Nessun diritto senza prova

L’attore che agisce in confessoria servitutis”, ai sensi dell’art. 1079 c.c., ha l’onere di provare l’esistenza del relativo diritto, presumendosi il fondo, preteso come servente, libero da pesi e limitazioni.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18890, depositata l’8 settembre 2014. Il caso. Con atto di citazione il proprietario della p.m. 1 conveniva in giudizio la convenuta chiedendo l’accertamento della insussistenza del diritto di veduta a carico della stessa, l’accertamento dell’intervenuto acquisto per usucapione del diritto di luce ed aria mediante un’apertura situata in corrispondenza della cantina di esso attore e la condanna della convenuta alla chiusura di finestre a confine col cortile della p.m. 1. La convenuta si costituiva in giudizio contestando la fondatezza di dette domande ed, in via riconvenzionale, chiedeva l’accertamento e la costituzione per destinazione del padre di famiglia o quantomeno per maturata usucapione, del diritto di servitù di veduta esistente sul lato est della p.m. 3 ed a carico della p.m. 1, nonché del diritto di servitù di veduta. Il Tribunale, con sentenza, accertava l’inesistenza di una servitù di veduta a carico della p.m. 1 ed a favore della p.m. 3 di proprietà della convenuta. Quest’ultima, avverso tale sentenza proponeva appello, che veniva respinto. Per la cassazione della sentenza della Corte territoriale proponeva ricorso l’allora convenuta. La confessoria servitutis e l’actio negatoria servitutis. Nell’analizzare il ricorso, la Corte di Cassazione ritiene che il giudice di appello ha correttamente affermato che grava su chi agisce in confessoria servitutis ”, ai sensi dell’art. 1062 c.c., l’onere di provare la sussistenza dei presupposti per la costituzione del diritto di servitù per destinazione del padre di famiglia e, nel caso di specie, che al momento della divisione dell’immobile da parte dell’unico proprietario, le aperture non erano munite di inferriate impeditive dell’affaccio frontale, obliquo e laterale sul fondo asservito. Secondo la giurisprudenza di legittimità, l’attore che agisce in confessoria servitutis ”, ai sensi dell’art. 1079 c.c., ha l’onere di provare l’esistenza del relativo diritto, presumendosi il fondo, preteso come servente, libero da pesi e limitazioni Cass., n. 85277/06, n. 12008/04 . Conseguentemente incombeva sull’attore stesso provare l’assenza di inferriate, quale elemento oggettivo, rivelatore e costitutivo della servitù per destinazione del padre di famiglia. Inoltre, l’ actio negatoria servitutis proposta dall’attore, per la sua diversità ed autonomia rispetto a quella confessoria, non può costituire un’eccezione idonea a paralizzare quest’ultima, avuto riguardo alle reciproche argomentazioni difensive delle parti ed avendo, in particolare, la convenuta fondato la propria domanda proprio sul difetto delle inferriate, in contrapposizione dell’assunto dell’attore che ne lamentava la rimozione. A giudizio della Corte di Cassazione, priva di fondamento è anche la censura relativa al difetto di prova sull’inesistenza delle inferriate, che ha comportato il rigetto della domanda confessoria, posto che l’inferriata apposta ad un’apertura è finalizzata proprio ad evitare l’affaccio sul fondo del vicino e cioè la prospectio ”, senza la quale può configurarsi solo la sussistenza di una luce, ma non di una servitù di veduta Cass., n. 233/11 . Per questi motivi la Corte rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 5 giugno– 8 settembre 2014, n. 18890 Presidente Piccialli– Relatore Nuzzo Svolgimento del processo Con atto di citazione 6.5.2002 M.E. , quale proprietario della p.m.l della p.ed. 17/1 in Pt. 753/11 C.C. gravata da diritto di usufrutto a beneficio di N.A. in F. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Bolzano, F.S. chiedendo a l'accertamento della insussistenza del diritto di venduta a carico della stessa p.m. 1 ed a favore della p.m. 3 p.ed. 17/1 in C.C. Salorno, di proprietà della convenuta b l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione del diritto di luce ed aria mediante un'apertura situata in corrispondenza della cantina di esso attore, in favore della stessa p.m. 1 ed a carico della p.m. 3 c la condanna della convenuta alla chiusura della finestra sul lato est della p.m. 3 a confine col cortile della p.m. 1 nonché alla riapertura della luce nel muro sul lato nord della cantina della p.m. 1. La F. si costituiva in giudizio contestando la fondatezza di dette domande ed, in via riconvenzionale, chiedeva l'accertamento e la costituzione per destinazione del padre di famiglia o quanto meno per maturata usucapione, del diritto di servitù di venduta esistente sul lato est della p.m. 3 ed a carico della p.m. 1, nonché del diritto di servitù di veduta e di sporto relativamente alla tre finestre funzionali alla p.m. 3, poste sul muro prospiciente il cortile della p.m. 1, servitù comprensiva del diritto di mantenere gli oscuri installati sulle finestre stesse l'accertamento del diritto di servitù a mantenere la condotta idrica, i contatori ed il dispositivo di chiusura installati nella cantina dell'attore la condanna dell'attore al ripristino, nell'ampiezza originaria, dell'apertura esistente sul soffitto del locale di proprietà F. , ove era ubicata detta finestra sul lato est della p.m. 3. Integrato il contraddittorio nei confronti della usufruttuaria N.A. in F. , assunte le prove orali ed espletata C.T.U., con sentenza 5.4.2006, il Tribunale accertava l'inesistenza di una servitù di veduta a carico della p.m. 1 ed a favore della p.m. 3 lato nord della stessa p.ed. di proprietà della F. respingeva la domanda riconvenzionale con condanna di quest'ultima a rendere conforme alle prescrizioni dell'art. 901 c.c. l'apertura esistente nel muro sul lato est della p.m. 3 adottava una serie di altre statuizioni riconducibili ad una vertenza originata da lavori di ristrutturazione eseguiti dalla convenuta nel 1990. Avverso tale sentenza la F. proponeva appello cui resisteva il M. , svolgendo appello incidentale condizionato all'accoglimento di quello principale, avverso la statuizione con cui era stata disposta l'eliminazione dell'opera di ampliamento del terrazzo sovrastante il vano delimitato dal muro sul lato est della p.m. 3. Contumace N.A. in F. , con sentenza depositata il 22.3.2008, la Corte di Appello di Trento respingeva l'appello confermando la sentenza di primo grado e condannando la F. al pagamento delle spese del grado. Osservava la Corte di merito, per quanto ancora rileva nel presente giudizio, che l'attore, con la negatoria servitutis, aveva lamentato che la convenuta F. , in occasione dei lavori di ristrutturazione della p.m. 3 eseguiti nel 1990, avesse rimosso le inferriate di cui sarebbero state munite le tre aperture nel muro sul lato nord di detta p.m. 3 a confine col cortile della p.m. 1 di proprietà dell'attore, così dando luogo a vedute dapprima inesistenti, a distanza inferiore a quella legale, come risultante dal materiale fotografico in atti a ragione il primo giudice aveva, quindi, addossato alla F. , attrice in confessoria servitutis , per asserito acquisto della servitù per destinazione del padre di famiglia, l'onere di provare i fatti costitutivi della relativa domanda, ed, in particolare, l'assenza di inferriate impeditive dell'affaccio su fondo asservito, al momento della divisione da parte dell'unico proprietario tra la p.m. 1 e a p.m. 3. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso F.S. formulando quattro motivi. Resiste con controricorso M.E. . Motivi della decisione La ricorrente deduce 1 violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. laddove la Corte di merito aveva erroneamente affermato che l'attore in confessoria aveva provato, come era suo onere, che le tre aperture, aventi le caratteristiche delle vedute, erano ad una distanza dal confine inferiore ad un metro e mezzo e che incombeva sulla convenuta provare che le aperture erano munite d'inferriate, trattandosi di un'eccezione diretta a paralizzare la domanda confessoria la prova di tale eccezione avrebbe dovuto, invece, porsi a carico della controparte, avendo la stessa sostenuto che le tre aperture erano dotate di