Chi giudica il difensore civico regionale?

Il discrimine tra la giurisdizione civile e quella amministrativa è stato individuato nella diversa natura del potere esercitato nel determinare il compenso del funzionario, a seconda che esso venga determinato discrezionalmente oppure sia automaticamente fissato dal legislatore. In assenza di un potere discrezionale di determinazione della misura del compenso, la posizione del funzionario onorario è di diritto soggettivo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 19971, depositata il 23 settembre 2014. Il caso. L’art. 6 l. r. Veneto n. 13/2012 stabiliva la riduzione dei compensi spettanti al difensore civico regionale. Un difensore civico regionale per il Veneto agiva davanti al tribunale ordinario di Venezia per chiedere la inapplicabilità o la disapplicazione della nuova disciplina nei propri confronti e la condanna al pagamento delle differenze tra il dovuto e il corrisposto. La regione Veneto resisteva eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del Tar Veneto. La controversia avente ad oggetto il tema di riparto di giurisdizione veniva demandata alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Il trattamento economico dei funzionari onorari. Il trattamento economico dei funzionari onorari ha, di regola, natura indennitaria e non retributiva, con esclusione di qualsiasi nesso di sinallagmaticità, e resta, quindi, affidato alle determinazioni discrezionali dell’autorità che ha proceduto alla nomina, a fronte delle quali il funzionario ha una posizione di mero interesse legittimo. Fanno eccezione alla regola soltanto i casi in cui specifiche disposizioni di legge attribuiscano natura retributiva al compenso spettante, il quale discenda direttamente dalla legge, con conseguente sua determinazione automatica Cass., SS.UU., n. 11272/98 Cass., n. 14954/11, n. 1631/10, n. 18618/08, n. 10961/05 . Il discrimine tra le due giurisdizioni. Il discrimine tra le due giurisdizioni è stato, quindi, individuato nella diversa natura del potere esercitato nel determinare il compenso del funzionario, a seconda che esso venga determinato discrezionalmente oppure sia automaticamente fissato dal legislatore. Nel caso di specie, appare evidente che la determinazione del compenso è rigidamente predeterminata da un atto normativo regionale. In tal modo resta escluso qualsiasi potere discrezionale dell’amministrazione che incida nella determinazione del compenso spettante al difensore civico. Per questi motivi la Corte, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale rimette le parti con termine di legge per la riassunzione.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, ordinanza 27 maggio– 23 settembre 2014, numero 19971 Presidente Rovelli– Relatore Mammone Fatto e diritto 1 L'art. 6 L. r. Veneto numero 13 del 6.4.2012 ha stabilito la riduzione dei compensi spettanti al difensore civico regionale. Questo il testo della disposizione novellata, che è l'articolo 15 della legge regionale 6 giugno 1988, numero 28, modificato prima dall'articolo 1 della legge regionale 31 ottobre 1996, numero 33 e successivamente dalla Legge Regionale Veneto 03/02/1998 numero 3, B.U.R. 06/02/1998 numero 13. - Trattamento economico. 1. Al Difensore civico spetta il 30 per cento dell'indennità, della diaria a titolo di rimborso spese, del rimborso spese di trasporto e del trattamento di missione previsti dalla legge regionale 30 gennaio 1997, numero 5 Trattamento indennitario dei consiglieri regionali e successive modificazioni per i consiglieri regionali e secondo le modalità per gli stessi previste”. In precedenza L.R. numero 3/98 l'importo previsto comprendeva, senza decurtazioni l'indennità, la diaria a titolo di rimborso spese, il rimborso spese di trasporto e il trattamento di missione previsti dalla legge regionale 30 gennaio 1997, numero 5 per i membri della Giunta regionale e secondo le modalità per gli stessi previsti. Il provvedimento normativo è stato attuato con deliberazione numero 17 del 18 aprile 2012 della Segreteria generale del Consiglio regionale. 1.1 P.R. , difensore civico regionale per il Veneto, con citazione 21 giugno 2012 ha agito davanti al tribunale ordinario di Venezia per chiedere la inapplicabilità o la disapplicazione della nuova disciplina nei propri confronti e la condanna al pagamento delle differenze tra il dovuto e il corrisposto. La regione Veneto ha resistito eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del TAR Veneto. Con ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, il ricorrente ha chiesto che sia accertata la natura di diritto soggettivo della situazione giuridica fatta valere e l'affermazione della giurisdizione del Giudice ordinario. Ha dato atto che nelle more una controversia analoga, concernente il titolare dell'Ufficio protezione Minori, è stata decisa dal Tar Veneto, adito dal titolare di quell'Ufficio. La Regione ha resistito con controricorso. Il procuratore generale ha depositato requisitoria ex art. 375 c.p.c Ha concluso per la declaratoria di sussistenza della giurisdizione amministrativa. 