Colica renale in corso: l’ospedale si raggiunge con un occhio sul tachimetro

In tema di opposizione a sanzione amministrativa irrogata ex art. 142, comma 9, c.d.s., non esclude la responsabilità del conducente l’invocato stato di necessità dovuto all’esigenza di rispettare i tempi di una consultazione medica conseguente ad un malore lamentato da un passeggero, se l’opponente non ha provato l’imminente pericolo di vita del passeggero medesimo e l’impossibilità di provvedere diversamente alla sua salvezza.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 20121, depositata il 24 settembre 2014. Il caso. Il tribunale de L’Aquila rigettava l’appello di un uomo, che aveva fatto ricorso contro la sanzione amministrativa per eccesso di velocità, rilevata nei pressi di un ospedale, dove si stava recando in conseguenza di una colica renale in corso. L’uomo ricorreva in Cassazione, deducendo il referto medico, da cui erano emerse delle violente coliche renali che, a suo giudizio, causavano delle condizioni di salute oggettivamente gravi, da giustificare la condotta di guida tenuta. I giudici di merito avrebbero quindi errato a non ritenere sussistente l’esimente ex art. 4 l. n. 689/1981. La Corte di Cassazione, analizzando la domanda, rileva che il ricorrente andava ad una velocità di 140 km/h in una strada in cui vigeva il limite di 70 km/h e frequentata da pedoni. Una vita da salvare. Per i giudici di legittimità, il tribunale ha correttamente applicato il principio secondo cui, in tema di opposizione a sanzione amministrativa irrogata ex art. 142, comma 9, c.d.s., non esclude la responsabilità del conducente l’invocato stato di necessità dovuto all’esigenza di rispettare i tempi di una consultazione medica conseguente ad un malore lamentato da un passeggero, se l’opponente non ha provato l’imminente pericolo di vita del passeggero medesimo e l’impossibilità di provvedere diversamente alla sua salvezza. Errore sui presupposti. Inoltre, la Cassazione precisa che la responsabilità può essere esclusa in caso di erronea supposizione della sussistenza degli elementi concretizzanti una causa di esclusione della responsabilità. Infatti, l’art. 3, l. n. 689/1981 esclude la responsabilità quando la violazione è commessa per errore sul fatto, caso in cui rientra anche l’erroneo convincimento di una causa di giustificazione. Tuttavia, se l’interessato deduce una determinata situazione di fatto a sostegno dell’operatività di un’esimente reale o putativa deve provarne la sussistenza, non essendo sufficiente una mera asserzione sfornita di qualsiasi sussidio probatorio. Nel caso di specie, il ricorrente non aveva provato l’assoluta necessità di recarsi in ospedale per salvare sé o altri dal pericolo attuale ed immediato di un danno alla persona, con l’unico mezzo della commissione dell’illecito, cioè procedendo ad una velocità doppia rispetto a quella consentita in una zona abitata, a fronte di una patologia che, se grave, avrebbe potuto compromettere le capacità di guida, causando così un evidente pericolo per l’incolumità delle persone e, se non grave, non avrebbe giustificato la condotta. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, sentenza 11 aprile – 24 settembre 2014, n. 20121 Presidente Petitti – Relatore Parziale Motivi della decisione 1. Col primo ed unico motivo di ricorso si deduce insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio art. 360 n. 5 C.P.C. . Rileva il ricorrente che dal referto prodotto in giudizio risultava, a seguito della ecografia effettuata, maggiore microlitiasi rene sinistro in assenza di estasia cahcopielica, milza leggermente ingrossata con prescrizione in caso di dolore Pr/LIXIDOL GOCCE 15-20 gocce al bisogno . Secondo il ricorrente la microlitiasi altro non è che la presenza di piccoli calcoli cd renella , in questo caso nel rene sinistro del paziente, idonei a provocare coliche violente, e il Lixidol, il farmaco prescritto dal medico, un antidolorifico specifico per il trattamento di tali patologie . Ancora, secondo il ricorrente la lettura del documento era, dunque, di per sé sufficiente per affermare che il dott. B.i ] fosse in condizioni di salute oggettivamente gravi, che giustificavano la condotta di guida tenuta . Rileva di aver in appello prodotto Branche il referto di pronto soccorso n. 20070005436 del 21.2.2007 dal quale risultava Data di Arrivo 21-02-2007 ora 13 04 stato cosciente mezzo di trasporto proprio .] Riferito Dolore Fianco Sn esame obiettivo Presta ioni Eseguite in Pronto Soccorso Visita Medica Consulente, Esami di Laboratorio e Strumentali Urologica Diagnosi di Pronto Soccorso Colica Renale Sx Terapia e Osservazioni Prognosi guaribile in 5 ‹giorni SC . Ciononostante, il Tribunale de L'Aquila rigettava l'appello, confermando la sentenza impugnata perché la colica renale ed il dolore prodotto da tale patologia, sicuramente rappresentano uno stato di malattia, ma non possono integrare una ipotesi di stato di necessità di cui alla citata norma, atteso che il danno alla persona, richiesto dalla scriminante, deve essere talmente grave da poter giustificare anche eventuali danni causati a temi . Secondo il difensore del ricorrente, il B.i, affetto da colica renale, [ ] trovandosi in una situazione da lui ritenuta di pericolo imminente per il proprio stato di salute, ha violato le norme del Codice della Strada per recarsi nel più breve lasso di tempo presso il più vicino ospedale per essere ivi tempestivamente assistito e curato. Tale stato di cose, in ossequio all'art. 54 c p. e all'art. 4 L n. 6891198 1, giustificava la condotta del ricorrente, il quale agì in stato di evidente e oggettiva necessità . Osserva poi che quand'anche non fosse ravvisabile quello stato di grave pericolo ma, soltanto l'erronea convinzione e sensazione di trovarvisi” trovava applicazione l'esimente stante l'erronea persuasione di trovarsi in tale situazione, persuasione non colpevole in quanto provocata da circostanze oggettive cfr., Cass. Civ., Sei I, 10.1.2005, n. 287 , orientamento poi ribadito anche dalla Sezione II cfr., Cass. Civ., Sei II, 19.6.2009, n. 14515 . Conclude osservando che il pericolo per la propria salute rappresenti di per sé, indipendentemente da qualsivoglia ulteriore valutazione, ] lo stato di necessità nel senso indicato dalle norme . 