Obbligo di comunicazione dei dati del conducente: i gestori di auto rivendite stiano attenti a chi affidano il veicolo

Il proprietario di un veicolo ha l’obbligo di conoscere sempre l’identità del conducente al quale affida il veicolo stesso e, di conseguenza, a comunicare tale identità all’autorità amministrativa che gliene faccia legittima richiesta, al fine di contestare un’infrazione amministrativa. Egli non può sottrarsi legittimamente a tale obbligo di collaborazione in base al semplice rilievo di essere proprietario di numerosi automezzi o di avere un elevato numero di dipendenti che ne fanno uso.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella pronuncia n. 21957 del 16 ottobre 2014. Il caso. Il giudizio nasce dall’opposizione proposta da una società avverso il verbale con il quale le era stata contestata, quale coobbligata in solido in qualità di proprietaria di un’autovettura, la violazione dell’art. 180, comma 8, c.d.s., in relazione all’art. 126- bis , comma 2, c.d.s., per non aver ottemperato all’invito dell’organo accertatore di comunicare i dati del conducente ai fini della decurtazione dei punti della patente. Sosteneva, in particolare, l’opponente che, in considerazione della particolare attività da essa svolta ossia la compravendita di veicoli nuovi ed usati in numero rilevantissimo , non era possibile ricostruire a distanza di mesi l’identità della persona fisica che si fosse trovata alla guida del veicolo in un determinato luogo e in una determinata ora, né era possibile ritenere che la medesima società dovesse rispondere per una sorta di responsabilità per culpa in vigilando . L’opposizione veniva respinta sia in primo che in secondo grado, sicché la società si rivolgeva alla Corte di Cassazione. Il dovere di collaborazione del proprietario del veicolo. La questione principale sottoposta all’esame dei Giudici di legittimità attiene alla corretta interpretazione dell’art. 126- bis c.d.s., nell’ipotesi in cui il veicolo appartenga ad una persona giuridica e questa ometta ovvero non sia in grado di indicare i dati identificativi del conducente del veicolo stesso. A giudizio della ricorrente, la suddetta norma, nel sanzionare colui che, ignorando l’invito dell’amministrazione, lasci trascorrere il termine senza ottemperare alla richiesta, non sarebbe applicabile anche a chi non sia in grado di fornire i dati richiesti. Ebbene, nel dichiarare infondata la censura, la Suprema Corte richiama il costante orientamento giurisprudenziale in virtù del quale il proprietario di un veicolo è tenuto sempre a conoscere l’identità dei soggetti ai quali affida la conduzione e, di conseguenza, a comunicare tale identità all’autorità amministrativa che gliene faccia legittima richiesta, al fine di contestare un’infrazione amministrativa. Si tratta di uno specifico dovere di collaborazione, la cui inosservanza è sanzionata in base al combinato disposto degli art. 126- bis e 180 c.d.s. La difficoltà nell’identificazione del conducente non esonera. A tal proposito, gli Ermellini specificano poi che il proprietario del veicolo non può sottrarsi legittimamente a tale obbligo adducendo semplicemente di essere proprietario di numerosi automezzi o di avere un elevato numero di dipendenti che ne fanno uso. Tale soggetto è tenuto, infatti, a predisporre un’organizzazione dell’attività aziendale in modo tale che sia sempre in grado di conoscere l’identità del conducente al quale è stato affidato il veicolo stesso. A sostegno dell’assunto, la Suprema Corte richiama un suo precedente la sentenza n. 13648/2007 , ove è stato affermato che , con riferimento alla sanzione pecuniaria inflitta per il combinato disposto degli artt. 126- bis , comma 2, e 180, comma 8, c.d.s., il proprietario del veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni non meno che dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l’identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, onde dell’eventuale incapacità d’identificare detti soggetti necessariamente risponde, nei confronti delle une per le sanzioni e degli altri per i danni, a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull’affidamento. La natura pecuniaria della sanzione esclude ogni discriminazione. Ad ulteriore conforto, i Giudici di legittimità richiamano la pronuncia della Corte costituzionale n. 27/2005, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 2 dell’art. 126- bis c.d.s. nella parte in cui era comminata la riduzione dei punti della patente a carico del proprietario del veicolo che non fosse stato anche responsabile dell’infrazione stradale. Nell’occasione, la Consulta ha affermato – con asserzione che, in quanto interpretativa e confermativa della validità di norma vigente, trova applicazione anche ai fatti verificatisi precedentemente e regolati dalla norma stessa – che l’applicazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 180, comma 8, c.d.s. nel caso in cui il proprietario ometta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, va a fugare il dubbio in ordine ad una ingiustificata disparità di trattamento realizzata tra i proprietari di veicoli, discriminati a seconda della loro natura di persone giuridiche o fisiche, ovvero, quanto a queste ultime, in base alla circostanza meramente accidentale che le stesse siano munite o meno di patente.