inferriate. A conclusione della censura si chiede alla Corte se a fronte di una domanda confessoria avente ad oggetto una servitù di veduta, la deduzione da parte del convenuto della precedente esistenza d'inferriate tali da escludere la configurabilità della veduta, costituisca o meno un'eccezione, i cui fatti costitutivi debbono essere provati dal convenuto ai sensi dell'art. 2697, 2 comma, c.c. 2 violazione e falsa applicazione degli artt. 900-901-905 e 906 c.c. ed omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio la Corte di merito aveva ritenuto che il difetto di prova sulla inesistenza delle inferriate comportasse il rigetto della domanda confessoria, senza svolgere alcuna indagine e senza alcuna prova sulle caratteristiche delle inferriate la presenza di oscuri faceva presumere la possibilità quantomeno di affacciarsi sul cortile interno p.m. 1 per poter fissare le imposte agli appositi fermi collocati sul muro esterno. Sul punto è formulato il seguente quesito dica la Suprema Corte se l'impossibilità di affacciarsi sul fondo del vicino escluda in ogni caso l'esistenza di una veduta ai sensi degli artt. 900 e seguenti c.c., ovvero se, in determinate condizioni, la mancanza di tale e piena possibilità, non sia esclusa la configurabilità della veduta, quando attraverso l'apertura sia comunque possibile la completa visuale sul fondo vicino mediante la semplice inspectio e si possa sporgere per praticare l'apertura e la chiusura di oscuri ed infissi all'esterno dell'apertura medesima 3 omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, avendo la Corte territoriale escluso la rilevanza di elementi presuntivi in ordine alla mancanza di inferriate in particolare, la Corte di merito non aveva spiegato le ragioni per cui l'assenza di inferriate, quando i locali erano adibiti a magazzini, valeva a provare tale mancanza anche nel 1948, allorché i locali stessi erano stati destinati ad abitazione tale mutamento di destinazione, unitamente alla circostanza della ubicazione dei locali al primo piano, implicava la necessità delle imposte la presenza di oscuri lasciava, peraltro, presumere la possibilità di sporto , necessario per aprire e chiudere le finestre, operazione che richiedendo un ampio spazio di manovra , era incompatibile con la presenza di inferriate 4 omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio il giudice di appello aveva ritenuto inattendibile il teste N.G. , che solo aveva potuto deporre sullo stato dei luoghi all'epoca 1948 della divisione dell'immobile in questione ed aveva desunto l'esistenza delle inferriate dalle testimonianze di altri testi che avevano fatto riferimento agli anni 60, non considerando che la ritenuta presenza delle inferriate negli anni 60 non valeva a provarne l'esistenza anche all'atto della costituzione della p.m. 3, nel 1948 con motivazione contraddittoria, inoltre, la Corte di appello, pur dando atto che il N. aveva vissuto nei locali in questione sino all'età di sei anni, aveva considerato inattendibile il teste medesimo apparendo inverosimile che una persona possa ricordarsi dell'esistenza o meno di inferriate all'età di tre anni . Il ricorso è infondato. Premesso che i quesiti di diritto, come pure la sintesi del fatto controverso correlato ai lamentati vizi di motivazione, sono stati adeguatamente formulati, va rilevato, quanto al primo motivo, che correttamente il giudice di appello ha affermato che grava su chi agisca in confessoria servitutis , ai sensi dell'art. 1062 c.c., l'onere di provare la sussistenza dei presupposti per la costituzione del diritto di servitù per destinazione del padre di famiglia e, nel caso di specie, che al momento della divisione dell'immobile da parte dell'unico proprietario, le aperture non erano munite di inferriate impeditive dell'affaccio frontale, obliquo e laterale sul fondo asservito. Trattasi di motivazione in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'attore che agisce in confessoria servitutis , ai sensi dell'art. 1079 c.c., ha l'onere di provare l'esistenza del relativo diritto, presumendosi il fondo, preteso come servente, libero