. Secondo la tesi del ricorrente, era errata la trasmissione dell’illegittimità della delibera della giunta comunale, non costituendo questa presupposto diretto del provvedimento impugnato, all’ordinanza sindacale. La catena di provvedimenti secondo i giudici di merito. Il motivo è fondato. Infatti i giudici di merito avevano ritenuto la delibera di concessione del servizio di gestione del parcheggio quale primo atto della catena di provvedimenti e accertata la sua illegittimità, in quanto adottata dalla giunta, avevano ritenuto che la patologia si fosse riverberata sull’intera procedura di istituzione della sosta a pagamento, culminata con l’ordinanza del sindaco, immediato presupposto della sanzione irrogata. Il giudice può sindacare incidentalmente e disapplicare gli atti amministrativi Tuttavia, tale interpretazione è priva di fondamento giuridico. Infatti, è pacifico in sede di legittimità che nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione avente ad oggetto l’irrogazione di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, il giudice ordinario, al quale spetta la giurisdizione, essendo in contestazione il diritto del cittadino a non essere sottoposto al pagamento di somme al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, ha il potere di sindacare incidentalmente, ai fini della disapplicazione, gli atti amministrativi a fondamento della pretesa sanzionatoria Cass., S.U., n. 778/2007 . ma la delibera di concessione del servizio non è atto presupposto della violazione. La delibera di concessione della gestione del servizio di parcheggio, però, è un atto amministrativo con cui la giunta si è limitata ad affidare lo svolgimento di un’attività, essa, pertanto, non è atto presupposto della violazione contestata al trasgressore. E’ l’ordinanza del sindaco istitutiva del parcheggio a pagamento che è presupposto della violazione. Infatti, i due atti concessione del servizio e istituzione dell’area a pagamento sono inseriti in iter amministrativi diversi e rispondono a finalità diverse. Le due delibere sono autonome”. In conclusione, come spiegato dalla Suprema Corte, la delibera di concessione non si inserisce nella sequenza procedimentale che sfocia con l’adozione dell’ordinanza sindacale né condiziona la sussistenza della violazione accertata. L’illegittimità della prima non può, quindi, riverberarsi sulla seconda, né inficiare l’accertamento stesso . Alla luce di tale ragionamento, il giudice di merito ha sbagliato nel disapplicare la delibera della giunta. Sulla base di tali argomenti, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia al Tribunale.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, ordinanza 25 giugno – 27 ottobre 2014, n. 22793 Presidente Petitti – Relatore D’Ascola Fatto e diritto Con ricorsi in opposizione notificati in data 10.12. 2008 e 4.2.2009, F.G. si doleva dell'illegittimità dei verbali di accertamento di infrazione n. omissis - Pr. , n. omissis - Pr. , n. omissis - Pr. , elevati il 25.08.2008, e n. - Pr. , elevato il 30.06.2008. Alla ricorrente veniva contestata la mancata esibizione del ticket, necessario per la sosta in aree destinate al parcheggio a pagamento. La F. censurava tra l'altro la delibera n. 406/2001, adottata dalla giunta municipale del Comune di Siracusa, con cui era stata affidata la gestione del servizio di parcheggio alla società GE.PA s.r.l. deduceva che la patologia della delibera si comunicava all'ordinanza n. 183/2002, emessa dal sindaco, istitutiva della zona di parcheggio a pagamento. Il Comune di Siracusa si costituiva in entrambi i giudizi. Il giudice di pace di Siracusa, con sentenze pubblicate in data 24 marzo 2010, accoglieva i ricorsi. Disapplicava l'atto di concessione del servizio di parcheggio, in quanto adottato dalla giunta comunale, anziché dal consiglio comunale annullava i verbali impugnati. Il Comune di Siracusa proponeva appello avverso entrambe le sentenze. F.G. si costituiva in giudizio. Riunite le impugnazioni, il tribunale di Siracusa, con sentenza depositata in data 27/03/2012, ha rigettato i gravami. Il Comune di Siracusa ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 5 luglio 2012, articolato su un unico motivo. La F. ha resistito con controricorso. Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio. Parte resistente ha depositato memoria. 