Un manifesto è un manifesto, a prescindere dal contenuto

Il d.lgs. n. 507/1993 disciplina sia la pubblicità sia le pubbliche affissioni non aventi contenuto pubblicitario, per cui nessuna di queste ipotesi esula dall’ambito di applicazione dell’art. 18 d.lgs. n. 507/1993, che prevede l’istituzione del servizio comunale delle pubbliche affissioni, volto ad assicurare non solo i messaggi diffusi nell’esercizio di attività economiche, ma anche a garantire l’affissione di manifesti con comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica.

Lo afferma la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 22361, depositata il 22 ottobre 2014. Il caso. Un uomo si opponeva contro il verbale della Polizia Municipale, che gli aveva contestato la violazione in materia di diritti sulle pubbliche affissioni ex art. 24 d.lgs. n. 507/1993 l’accusa era di aver affisso dei manifesti senza la dichiarazione prevista dall’art. 8 d.lgs. n. 507/1993. Ad avviso dell’attore, nessuna dichiarazione doveva essere effettuata, in quanto il messaggio era di propaganda ideologica, non a contenuto pubblicitario, e non era neanche soggetta a tributo. Il tribunale di Maglie rigettava la domanda. L’uomo ricorreva in Cassazione, deducendo che l’art. 8 non poteva essere applicato nella fattispecie, in quanto la pubblicità era diversa da quella commerciale. Tutti i manifesti. Secondo la Cassazione, tuttavia, il d.lgs. n. 507/1993 disciplina sia la pubblicità sia le pubbliche affissioni non aventi contenuto pubblicitario, per cui nessuna di queste ipotesi esula dall’ambito di applicazione dell’art. 18 d.lgs. n. 507/1993, che prevede l’istituzione del servizio comunale delle pubbliche affissioni, volto ad assicurare non solo i messaggi diffusi nell’esercizio di attività economiche, ma anche a garantire l’affissione di manifesti con comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica. Inoltre, l’art. 19, comma 6, dello stesso decreto prevede che le disposizioni previste per l’imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni. Perciò, l’obbligo di dichiarazione, previsto dall’art. 8 a carico del soggetto passivo dell’imposta sulla pubblicità, grava anche sul soggetto che intende effettuare un’affissione che non contenga un messaggio pubblicitario. Per tali motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 13 maggio – 22 ottobre 2014, n. 22361 Presidente Bianchini – Relatore Proto Osserva in fatto e in diritto 1. Con ricorso dell'1 /2/2010 S.C. proponeva opposizione avverso verbale di contestazione della Polizia Municipale di Minervino con il quale gli era stata contestata la violazione in materia di diritti sulle pubbliche affissioni ai sensi dell'articolo 24 D.Lgs. 15/11/1993 n. 507 per avere effettuato una affissione di manifesti senta la prescritta dichiarazione dell'articolo 8 del D.Lgs 507/1993 l'opponente contestava di essere tenuto a effettuare la dichiarazione dell'articolo 8 in quanto per l'affissione del messaggio di propaganda ideologica e non a contenuto pubblicitario non era necessaria alcuna dichiarazione e la relativa affissione non era soggetta a tributo. 2. Il Giudice di Pace di Otranto rigettava l'opposizione e il susseguente appello era rigettato dal Tribunale di Maglie con sentenza del 28/6/2012 che riteneva necessaria l'autorizzazione prescritta dall'articolo 18 D.Lgs. 507/1993. 3. S. C. ha proposto ricorso affidato ad una unico motivo deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 18 del D.Lgs 597/1993 in quanto il giudice di appello avrebbe affermato la responsabilità ex articolo 8 del citato D.Lgs. alla stregua del disposto dell'articolo 18 che regola fattispecie difforme, mentre l'articolo 8 non avrebbe potuto trovare applicazione nella fattispecie trattandosi di pubblicità di versa da quella commerciale e perché l'articolo 8 non è norma sanzionatoria limitandosi ad individuare la data dalla quale il soggetto è tenuto a pagare l'imposta. 