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 15 luglio – 16 ottobre 2014, n. 21957 Presidente Piccialli – Relatore Bursese Svolgimento del processo La società Autosanlorenzo srl con atto notificato in data 27.11.2007 ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 753/07 depos. in data 20-6-2007 del Tribunale di Venezia, che aveva rigettato l'appello proposto con ricorso dal Comune di Venezia avverso la pronunzia n. 463/06 resa dal Giudice di Pace di Mestre questi aveva accolto l'opposizione della società avverso il verbale del 19.10.2005 con il quale le era stata contestata, quale coobbligata in solido in qualità di proprietaria di un'autovettura, la violazione dell'articolo 180 comma 8 c.d.s. in relazione all'articolo 126 bis C.d.S Il Tribunale, previo rigetto dell'eccezione di nullità dell'appello in quanto formulato a mezzo di ricorso anziché tramite citazione, facendo riferimento al c.d. principio dell' ultrattività del rito , accoglieva le censure svolte dall'amministrazione appellante e rigettava l'opposizione della società avverso il verbale de quo, ritenendo sussistere la sanzione contestata. Il ricorso per cassazione della soc. Autosanlorenzo si fonda su n. 2 motivi articolati in più censure l'amministrazione intimata resiste con controricorso, illustrato da memoria ex articolo 378 c.p.c Alla decorsa pubblica udienza del 30.5.2012 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo in attesa dell'allora imminente pronuncia delle S.U. circa la prospettata questione della violazione dell'articolo 163 c.p.c. in relazione all'ipotesi di mancanza dell'avvertimento di cui al n. 7, 3 comma nell'atto d'appello. Le S.U. si sono pronunciate al riguardo con sentenza n. 9407/2013. Motivi della decisione 1 - Il primo motivo del ricorso, con cui l'esponente denunzia la violazione di norme di legge , in realtà si articola in n. 4 censure. Si deduce in primo luogo l'improponibilità del ricorso come mezzo di gravame, sottolineandosi come in mancanza di una espressa previsione dei legge, l'appello avverso la sentenza di primo grado in tema di sanzioni amministrative si doveva proporre con citazione e non con ricorso, ciò che rendeva nullo l'intero procedimento di 2 grado, che non poteva essere sanato neppure con la costituzione dell'appellata. La doglianza non è fondata. Invero ['irrituale proposizione dell'appello con il ricorso,anziché con citazione come ormai ritenuto dalla consolidata giurisprudenza di questa S.C. Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 5826 del 10/03/2011 Cass. Sentenza n. 2430 del 20/02/2012 , non comporta di per sé la nullità dell'intero procedimento con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata por intempestività del ricorso, ed è suscettibile di sanatoria a condizione che nel termine previsto dalla legge l'atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato a controparte S.U. n. 2907 del 10.10.2014 . Ciò posto, va osservato che nella fattispecie l'appello è stato proposto - sia pure irritualmente - entro il termine lungo di cui all'articolo 327 c.p.c. ed è stato notificato a controparte prima della scadenza del termine stesso, quindi prima del passaggio in giudicato della pronuncia stessa, non risultando che essa fosse stata notificata all'appellante onde far scattare il termine breve di cui all'articolo 325 c.p.c In secondo luogo l'appellante denunzia la violazione dell'articolo 163 c.p.c. per quanto concerne mancanza dei requisiti minimi previsti dalla norma esposizione sommaria del fatto e soprattutto mancanza dell' avvertimento di cui al n. 7, 3 comma, della stesso articolo 163 c.p.c. che deve concernere non tanto la decadenza dalle domande riconvenzionali e dalle eccezioni in senso stretto bensì la decadenza dal proporre appello incidentale, eccezioni di rito attenenti l'atto di citazione in appello e domande respinte o dichiarate assorbite in 1 grado . La doglianza non è fondata. Questa S.C. ha infatti ritenuto che la mancanza di tale avvertimento non comporta la nullità dell'atto di appello invero l'articolo 342 c.p.c, nel richiamare l'articolo 163 c.p.c., non prevede che tale avvertimento, nel giudizio di gravame, debba riferirsi espressamente alla possibilità di proporre appello incidentale, tenuto anche conto che l'atto di appello viene notificato al procuratore della parte, ove costituita, dunque a soggetto professionalmente attrezzato a conoscere