2 Con l'unico motivo di ricorso, il Comune di Siracusa lamenta la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 23, il ricorso indica terz'ultimo comma , in combinato disposto la L. n. 2248 del 1865, artt. 4 e 5, dell'allegato E. Il ricorrente ritiene errata la trasmissione dell'illegittimità della delibera della giunta municipale, che non costituisce presupposto diretto del provvedimento impugnato, all'ordinanza sindacale. Secondo il tribunale, invece, la delibera costituisce il primo atto della catena procedimentale sfociata nel provvedimento finale istitutivo della sosta a pagamento, immediato presupposto della sanzione amministrativa , pag. 3 della sentenza . 2.1 Il motivo di ricorso è fondato. Nel caso di specie, il giudice di pace, con sentenza confermata dal tribunale, ha preso in esame e considerato illegittima la delibera di concessione del servizio di gestione dei parcheggi, in quanto adottata dalla giunta comunale anziché dal consiglio comunale. Accertata l'invalidità della delibera, il tribunale ha ritenuto che questo patologia inficiasse l'intera procedura di istituzione della sosta a pagamento, culminata con l'ordinanza del sindaco, immediato presupposto della sanzione irrogata. Questa interpretazione è priva di fondamento giuridico. 2.2 Le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di precisare, avallando un orientamento già diffuso nella giurisprudenza di legittimità Cass. 21173/2006 Cass. 396/95 Cass. Sezioni Unite 5705/1990 , che nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione avente ad oggetto l'irrogazione di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, il giudice ordinario, al quale spetta la giurisdizione, essendo in contestazione il diritto del cittadino a non essere sottoposto al pagamento di somme al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, ha il potere di sindacare incidentalmente, ai fini della disapplicazione, gli atti amministrativi posti a fondamento della pretesa sanzionatoria. SU 116/07, Foro it., 2007, I, 778 . La delibera di concessione della gestione del servizio di parcheggio è un atto amministrativo con cui la giunta comunale si è limitata ad affidare lo svolgimento di un'attività a rilevanza pubblicistica a una società. Essa non è atto presupposto della violazione contestata al trasgressore, che è costituito dalla istituzione di una zona adibita al parcheggio a pagamento. 2.2.1 Il giudice ordinario, nel giudizio di opposizione avverso ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria amministrativa, può sindacare sotto il profilo della legittimità, al fine della sua eventuale disapplicazione, il provvedimento cosiddetto presupposto, e cioè quello integrativo della norma la cui violazione è stata posta a fondamento di detta sanzione Cass. civ., 24-01-2013, n. 1742 21173/06 . Tra questi si pone sicuramente - è proprio il caso regolato da SU 116/07 - l'ordinanza del Sindaco istitutiva del parcheggio a pagamento, che fa sorgere la violazione del conseguente divieto. La delibera di concessione della gestione del servizio di parcheggio non si pone invece in rapporto diretto con la violazione di quest'ultimo. I due atti - concessione del servizio e istituzione dell'area con obbligo di ticket - sono inseriti in iter amministrativi differenti e rispondono ad altrettanto diverse finalità con la prima, viene unicamente selezionato il concessionario di un servizio con la seconda, si impone l'obbligo di pagamento della sosta in una determinata zona, obbligo la cui violazione comporta l'irrogazione della sanzione. 2.3 La delibera di concessione non si inserisce nella sequenza procedimentale che sfocia con l'adozione dell'ordinanza sindacale né condiziona la sussistenza della violazione accertata. L'illegittimità della prima non può, quindi, riverberarsi sulla seconda, né inficiare l'accertamento stesso. Pertanto il giudice di merito, nel caso in esame, non avrebbe potuto disapplicare la delibera della giunta e avrebbe dovuto respingere il relativo motivo di ricorso. Il ricorso per cassazione merita, dunque, accoglimento alla luce di queste considerazioni. La sentenza impugnata va cassata e la cognizione rimessa al tribunale di Siracusa, il quale, in persona di altro magistrato, si pronuncerà sui restanti motivi di opposizione, che non sono stati scrutinati. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese di questo giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia al tribunale di Siracusa, in persona di altro magistrato, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.