Non sussiste rapporto di pregiudizialità necessaria tra procedimento penale ed opposizione a precetto

In tema di opposizione all’esecuzione di precetto e procedimento penale pendente per violazione degli obblighi di assistenza familiare e quindi di regolamento di competenza, la sentenza penale non ha efficacia di giudicato nel processo civile di opposizione se vi è diversità di causa petendi e petitum tra la domanda risarcitoria formulata in sede penale e quella proposta in via riconvenzionale in sede civile. E’, così, illegittimo, e quindi va riformato, il provvedimento di merito con cui, stante la pendenza di un procedimento penale tra le stesse parti, venga sospeso automaticamente il procedimento civile.

Il principio si argomenta dall’ordinanza n. 21913/14, decisa il 23 settembre e depositata il 16 ottobre 2014. Il caso. La moglie notificava precetto al marito che si opponeva successivamente, la stessa proponeva istanza di regolamento di competenza avverso l’ordinanza di sospensione del procedimento, in cui la stessa aveva presentato domanda riconvenzionale per il pagamento di somme mutuo, danni, inadempimenti, etc. , fino alla definizione del procedimento penale pendente per violazione degli obblighi di assistenza familiare in cui la stessa moglie risultava costituita in qualità di parte civile. Il processo civile ed il processo penale rapporti giudiziali e giurisdizionali. In primis , vanno richiamati gli artt. 2, 3, 24, 97 e 111 Cost. 570 c.p. 112, 140, 149, 295, 372 comma 2, 379, 380- bis c.p.c. 75 comma 3, 651, 652 e 654 c.p.p. 211 disp. att. c.p.p. All’uopo, necessita focalizzare sul concetto di potestà, provvedimento, procedimento, illecito, obbligo, onere. Sul piano procedurale, va effettuata un’osservazione preliminare il procedimento notificatorio si perfeziona quando l’avviso di ricevimento del piego raccomandato del la copia del ricorso per cassazione non allegato al ricorso stesso e non depositato sia stato prodotto fino all’udienza di discussione ovvero anche dopo il deposito delle conclusioni del pm ma prima dell’adunanza della Corte in camera di consiglio Cass. SSUU n. 627/2008 . Sotto il profilo formale, poi, va detto che, tranne i casi di proseguibilità dei giudizi di danno in sede civile, il processo può essere sospeso esclusivamente se ciò sia previsto ex lege o in caso di rapporto di pregiudizialità tra processo penale ed altro giudizio, a condizione che la relativa sentenza penale esplichi efficacia di giudicato nell’altro giudizio Cass. SSUU n. 13682/2001, Cass. n. 15014/2005 e n. 10417/2012 . In altri termini, per disporre la sospensione del processo, deve ravvisarsi una gerarchia” tra contenziosi, in termini di causalità generatrice del processo da sospendere, ovvero una sorta di rapporto di preliminarità”, dipendenza o conflittualità non può colmare tale carenza la sola circostanza che la parte ritenutasi danneggiata abbia formulato una prima richiesta quale parte civile nel procedimento penale ed una seconda richiesta in via riconvenzionale in altro giudizio civile. Diversamente opinando, significherebbe impedire il libero ed incondizionato esercizio del diritto costituzionale alla difesa. In termini di diritto sostanziale, l’osservazione decisiva riguarda, quindi, la non necessaria collegabilità tra la posizione processuale derivante dall’istanza, in sede penale, per danno da reato e quella derivante dalla richiesta, in sede civile, per rate di mutuo, danni alla casa di abitazione, ai mobili, all’abito da sposa e per inadempimento agli accordi sanciti in sede di separazione. La sospensione non può essere pronunciata se non sussiste pregiudizialità. In ambito di rapporti tra giudizio civile e processo penale, non sussiste a priori pregiudizialità sospensiva, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale di Vallo della Lucania nella pronuncia del 31/07/2013, tra procedimenti pendenti dinanzi a differenti autorità giudiziarie ed anche in caso di diversità tra elementi oggettivi dell’azione processuale non si può, quindi, sospendere il procedimento civile per il solo fatto della pendenza di un procedimento penale tra le stesse controparti ed in attesa del passaggio in giudicato della sentenza penale ancora da emettere ed, in tal senso, non rileva, diversamente, la costituzione di parte civile, da parte del ricorrente civile moglie , nel procedimento penale e l’avere formulato una domanda riconvenzionale nel procedimento civile di opposizione attivato dalla controparte marito . Ergo , il gravame va accolto ed il provvedimento va cassato con rinvio.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 24 settembre – 16 ottobre 2014, numero 21913 Presidente Finocchiaro – Relatore Barreca Premesso in fatto G.G. ha proposto istanza di regolamento di competenza avverso l'ordinanza in data 29/31 luglio 2013 con la quale il Tribunale di Vallo della Lucania, in persona del giudice istruttore, ha sospeso il procedimento pendente col numero 1982/12 opposizione avanzata da P.S. avverso il precetto notificatogli dalla G. , limitatamente alla domanda riconvenzionale proposta dalla opposta nei confronti dell'opponente, ritenendo la pregiudizialità, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. e 75, comma terzo, cod. proc. penumero , dei processi penali pendenti a carico dell'opponente, imputato del reato di cui all'art. 570 cod. penumero , nei quali la G. è costituita parte civile. L'intimato non si è difeso. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per inesistenza della notificazione. Considerato in diritto 1.