La compensazione delle spese di lite non può essere disposta per la mancata costituzione della parte soccombente

In tema di accoglimento di opposizione a cartella di pagamento e quindi di riparto delle spese giudiziali, non può essere pronunciata la compensazione delle medesime spese se il ricorrente, onde ottenere il riconoscimento del proprio diritto, sia stato costretto ad adire il magistrato ciò anche in caso di contumacia della controparte e, quindi, di mancata opposizione alle richieste accolte e formulate dal ricorrente . E’, così, illegittima, e quindi va riformata, la sentenza di merito con cui, stante la non conformità al diritto, vengano ritenute valide e desumibili dalle motivazioni del provvedimento di primo grado le ragioni giustificatrici della compensazione delle spese processuali.

Il principio si argomenta dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 21871, depositata il 15 ottobre 2014. Il caso. Un soggetto formulava opposizione ad una cartella di pagamento e la stessa veniva totalmente accolta per motivi prescindenti dall’accertamento di merito e, nonostante la mancata costituzione della P.A. convenuta, veniva deliberata la compensazione delle spese di giudizio. Il processo e le responsabilità presupposti, condizioni e limiti. In primis , vanno richiamati gli artt. 2, 3, 24 e 111 Cost. 75, 82, 91, comma 1 92, comma 2 e 132, comma 2, n. 4 c.p.c. 118, comma 2, disp. att. c.p.c. 2, comma 1, lett. a , l. n. 263/2005 nonché la l. n. 69/2009. All’uopo, necessita focalizzare sul concetto di potestà, provvedimento, responsabilità, onere, soccombenza. Sotto il profilo formale, due le osservazioni da effettuare. La prima sui poteri e sugli oneri-obblighi del magistrato del merito, tenuto a fornire un’adeguata motivazione in caso di provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per giusti motivi le ragioni giustificatrici ad hoc devono, cioè, essere chiaramente ed inequivocabilmente desumibili dal complesso della motivazione adottata nella statuizione Cass. SSUU nn. 20598/2008 e 20599/2008 sez. Lavoro n. 17868/2009 ed, ovviamente, secundum legem . La seconda inerisce la mancata costituzione del convenuto ed il diritto-dovere alla difesa. Sul punto, va sottolineato che la parte che, violando norme di diritto sostanziale e cioè omettendo di porre in essere un comportamento legalmente esigibile, abbia provocato il processo Cass. SSUU n. 16092/2009 ovvero che abbia causato, con la propria azione contra legem , un contenzioso è tenuta ad adempiere anche alle spese di lite in favore della controparte vittoriosa ciò in quanto quest’ultima è stata costretta ad agire in sede giudiziaria per la tutela della propria situazione giuridica soggettiva. Non è, pertanto, possibile compensare le spese per la parte non costituitasi in quanto ciò significherebbe, persino, negare, in termini di spese, il diritto al patrocinio e/o incentivare, paradossalmente, la rinuncia ad un diritto costituzionale. Così, la richiesta di tutela giurisdizionale impedisce la compensazione, essendo infatti la relativa azione e chiamata in giudizio sottoposta al principio processuale civilistico di soccombenza in tal senso, non è, altresì, invocabile alcun favor rei nel caso in cui convenuta soccombente sia la P.A. e si tratti di errori meramente procedurali Cass. n. 8114/2011 . La condanna alle spese grava sul provocatore antigiuridico” del processo. In ambito di tutela giurisdizionale, la parte vittoriosa, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale di Roma nella pronuncia n. 20446/2011, ha diritto ad ottenere il rimborso delle spese, anche in caso di contumacia del convenuto, di sentenza favorevole per motivi indipendenti dal merito ed anche se la controversia abbia valore economico limitato, nel procedimento azionato sia escluso l’obbligo del patrocinio ed, eventualmente, sia prevista, ratione temporis , anche l’esenzione dal pagamento del relativo contributo unificato. Ergo , il gravame va accolto e la sentenza va cassata con rinvio.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, sentenza 16 maggio – 15 ottobre 2014, n. 21871 Presidente Petitti – Relatore San Giorgio Ritenuto in fatto 1.- C.S. propose appello avverso la sentenza del giudice di pace di Roma con la quale era stata accolta l'opposizione proposta avverso la cartella di pagamento n. omissis , con compensazione delle spese del giudizio, deducendo la erroneità della sentenza in ordine alla statuizione sulle spese. 2. - Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, respinse il gravame, osservando che le ragioni della compensazione si ricavavano dal complessivo tenore della sentenza, in cui si evidenziava che la mancata costituzione del Comune di Roma e la mancata contestazione delle ragioni espresse dal ricorrente, con il sostanziale implicito riconoscimento delle ragioni dello stesso, costituiva un elemento giustificativo della avvenuta compensazione delle spese. Inoltre, ad integrazione della motivazione del giudice di prime cure, osservò il Tribunale che i giusti motivi della compensazione potevano essere riferiti, in primo luogo, alla circostanza che l'opposizione nel primo grado di giudizio fosse stata accolta per motivi che prescindevano dall'accertamento di merito circa la effettiva commissione della infrazione, ed inoltre dalla considerazione della natura della controversia, atteso che nei giudizi dinanzi al giudice di pace è escluso l'obbligo del patrocinio e che, nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa, la legge, all'epoca del ricorso proposto, stabiliva l'esenzione dal pagamento del contributo unificato e la notifica del ricorso e del decreto da parte della cancelleria, non volendosi gravare l'interessato di alcun onere, in relazione al limitatissimo valore economico della controversia. Il Tribunale compensò le spese del giudizio di secondo grado in considerazione della necessità di integrazione della sentenza di primo grado. 3. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre il C. sulla base di un unico articolato motivo. Resiste con controricorso Roma Capitale, già Comune di Roma. Considerato in diritto 1. - Il Collegio ha deliberato l'adozione della motivazione in forma semplificata. 2. - Con l'unico articolato motivo si deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 91, primo comma, e 92, secondo comma, cod.proc.civ., 118, secondo comma, disp.att., 132, secondo comma, n. 4, cod.proc.civ., 111 Cost., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. La sentenza impugnata viene censurata nella parte in cui ha confermato la decisione del giudice di primo grado sulla compensazione delle spese di lite, nonostante l'attuale ricorrente fosse totalmente vittorioso traendo argomento dalla mancata costituzione del Comune di Roma e dalla mancata contestazione delle ragioni espresse da controparte e dalla circostanza che l'opposizione nel primo grado di giudizio fosse stata accolta per motivi che prescindevano dall'accertamento di merito circa la effettiva commissione della infrazione, nonché dalla considerazione della natura della controversia, atteso che nei giudizi dinanzi al giudice di pace è escluso l'obbligo del patrocinio e che, nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa, la legge, all'epoca del ricorso proposto, stabiliva l'esenzione dal pagamento del contributo unificato e la notifica del ricorso e del decreto da parte della cancelleria, non volendosi gravare l'interessato di alcun onere, in relazione al limitatissimo valore economico della controversia. Si contesta altresì la disposta compensazione delle spese del giudizio di primo grado motivata sulla base della avvenuta integrazione della motivazione della decisione di primo grado. 3. - La censura è meritevole di accoglimento. Nel regime anteriore a quello introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. a della legge 28 dicembre 2005, n. 263, e, successivamente, dalla legge n. 69 del 2009, il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per giusti motivi deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l'adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purché, tuttavia, le ragioni giustificataci dello stesso siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito v. Cass., S.U., sentt. n. 20598 e n. 20599 del 2008, Sez. Lav., sent. n. 17868 del 2009, n. Sez. VI-II, ord. n. 316 del 2012 . Nella specie, deve escludersi che le ragioni della compensazione delle spese del giudizio innanzi al giudice di pace che il Tribunale ha ritenuto essere desumibili dalla motivazione della decisione di primo grado risultino conformi a diritto. Ed infatti, la mancata opposizione dell'Amministrazione alla domanda rivolta nei suoi confronti non giustifica, di per sé, la compensazione delle corrispondenti spese processuali in quanto comunque l'istante è stato costretto ad adire il giudice per ottenere il riconoscimento del diritto. Né può costituire giusto motivo di compensazione delle spese la circostanza che la decisione di primo grado fosse stata favorevole al C. per motivi che prescindono dal merito, non potendosi sostenere che nell'ordinamento vi sia un favor per gli errori meramente procedurali della pubblica amministrazione v. Cass., sent. n. 8114 del 2011 . Ed anche il limitato valore economico della controversia può - come correttamente sottolineato dal ricorrente - tutt'al più determinare l'applicazione di uno piuttosto che di altro scaglione nella liquidazione delle spese processuali. Infine, giustificare il provvedimento di compensazione delle spese processuali sulla base del mancato esercizio della facoltà di difendersi personalmente equivarrebbe a negare il diritto della parte di farsi assistere da un difensore. Resta assorbito dalle argomentazioni che precedono l'esame della parte della censura relativa alla statuizione di compensazione delle spese del giudizio di secondo grado. 4. - Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto. La sentenza impugnata deve essere cassata, e la causa deve essere rinviata ad altro giudice - che viene individuato nel Tribunale di Roma in persona di diverso giudicante, cui è demandato anche il regolamento delle spese del giudizio - che la riesaminerà facendo applicazione dei principi di diritto enunciati sub 3. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Roma in persona di diverso giudicante.