4. Il motivo è manifestamente infondato. Il D.Lgs. 507 del 1993 disciplina sia la pubblicità che le pubbliche affissioni non aventi contenuto pubblicitario v. articolo 1 e, come già rilevato da questa Corte, i messaggi di propaganda ideologica, contenuti in pubbliche affissioni, non esulano dall'ambito applicazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 507/93 e del regolamento comunale attuativo e richiedono quindi la prescritta autorizzazione l'articolo 18 prevede espressamente l'istituzione del servizio comunale delle pubbliche affissioni, volto ad assicurare non solo i messaggi diffusi nell'esercizio attività economiche, ma anche a garantire l'affissione di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica . Cass. 20/4/2006 n. 9290 . L'articolo 19 comma 6 del D.Lgs 507/93 stabilisce che le deposizioni previste per l'imposta sulla pubblicita' si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni . Ne consegue che l'obbligo di dichiarazione, previsto dall'articolo 8 a carico del soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità grava anche sul soggetto che intenda effettuare una affissione che non contenga un messaggio pubblicitario. La violazione è sanzionata dall'articolo 24. La sentenza impugnata è conforme a diritto e deve essere semplicemente corretta la motivazione nella parte in cui allude ad una omessa autorizzazione, in quanto la contestazione della contravvenzione correttamente faceva riferimento all'omessa dichiarazione e non all'omessa autorizzazione. 4. In conclusione il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 380 bis e 375 c.p.c. per essere dichiarato manifestamente infondato. Il presente ricorso è stato proposto dopo l'entrata in vigore della 1. 228/2012 e pertanto ai sensi dell'articolo 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, inserito dall'articolo 1 comma 17 della l. n. 228 del 2012 dovrà essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo per contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell'articolo 1 bis dello stesso articolo 13. Il collegio condivide e fa proprie le argomentazioni e la proposta del relatore. In particolare, le argomentazioni ulteriormente sviluppate dal ricorrente nella memoria si incentrano sull'affermazione che la norma dell'articolo 8 D.Lgs. 507/93 avrebbe natura di norma speciale applicabile esclusivamente alle affissioni di natura pubblicitaria e che pertanto non avrebbe potuto trovare applicazione all'affissione di manifesto non pubblicitario l'articolo 19 dello stesso decreto disciplina aspetti di natura tributaria e, inoltre, l'articolo 8 non sarebbe applicabile alle affissioni non pubblicitarie tenuto conto che la norma prevede dichiarazioni che si riferiscono alla pubblicità caratteristiche, durata, mezzi pubblicitari utilizzati che non potrebbero essere dichiarati in assenza di pubblicità. Tali argomenti trovano una immediata smentita oltre che nelle considerazioni già sviluppate in relazione anche nell'articolo 23 del D.Lgs. 507/93 che, inserito al capo 1, disciplinante tanto l'imposta sulla pubblicità quanto il diritto sulle pubbliche affissioni, stabilisce che per l'omessa dichiarazione di cui all'articolo 8 si applica la sanzione dal cento al duecento per cento dell'imposta dovuta o del diritto dovuti, con chiaro e inequivoco riferimento anche al diritto sulle pubbliche affissioni la compatibilità della norma dell'articolo 8 con le affissioni diverse da quelle pubblicitarie non è esclusa dalla circostanza che la norma faccia riferimento ad affissioni aventi carattere pubblicitario, ben potendo essere indicate caratteristiche, durata e ubicazione anche per le affissioni non aventi contenuti pubblicitari. Non v'è luogo a provvedere sulle spese in quanto il Comune intimato non ha svolto attività difensiva. li ricorso è stato notificato dopo 31/1/2013 e pertanto sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex articolo 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte di cassazione rigetta il ricorso. Ai sensi dell'articolo 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, inserito dall'articolo 1 comma 17 della I. n. 228 del 2012 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dell'articolo 1 bis dello stesso articolo 13.