- Va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal Procuratore generale, con le conclusioni depositate il 12 marzo 2014. Va fatta applicazione del principio per il quale la produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione di cui all'art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza della corte in camera di consiglio di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell'art. 372, secondo comma, cod. proc. civ. Cass. S.U. numero 627/08 . L'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente il ricorso spedito per la notificazione a mezzo del servizio postale è stato prodotto dalla ricorrente con nota di deposito del 3 agosto 2014, successiva al deposito delle conclusioni del pubblico ministero, ma precedente l'adunanza in camera di consiglio da esso risulta che il procedimento notificatorio si è regolarmente concluso con il ritiro del piego in ufficio in data 29 agosto 2013 da parte del difensore dell'intimato. Pertanto, il ricorso è ammissibile. 2.- Nel merito, va premesso che nel giudizio di opposizione all'esecuzione avente il numero 1982/2012 R.G. A.C. del Tribunale di Vallo della Lucania, instaurato da P.S. avverso il precetto notificatogli ad istanza di G.G. , quest'ultima si è costituita ed ha formulato la seguente domanda riconvenzionale condannare P.S. al pagamento a della somma di Euro 9.818,53 versata dalla concludente per rate di mutuo scadute, quanto meno nella misura del 50% b della somma di Euro 2.700,00, come da perisca resa a cura del geom. R. , per i danni rinvenuti nella causa di abitazione all'atto della restituizione alla convenuta e per quanto occorso per le riparazioni e l'acquisto di mobilio non più rinvenuto c della somma di Euro 4.000,00 per l'asportazione di condizionatori e relativi motori e frigorifero grande omissis d dei danni tutti, materiali e morali, conseguiti alla distruzione dell'abito da sposa, nella misura che sarà dimostrata in corso di causa o ritenuta in via equitativa dal Tribunale e dichiarare l'inadempimento del P. alla stipulazione a suo tempo prevista nell'accordo di separazione ed agli accordi ivi sanciti, con il rigetto di ogni avversa istanza e condanna del medesimo al risarcimento del danno da determinarsi in via equitativa, sempre nei limiti di cui sotto ”. Il giudice istruttore presso il Tribunale di Vallo della Lucania ha sospeso il giudizio, ai sensi degli artt. 295 cod. proc. civ. e 75, comma terzo, cod. proc. penumero , limitatamente a detta domanda, fino al passaggio in giudicato delle sentenze penali da emettere nei procedimenti penali numero 1434/2009 R.G.N.R. e numero 175/2011 R.G.N.R. pendenti a carico dell'opponente presso il Tribunale di Sala Consilina”. In questi processi penali, nei quali G.G. si è costituita parte civile, P.S. è imputato del reato di cui all'art. 570 cod. penumero violazione degli obblighi di assistenza familiare , per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza alla moglie, G.G. , ed ai figli minori, Ro. e A. . La parte civile ha chiesto, in entrambi i giudizi, la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni causati dai reati, quantificati, nell'uno e nell'altro, in Euro 30.000,00, ovvero in via equitativa. 2.1. - Parte ricorrente, col primo motivo di ricorso, deduce l'assenza del rapporto di pregiudizialità necessaria, quindi la violazione degli artt. 75, 3 comma e dell'art. 211 disp. att. cod. proc. penumero , nonché dell'art. 295 cod. proc. civ., richiamando la giurisprudenza di legittimità in tema di rapporto tra giudizi civili e processo penale. 3.- Il primo motivo di ricorso è fondato. Ed invero, in materia di rapporto tra giudizi civili e processo penale, fuori dal caso in cui i giudizi di danno possono proseguire davanti al giudice civile ai sensi dell'art. 75, secondo comma, cod. proc. penumero , il processo può essere sospeso se tra processo penale e altro giudizio ricorra il rapporto di pregiudizialità indicato dall'art. 295 cod. proc. civ. o se la sospensione sia prevista da altra specifica norma, e sempre che la sentenza penale esplichi efficacia di giudicato nell'altro giudizio, ai sensi degli artt. 651, 652 e 654 cod. proc. penumero così, oltre a S.U. numero 13682/01, citata in ricorso, anche Cass. ord. numero 15014/05, numero 10417/12 . Nel caso di specie, è da escludere il rapporto di pregiudizialità necessaria ai sensi dell'art. 75, comma terzo, cod. proc. penumero perché le sentenze penali con le quali sono destinati a concludersi i processi penali pendenti a carico del P. per il reato dell'art. 570 cod. penumero non potranno esplicare alcuna efficacia di giudicato nel processo civile per cui è ricorso, in quanto la domanda risarcitoria avanzata dalla G. in sede penale risulta avere causa petendi e petitum diversi dalle causae petendi e dai petita delle domande risarcitorie avanzate in via riconvenzionale nel giudizio civile, per come è reso evidente dalle conclusioni sopra testualmente riportate. Il primo motivo di ricorso va perciò accolto. 4.- Resta assorbito il secondo motivo di ricorso con cui si lamenta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere il giudice sospeso il giudizio sulla domanda riconvenzionale in mancanza di un'istanza di sospensione riferita a tale domanda . L'accoglimento dell'istanza per regolamento di competenza comporta che il giudizio numero 1982/2012 R.G. A.C. debba proseguire dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania, in persona del medesimo magistrato, anche per la trattazione e la decisione sulla domanda riconvenzionale proposta da G.G. . Si ritiene che sussistano giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio di cassazione, atteso che l'intimato non ha resistito al ricorso, né risulta che nel grado di merito avesse chiesto la sospensione del giudizio in riferimento alla riconvenzionale dell'opposta. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e ordina la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania, in persona del medesimo giudice, anche per la trattazione e la decisione della domanda riconvenzionale avanzata da G.G. . Compensa le spese del giudizio di cassazione.