La società non la riabilita, niente “tricolore” per la donna con precedenti

In caso di precedente penale, estinto ai sensi dell’art. 460, comma 5, c.p.p., non basta aver tenuto una buona condotta per richiedere la cittadinanza italiana, in quanto l’art. 6 l. n. 91/1992 richiede l’emissione di un provvedimento di riabilitazione.

Lo afferma la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 20399, depositata il 26 settembre 2014. Il caso. La Corte d’appello di Genova respingeva il ricorso di una donna, di nazionalità nigeriana, contro il decreto del Ministero dell’Interno che aveva respinto la richiesta di cittadinanza italiana. I giudici motivavano la loro decisione sulla base di un precedente penale della donna, per un reato estinto ai sensi dell’art. 460, comma 5, c.p.p. procedimento per decreto , ma per cui non era intervenuta la riabilitazione, che costituisce l’unico rimedio richiesto dalla l. n. 91/1992 per elidere l’effetto preclusivo dei precedenti penali al fine di ottenere la cittadinanza italiana. La donna ricorreva in Cassazione, deducendo l’ambiguità della giurisprudenza penale in merito e di aver, comunque, osservato la buona condotta richiesta ai fini della riabilitazione. Manca il provvedimento. La Corte di Cassazione, tuttavia, ricorda che, dopo le iniziali incertezze giurisprudenziali, i giudici di legittimità sono ormai orientati ad affermare la peculiarità della riabilitazione rispetto alle altre cause di estinzione del reato. Inoltre, il fatto che la ricorrente avesse tenuto una buona condotta era irrilevante in mancanza dell’emissione del provvedimento di riabilitazione, a cui soltanto fa riferimento la legge sulla cittadinanza. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 11 luglio – 26 settembre 2014, n. 20399 Presidente Di Palma – Relatore De Chiara Premesso Che nella relazione ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue 1. 1. - La sig.ra C.A., di nazionalità nigeriana, ricorre per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Genova, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto il ricorso da lei proposto avverso il decreto 18 novembre 2008 con cui il Ministero dell'Interno aveva respinto la sua richiesta di attribuzione della cittadinanza italiana. La Corte ha considerato ostativo un precedente penale della istante - una condanna definitiva a pena pecuniaria inflitta con decreto penale per i reati di cui agli artt. 477, 482 e 495 c.c. - estinto bensì ai sensi dell'art. 460, comma 5, c.p.p., ma per il quale non era intervenuta la riabilitazione, costituente invece l'unico rimedio previsto dalla legge art. 6 1. 5 febbraio 1992, n. 91 per elidere l'effetto preclusivo dei precedenti penali ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana. La riabilitazione, infatti, non può essere considerata fungibile, ai detti fini, con altre cause di estinzione del reato, come quella di cui al richiamato art. 460 c.p.p., dalle quali differisce, secondo la giurisprudenza penale di legittimità, per la peculiarità di presupporre - essa soltanto - l'accertamento di un completo ravvedimento del reo. 2. -- La sig.ra A. ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo di censura, cui non ha resistito il Ministero dell'Interno. 3. - Con l'unico motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto, si sostiene che in realtà la giurisprudenza penale di questa Corte non sarebbe univoca nel senso indicato dai giudici di appello e che comunque la ricorrente ha osservato la buona condotta richiesta ai fini della riabilitazione. 3.1. - Il motivo è infondato, essendo la giurisprudenza penale di questa Corte ormai decisamente orientata, dopo iniziali incertezze, ad affermare, per le ragioni ricordate dalla Corte d'appello, la peculiarità della riabilitazione rispetto alle altre cause di estinzione del reato cfr. Cass. pen. 31089/2009, con riguardo alla causa di estinzione di cui all'art. 445 c.p.c., e Cass. pen. 35893/2012, con riguardo alla, causa di cui all'art. 460, comma 5, c.p.p. . Che, poi, la ricorrente abbia tenuto una buona condotta, è irrilevante in mancanza dell'emissione del provvedimento di riabilitazione, al quale soltanto fa riferimento la legge sulla cittadinanza. che detta relazione è stata comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti costituite che non sono state presentate conclusioni scritte o memorie Considerato Che il Collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione sopra trascritta che pertanto il ricorso va respinto che, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva, non occorre provvedere sulle spese processuali P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.