le decadenze comminate dalla legge in caso di ritardata costituzione . Sez. 2, Sentenza n. 30603 del 30/12/2011 . Al riguardo, secondo le S.U. sentenza n. 9407 del 18.04.2013 , l'articolo 342 c.p.c prevede che l'appello si propone con citazione contenente l'esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell'impugnazione, nonché le indicazioni prescritte nell'articolo 163 c.p.c. - non richiede altresì, che, in ragione del richiamo di tale ultima disposizione, l'atto di appello contenga anche lo specifico avvertimento, prescritto dal n. 7 del terzo comma dell'articolo 163 c.p.c., che la costituzione oltre i termini di legge implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., atteso che queste ultime si riferiscono solo al regime delle decadenze nel giudizio di primo grado e non è possibile, in mancanza di un'espressa previsione di legge, estendere la prescrizione di tale avvertimento alle decadenze che in appello comporta la mancata tempestiva costituzione della parte appellata . Passando all'esame della terza censura. essa riguarda il mancato rispetto del termine a comparire di cui all'articolo 163 bis c.p.c. richiamato dall'articolo 342 c.p.c. per cui tra il giorno della citazione e quello della prima udienza devono intercorrere termini liberi non minori di 90 giorni. Invece il ricorso introduttivo è stato notificato il 24.10.2006 ovvero solamente 54 giorni prima dell'udienza fissata per la comparizione delle parti . Secondo la ricorrente anche questa doglianza non è stata minimamente affrontata dal tribunale di Venezia che l'ha ritenuta assorbita, come le altre questioni sollevate in rito .dalle considerazioni svolte sull'ultrattività del rito . La doglianza non è fondata. Al riguardo, questa S.C. ha osservato che ai sensi dell'articolo 164, terzo comma, c.p.c. nella formulazione vigente, il vizio della citazione per essere stato assegnato un termine inferiore a quello di sessanta giorni prescritto dall'articolo 163 bis c.p.c., al pari di quello derivante dalla mancanza dell'avvertimento previsto dall'articolo 163, terzo comma, n. 7 c.p.c., è sanato dalla costituzione del convenuto solo se questi, costituendosi, non faccia richiesta di fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini, poiché in tal caso il giudice è tenuto ad accogliere la richiesta del convenuto. Ne consegue che la mancata fissazione della nuova udienza nel rispetto dei termini, sollecitata dal convenuto, impedisce alla costituzione di sanare la nullità, a nulla rilevando, peraltro, che il convenuto si sia difeso nel merito, dovendosi presumere che l'inosservanza del termine a comparire gli abbia impedito una più adeguata difesa Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12129 del 02/07/2004 Cass. 1751 del 3.12.2002 . Nella fattispecie però si è verificata la sanatoria di tale nullità in quanto il convenuto costituendosi aveva in effetti eccepito la nullità del termine concesso in quanto inferiore a quello previsto, ma non aveva anche fatta esplicita richiesta di fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini. D'altra parte tale termine di fatto era stato poi concesso dal giudice che aveva più volte rinviata l'udienza di trattazione, di talché non si comprende in qual modo la difesa della parte possa essere stata realmente inculcata o limitata dall'iniziale concessione di un termine a comparire inferiore a quello di legge, trattandosi tra l'altro di un giudizio d'appello che verteva solo su questioni di diritto. Queste considerazioni valgono anche per ogni ulteriore doglianza di ordine processuale, relativa al mancato rispetto del termine per la notifica stabilito dal giudice, osservandosi che, anche in questo caso, la parte avrebbe potuto chiedere la rinotificazione del ricorso e del decreto per ottenere una nuova prima udienza, nel rispetto dei termini previsti dalle legge 689/1981. 2 Passando all'esame del motivo concernente la pretesa errata e contraddittoria interpretazione di norme di legge nonché l’erronea ricostruzione del fatto ed errata valutazione delle risultanze probatorie, si osserva quanto segue. La ricorrente sottopone la questione della corretta interpretazione dell'articolo 126 bis c.d.s. nell'ipotesi in cui il veicolo appartenga ad una persona giuridica e questa ometta, ovvero non sia in grado di indicare i dati identificativi del conducente del veicolo stesso. Sostiene, che nella fattispecie, in considerazione della particolare attività svolta compravendita di veicoli nuovi ed usati in numero rilevantissimo, circa 3500 l'anno non era possibile ricostruire a distanza di mesi nella fattispecie erano passati 4 mesi l'identità della persona fisica che si fosse trovato alla guida del veicolo in un determinato luogo, in una determinata ora senza che questo configuri una condotta colpevole del proprietario dei veicoli e senza che a lui si possa imputare