Violazione della privacy: il foro esclusivo di residenza del titolare del trattamento attrae la domanda risarcitoria

In tema di tutela giudiziale dalle violazioni della normativa in materia di protezione dei dati personali, il foro del luogo di residenza del titolare del trattamento stabilito dall’art. 152, comma 2, d.lgs. n. 196/2003 ha carattere esclusivo ed attrae la domanda di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza dell’asserito uso illegittimo dei dati personali.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 22526 del 23 ottobre 2014. Il caso. Un ex funzionario di cancelleria assegnato al Tribunale di Firenze formula una richiesta risarcitoria per violazione del suo diritto alla riservatezza nei confronti della dirigente del personale amministrativo del medesimo Tribunale. Nella specie, quest’ultima aveva inviato al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze – presso il quale l’attore si era iscritto dopo le dimissioni date da dipendente statale – un esposto nel quale riferiva di precedenti procedimenti disciplinari da lei stessa intentati nei confronti del funzionario. Il Tribunale di Firenze adito, qualificando la convenuta come titolare del trattamento dei dati personali nel caso di specie, declinava la propria competenza territoriale in favore del Tribunale del luogo di residenza della convenuta stessa. Il ricorrente propone, quindi, regolamento di competenza dinanzi alla Corte di Cassazione. Individuazione preliminare del responsabile del trattamento. L’ex funzionario censura il provvedimento impugnato per avere erroneamente individuato la competenza sulla base della residenza anagrafica del soggetto convenuto. In particolare, il Giudice di merito, pur avendo preliminarmente osservato che l’individuazione del titolare del trattamento dei dati e quindi la sua residenza fosse questione di merito, da conoscere soltanto dopo aver deciso sulla competenza, ha poi declinato la propria competenza in favore del Giudice del foro di residenza della convenuta, affermando che quest’ultima fosse la titolare del trattamento dei dati personali e responsabile dell’illecito. Ebbene, nel dichiarare fondata la censura, la Suprema Corte rileva preliminarmente che il Giudice di primo grado è caduto in contraddizione allorché, dopo aver premesso che la questione relativa alla qualificazione della convenuta come titolare del trattamento dovesse essere decisa dal giudice competente, ha poi affermato la competenza del diverso giudice proprio in virtù dell’attribuzione di tale qualifica alla convenuta. Sul punto, gli Ermellini condividono l’osservazione del ricorrente in base alla quale la competenza si determina sulla residenza del titolare del trattamento dei dati e quindi tale figura deve essere individuata innanzi a tutto, ciò costituendo l’unico elemento determinante per la decisione. L’ufficio giudiziario quale titolare del trattamento. Ciò posto, nel caso di specie, la convenuta non può certo qualificarsi quale titolare del trattamento dei dati. Invero – sostengono i Giudici di legittimità – nel caso di ufficio giudiziario, tale titolare è da individuarsi nella persona fisica che ha la rappresentanza di tale ente, e pertanto nel Presidente del Tribunale, e non già nel Cancelliere, che invece risulta rivestire la diversa veste di responsabile del trattamento. In particolare, nel caso di specie è prospettata una condotta posta in essere dalla convenuta avvalendosi di dati conosciuti e posseduti dalla stessa in qualità di dirigente del personale amministrativo del medesimo Tribunale e poiché viene nei suoi confronti evocata una responsabilità ex art. 15 d.lgs. n. 196/2003 per danni asseritamente connessi all’attività in tale veste espletata e pertanto soggetta a limiti e controlli da parte del titolare del trattamento , il Tribunale competente non può essere individuato in quello di competenza della convenuta. Contraddicendo i principi innanzi affermati, il Giudice di merito ha invece modificato il criterio di radicamento della competenza da quello oggettivo, e cioè della sostanzialità e della stabile ubicazione del soggetto titolare del trattamento e quindi la sede dell’ente, in criterio soggettivo, e cioè della residenza della persona fisica rivestente la qualità. Facendo altresì in proposito erroneamente riferimento, anziché a quella del titolare, alla diversa figura del responsabile del trattamento.