L’assicurato si costituisce in giudizio? L’assicurazione sostiene le spese legali

In materia di assicurazione della responsabilità civile, la costituzione in giudizio dell’assicurato, essendo svolta nell’interesse dell’assicuratore, chiamato in causa, e finalizzata all’imparziale accertamento dell’esistenza dell’obbligo d’indennizzo, comporta che l’assicurazione sopporti le spese legali sostenute dall’assicurato nei limiti di quanto disposto dall’art. 1917, comma 3, c.c

La sez. III della Corte di Cassazione con la sentenza n. 19176, depositata l’11 settembre 2014, affronta il tema della rifusione delle spese affrontate dall’assicurato per resistere in giudizio. In tale ambito è bene ricordare come la funzione dell’assicurazione della responsabilità civile, che rientra nella categoria dell'assicurazione contro i danni, è quella di mantenere indenne l'assicurato dall'obbligo di risarcire i danni subiti da un terzo. Per queste ragioni, la dottrina prevalente Fanelli ritiene che prestazione dell'assicuratore non consiste nel rimborsare l'assicurato di quanto corrisposto per il risarcimento del danno, ma nel sollevarlo evidentemente ab origine dall'obbligazione di rispondere con il proprio patrimonio dall'obbligo di risarcimento. Tra gli effetti della manleva vi è anche quello di porre a carico dell’assicurato anche le spese da questi sostenute per resistere in giudizio. Il fatto . La Corte di Appello riformava la sentenza di primo grado disponendo che la responsabile civile di un sinistro risarcisse il danno alla persona subito dalla danneggiata, con contestuale condanna della compagnia di assicurazione a manlevare l’assicurata dalle conseguenze pregiudizievoli del sinistro, ivi comprese le spese di giudizio. Accadeva tuttavia che tale pronuncia nulla dicesse con riferimento alle spese legali affrontate dalla medesima assicurata per resistere in giudizio. La decisione era così impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione lamentava l’assicurata la violazione dell’art. 1917 c.c. e 91 c.p.c. giacché, pur accogliendo il Giudice di seconde cure la sua richiesta di manleva, nulla aveva disposto con riferimento alle spese di giudizio affrontate dall’assicurata per resistere in causa. La sentenza infatti teneva indenne l’assicurata per le spese legali liquidate dal Giudice nei confronti della danneggiata, per entrambi i gradi di giudizio, mentre ometteva la pronuncia in ordine alle spese affrontate dalla assicurata per resistere ad entrambi i gradi di giudizio. Gli effetti dell’assicurazione della responsabilità civile le spese legali sostenute dall’assicurato. I giudici di legittimità accoglievano il ricorso sulla scorta di quanto previsto e disciplinato dall’art. 1917 c.c. che, al suo terzo comma, tra gli effetti dell’assicurazione della responsabilità civile prevede anche quella per cui le spese sopportate dall'assicuratore per resistere alla domanda del danneggiato sono, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. A tale proposito, i giudici di nomofilachia, confermando l’orientamento già espresso in altre occasioni cfr. Cass. Civ. n. 5300/2008 e Cass. Civ. n. 2227/1977 , evidenziavano come la costituzione dell’assicurato in giudizio sia tesa a coadiuvare l’azione difensiva della propria compagnia chiamata in causa, con il fine di procedere all’accertamento dell’obbligo d’indennizzo. Conseguentemente, anche nel caso in cui il giudizio si concluda senza riconoscimento del danno l’assicuratore risulta comunque tenuto a sopportare le spese di lite dell’assicurato. Concludendo. Per questi motivi la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso decidendo nel merito la vicenda con condanna dell’assicurazione a rimborsare le spese legali affrontate dall’assicurato per ogni grado di giudizio ivi compreso quello di legittimità con contestuale liquidazione dei relativi importi.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 16 luglio – 11 settembre 2014, n. 19176 Presidente Amatucci – Relatore Spirito Svolgimento del processo La Corte d'appello di Cagliari, riformando la prima sentenza, ha condannato la Romana Market di M.C. & amp C. s.a.s. a risarcire il danno alla persona subito dalla F. ed ha, altresì, condannato la Milano Ass.ni, assicuratrice della Romana Market, a tenere indenne quest'ultima dagli effetti pregiudizievoli della sentenza, anche con riferimento alle spese del giudizio. Propone ricorso per cassazione la Romana Market attraverso tre motivi. Non si difendono gli intimati. Motivi della decisione Con il primo motivo violazione art. 1917 c.c., 91 c.p.c. la ricorrente - dopo aver trascritto brani degli atti processuali dei giudizi di merito nei quali, chiamata in garanzia la propria assicuratrice, chiedeva che le spese di causa fossero poste a carico di chi ritenuto soccombente - critica la sentenza impugnata per avere accolto la propria domanda di garanzia senza, però, porre a carico della compagnia le spese di entrambi i gradi di giudizio anche nel rapporto tra quest'ultima e se stessa. Precisa, infatti, che dal dispositivo della sentenza risulta accolta soltanto la propria domanda principale di essere tenuta indenne dagli effetti pregiudizievoli della sentenza, anche per le sole spese liquidate in favore della danneggiata/appellante, ma non anche quella relativa alle spese da sé sostenute per resistere all'azione risarcitoria. Il secondo motivo ed il terzo motivo lamentano la medesima circostanza sotto il profilo dell'omessa pronunzia e del vizio della motivazione. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati. A norma del terzo comma dell'art. 1917 c.c. le spese per resistere all'azione del danneggiato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. La sentenza impugnata ha dichiarato la responsabilità della Romana Market relativamente all'incidente nel quale è rimasta danneggiata la F. ha liquidato il danno ha condannato la Romana Market alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio in favore della danneggiata ha condannato la Romana Market ha tenere indenne la Romana Market dagli effetti pregiudizievoli della sentenza, anche con riferimento alle spese del giudizio . Ha del tutto omesso, invece, di provvedere, nel rapporto assicurata/assicuratrice, sulle spese sostenute dalla prima per resistere all'azione risarcitoria. Spiega in proposito la giurisprudenza che nell'assicurazione per la responsabilità civile, la costituzione e difesa dell'assicurato, giustificata dall'instaurazione del giudizio da parte di chi assume di aver subito un danno, è svolta anche nell'interesse dell'assicuratore, ritualmente chiamato in causa, in quanto finalizzata all'obbiettivo ed imparziale accertamento dell'esistenza dell'obbligo di indennizzo. Pertanto, anche nel caso in cui nessun danno venga riconosciuto al terzo che ha promosso l'azione, l'assicuratore è tenuto a sopportare le spese di lite dell'assicurato, nei limiti stabiliti dal terzo comma dell'art. 1917 cod. civ. Cass. n. 5300/08 n. 2227/77 . Il ricorso deve essere, pertanto, accolto, con conseguente cassazione sul punto della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la questione può essere decisa nel merito, con la condanna della Milano Ass.ni a rimborsare alla Romana Market le spese sopportate nei due gradi del giudizio di merito, nonché nel giudizio di cassazione, così come liquidate nel dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa nel punto di cui in motivazione la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna la Milano Ass.ni a rimborsare alla Romana Market di M.C. & amp C. s.a.s. le spese dell'intero giudizio, che liquida in Euro 3160,00, di cui Euro 160,00 per esborsi, per il primo grado in Euro 2585,00, di cui Euro 85,00 per esborsi, per il grado d'appello in Euro 2700,00, di cui Euro 200,00 per spese, per il giudizio di cassazione, oltre spese generali ed accessori di legge.