Contraddittorio ""lesionato""? Il tutto va argomentato

Nell’opposizione agli atti esecutivi, le ragioni per cui la lesione del contraddittorio comporti l’ingiustizia dell’atto esecutivo contestato devono essere poste a fondamento dell’impugnazione e devono essere dedotte tempestivamente in sede di opposizione.

E’ stato così deciso dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza 20514, depositata il 29 settembre 2014. Il caso. Il Tribunale rigettava l’opposizione agli atti esecutivi proposta avverso il decreto di trasferimento dal giudice dell’esecuzione in favore di una società, nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare avviata nei confronti dell’opponente. Il Tribunale, tenuto conto che nel processo esecutivo caratterizzato da contraddittorio attenuato, è inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi con cui il debitore lamenti un mero vizio formale del processo, senza prospettare a fondamento della domanda le ragioni per le quali tale lesione abbia comportato l’ingiustizia del processo stesso, osservava che il debitore aveva avuto regolare avviso del decreto di fissazione dell’udienza ex art. 596 c.p.c. formazione del progetto di distribuzione , ossia dell’unico atto per cui è prevista tale comunicazione, sicché era stato messo in grado di seguire tutte le fasi del procedimento esecutivo. Era stato violato il principio del contraddittorio? Avverso tale decisione ricorreva per cassazione il soccombente, denunciando l’impugnata sentenza in quanto era stato lesionato il contraddittorio per omessa comunicazione dell’ordinanza di vendita e dell’atto di intervento. Il diritto al contraddittorio non è generico ed astratto. La Cassazione, nel risolvere il problema in esame, ricorda che nel processo esecutivo il diritto del cittadino al giusto processo deve essere soddisfatto attraverso il contraddittorio tra le parti in ogni fase processuale in cui si discuta e si debba decidere circa diritti sostanziali o posizioni comunque giuridicamente protette, tenendo conto del correlato e concreto interesse delle parti stesse ad agire, a contraddire o ad opporsi per realizzare in pieno il proprio diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost Ne consegue che, non potendosi configurare un generico ed astratto diritto al contraddittorio, è inammissibile l’impugnazione di un atto dell’esecuzione con la quale si lamenti la mera lesione del contraddittorio, senza prospettare a fondamento dell’impugnazione stessa le ragioni per le quali tale lesione abbia comportato l’ingiustizia del processo, causata dell’impossibilità di difendersi a tutela di quei diritti o di quelle posizioni giuridicamente protette Cass., n. 12122/2003 . Opposizione ad atto esecutivo bisogna indicare le ragioni a fondamento della lesione del contraddittorio e la conseguente ingiustizia dell’atto. E’ altrettanto pacifico in sede di legittimità che nell’opposizione agli atti esecutivi, le ragioni per cui la lesione del contraddittorio comporti l’ingiustizia dell’atto esecutivo contestato, perché vi sia stata l’impossibilità di difendersi a tutela di un proprio diritto, devono essere poste a fondamento dell’impugnazione e devono essere dedotte tempestivamente in sede di opposizione Cass., n. 1609/2012 . La decisione del Tribunale si pone – chiarisce il Collegio – in perfetta simmetria con i principi consolidatisi in sede di legittimità, in quanto aveva evidenziato che l’opponente non poteva limitarsi a dedurre la lesione di un astratto e generico diritto al contraddittorio. In particolare, in riferimento alla mancata comunicazione dell’ordinanza di vendita, le deduzioni dell’opponente appaiono tardive, non risultando essere state prospettate nell’atto di opposizione. In riferimento, invece, alla mancata comunicazione degli atti di intervento le deduzioni difensive sono caratterizzate da un’assoluta genericità, non essendo neppure state evidenziate nel ricorso le ragioni di un eventuale contestazione dei crediti per cui era stato spiegato l’intervento. Alla luce di tali argomenti, la Corte rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez VI Civile - 3, ordinanza 2 luglio – 29settembre 2014, numero 20514 Presidente Finocchiaro – Relatore Ambrosio Svolgimento del processo e motivi della decisione È stata depositata in cancelleria la seguente relazione 1. Con sentenza depositata in data 24.04.2012 il Tribunale di Salerno ha rigettato l'opposizione agli atti esecutivi proposta da C.G. avverso il decreto di trasferimento emesso dal G.E. in data 14.02.2007 in favore della