una colpevole trascuratezza nell'organizzazione dell'impresa né è possibile ritenere - come fa il tribunale - che egli risponda per una sorte di responsabilità per culpa in vigilando e debba essere sempre in grado di poter riferire il nominativo del soggetto che stia utilizzando in proprio il veicolo . La norma in esame si riferisce a colui che ignorando l'invito dell'amministrazione, lasci trascorrere il termine senza presentarsi o comunque rendersi presente, non anche a chi, presentandosi o comunque attivatosi con congruente comportamento, non sia in grado - o comunque in tal senso configuri la propria dichiarazione - di fornire i dati richiesti” . La doglianza non è fondata. Occorre ribadire in premessa in conformità con la giurisprudenza di questa Corte Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12842 del 03/06/2009 , che il proprietario di un veicolo, essendo responsabile della circolazione dello stesso nei confronti della P.A. o dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l'identità dei soggetti ai quali affida la conduzione e, di conseguenza, a comunicare tale identità all'autorità amministrativa che gliene faccia legittima richiesta, al fine di contestare un'infrazione amministrativa. Si tratta di uno specifico dovere di collaborazione, la cui inosservanza è sanzionata, in base al combinato disposto degli articolo 126-bis e 180 del codice della strada, alla luce di quanto espressamente affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 27 del 2005 né il proprietario può sottrarsi legittimamente a tale obbligo in base al semplice rilievo di essere proprietario di numerosi automezzi o di avere un elevato numero di dipendenti che ne fanno uso. Si tratta invero di predisporre un'organizzazione dell'attività aziendale in modo tale che sia sempre in grado di sopperire a detta esigenza in altre parole sussiste un obbligo del proprietario del veicolo di conoscere sempre l'identità del conducente al quale è stato affidato il veicolo stesso. Questa S.C. al riguardo ha affermato che In tema di violazioni alle norme del codice della strada, con riferimento alla sanzione pecuniaria inflitta per l'illecito amministrativo previsto dal combinato disposto degli articoli 126 bis, secondo comma, penultimo periodo, e 180, ottavo comma, del codice suddetto, il proprietario del veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni non meno che dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l'identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, onde dell'eventuale incapacità d'identificare detti soggetti necessariamente risponde, nei confronti delle une per le sanzioni e degli altri per i danni, a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull'affidamento in guisa da essere in grado di adempiere al dovere di comunicare l'identità del conducente . Peraltro, la sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005 - che pure ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'articolo 126 bis cod. strada, nella parte in cui era comminata la riduzione dei punti della patente a carico del proprietario del veicolo che non fosse stato anche responsabile dell'infrazione stradale - ha affermato, con asserzione che in quanto interpretativa e confermativa della validità di norma vigente, trova applicazione anche ai fatti verificatisi precedentemente e regolati dalla norma stessa, che nel caso in cui il proprietario ometta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, trova applicazione la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 180, comma ottavo, del codice della strada e che in tal modo viene anche fugato il dubbio in ordine ad una ingiustificata disparità di trattamento realizzata tra i proprietari di veicoli, discriminati a seconda della loro natura di persone giuridiche o fisiche, ovvero, quanto a queste ultime, in base alla circostanza meramente accidentale che le stesse siano munite o meno di patente . Nella specie, il giudice di pace aveva rigettato l'opposizione al verbale di accertamento, per violazione dell'articolo 180, comma ottavo, cod. strada, proposta da una società in a. s., secondo cui le era stato impossibile identificare il conducente a causa dei numerosi automezzi di sua proprietà affidati a vari dipendenti e dell'insussistenza dell'obbligo di registrare ciascun affidamento la S.C., poiché non era stata fornita idonea ragione per esimersi da responsabilità, ha rigettato il ricorso per erronea interpretazione della norma suddetta in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005 ”. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13748 del 12/06/2007. Il ricorso dev'essere dunque rigettato. Attesa la particolarità della fattispecie, e la difficoltà delle problematiche affrontate, si ritiene di compensare le spese processuali. P.Q.M. la Corte, rigetta il ricorso, compensando le spese processuali.