da pesi e limitazioni Cass. n. 852772006 n. 12008/2004 . Conseguentemente incombeva all'attore stesso provare l'assenza di inferriate, quale elemento oggettivo, rivelatore e costitutivo della servitù per destinazione del padre di famiglia,in relazione al requisito dell'apparenza e della possibilità di affaccio sul fondo servente, dovendosi, peraltro, ogni apertura la quale non abbia carattere di venduta, in quanto non consenta di affacciarsi e guardare sul fondo altrui, qualificarsi come luce, non comportante, quindi, asservimento di un fondo all'altro. Va aggiunto che l'actio negatoria servitutis proposta dall'attore, per la sua diversità ed autonomia rispetto a quella confessoria, non può costituire un'eccezione idonea a paralizzare quest'ultima, avuto riguardo alle reciproche argomentazioni difensive delle parti ed avendo, in particolare, la convenuta fondato la propria domanda proprio sul difetto delle inferriate, in contrapposizione all'assunto dell'attore che ne lamentava la rimozione. Priva di fondamento è pure la seconda censura, posto che l'inferriata apposta ad un'apertura è finalizzata proprio ad evitare l'affaccio sul fondo del vicino e cioè la prospectio , senza la quale può configurasi solo la sussistenza di una luce, ma non di una servitù di veduta cfr. Cass. n. 233/2011 . Quanto alla terza doglianza è sufficiente rilevare che la presenza di oscuri esterni all'inferriata e, cioè, di battenti oscuranti, oltre ad integrare una questione di fatto che non risulta, fra l'altro, essere stata sollevata in sede di merito, non integrerebbe una circostanza idonea al fine di identificare la natura di luce o di veduta dell'apertura, avendo essi solo la finalità di evitare, nelle ore di maggiore luce, l'irradiamento dell'immobile e, contrariamente all'assunto del ricorrente, non costituisce, pertanto, un elemento inequivoco della possibilità di sporto per l'apertura e chiusura degli oscuri stessi. In ordine alla quarta censura occorre premettere che i vizi di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione non possono consistere nella difformità di apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice di merito rispetto a quello pretesa dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui alla prova è assegnato un valore legale Cass. n. 7394/2010 n. 6064/2008 . Nella specie la censura si risolve in una diversa valutazione delle prove poste a fondamento della decisione impugnata in quanto investe il giudizio di inattendibilità del teste N. , congruamente motivato dalla Corte di merito, laddove, con apprezzamento immune da vizi logici e giuridici, come tale insindacabile nel giudizio di legittimità, ha evidenziato che il teste stesso, nato nel luglio 1945, aveva solo tre anni all'epoca della cessazione dell'appartenenza all'unico proprietario dell'immobile oggetto di causa momento cronologicamente rilevante ai fini della valutazione dei presupposti per la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia e che appariva inverosimile che una persona possa ricordarsi dell'esistenza o meno, di inferriate, all'età di tre anni . La sentenza impugnata ha, inoltre, dato conto che tale testimonianza era contraddetta da altre deposizioni testimoniali attestanti l'esistenza delle inferriate quanto meno nel periodo dal 1961 in poi, oltreché da specifici elementi indiziari assenza del oscuri in una fotografia storica in atti incompatibilità di inferriate ed oscuri , rimasti, fra l'altro, chiusi per lunghi periodi, secondo quanto riferito dalla teste M.E. pregressa destinazione a magazzino dei locali interessati dalle tre aperture, giustificativa, per regioni di tutela, dell'apposizione di inferriate, benché le aperture si affacciassero su fondi del medesimo proprietario . Alla stregua di quanto osservato il ricorso va rigettato. Consegue la condanna della ricorrente al pagamento, nei confronti del controricorrente, delle spese processuali liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento nei confronti del controricorrente, delle spese processuali che si liquidano in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.