Patto territoriale: in caso di rogne, citofonare al giudice amministrativo

La cognizione della controversia relativa all’impugnazione di un provvedimento di revoca del beneficio finanziario, accordato ad una società per la realizzazione di un investimento produttivo in sede di approvazione di un Patto territoriale, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Lo afferma la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 22747, depositata il 27 ottobre 2014. Il caso. Una società otteneva dal Ministero per lo Sviluppo Economico un finanziamento, che in seguito veniva revocato per mancata ultimazione nei termini dell’iniziativa sovvenzionata. La società, chiedeva la condanna del Ministero e del Comune alla corresponsione del contributo e del solo Comune al risarcimento danni , ma il tribunale di Salerno declinava la propria giurisdizione, in quanto il contributo era stato erogato nell’ambito di un Patto territoriale, per cui residuava un margine di discrezionalità riguardo alla sua attribuzione. A sua volta, il Tar Campania sollevava un conflitto di giurisdizione, ritenendo che la controversia attenesse alla fase esecutiva del rapporto di finanziamento, con conseguente applicazione delle condizioni di legge giustificatrici della revoca ed individuazione di una posizione di diritto soggettivo a favore della società. Accordi con le P.A Chiamate in causa le Sezioni Unite, queste rilevano che il Patto territoriale siglato tra le due parti si era tradotto in un accordo che, avendo coinvolto parti pubbliche e private, configurava l’ipotesi ex art. 11 l. n. 241/1990, come applicabile ratione temporis , che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ogni controversia in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi conclusi dalla P.A. con i soggetti interessati, per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale. Revoca del beneficio finanziario. Il caso di specie riguardava proprio l’adempimento degli obblighi assunti dalla società nell’ambito di un Patto territoriale. Di conseguenza, le Sezioni Unite affermano che la cognizione della controversia relativa all’impugnazione di un provvedimento di revoca del beneficio finanziario, accordato ad una società per la realizzazione di un investimento produttivo in sede di approvazione di un Patto territoriale, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 11 l. n. 241/1990. Tale norma, infatti, demanda alla giurisdizione amministrativa le questioni relativa alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi e sostitutivi del provvedimento pubblico di erogazione di una sovvenzione economica. Proprio come nel caso del Patto territoriale, che costituisce una delle possibili forme di programmazione negoziata tra parti pubbliche e parti private, in cui è anche necessario definire gli accordi programmatici ed individuare le convenzioni necessarie per l’attuazione di tali accordi. Per questi motivi, la Corte di Cassazione dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, anche in relazione alla domanda di risarcimento danni, nei confronti del Comune, per il ritardo nel rilascio dei titoli abilitativi necessari a realizzare l’investimento sovvenzionato.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, ordinanza 7 – 27 ottobre 2014, n. 22747 Presidente Rovelli – Relatore Spirito La Corte, rilevato che la P. Project s.a.s. ottenne dal Ministero per lo Sviluppo Economico un finanziamento poi revocato per la mancata ultimazione nei termini dell'iniziativa sovvenzionata il Tribunale di Salerno declinò la propria giurisdizione, in favore di quella del G.A., rispetto alla domanda della società di condanna del Ministero e del Comune di Sanza alla corresponsione del contributo ed, in subordine, del solo Comune al risarcimento del danno, ritenendo che il contributo era stato erogato nell'ambito di un Patto territoriale e che residuava un margine di discrezionalità in ordine alla sua attribuzione riassunto il giudizio, il Tar della Campania ha sollevato conflitto di giurisdizione sul rilievo che la controversia in questione attiene alla fase esecutiva dei rapporto di finanziamento e deriva dalla rigida applicazione delle condizioni di legge giustificatrici della revoca, con conseguente individuazione di una posizione di diritto soggettivo in favore della società sentito il P.G. osserva che dagli atti risulta che nell'ambito del Patto Territoriale Vallo di Diano Bussento , approvato con D.M. n. 2390 del 2000 e D.M. n. 2428 del 2001, venne concesso in via provvisoria alla P. Project s.a.s., che aveva partecipato alla formazione di quel Patto, un contributo in conto impianti segnalata da parte dei responsabile del Patto la mancata attuazione dell'iniziativa nei termini previsti, il Ministero per lo S.E. revocò il contributo in occasione del Patto in discussione v'era stata concertazione e assunzione di reciproci obblighi degli enti pubblici tra loro e nei confronti dei privati, essendosi impegnata l'amministrazione centrale a finanziare la componente imprenditoriale, gli enti locali a realizzare le infrastrutture connesse agli investimenti e ad adottare i provvedimenti di loro competenza con procedure più semplici e veloci, gli operatori economici a realizzare nuovi insediamenti produttivi o ad ampliare quelli già esistenti il Patto territoriale del quale si discute s'è dunque tradotto in un accordo che, avendo coinvolto parti pubbliche e private, configura l'ipotesi di cui all'art. 11 n. 241 del 1990 applicabile ratione temporis , che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministratio ogni controversia in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi conclusi dalla p.a. con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale o, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo la causa in trattazione riguarda proprio l'adempimento degli obblighi assunti dalla società nell'ambito dei Patto territoriale, sicché ricorre l'ormai consolidato principio secondo cui la cognizione della controversia relativa all'impugnazione di un provvedimento di revoca del beneficio finanziario accordato ad una società per la realizzazione di un investimento produttivo in sede di approvazione di un patto territoriale , costituente una delle possibili forme di programmazione negoziata tra parti pubbliche e parti private in cui e, tra l'altro, necessario definire gli accordi programmatici ai sensi dell'art. 27 della legge n. 142 dei 1990 ed individuare le convenzioni necessarie per l'attuazione di detti accordi, appartiene alla giurisdizione esclusiva dei giudice amministrativo in relazione al disposto di cui all'art. 11, ultimo comma, della legge n. 241 del 1990 che demanda, in generale, a tale giurisdizione le questioni relative alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi e sostitutivi del provvedimento pubblico di erogazione di una sovvenzione economica cfr. Cass. S.U. 8 luglio 2008, n. 18630, ribadita da Cass. S.U. n. 1132 del 21 gennaio 2014 va, altresì, rilevato che, come esposto in precedenza, la società ha proposto con il medesimo atto una prima domanda contro il Ministero S.E., il Comune di Sanza ed il Patto territoriale per la corresponsione del contributo ed una seconda domanda con il Comune, in via subordinata per l'ipotesi di rigetto della prima domanda , a titolo risarcitorio dei danni subiti a causa del ritardo nel rilascio dei titoli abilitativi necessari per la realizzazione dei l'investimento sovvenzionato anche in relazione a questa subordinata domanda la giurisdizione compete al giudice amministrativo ai sensi dell'art. 7 della legge n. 69 del 2009 che ha aggiunto l'art. 2 bis alla legge n. 241 del 1990 in conclusione, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo a decidere della controversi in trattazione. P.Q.M. La Corte, pronunziando sul conflitto di giurisdizione sollevato dal TAR Campania sezione staccata di Salerno dichiara la giurisdizione dei giudice dei giudice amministrativo.