2. II ricorso è infondato e va rigettato. 2.1 - Occorre osservare in primo luogo che il Tribunale, dopo aver richiamato l'interpretazione consolidata dalla norma invocata, osservava che nella fattispecie il ricorrente andava ad una velocità di 141 Km/H in un tratto di strada in cui vigeva il limite di 70 Km/h, ed in prossimità di una stagione ferroviaria, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure. Il contemperamento degli interessi in gioco, ovvero, lo stato di salute dell'appellante affetto da una colica renale e la incolumità degli utenti della strada, esposti al potenziale pericolo di danni causati da un auto che viaggia ad una velocità di 141 Km/h, in un tratto di strada frequentata anche da pedoni, adulti e bambini, non consentono di dare rilevanza giuridica scriminante, alla malattia del ricorrente, che nel caso di specie, non rappresentava, comunque, un pericolo per la vita dell'appellante . 2.2 - La censura è avanzata solo sotto il profilo del vizio di motivazione art. 360, 1° comma, n. 5 cod. proc. civ. . La censura proposta, nella sostanza, si riduce ad una inammissibile prospettazione da parte del ricorrente di una diversa complessiva valutazione delle risultanze probatorie. Costituisce, infatti, principio costantemente affermato da questa Corte quello secondo il quale il motivo di ricorso per cassazione, con il quale si facciano valere vizi della sentenza impugnata a norma dell'art. 360 c.p.c., n. 5 , deve articolarsi con la precisa indicazione di carenze o lacune nelle argomentazioni in cui sia incorso il giudice di merito, ovvero con la specificazione di illogicità consistenti nell'attribuire agli elementi di giudizio un significato estraneo al senso comune, od ancora nell'indicazione della mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte e quindi dell'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti e dell'insanabile contrasto degli stessi. Con detto motivo non può, invece, farsi valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al convincimento della parte ed in particolare non può proporsi un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisti, poiché tali aspetti di giudizio, essendo interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell'iter formativo di tale convincimento, di modo che sono estranei al suddetto motivo di ricorso, che altrimenti si risolverebbe in una istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito cfr Cass. 1999 n. 11121 Cass. 2006 n. 3881 . 2.3 - Tanto precisato, val la pena ancora di osservare che il giudice dell'appello ha correttamente applicato i principi affermati da questa Corte al riguardo dell'applicabilità, in materia di sanzioni amministrative, delle cosiddette esimenti, e in particolare dello stato di necessità. Al riguardo, questa Corte ha già avuto occasione di affermare il condiviso principio secondo il quale in tema di opposi ione a san !ione amministrativa irrogata a seguito di viola ione dell'ari. 142, comma 9, cod. strada, non vale ad escludere la responsabilità del conducente l'invocato stato di necessità dovuto all'esigenza di rispettare i tempi di una consulta come medica conseguente ad un malore lamentato da un passeggero, qualora l'opponente non abbia provato - essendone onerato per effetto dell'applicazione delle regole penalistiche sullo stato di necessità, alle quali occorre fare riferimento anche ai fini previsti dall'ari. 4 della legge n. 689 del 1981 - l'imminente pericolo di vita del passeggero medesimo e l'impossibilità di provvedere diversamente alla salvezza di quest'ultimo Cass. n. 14286 del 2010, rv. 613449 . Nonché il seguente in tema di sanzioni amministrative, la responsabilità dell'autore dell'illecito può essere esclusa anche in caso di erronea supposizione della sussistenza degli elementi concretizzanti una causa di esclusione della responsabilità, in quanto l'art. 3 della legge n. 689 del 1981 esclude la responsabilità quando la violazione è commessa per errore sul fatto, ipotesi questa nella quale rientra anche l'erroneo convincimento della sussistenza di una causa di giustificazione. Qualora, però, f interessato deduca una determinata situazáone di fatto a sostegno dell'operatività di un`esimente reale o putativa deve provarne la sussistenza, non essendo sufficiente una mera asserzione sfornita di qualsiasi sussidio probatorio. In applicazione del principio, la S. C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la sussistenza dell'invocato stato di necessità, effettivo o putativo, per avere l'interessato dedotto l'assoluta necessità di recarsi in ospedale per eseguire degli accertamenti clinici, in quanto non era stata provata la necessità di salvare sè o ad altri dal pericolo attuale ed immediato di un danno alla persona, con l'unico mezzo della commissione dell'illecito Cass. n. 15195 del 2008, Rv. 603581 . Tali chiari principi sono stati applicati al caso di specie, non essendo riuscito il ricorrente a fornire una prova convincente sulla assoluta necessità di recarsi in ospedale per [ ] salvare sè o ad altri dal pericolo attuale ed immediato di un danno alla persona, con l'unico mero della commissione dellillecito e cioè procedendo alla velocità di 140 km/h in zona abitata con limiti a 70 km/h specie a fronte di una patologia che, se grave, avrebbe seriamente potuto compromettere le capacità di guida con evidente pericolo per l'incolumità delle persone e, se non grave, non giusticava di per sé la condotta posta in essere. 3. Non avendo la parte intimata svolto attività in questa sede, non v'è da provvedere sulle spese. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.