Procedura esecutiva dai tempi biblici: il tempo per lamentarsi scatta dalla “sbianchettatura”

Il provvedimento di cancellazione della trascrizione deve essere emesso ogni qualvolta venga dichiarata l’estinzione della procedura esecutiva, solo l’ordine di cancellazione, una volta che lo stesso non sia stato adottato contestualmente alla statuizione di estinzione della procedura, comporta la definitività della procedura. Perciò, ove la questione rilevi ai fini della tempestività della domanda di equa riparazione per l’irragionevole durata della procedura esecutiva, bisogna guardare al momento in cui la pronuncia di estinzione sia stata corredata del necessario ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 17210, depositata il 29 luglio 2014. Il caso. Dei soggetti privati chiedevano la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento dei danni non patrimoniali derivanti dall’irragionevole durata di un processo esecutivo immobiliare dal 1996 al 2012 . La Corte d’appello di Salerno riteneva il ricorso tardivo, per cui inammissibile la procedura veniva dichiarata estinta il 2/12/2011, mentre la domanda era stata proposta il 24/8/2012, oltre il termine semestrale stabilito dall’art. 4 l. n. 89/2001 . In più, considerava privi di legittimazione attiva alcuni attori, che si erano dichiarati eredi di una parte originaria nel primo procedimento, ma senza averlo provato. I privati ricorrevano in Cassazione, contestando l’erroneità della statuizione di inammissibilità della domanda di equa riparazione per tardività. Cancellazione della trascrizione. Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione ricordava che, ai sensi dell’art. 631 c.p.c., se nel corso di un processo esecutivo nessuna delle parti si presenta in udienza, fatta eccezione per quella in cui ha luogo la vendita, il giudice dell’esecuzione fissa un’udienza successiva di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti e, se nessuna delle parti si presenta alla nuova udienza, il giudice dichiara l’estinzione del processo esecutivo. L’art. 632 c.p.c., inoltre, stabilisce che con l’ordinanza che pronuncia l’estinzione è disposta sempre la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione aveva pronunciato l’estinzione della procedura esecutiva con ordinanza depositata il 14/12/2011 per mancata comparizione delle parti ed ebbe a riservare l’ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento alla decorrenza del termine per il reclamo. Con un provvedimento del 17/2/2012, depositato 10 giorni dopo, il giudice ordinava la cancellazione della trascrizione del pignoramento eseguita nel 1996 . E’ l’ordine di cancellazione il punto di partenza. Per i giudici di legittimità, posto che il provvedimento di cancellazione della trascrizione deve essere emesso ogni qualvolta venga dichiarata l’estinzione della procedura esecutiva, solo l’ordine di cancellazione, una volta che lo stesso non sia stato adottato contestualmente alla statuizione di estinzione della procedura, comporta la definitività della procedura. Perciò, ove la questione rilevi ai fini della tempestività della domanda di equa riparazione per l’irragionevole durata della procedura esecutiva, bisogna guardare al momento in cui la pronuncia di estinzione sia stata corredata del necessario ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento. Il fatto che il giudice ebbe a riservare l’adozione dell’ordine di cancellazione comportava che la procedura non fosse ancora esaurita infatti, l’ordine di cancellazione, per quanto costituente un effetto della dichiarazione di estinzione, necessita pur sempre di una positiva espressione di potestà giurisdizionale, non esaurita, quindi, con la dichiarazione di estinzione della procedura. Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione accoglieva il primo motivo di ricorso. Legittimazione attiva. I presunti eredi contestavano anche la ritenuta carenza di legittimazione attiva. Per la Cassazione, il giudice è tenuto, secondo l’art. 182 c.p.c., a verificare d’ufficio la regolarità della costituzione delle parti, per cui rientra nel suo potere rilevare, di propria iniziativa, il difetto di legittimazione attiva o passiva, trattandosi di un profilo d’indagine che attiene alla regolare instaurazione del contraddittorio. Se il giudice rileva un difetto di legittimazione, deve promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio e indipendentemente dalle cause di tale difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti ex tunc , senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali. Invece, nel caso di specie, non era emerso dal provvedimento che la questione del difetto di legittimazione attiva fosse stata rilevata dalla Corte d’appello, con l’assegnazione di un termine per consentire le integrazioni necessarie. Anche tale motivo di ricorso, perciò, veniva accolto.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, sentenza 11 aprile – 29 luglio 2014, n. 17210 Presidente/Relatore Petitti Fatto e diritto Ritenuto che, con ricorso depositato in data 24 agosto 2012 presso la Corte d'appello di Salerno, A.G. , +Altri chiedevano la condanna del Ministero della giustizia al pagamento dei danni non patrimoniali derivanti dalla irragionevole durata del processo esecutivo immobiliare, iniziato nel 1996 e conclusosi nel 2012 che l'adita Corte d'appello dichiarava il ricorso inammissibile in quanto tardivo, sul rilievo che la procedura esecutiva era stata dichiarata estinta con ordinanza resa all'udienza del 2 dicembre 2011, avverso la quale sarebbe stato proponibile reclamo entro il termine di venti giorni dall'udienza, sicché il termine semestrale di cui all'art. 4 della legge n. 89 del 2001, alla data di proposizione della domanda 24 agosto 2012 , era ormai spirato che, inoltre, quanto alla posizione di N.F. , N.E. , N.C. , quali eredi di Ni.En. , la Corte d'appello rilevava la mancanza della prova della dedotta qualità di eredi che per la cassazione di questo decreto i ricorrenti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso dinnanzi a questa Corte sulla base di due motivi, illustrati da successiva memoria che l'intimato Ministero ha resistito con controricorso Considerato che va innanzitutto