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 26 giugno – 23 ottobre 2014, n. 22526 Presidente Finocchiaro – Relatore Scarano Ritenuto in fatto Il sig. M.G. propone istanza di regolamento di competenza avverso l'ordinanza Trib. Firenze 15/2/2013 declinatoria della propria competenza territoriale in favore di quella del Tribunale di Pistoia in relazione a domanda dal medesimo proposta ex art. 152 d.lgs. n. 196 del 2003 nei confronti della sig. S.R. di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza della dedotta violazione del suo diritto alla riservatezza ex art. 10 d.lgs. n. 150/2011 già art. 152 d.lgs. n. 196 del 2003 . Declinatoria motivata argomentando dal rilievo che la domanda si fonda sulla dedotta comunicazione a terzi il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze da parte della S. di notizia concernente la sua sfera personale”, trattandosi di procedimento disciplinare di cui la medesima era a conoscenza in ragione della sua qualità di dirigente del personale amministrativo del Tribunale di Firenze, ove il predetto aveva prestato servizio in qualità di addetto di cancelleria, e della circostanza di avere in tale qualità la predetta provveduto ad irrogare le sanzioni disciplinari. L'intimata non ha svolto attività difensiva. Con requisitoria scritta d.d. 10/10/2013 il P.G. presso la Corte Suprema di Cassazione ha chiesto l'accoglimento dell'istanza di regolamento di competenza, con conseguentemente declaratoria della competenza del Tribunale di Firenze. Motivi della decisione Con unico complesso motivo l'istante si duole sostanzialmente dell'erroneità dell'impugnato provvedimento per avere il giudice individuato la competenza sulla base della residenza anagrafica del soggetto convenuto, ritenendo che l'individuazione del titolare del trattamento dei dati e quindi la sua residenza fosse questione di merito, da conoscere soltanto dopo aver deciso sulla competenza”, laddove la legge dispone che la competenza si determina sulla residenza del titolare del trattamento dei dati, e quindi tale figura deve esser individuata innanzi a tutto, ciò costituendo l'unico elemento determinante per la decisione”. Lamenta di non avere mai detto” di essere la titolare del trattamento”, avendo anzi, da un canto, provato” essere tale, ai sensi degli artt. 28 e 46 d.lgs. n. 196 del 2003, il presidente del tribunale di Firenze”, e per altro verso affermato essere colei che, avendone la disponibilità essa era infatti la responsabile del trattamento dei dati ne ha fatto un illecito uso”, sicché il tribunale non avrebbe dovuto declinare la propria competenza territoriale poiché 1 il trattamento dei dati del ricorrente pertiene ad una pubblica amministrazione 2 l'unità periferica che esercitava un potere decisionale autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento dei dati personali del ricorrente era il tribunale di Firenze, nella persona del suo presidente 3 il ricorrente non ha mai individuato nella Dott.ssa S. la titolare del trattamento dei dati, ma soltanto l'autrice dell'illecito 4 il doc. n. 2 prodotto dalla stessa controparte rappresenta l'attuazione presso il tribunale di Firenze delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 indicando nell'allora presidente del tribunale di Firenze il titolare del trattamento dei dati personali trattati dal medesimo tribunale, mentre da quello stesso documento risulta la nomina della Dott.ssa S. quale responsabile del trattamento”. Si duole che, a tale stregua, la competenza territoriale avrebbe dovuto essere individuata sulla base della residenza del titolare del trattamento dei dati, e cioè del presidente del tribunale di Firenze”, irrilevante al riguardo d'altro canto essendo il fatto che il ricorrente abbia convenuto la Dott.ssa S. , affermando di aver subito da lei un danno ingiusto per il trattamento illecito dei suoi dati personali, atteso che l'azione per il risarcimento del danno ex art. 15, decreto legislativo n. 196 del 2003 può essere proposta contro chiunque”. Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati. Con riferimento alla domanda proposta dall'”avv. M.G. , già dipendente del Ministero della Giustizia come funzionario di cancelleria assegnato al Tribunale di Firenze”, nei confronti della Dott.ssa S. di risarcimento del danno rappresentato dal senso di disagio e imbarazzo provato in conseguenza delle divulgazioni di sue pregresse vicende lavorative” , per avere la medesima, dirigente del personale amministrativo de Tribunale”, inviato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze - presso il quale l'avv. M. si era iscritto, dopo le dimissioni date da dipendente statale - un esposto nel quale la dirigente riferiva di precedenti procedimenti disciplinari da lei stessa intentati nei confronti del funzionario”, il giudice adito, nel dare atto come l'esposto sia preceduto dall'intestazione Tribunale di Firenze, e sottoscritto dal dirigente amministrativo”, e nel rilevare che lo stesso ricorrente chiede che sia applicata la normativa sul trattamento di dati personali, individuando la dr.ssa S. come titolare di quel trattamento e responsabile dell'illecito”, è pervenuto a declinare la propria competenza territoriale in favore del Tribunale di Pistoia. A tale stregua, dopo aver premesso che la stessa qualificazione della convenuta come titolare del trattamento e, dunque, come soggetto che può essere chiamato a rispondere dell'illecito ai sensi dell'art. 152 o dell'art. 5/3 dLgs 196/03, è questione di merito che deve essere decisa dal giudice competente”, il suindicato giudice adito ha affermato la competenza del diverso giudice indicato, quale giudice del foro di residenza della S. , affermando essere quest'ultima la titolare di quel trattamento e responsabile dell'illecito”. Orbene, tale statuizione, oltre a profilarsi come contraddittoria rispetto alla formulata premessa, è erronea. Come dallo stesso giudice di merito nell'impugnato provvedimento correttamente postulato, la disciplina di tutela dei dati personali indica quale foro esclusivo quello del luogo di residenza del titolare del trattamento. Trattandosi nel caso di ufficio giudiziario, tale titolare è da individuarsi nella persona fisica che ha la rappresentanza di tale ente, e pertanto nel Presidente del tribunale, e non già nel Cancelliere, che nella specie risulta come dal medesimo indicato nei propri scritti difensivi nonché ex actis rivestire la diversa veste di responsabile del trattamento. Poiché nel caso è prospettata una condotta la redazione e l'invio al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze di un esposto nel quale la dirigente riferiva di precedenti procedimenti disciplinari da lei stessa intentati nei confronti del funzionario” dalla medesima posto in essere avvalendosi di dati conosciuti e posseduti in tale qualità e atteso che viene nei suoi confronti evocata una responsabilità ex art. 15 d.lgs. n. 196 del 2003 per danni asseritamente connessi all'attività in tale veste espletata e pertanto soggetta a limiti e controlli da parte del titolare del trattamento , pur avendo correttamente riconosciuto essere territorialmente competente il giudice di residenza del titolare di quel trattamento e responsabile dell'illecito”, erroneamente l'adito giudice l'ha individuato e indicato nel Tribunale di Pistoia, luogo di residenza della S. . A tale stregua il giudice del merito ha infatti modificato il criterio di radicamento della competenza da quello oggettivo indicato dal legislatore , e cioè della stanzialità e della stabile ubicazione del soggetto titolare del trattamento e quindi la sede dell'ente, in criterio soggettivo, e cioè della residenza della persona fisica rivestente la qualità cfr. Cass., 23/5/2013, n. 12749 . Facendo altresì in proposito erroneamente riferimento, anziché a quella del titolare, alla diversa figura del responsabile del trattamento. Va pertanto dichiarata la competenza nel caso del Tribunale di Firenze, quale giudice del foro esclusivo del luogo di residenza del titolare del trattamento stabilito dall'art. 152, comma 2, d.lgs. n. 196 del 2003 in tema di tutela giudiziale dalle violazioni della normativa in materia di protezione dei dati personali, che come questa Corte ha ulteriormente già avuto modo di precisare attrae la domanda di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza dell'asseritamente uso illegittimo dei dati personali v. Cass., 31/5/2006, n. 12980. V. anche Cass., 8/11/2007, n. 12980 . Spese rimesse. P.Q.M. La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Firenze. Spese rimesse.