Se non hai impugnato non puoi godere degli effetti dell'impugnazione altrui

I condebitori in solido hanno facoltà di opporre al creditore la sentenza pronunciata tra questi ed uno degli altri condebitori solo se tale sentenza sia stata resa in un giudizio cui non abbiano partecipato i condebitori che intendano opporla.

Tribunale, Corte d'Appello, Corte di Cassazione, Corte d'Appello, Corte di Cassazione. E a distanza di 32 anni dall'evento un sinistro stradale tra una moto e un autocarro, in cui la trasportata sulla moto riportò lesioni gravi , la Terza Sezione ha scritto la parola fine” alla vicenda giudiziaria. Lo ha fatto, nella sentenza numero 20559/14 del 30 settembre 2014 ribadendo un orientamento in tema di opponibilità al creditore da parte di uno dei condebitori in solido di una sentenza resa in un giudizio a cui il creditore abbia partecipato. Il caso. Se la vicenda storica di per sé non ha, come già rammentato, particolarità di rilievo, è importante invece sottolineare l'andamento processuale. Schematizzando, per quel che qui rileva - la danneggiata citò in giudizio sia il conducente della moto su cui era trasportata con la relativa assicurazione e sia l'autocarro con la relativa assicurazione. La sentenza di condanna, che riconobbe una responsabilità dei convenuti nella misura del 50% ciascuno, venne impugnata dalla danneggiata, e incidentalmente dalle due assicurazioni - la Corte d'Appello riformò la sentenza di primo grado nel senso che condannò i convenuti in via solidale integrale - la sola assicurazione dell'autocarro propose ricorso in cassazione, ricorso che venne accolto con rinvio alla Corte d'Appello - nel giudizio di rinvio si costituì anche l'assicurazione della moto e la Corte d'Appello accoglie la domanda di questa volta ad ottenere la restituzione delle maggiori somme versate alla danneggiata a seguito della precedente sentenza della Corte d'Appello - la danneggiata ricorse infine per la cassazione della seconda sentenza d'appello. La preclusione data dal giudicato interno. La Terza Sezione accoglie, e per l'effetto cassa senza rinvio la seconda sentenza della Corte d'Appello, il motivo di ricorso fondato sulla mancata impugnazione, anche solo incidentale, da parte dell'assicurazione della moto della prima sentenza della Corte d'Appello con il conseguente formarsi nei suoi confronti del giudicato interno. Viene ribadito il principio secondo cui la regola dell'art. 1306, comma 2, c. c., in base alla quale i condebitori in solido hanno facoltà di opporre al creditore la sentenza pronunciata tra questi ed uno degli altri condebitori, trova applicazione soltanto nel caso in cui la sentenza suddetta sia stata resa in un giudizio cui non abbiano partecipato i condebitori che intendano opporla sent. numero 5262/2001 . Se, invece, costoro hanno partecipato al medesimo giudizio operano allora le preclusioni proprie del giudicato, con la conseguenza che la mancata impugnazione da parte di uno o di alcuni dei debitori solidali, soccombenti in un rapporto obbligatorio scindibile, quale è quello derivante dalla solidarietà, determina il passaggio in giudicato della sentenza nei loro confronti, ancorché altri condebitori solidali l'abbiano impugnata e ne abbiano ottenuto l'annullamento o la riforma sentenze numero 1779/2007 e numero 16390/2009 .

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 7 luglio – 30 settembre 2014, n. 20559 Presidente Segreto – Relatore Cirillo Svolgimento del processo 1. In data 2 settembre 1982 si verificò un incidente stradale tra una moto, a bordo della quale viaggiava come trasportata A.F. , e un autocarro a seguito del sinistro, la A. riportò gravi lesioni. La danneggiata, quindi, convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Teramo, N.E. e N.T. , proprietario e conducente della moto, e la Universo Assicurazioni s.p.a., nonché Ne.Ga. e Do. , proprietario e conducente dell'autocarro, con la relativa società di assicurazione Assitalia, per ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti. Il Tribunale, con sentenza del 19 settembre 2000, riconobbe che la responsabilità dell'incidente era da porre a carico dei convenuti in misura del 50 per cento ciascuno, liquidò il danno complessivo in L. 84.774.000 e pose il risarcimento a carico di ciascuno dei convenuti per metà. 2. Avverso la sentenza proposero appello principale la A. ed appelli incidentali le due società di assicurazioni. La Corte d'appello di L'Aquila, con sentenza del 31 luglio 2003, stabilì che la condanna al risarcimento dovesse essere pronunciata in via solidale nei confronti di tutti gli originari convenuti aggiunse alla somma liquidata dal Tribunale di Teramo la rivalutazione e gli interessi legali e riconobbe in favore della A. l'ulteriore somma di Euro 9.209,62 a titolo di spese mediche. 3. Contro la sentenza della Corte d'appello propose ricorso la sola Assitalia s.p.a. e la Corte di cassazione, con sentenza 21 novembre 2008, n. 27668, cassò la pronuncia impugnata e rinviò il giudizio alla Corte d'appello di L'Aquila, in diversa composizione personale. 