disattesa l'eccezione preliminare con la quale il Ministero resistente sostiene l'inammissibilità del ricorso, in quanto del tutto privo di censure di legittimità, atteso che dalla esposizione contenuta nel ricorso dopo la ricostruzione delle vicende in fatto e del decreto impugnato, sono chiaramente enucleabili le ragioni per le quali i ricorrenti sollecitano la cassazione del decreto impugnato, sostenendone la illegittimità perché adottato avendo riguardo alla data della ordinanza di estinzione, in assenza, peraltro, di prova in ordine al momento della sua comunicazione e quindi alla decorrenza del termine di venti giorni per il reclamo, e non alla data della successiva ordinanza con cui è stata disposta la cancellazione della trascrizione del pignoramento immobiliare che, inoltre, i ricorrenti censurano le argomentazioni contenute nel decreto impugnato quanto alla posizione di N.F. , N.E. , N.C. , quali eredi di Ni.En. , rilevando che sul punto, in assenza di costituzione del Ministero, non era stata svolta alcuna contestazione, e che comunque la Corte d'appello avrebbe dovuto consentire la produzione della prova della qualità di erede ritenuta mancante che il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia la erroneità della statuizione di inammissibilità della domanda di equa riparazione per tardività, è fondato che, ai sensi dell'art. 631 cod. proc. civ., se nel corso del processo esecutivo nessuna delle parti si presenta all'udienza, fatta eccezione per quella in cui ha luogo la vendita, il giudice dell'esecuzione fissa una udienza successiva di cui il cancelliere da comunicazione alle parti primo comma e, se nessuna delle parti si presenta alla nuova udienza, il giudice dichiara con ordinanza l'estinzione del processo esecutivo secondo comma che il successivo art. 632 cod. proc. civ. dispone, al primo comma, che con l'ordinanza che pronuncia l'estinzione è disposta sempre la cancellazione della trascrizione del pignoramento che, nel caso di specie, dall'esame degli atti consentito in considerazione della natura del vizio denunciato, emerge che il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Paola, nel pronunciare con ordinanza depositata in data 14 dicembre 2011, l'estinzione della procedura esecutiva per mancata comparizione delle parti, ebbe a riservare l'ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento alla decorrenza del termine per il reclamo che, con successivo provvedimento in data 17 febbraio 2012, depositato il 27 febbraio 2012, il medesimo Giudice, ad integrazione del provvedimento di estinzione, ha ordinato la cancellazione della trascrizione del pignoramento, eseguita il 12 luglio 1996 che, dunque, posto che il provvedimento di cancellazione della trascrizione deve essere dal giudice dell'esecuzione emesso ogni qualvolta dichiari l'estinzione della procedura esecutiva, deve ritenersi che solo l'ordine di cancellazione, una volta che lo stesso non sia stato adottato contestualmente alla statuizione di estinzione della procedura, comporti la definitività della procedura stessa, nel senso che, ove la questione rilevi ai fini della valutazione della tempestività della domanda di equa riparazione per la irragionevole durata della procedura esecutiva, deve aversi riguardo al momento in cui la pronuncia di estinzione sia stata corredata del necessario ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento che, del resto, nel caso di specie, come si è rilevato, il Giudice dell'esecuzione ebbe a riservare l'adozione dell'ordine di cancellazione, con il che legittimamente lasciando supporre che la procedura stessa non fosse stata esaurita, dovendo il detto giudice ancora adottare l'ordine di cancellazione che, per quanto costituente un effetto della dichiarazione di estinzione, necessita pur sempre di una positiva espressione di potestà giurisdizionale, evidentemente non esaurita con la mera dichiarazione di estinzione della procedura che, dunque, il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto che quanto alla carenza di legittimazione attiva di N.F. , N.E. , N.C. , quali eredi di Ni.En. , rilevata dalla Corte d'appello per la mancata prova della qualità di erede, deve osservarsi che, essendo il giudice tenuto, ai sensi dell'art. 182 cod. proc. civ., a verificare d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti, rientra nel suo potere rilevare di propria iniziativa, anche in sede impugnatoria, e salvo il limite dell'eventuale formazione del giudicato interno, il difetto di legittimazione attiva o passiva, siccome trattasi di profilo d'indagine che attiene alla regolare instaurazione del contraddittorio Cass. n. 5515 del 2006 che, tuttavia, ove il giudice rilevi un difetto di legittimazione, opera il principio per cui l'art. 182, secondo comma, cod. proc. civ. nel testo applicabile ratione temporis , anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 69 del 2009 , secondo cui il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione può assegnare un termine per la regolarizzazione della costituzione in giudizio, dev'essere interpretato, anche alla luce della modifica apportata dall'art. 46, comma secondo, della legge n. 69 del 2009, nel senso che il giudice deve promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio e indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti ex tunc, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali” Cass., S.U., n. 9217 del 2010 che, dunque, anche il secondo motivo di ricorso va accolto, atteso che dal provvedimento impugnato non emerge che la questione del difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti prima menzionati, per difetto di prova della qualità di eredi peraltro in un procedimento in cui l'amministrazione non si era costituita e non aveva quindi svolto alcuna contestazione al riguardo , sia stata dalla Corte d'appello rilevata e che sia stato dato un termine al fine di consentire le integrazioni necessarie che l'accoglimento del ricorso comporta la cassazione del decreto impugnato, con rinvio per nuovo esame della domanda di equa riparazione alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione che al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione.