La Cassazione sana la carenza di rappresentanza

Per presentare ricorso è necessario che il Presidente di un Consorzio ottenga previamente la specifica autorizzazione all’azione giudiziale da parte dell’organo deliberativo dello stesso Consorzio.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria n. 17480, depositata il 31 luglio 2014. Il caso. Un consorzio proponeva appello avverso la sentenza con la quale il Tribunale di primo grado aveva disatteso la sua domanda di risarcimento danni proposta contro un’Associazione culturale, ritenendo il difetto di legittimazione processuale del Presidente del Consorzio in quanto carente di potere. L’appellante deduceva che per clausola statutaria il Presidente rappresentava il Consorzio in tutti i giudizi e chiedeva l’accoglimento della domanda. La Corte territoriale, con sentenza, rigettava l’appello, osservando che il Presidente non avesse poteri di amministrazione né ordinaria né straordinaria e pertanto avrebbe dovuto essere autorizzato all’azione giudiziale. Avverso tale ultima pronuncia il Consorzio proponeva ricorso in Cassazione. Potere rappresentativo ma non deliberativo. Il Presidente del Consorzio che ha proposto ricorso aveva per statuto il potere rappresentativo, ma non il potere deliberativo in ordine alle liti. Pertanto, per proporre ricorso occorreva una specifica autorizzazione da parte dell’organo deliberativo del Consorzio, nella specie mancante, in quanto l’autorizzazione di cui alla richiamata delibera era generica, trattandosi per di più di delibera addirittura anteriore alla sentenza impugnata. Difetto di rappresentanza. La Corte di Cassazione, riportandosi ad un suo precedente giurisprudenziale Cass., SU, n. 9217/10 , afferma che ai sensi l’art. 182, comma 2, c.p.c., il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione può” assegnare un termine per la regolarizzazione della costituzione in giudizio, da interpretarsi nel senso che deve” promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti ex tunc , senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rinvia a nuovo ruolo, assegnando al ricorrente termine perentorio di 60 giorni per il deposito della deliberazione del Consorzio di autorizzazione al ricorso per cassazione.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza interlocutoria 28 maggio – 31 luglio 2014, n. 17480 Presidente Piccialli– Relatore Proto Osserva in fatto Il Consorzio di Marsia proponeva appello avverso la sentenza in data 3/10/2003 con la quale il Tribunale di Roma aveva disatteso la sua domanda di risarcimento danni proposta contro l'Associazione culturale Marsiaverde, ritenendo il difetto di legittimazione processuale del Presidente del Consorzio in quanto carente di potere. L'appellante deduceva che per clausola statutaria il Presidente rappresentava il Consorzio in tutti i giudizi e chiedeva l'accoglimento della domanda l'appellata Associazione culturale Marsiaverde chiedeva il rigetto dell'appello e con appello incidentale riproponeva tutte le eccezioni e difese anche sul merito già proposte in primo grado. La Corte di Appello di Roma con sentenza del 17/3/2008 rigettava l'appello osservando che il Presidente del Consorzio che aveva agito in giudizio, pur avendo la rappresentanza dell'ente non aveva poteri di amministrazione né ordinaria né straordinaria e pertanto il rappresentante aveva la necessità di essere autorizzato all'azione giudiziale o doveva ottenere una ratifica dall'organo deliberativo al quale competeva il potere di esprimere la volontà di agire in giudizio, ma non risultava né autorizzazione né ratifica. Il Consorzio di Marsia ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo. L'associazione culturale Marsiaverde ha resistito con controricorso eccependo preliminarmente che il soggetto, qualificatosi Presidente e rappresentante pro tempore del Consorzio di Marsia che ha proposto ricorso e che ha conferito la procura speciale, non è il rappresentante del Consorzio in quanto ne è stata pronunciata la decadenza con sentenza del tribunale di Roma del 12/9/2008 per mancanza della qualità di consorziato. Osserva in diritto Il ricorso per Cassazione è stato proposto da S.F. nella qualità di legale rappresentante pro tempore e Presidente del Consorzio di Marsia. Il ricorrente ha prodotto delibera del Consiglio di amministrazione del Consorzio di Marsia del 31/10/2003 con il quale è stato confermato al Presidente il potere di agire e resistere in tutti i giudizi civili e amministrativi che interessano il Consorzio e nello stesso tempo egli è stato autorizzato ad agire e resistere in ogni giudizio. Il Presidente del Consorzio che ha proposto ricorso aveva per statuto il potere rappresentativo, ma non il potere deliberativo in ordine alle liti. Pertanto per proporre ricorso occorreva una specifica autorizzazione da parte dell'organo deliberativo del Consorzio, nella specie mancante in quanto l'autorizzazione di cui alla richiamata delibera era generica non richiamando questo specifico giudizio di Cassazione, né potendolo richiamare, trattandosi di delibera addirittura anteriore alla sentenza impugnata. Questa Corte a S.U. ha affermato che l'art. 182, secondo comma, cod. proc. civ. nel testo applicabile ratione temporis , anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 69 del 2009 , secondo cui il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione può assegnare un termine per la regolarizzazione della costituzione in giudizio, dev'essere interpretato, anche alla luce della modifica apportata dall'art. 46, comma secondo, della legge n. 69 del 2009, nel senso che il giudice deve promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio e indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti ex tunc , senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali Cass. S.U. 19/4/2010 n. 9217 . In applicazione di questi principi deve essere assegnato al ricorrente termine perentorio di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza per la regolarizzazione mediante il deposito della deliberazione del Consorzio Marsia di autorizzazione al ricorso o ratifica del proposto ricorso per cassazione. P.Q.M. La Corte rinvia a nuovo ruolo assegnando al ricorrente, ai sensi dell'art. 182 c.p.c, termine perentorio di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito della deliberazione del Consorzio Marsia di autorizzazione al ricorso o ratifica del proposto ricorso per cassazione. Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.