La moto scivola su una macchia d’olio: la causa contro il Comune è un’altra storia

La controversia, introdotta dal conducente di un veicolo circolante su una strada pubblica, che adduce di aver sofferto un danno alla persona a causa di un sinistro provocato dalle condizioni della strada, contro il Comune, proprietario della strada, esula dalle controversie disciplinate dall’art. 7, comma 2, c.p.c. risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti . Se compresa nel limite previsto dall’art. 7, comma 1, c.p.c. rientra per competenza per valore del gdp, altrimenti in quella del tribunale.

Lo stabilisce la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 18813, depositata il 5 settembre 2014. Il caso. Il gdp di Torre Annunziata declinava la propria competenza a favore del tribunale della stessa città in una causa di risarcimento del valore di € 1.033, 00, promossa da una donna contro il Comune, per i danni causati da un incidente stradale, provocato, a suo giudizio, da una macchia d’olio non indicata da alcuna segnaletica. Il gdp aveva dichiarato la sua incompetenza sull’assunto che la lesione all’integrità psico-fisica dell’essere umano non può essere qualificata bene mobile. Il tribunale sollevava conflitto di competenza , considerando che il gdp, ai sensi dell’art. 7 c.p.c., è competente per valore sulle cause relative a beni mobili di valore non superiore a € 5.000 per il tribunale, nella nozione di bene mobile deve essere ricompresa anche la somma di denaro richiesta a titolo di risarcimento danni in quanto contenuta nel limite. Da ciò derivava la competenza del gdp. Il danno è stato causato dalla strada pubblica. La Corte di Cassazione escludeva la riconducibilità della controversia all’art. 7, comma 2, c.p.c., che disciplina il danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti. Nel caso di specie, si discuteva di un danno sofferto a causa delle condizioni della pubblica strada e la cui causa efficiente non era stata la circolazione del veicolo condotto. La circolazione, infatti, aveva rappresentato solo la particolare modalità di uso della strada, in conseguenza della quale si era verificato il danno. Perciò, gli Ermellini affermavano che la controversia, introdotta dal conducente di un veicolo circolante su una strada pubblica, che adduce di aver sofferto un danno alla persona a causa di un sinistro provocato dalle condizioni della strada, contro il Comune, proprietario della strada, esula dalle controversie disciplinate dall’art. 7, comma 2, c.p.c. risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti . Se compresa nel limite previsto dall’art. 7, comma 1, c.p.c. rientra per competenza per valore del gdp, altrimenti in quella del tribunale. Questioni diverse conducono all’inammissibilità. Tuttavia, la Corte di Cassazione continuava stabilendo che l’esperimento del regolamento di competenza d’ufficio postula che, emessa dal giudice adito per un determinato processo una pronuncia dichiarativa dell’incompetenza per materia o per territorio inderogabile, e riassunta la causa davanti al giudice ritenuto competente, quest’ultimo si ritenga a sua volta incompetente sotto gli stessi profili e sostenga quindi che la competenza per ragioni di materia o di territorio inderogabile spetta al primo o ad altro giudice. Perciò, il conflitto di competenza è inammissibile quando il secondo giudice, indicato come competente per materia dal primo giudice e davanti al quale la causa è stata riassunta, nell’escludere di essere munito di competenza per materia, sostiene che la competenza spetti ad altro giudice per ragioni di valore, dovendo ritenersi preclusa ogni questione relativa a tale profilo. Per questi motivi, la Corte di Cassazione dichiarava inammissibile l’istanza di regolamento di competenza.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 12 giugno – 5 settembre 2014, n. 18813 Presidente Vivaldi – Relatore Frasca Fatto e diritto Ritenuto quanto segue p.1. Con ordinanza del 7 giugno 2013 il Tribunale di Torre Annunziata ha sollevato conflitto di competenza ai sensi dell'art. 45 c.p.c. sulla controversia di cui è stato investito in riassunzione, dopo declinatoria di competenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata, riguardo al giudizio introdotto nel novembre del 2012 da O.P. contro il Comune di Torre Annunziata per ottenere il risarcimento dei danni nel limite di Euro 1.033,00 a suo dire sofferti alla persona, in conseguenza della caduta sofferta per la presenza di una macchia d'olio sulla sede stradale, non evidenziata da alcun tipo di segnaletica, mentre percorreva con un motociclo la via omissis nel detto comune. p.2. Il Giudice di Pace aveva dichiarato la propria incompetenza per materia sull'assunto che la lesione all'integrità psico-fisica dell'essere umano non può essere qualificata bene mobile . p.3. Il Tribunale, sulla premessa che ai sensi dell'art. 7 primo comma c.p.c. il giudice di pace è competente per valore sulle cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila Euro, se non sono di competenza di altro giudice, ha ritenuto che nella nozione di bene mobile deve ricomprendersi anche la somma di danaro richiesta a titolo di risarcimento del danno in quanto contenuta nel detto limite e su tale assunto ha escluso la propria competenza per materia ed elevato per tale ragione il conflitto. p.4. Nessuna delle parti ha svolto attività difensiva. p.5. Prestandosi il ricorso ad essere deciso con il procedimento di cui all'art. 380-ter c.p.c., è stata fatta richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue conclusioni ed all’esito del loro deposito