4. Il giudizio davanti alla Corte abruzzese è stato riassunto dalla A. e dall'Assitalia s.p.a., e in quella sede si è costituita anche la Italiana Assicurazioni s.p.a. in qualità di incorporante la Universo Assicurazioni s.p.a La Corte d'appello di L'Aquila, con sentenza del 23 aprile 2012, ha accertato che il danno risarcibile spettante alla A. era pari ad Euro 91.479,57 alla data del 4 febbraio 2004, nella quale le società di assicurazione avevano effettuato il saldo definitivo. Ed ha, pertanto, accolto la domanda della Italiana Assicurazioni s.p.a. volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 389 cod. proc. civ., la restituzione, al 50 per cento, delle maggiori somme percepite dalla A. in maniera palesemente esuberante”, condannando la A. anche al pagamento delle spese del giudizio di rinvio. Ha osservato la Corte territoriale, tra l'altro, che la A. non aveva fornito il benché minimo elemento probatorio, anche presuntivo”, circa l'esistenza di un nesso di causalità tra il mancato ristoro del danno e la conseguente perdita di chances . 5. Contro la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila propone ricorso A.F. , con atto affidato a sei motivi. Resiste la Italiana Assicurazioni s.p.a. con controricorso, mentre l'INA Assitalia s.p.a. ha depositato la sola procura speciale in favore del difensore. A.F. e la Italiana Assicurazioni s.p.a. hanno presentato memorie. Nelle more del giudizio di cassazione la ricorrente ha depositato atto di rinuncia, con contestuale accettazione dell'Assitalia s.p.a., chiedendo che il giudizio venga dichiarato estinto limitatamente al rapporto tra queste due parti. Motivi della decisione 1. Occorre innanzitutto dare atto che la ricorrente A. ha depositato atto di rinuncia al ricorso in relazione al solo rapporto processuale con l'INA Assitalia s.p.a., rinuncia che è stata accettata dalla società di assicurazione, con accordo relativo anche alla compensazione delle spese. Si deve procedere, quindi, alla declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione, ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ., tra la A. e la s.p.a. INA Assitalia. Il ricorso va invece affrontato nel merito quanto al rapporto tra la A. e la Italiana Assicurazioni s.p.a., per il quale c'è esplicita richiesta di prosecuzione del giudizio di cassazione. 2. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4 , cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 cod. civ. e degli artt. 324, 327, 333 e 371 cod. proc. civ., in ordine alla domanda di restituzione avanzata dalla s.p.a. Italiana Assicurazioni. Rileva la ricorrente che, non avendo la s.p.a. Italiana Assicurazioni impugnato la prima sentenza della Corte d'appello di L'Aquila, neppure dopo che la s.p.a. Assitalia aveva proposto ricorso principale, si sarebbe formato nei suoi confronti il giudicato interno in ordine al quantum dovuto in favore della A. tale giudicato precludeva ogni possibilità di chiedere, in sede di rinvio, una qualsiasi modifica della sentenza d'appello non impugnata, sicché la Corte di rinvio avrebbe errato nel riconoscere in favore della s.p.a. Italiana Assicurazioni il diritto alla restituzione di somme già pagate in eccedenza. 2.1. Il motivo è fondato. 2.2. Va rilevato, innanzitutto, che, essendo denunciata dalla ricorrente l'inosservanza, in sede di giudizio di rinvio, della precedente sentenza emessa da questa Corte, il giudice di legittimità è tenuto ad accertare l'esistenza e la portata del giudicato interno rappresentato dalla sentenza rescindente, con cognizione piena, che si estende al diretto riesame degli atti del processo . a cominciare dalla sentenza rescindente, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto” sentenza 30 settembre 2005, n. 19212 . Questa Corte, cioè, ha pieno potere di verificare l'effettivo decisum della propria precedente pronuncia, allo scopo di controllare se il giudice di rinvio si sia posto in contrasto con la medesima. Nel caso in esame, risulta in modo inoppugnabile dalla lettura della citata sentenza di questa Corte n. 27668 del 2008 - con la quale fu cassata la prima pronuncia emessa dalla Corte d'appello di L'Aquila nell'odierno giudizio - che la sentenza d'appello era stata impugnata soltanto dalla Assitalia s.p.a., mentre la A. assunse il ruolo di controricorrente e la Italiana Assicurazioni s.p.a. non svolse alcuna attività difensiva nel giudizio di cassazione. Ciò comporta che la pronuncia di secondo grado impugnata in quella sede era pacificamente passata in giudicato, per acquiescenza, limitatamente alla controversia attinente il rapporto obbligatorio esistente tra la A. e la predetta società di assicurazione, mentre la cassazione ha interessato solo il rapporto facente capo al debitore solidale INA Assitalia s.p.a. che aveva proposto il ricorso. Non era più discutibile in sede di rinvio, quindi, il quantum del risarcimento che la Italiana Assicurazioni s.p.a. doveva versare alla A. . Pertanto, il fatto che la medesima Corte d'appello abbia, nel giudizio di rinvio, rideterminato tale quantum - stabilendo di conseguenza che la A. era tenuta alla restituzione delle maggiori somme percepite - viola i principi in tema di giudicato parziale. 2.3. Nel presente caso, infatti, trova applicazione il principio - enunciato da questa Corte in varie pronunce, anche in relazione a profili diversi da quello del giudicato parziale - secondo cui la regola dell'art. 1306, secondo comma, cod. civ., in base alla quale i condebitori in solido hanno facoltà di opporre al creditore la sentenza pronunciata tra questi ed uno degli altri condebitori, trova applicazione soltanto nel caso in cui la sentenza suddetta sia stata resa in un giudizio cui non abbiano partecipato i condebitori che intendano opporla sentenza 9 aprile 2001, n. 5262 . Se, invece, costoro hanno partecipato al medesimo giudizio - come si è verificato nel caso in esame - operano allora le preclusioni proprie del giudicato, con la conseguenza che la mancata impugnazione da parte di uno o di alcuni dei debitori solidali, soccombenti in un rapporto obbligatorio scindibile, qual è quello derivante dalla solidarietà, determina il passaggio in giudicato della sentenza nei loro confronti, ancorché altri condebitori solidali l'abbiano impugnata e ne abbiano ottenuto l'annullamento o la riforma sentenze 29 gennaio 2007, n. 1779, e 14 luglio 2009, n. 16390 . 2.4. Tanto comporta che, in accoglimento del motivo in esame, la sentenza impugnata vada cassata senza rinvio, limitatamente alla controversia esistente tra la A. e la s.p.a. Italiana Assicurazioni. 3. Con i motivi di ricorso secondo, terzo, quarto, quinto e sesto la A. lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3 , n. 4 e n. 5 , cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 1219, secondo comma, n. 1 , cod. civ., degli artt. 112 e 384 cod. proc. civ., oltre a varie censure di vizio di motivazione. Tutti i motivi in esame pongono - con diversità di profili e con varietà di censure - il medesimo problema, ossia il fatto che la Corte d'appello non avrebbe, in sede di rinvio, in alcun modo valutato le richieste della A. finalizzate ad ottenere una rivalutazione delle somme a suo tempo liquidate, tenendo presente il lungo tempo trascorso tra l'incidente 1982 ed i primi versamenti a titolo di risarcimento 2000 . In particolare, non sarebbe stato valutato che la A. , disponendo in via immediata dell'intera somma a lei spettante, avrebbe certamente potuto acquistare un immobile nella città di Teramo dove viveva, traendone i conseguenti guadagni. 3.1. I motivi in esame vanno trattati congiuntamente, in quanto sono tutti inammissibili. Specularmente a quanto si è detto a proposito del primo motivo, infatti, va ribadito che la prima pronuncia d'appello era stata impugnata solo dall'INA Assitalia s.p.a., mentre vi avevano prestato acquiescenza sia la A. che la s.p.a. Italiana Assicurazioni. La cassazione della sentenza, infatti, fu compiuta per l'erroneo cumulo di rivalutazione ed interessi, il che di per sé escludeva che l'esito del giudizio di rinvio potesse offrire alla A. un risarcimento maggiore rispetto a quello liquidato in precedenza. Sennonché la ricorrente, mentre invoca, nel primo motivo, il giudicato parziale nel rapporto tra sé e la s.p.a. Italiana Assicurazioni, pretende che quel giudicato non sussista nei suoi stessi confronti. Ritiene, pertanto, che fosse in suo potere rimettere in discussione, nel giudizio di rinvio, il profilo della determinazione del danno in suo favore, e contesta il mancato riconoscimento del danno da rivalutazione e da perdita di chances per il mancato acquisto di una casa . È appena il caso di rilevare, invece, che la mancata impugnazione della prima sentenza emessa dalla Corte d'appello di L'Aquila anche da parte della A. fa sì che ella non poteva più ridiscutere il quantum della liquidazione stabilito in quella pronuncia alla quale aveva prestato acquiescenza. Il che comporta che tutti i motivi ora in esame sono, evidentemente, inammissibili. 4. In conclusione, è accolto il primo motivo di ricorso, mentre sono dichiarati inammissibili i motivi dal secondo al sesto. La sentenza impugnata è cassata senza rinvio, in relazione al solo motivo accolto, limitatamente alla controversia tra la A. e la s.p.a. Italiana Assicurazioni. Le spese del giudizio di cassazione vanno integralmente compensate tra tutte le parti, mentre tra la ricorrente e la s.p.a. Italiana Assicurazioni devono essere compensate anche quelle relative al giudizio di rinvio. P.Q.M. La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso dichiara inammissibili i motivi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto cassa la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente al rapporto tra la A. e la s.p.a. Italiana Assicurazioni dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione quanto al rapporto tra la ricorrente e l'INA Assitalia s.p.a. compensa integralmente le spese del giudizio di cassazione tra tutte le parti e, quanto al rapporto tra la ricorrente e la s.p.a. Italiana Assicurazioni, anche quelle del precedente giudizio di rinvio.