La sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza, se non si impugna, diventa definitiva

La sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza ha carattere cautelare ed è autonomamente impugnabile, ma se non si impugna i suoi effetti si consolidano e il destinatario non può far valere in nessuna sede giurisdizionale le proprie doglianze.

Lo ha affermato la Cassazione nella sentenza n. 20270 del 25 settembre 2014. Sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza. Il c.d.s. prevede la sospensione della patente nei casi di guida sotto l’influenza di alcool o in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti. Per guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 0,5 e inferiore a 0,8 g/l è prevista la sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Con valori superiori a 0,8 e inferiori a 1,5 g/l è prevista la sospensione della patente di guida da 6 mesi a 1 anno. Con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l è prevista la sospensione della patente di guida da 1 a 2 anni e revoca della patente in caso di recidiva nel corso di un biennio. La vicenda. La fattispecie al centro della controversia in esame si fonda su un ricorso in opposizione contro il provvedimento di sospensione della patente di guida. Ad un soggetto infatti era stata sospesa la patente di guida in quanto non si era sottoposto alla visita medica ordinata in seguito all’infrazione per guida in stato d’ebbrezza per cui era già stato oggetto di provvedimento di sospensione. Egli si era quindi opposto alla sospensione sostenendo che non era stata provata la verifica della funzionalità dell’alcoltest utilizzato per accertare l’infrazione. Sia il giudice di pace sia il Tribunale rigettavano l’opposizione. In particolare il Tribunale affermava che tutte le contestazioni relative al presunto scorretto funzionamento dello strumento di rilevazione del tasso alcolico avrebbero dovuto proporsi entro i termini di cui all’art. 22 l. n. 689/1981 a decorrere dal primo provvedimento di sospensione. Invece, il soggetto ricorrente, concentrandosi sul presunto scorretto funzionamento dell’alcoltest, nulla aveva eccepito in relazione alla circostanza che non si era presentato alla visita medica – motivo del secondo provvedimento di sospensione. Il quadro normativo. Giova ricordare come la suddetta norma in materia di opposizione all’ordinanza-ingiunzione afferma che contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al pretore del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento. L’ordinanza di sospensione ha funzione cautelare. Giungendo la questione davanti alla Suprema Corte, in seguito all’impugnazione del provvedimento, la Cassazione rileva come l’art. 186 c.d.s., in materia di conseguenze della guida in stato di ebbrezza, oltre a prevedere sanzioni penali e la sospensione della patente di guida quale sanzione amministrazione accessoria, prevede che con l’ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica che deve avvenire entro il termine di sessanta giorni. La stessa disposizione aggiunge che nell’ipotesi in cui dal suddetto accertamento risulti un valore corrispondente ad un tasso alcol emico superiore a 1,5 g/l, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all’esito della visita medica. I precedenti della giurisprudenza la sospensione si può impugnare autonomamente. Secondo la Suprema Corte, è evidente che tale sospensione ha carattere cautelare ed è autonomamente impugnabile in forza dell’art. 205 c.d.s Infatti, in proposito, le Sezioni Unite della Cassazione hanno statuito che il provvedimento di ritiro della patente per guida in stato di ebbrezza, operato dagli agenti accertatori al momento della contestazione del fatto, al pari di quello di sospensione della patente stessa adottato dal prefetto cui gli agenti accertatori abbiano inviato il documento, è impugnabile con l'opposizione prevista dall'art. 22 l. n. 689/1981 innanzi al gdp, salvo restando la questione dell'ammissibilità della relativa domanda prima che tale ritiro si sia tradotto in sospensione. Non è necessario un accertamento in sede penale del reato di guida in stato ebbrezza. In precedenti sentenze la stessa Cassazione aveva già affermato che qualora il prefetto disponga la sospensione della patente di guida in presenza di un tasso alcolemico superiore a quello di 1,5 g/l, sino all'esito della visita medica contestualmente disposta, si è in presenza di un provvedimento che non presuppone affatto che vi sia stato un accertamento in sede penale del reato di guida in stato di ebbrezza e che viene adottato dall'amministrazione sulla base del mero riscontro dell'esistenza di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. Avverso un tale provvedimento è ammesso il ricorso al gdp, ma un tale ricorso non può che avere a oggetto la sussistenza delle condizioni legittimanti l'applicazione della misura cautelare, in particolare, quelle di cui all'art. 186, comma 9, c.d.s. Cass., n. 12898/2010 . In conclusione se non si impugna il provvedimento cautelare questo si consolida. Di conseguenza, la Suprema Corte respinge il ricorso evidenziando come la mancata impugnazione del provvedimento di sospensione cautelare ne consolida gli effetti, impedendo al destinatario di dedurre successivamente in qualsiasi sede giurisdizionale, doglianze sulla legittimità dell’atto. Dunque, per la Cassazione è assolutamente irrilevante che i motivi di impugnazione siano stati formulati in occasione dell’opposizione al provvedimento che ha richiamato la prima sospensione cautelare della patente di guida, sanzionando la mancata presentazione del conducente alla visita medica.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 13 maggio – 25 settembre 2014, n. 20270 Presidente Bianchini – Relatore Manna Svolgimento del processo e motivi della decisione I. - Il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell'articolo 377 c.p.c., ha depositato in cancelleria la seguente relazione in base agli artt. 380-bis e 375 c.p.c. 1. - M.A. proponeva innanzi al giudice di pace di Malè ricorso in opposizione avverso il provvedimento di sospensione della patente di guida emesso il 12.1.2010 dal Commissario di Governo per la provincia di Trento. Ciò in quanto egli non si era sottoposto alla visita medica ordinata con precedente ordinanza del 5.8.2009, con la quale gli era stata già sospesa provvisoriamente la patente di guida in esito all'accertamento, avvenuto il 27.6.2009, dell'infrazione di guida in stato d'ebbrezza. A sostegno deduceva, per quanto ancora rileva, che non era stata provata la verifica della funzionalità dell'alcoltest adoperato per accertare l'inflazione. 1.1. - Il giudice di pace rigettava l'opposizione. 1.2. - Anche l'appello proposto da M.A. era respinto dal Tribunale di Trento, sezione distaccata di Cles, il quale rilevava, al pari di quanto già osservato dal giudice di prime cure, che ogni contestazione relativa al presunto non corretto funzionamento dello strumento di rilevazione del tasso alcolico avrebbe dovuto essere proposta nei termini e ai sensi dell'articolo 22 legge n. 689181, decorrenti dal primo provvedimento di sospensione. L'atto opposto, invece, aveva tutt'altro oggetto, giacché era stato emesso in quanto l'A. non si era presentato alla prescritta visita medica. 2. - Per la cassazione di tale sentenza M. A. propone ricorso affidato ad un solo motivo. 2.1. - L'Avvocatura generale dello Stato, per il commissario del governo per la provincia di Trento, resiste con controricorso. 3. - Con l'unico motivo d'impugnazione il ricorrente deduce., in relazione ai nn. 3-5 dell'articolo 360 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'articolo 22 legge n. 689/81 e la contraddittorietà della motivazione. Il Tribunale, sostiene, avrebbe dovuto accogliere i motivi di gravame, giacché avendo l'opponente impugnato il provvedimento del 12.01.2010, il quale a sua volta menzionava anche il primo provvedimento del 5.8.2009, col medesimo ricorso risultava implicitamente ed esplicitamente impugnato anche quest'ultimo atto. 4. - Preliminarmente vanno respinte le prime due eccezioni d'inammissibilità del ricorso la terza attiene al motivo d'impugnazione sollevate dall'Amministrazione intimata, con riferimento alla notifica in quanto avvenuta presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato,' invece che presso l'Avvocatura generale e al difetto di autosufficienza per mancata trascrizione degli atti processuali su cui il ricorso stesso si fonda. 4.1. - Quanto alla prima va osservato che la nullità della notificazione del ricorso per cassazione, in quanto eseguita presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato, resta sanata, con effetto ex tunc, dalla costituzione in giudizio dell'Amministrazione medesima rappresentata dall'Avvocatura generale Cass. n. 20000105, la quale aggiunge che in siffatta ipotesi il controricorso e ammissibile anche se sia stato proposto oltre il termine previsto dall'articolo 370 c.p.c. conforme, n. 19242106 . 4.2. - Quanto alla seconda, si rileva che il ricorso non si basa sullo specifico contenuto di un atto o di un documento di cui si predichi l'omesso esame, ma sulla quaestio iuris della necessità o meno della previa impugnazione di un atto presupposto per farne valere l'illegittimità e, con essa, l'invalidità di quello conseguente impugnato. 5. - Quesito quest'ultimo - e si passa cosi all'esame del motivo, che è infondato - cui va data risposta affermativa. L'articolo 186 C.d.S., che disciplina le conseguenze della guida sotto l'influenza dell'alcol, oltre a prevedere le sanzioni penali e la .sospensione della patente di guida quale sanzione amministrativa accessoria comma 2 , stabilisce all'ottavo comma che con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi del comma 2, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni e al nono comma dispone che qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8 . Tale sospensione ha carattere cautelare ed è autonomamente impugnabile ai sensi dell'articolo 205 C.d.S. in base all'articolo 223, quinto comma C.d.S. nel testo, applicabile ratione temporis, risultante dalle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 9/02 , e dunque con l'opposizione ex articolo 22 legge n. 689/81 cfr. Cass. S.U. n. 2519/06 , limitatamente alle condizioni legittimanti l'applicazione della suddetta misura cfr. Cass. n. 12898110 . Ne deriva che la mancata impugnazione di tale provvedimento ne consolida gli effetti, precludendo al destinatario di dedurre successivamente in qualsivoglia sede giurisdizionale doglianze sulla legittimità dell'atto. Pertanto, a nulla rileva che le censure inerenti siano formulate in occasione dell'opposizione al provvedimento che, sanzionando la mancata presentazione del conducente alla visita medica di cui al citato comma 8 dell'ari. 186 C.d.S., richiami la precedente sospensione cautelare della patente di guida. 5. - Per le considerazioni svolte, si Propone la decisione del ricorso con ordinanza, nei sensi di cui sopra, in base all'articolo 375, n. 5 c.p.c. . II. - La Corte condivide la relazione, in ordine alla quale nessuna delle parti ha depositato memoria. III. - Il ricorso va dunque respinto. IV. - Seguono le spese, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese, che liquida in € 3.200,00, oltre spese prenotate e prenotande a debito.