Napoletano Matteo di Napoletano Armando, Vincenzo e Raffaele s.numero c. di seguito, brevemente, Napoletano Matteo s.numero c. nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare avviata nei confronti dell'opponente ad istanza di A.C. , nel corso della quale erano intervenuti D.F.T. e M.V. , successivamente surrogatisi al creditore procedente, nonché E.T.R. s.p.a Il Tribunale — precisato che nel processo esecutivo caratterizzato da un contraddittorio attenuato, è inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi con cui il debitore lamenti un mero vizio formale del processo, senza prospettare a fondamento della domanda le ragioni per le quali tale lesione abbia comportato l'ingiustizia del processo stesso, causata dall'impossibilità di difendersi a tutela di quei diritti o di quelle posizioni giuridicamente protette - ha osservato che, nella specie a il debitore aveva avuto regolare avviso in data 12.05.1998 del decreto di fissazione dell'udienza ex art. 569 cod. proc. civ. e cioè dell'unico atto per cui era normativamente prevista tale comunicazione, con la conseguenza che era stato messo in grado di seguire tutte le fasi del procedimento espropriativo in particolare non era prevista dal codice di rito, né la comunicazione dell'ordinanza di vendita soprattutto ove quest'ultima sia stata pronunciata in udienza e resa conoscibile ai soggetti tenuti a parteciparvi” , né tantomeno degli atti di intervento, di cui l'opponente lamentava la mancata comunicazione b era infondato il motivo di opposizione con cui si contestava la disposta alienazione delle quote indivise, atteso che l'art. 602 cod. proc. civ., nella formulazione applicabile ratione temporis , prevedeva detta opzione c era infondato anche il motivo attinente al mancato aggiornamento del prezzo di vendita, rappresentando il prezzo base un dato indicativo, che non pregiudica l'esito della vendita e la realizzazione del giusto prezzo attraverso la gara tra più offerenti e anche la contestazione relativa alla partecipazione alla vendita di un solo offerente era priva di fondamento, trattandosi di evenienza che non inficia la regolarità della vendita d era irrilevante anche l'assunto difensivo, secondo cui sarebbe stato sufficiente la vendita di un solo lotto, dal momento che, all'udienza del 30.11.2006, cui sarebbe stato onere del ricorrente di partecipare, non era stata richiesta la sospensione della vendita né prospettata al G.E. la sussistenza dei presupposti per disporla d'ufficio e era infondato anche il motivo di opposizione prospettato sul tenore del decreto di trasferimento posto che - al di là della terminologia usata - era evidente che l'ordine di liberazione contenuto nel provvedimento non si riferisse ai quozienti immobiliari non pignorati. 2. Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione C.G. formulando due motivi. Hanno resistito con controricorso D.F.T. e M.V. , nonché con distinto controricorso la s.numero c. Napoletano Matteo. Nessuna attività difensiva è stata svolta dagli altri intimati Equitalia Sud s.p.a. ex ETR s.p.a. e A.C. . 3. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., in quanto appare destinato ad essere rigettato. 4. Con i motivi di ricorso si denuncia I nullità della sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione degli artt. 100, 101, 485, 569 cod. proc. civ., 24 e 111 Cost. art. 360 numero 4 cod. proc. civ. II nullità della sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione degli artt. 100, 101, 499, 563 e ss. cod. proc. civ., 24 e 111 Cost. art. 360 numero 4 cod. proc. civ. . 4.1.1 suddetti motivi sono suscettibili di esame unitario, reiterando, nella sostanza, la doglianza formulata in sede di merito, di lesione del contraddittorio per omessa comunicazione dell'ordinanza di vendita e dell'atto di intervento, anche alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa rilevante in materia. Al riguardo si osserva che - a seguito della modifica apportata all'art. 111 Cost. dalla Legge costituzionale numero 2 del 1999 - si è venuta a formare una giurisprudenza di legittimità, per la quale nel processo di esecuzione il diritto del cittadino al giusto processo come delineato dalla nuova formulazione dell'art. 111 Cost. deve essere soddisfatto attraverso il contraddittorio tra le parti in ogni fase processuale in cui si discuta e si debba decidere circa diritti sostanziali o posizioni comunque giuridicamente protette, tenendo conto del correlato e concreto interesse delle parti stesse ad agire, a contraddire o ad opporsi per realizzare in pieno il proprio diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost Ne consegue che, non potendosi configurare un generico ed astratto diritto al contraddittorio, è inammissibile l'impugnazione di un atto dell'esecuzione con la quale si lamenti la mera lesione del contraddittorio, senza prospettare a fondamento dell'impugnazione stessa le ragioni per le quali tale lesione abbia comportato l'ingiustizia del processo, causata dall'impossibilità di difendersi a tutela di quei diritti o di quelle posizioni giuridicamente protette così Cass. 2003 numero 12122, già citata con altre nella sentenza impugnata e ancora Cass. 17 maggio 2005 numero 10334 Cass. 20 novembre 2009 numero 24532 Cass. 24 aprile 2012, numero 6459 . È stato, in particolare, osservato che anche dopo le modifiche apportate in senso più garantistico con la L. 14 maggio 2005, numero 80, modificata dalla L. 28 dicembre 2005, numero 263, e con la L. 24 febbraio 2006, numero 52, resta, comunque, imprescindibile la posizione di soggezione del debitore a fronte dell'azione esecutiva che il creditore esercita avvalendosi di un diritto consacrato in un titolo esecutivo posizione di soggezione, fatta palese - quanto al particolare atteggiarsi del principio del contraddittorio - dalla norma cardine dell'art. 485 cod. proc. civ., non modificata dalle Leggi citate. In tale prospettiva è stato evidenziato che nell'opposizione agli atti esecutivi, le ragioni per le quali la lesione del contraddittorio abbia comportato l'ingiustizia dell'atto dell'esecuzione contestato, causata dall'impossibilità di difendersi a tutela di un proprio diritto, devono essere poste a fondamento dell'impugnazione e vanno, pertanto, tempestivamente dedotte in sede di opposizione così Cass. 3 febbraio 2012, numero 1609 . 4.2. Orbene la decisione del Tribunale si pone dichiaratamente nell'ottica della giurisprudenza ora richiamata, cui ha fatto specifico riferimento, giacché come risulta dalla sintesi riportata sub 1. — oltre a rilevare che per gli atti di cui trattasi non era prevista la comunicazione al debitore — ha evidenziato che l'opponente non poteva limitarsi a dedurre la lesione di un astratto e generico diritto al contraddittorio. Parte ricorrente sostiene che le ragioni del concreto pregiudizio derivante dalla mancata comunicazione dell'ordinanza di fissazione della vendita avrebbero dovuto desumersi - anche a prescindere dal fatto che sarebbe stato impedito l'esercizio della facoltà di conversione di cui all'art. 495 cod. proc. civ. come nel precedente di questa Corte numero 5341/2009 - dagli altri motivi di opposizione attinenti alle contestate modalità della vendita mentre le ragioni del concreto pregiudizio derivante dalla mancata comunicazione degli atti di intervento sarebbero state specificamente dedotte nel fatto di non avere potuto opporre l'insussistenza di qualsiasi suo debito o garanzia nei confronti degli intervenuti” . Senonchè - quanto al rilievo della mancata comunicazione dell'ordinanza di vendita - le deduzioni dell'opponente appaiono tardive, atteso che non risultano essere state prospettate in tal senso nell'atto di opposizione donde l'inapplicabilità del principio espresso da Cass. numero 5341/2009, relativo a un caso in cui era stata specificamente rappresentata la lesione del proprio interesse sostanziale, determinata dall'impossibilità di presentare istanza di conversione, in un processo in cui ratione temporis siffatta facoltà sarebbe stata esercitabile anche dopo la vendita e, comunque, manifestamente infondate, avuto riguardo alle considerazioni svolte dal Tribunale ai fini del rigetto degli altri motivi di opposizione. Mentre, per quanto riguarda la mancata comunicazione degli atti di intervento, è assorbente il rilievo dell'assoluta genericità della deduzione difensiva, non essendo neppure nel ricorso all'esame evidenziate le ragioni di eventuale contestazione dei crediti per cui è stato spiegato intervento o la surroga. 5. La decisione impugnata resiste, in definitiva, alle critiche formulate da parte ricorrente”. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione. In conclusione il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. numero 55/2014 a favore di D.F.T. e M.V. che hanno avuto una congiunta difesa , nonché dell'altra controricorrente s.numero c. Napoletano Matteo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in favore di ognuna delle due parti controricorrenti in Euro 8.000,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori come per legge e contributo spese generali.