2 La requisitoria del p.g. ha individuato nella sentenza delle Sezioni Unite numero 21592 del 2013 il precedente utile per definire il regolamento. Il riferimento è corretto, ma le conseguenze che le Sezioni Unite ne traggono sono di segno opposto. La sentenza risulta cosi massimata In tema di riparto della giurisdizione, la controversia avente ad oggetto la scelta dei criteri per la determinazione del compenso, fisso e aggiuntivo, spettante ai componenti delle commissioni tributarie per l'attività svolta, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo trattandosi di emolumenti di natura indennitaria, la cui determinazione non è automatica ma resta affidata al potere discrezionale dell'autorità che ha proceduto alla nomina dei componenti medesimi, il cui esercizio deve avvenire in base a parametri correlati alla qualità, quantità e complessità del lavoro svolto ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 31 dicembre 1992, numero 545”. Si legge in motivazione - e si evidenzia qui in corsivo - il passo che segue i ricorrenti, componenti di commissioni tributarie, sono titolari di un rapporto onorario e non di pubblico impiego, come espressamente chiarisce il D.Lgs. numero 545 del 1992, art. 11, comma 4 cfr. Cass., sez. unumero , numero 5396 del 1995 . Ne discende che, per le controversie relative ai giudici onorari - come per quelle concernenti in genere i funzionari onorari -, la giurisdizione va determinata, in applicazione dei criteri generali, alla stregua della posizione giuridica fatta valere in giudizio individuabile in base al petitum sostanziale , attribuendo al giudice ordinario le cause aventi ad oggetto diritti soggettivi e al giudice amministrativo quelle riguardanti interessi legittimi. Il trattamento economico dei funzionari onorari ha, di regola, natura indennitaria e non retributiva, con esclusione di qualsiasi nesso di sinallagmaticita, e resta, quindi, affidato alle determinazioni discrezionali dell'autorità che ha proceduto alla nomina, a fronte delle quali il funzionario ha una posizione di mero interesse legittimo fanno eccezione alla regola soltanto i casi in cui specifiche disposizioni di legge attribuiscano natura retributiva al compenso spettante, il quale discenda direttamente dalla legge, con conseguente sua determinazione automatica Cass., sez. unumero , nnumero 11272 del 1998, 10961 del 2005, 18618 del 2008, 1631 del 2010, 14954 del 2011 ”. Il discrimine tra le due giurisdizioni è stato quindi individuato nella diversa natura del potere esercitato nel determinare il compenso del funzionario, a seconda che esso venga determinato discrezionalmente oppure sia automaticamente fissato dal legislatore. 2.1 Nella specie, ferma la circostanza che il difensore civico regionale ricopre un ufficio onorario che la Corte Costituzionale ha escluso dal novero degli organi di governo regionale cfr Corte Cost. 112/04 e Corte Cost. 167/05 e le molte sentenze precedenti della Consulta che hanno tratteggiato l'istituto , appare evidente che la determinazione del compenso è rigidamente predeterminata da un atto normativo regionale. Essa è infatti ricollegata ad una percentuale degli emolumenti spettanti ai consiglieri regionali e secondo le modalità per gli stessi previste . In tal modo resta escluso qualsiasi potere discrezionale dell'amministrazione che incida nella determinazione del compenso spettante al Difensore civico. Ogni controversia che può riguardare la quantificazione del compenso atterrà infatti a questioni di calcolo o di individuazione di quale sia l'emolumento spettante al consigliere regionale, ma non sarà dipendente da un atto amministrativo volto discrezionalmente a stabilire quale sia il compenso del Difensore Civico. L'assenza di un potere discrezionale di determinazione della misura del compenso implica che la posizione del ricorrenti in relazione al potere dell'Amministrazione di provvedere alla determinazione del compenso spettantegli non può essere configurata come una posizione di interesse legittimo, bensì di diritto soggettivo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. È quasi superfluo rilevare che nessuna influenza può avere, su questa pronuncia, la circostanza che il difetto di giurisdizione non sia stato rilevato dal Tar Veneto in altra controversia assimilabile a quella odierna. Va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale le parti vanno rimesse con termine di legge per la riassunzione. Il giudice del merito liquiderà anche le spese di questo giudizio. P.Q.M. La Corte, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale rimette le parti con termine di legge per la riassunzione. Il giudice di merito provvederà anche sulla liquidazione delle spese del regolamento preventivo di giurisdizione.