è stata fissata l’adunanza della Corte. Considerato quanto segue p.1. Nelle sue conclusioni il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice di Pace di Torre del greco sull'assunto che la controversia sarebbe riconducibile alla nozione delle cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti”, di cui al secondo comma dell'art. 7 c.p.c., e che nella specie tale competenza, che sarebbe per materia con limite di valore, opererebbe anche quando il danno lamentato sia quello della integrità psico-fisica. In tal modo, il Pubblico Ministero ha evocato una soggezione della controversia ad una regola di competenza per materia, dato che il limite del valore non è contestato. Viceversa, la prospettazione del Tribunale è stata nel senso che non sussistesse una propria competenza per materia, come divisato dal Giudice di Pace, bensì una regola di competenza per valore, quella generale del primo comma dell'art. 7 c.p.c p.2. La prospettazione del Tribunale in ordine alla regola alla quale è soggetta la controversia è corretta, mentre non lo è quella indicata dal Pubblico Ministero. Tuttavia, l'istanza di regolamento di competenza appare proposta al di fuori dei presupposti richiesti dall'art. 45 c.p.c. e pertanto dev'essere dichiarata inammissibile. Queste le ragioni. p.2.1. L'art. 7, secondo comma, è del tutto inidoneo a ricomprendere la controversia, in quanto la fattispecie di competenza da esso prevista concerne il danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti”, mentre nel caso di specie si discute di un danno sofferto a causa delle condizioni della pubblica strada e la sua causa efficiente non è stata la circolazione del motoveicolo condotto. Essa è stata solo l'occasione in relazione alla quale la conducente ha sofferto il danno imputato alle condizioni della strada. La circolazione a bordo del motoveicolo ha rappresentato solo la particolare modalità di uso della strada in conseguenza della quale si è verificato il danno. La controversia, esclusa la riconducibilità al secondo comma dell'art. 7 c.p.c., avendo ad oggetto la richiesta di condanna al pagamento di una somma di danaro, quale equivalente del danno alla persona dall'attrice nella sua prospettazione, è soggetta soltanto ad una regola di competenza per valore e, in ragione dell'ammontare della somma richiesta rientrava a norma dell'art. 14 c.p.c. fra quelle riconducibili al primo comma dell'art. 7 c.p.c., come aveva esattamente ipotizzato il Tribunale. D'altro canto, lo stesso Giudice di Pace, come si evince dal suo provvedimento presente nel fascicolo di parte della O. , presente nel fascicolo d'ufficio del Tribunale, aveva giustamente escluso - lo si nota per completezza - che la controversia fosse riconducibile al secondo comma del citato art. 7. In proposito il principio di diritto che viene in rilievo è il seguente La controversia che il conducente di un veicolo circolante su una strada pubblica, adducendo di avere sofferto danno alla persona a causa di un sinistro occorsogli a causa delle condizioni della strada, introduce contro il Comune proprietario della strada per ottenere il risarcimento del danno, esula dalle controversie di cui al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti, cui allude l'art. 7, secondo comma, c.p.c. e, se compresa - a norma dell'art. 14 c.p.c. - nel limite di cui al primo comma della stessa norma, rientra nella competenza per valore del giudice di pace ed altrimenti, sempre per ragioni di valore, in quella del tribunale”. p.2.2. Raggiunte queste conclusioni, si palesa l'inammissibilità dell'istanza di regolamento di competenza, in quanto essa è stata proposta non già a tutela di una regola di competenza per materia esistente sulla controversia, bensì soltanto a tutela di una regola di competenza per valore, sebbene in ragione dell'esclusione della regola di competenza per materia del tutto inesattamente ravvisata dal giudice di pace. Il principio di diritto che viene in rilievo è il seguente Ai sensi dell'art. 45 cod. proc. civ., l'esperimento del regolamento di competenza d'ufficio postula che, emessa dal giudice adito per un determinato processo una pronuncia dichiarativa della incompetenza per materia o per territorio inderogabile e riassunta la causa davanti al giudice ritenuto competente, quest'ultimo si ritenga a sua volta incompetente sotto gli stessi profili e sostenga quindi che la competenza per ragioni di materia o di territorio inderogabile spetta al primo ovvero ad un terzo giudice, con la conseguenza che deve essere dichiarato inammissibile il conflitto di competenza qualora il secondo giudice, indicato come competente per materia dal primo giudice e davanti al quale la causa è stata riassunta, nell'escludere di essere munito di competenza per materia, sostenga che la competenza spetti ad altro giudice per ragioni di valore, dovendo ritenersi ogni questione relativa a questo ultimo profilo preclusa” Cass. ord. n. 19792 del 2008 in senso conforme. Cass. ord. n. 6464 del 2011 e ord. n. 13364 del 2012 . Principio la cui validità è stata ribadita da Cass. sez. un. n. 21582 del 2011 e, da ultimo, da Cass. ord. n. 3538 del 2014. L'istanza di regolamento di competenza d'ufficio è, dunque, dichiarata inammissibile ed il giudizio dovrà rimanere radicato dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Distaccata di Torre del Greco, salvo che al momento della riassunzione quest'ultima non sia più operativa, nel qual caso la controversia sarà trattata davanti alla sede centrale. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile l'istanza di regolamento di competenza d'ufficio.