Pregiudizialità nella successione internazionale: la decisione sulla sospensione del procedimento spetta al collegio

Qualora il giudizio sia riservato alla competenza del giudice collegiale, ai sensi dell’art. 50- bis c.p.c., il provvedimento di sospensione deve essere adottato dal collegio, ossia dal giudice chiamato a decidere la causa pregiudicata, e non dal giudice istruttore.

Lo afferma la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 16805, depositata il 24 luglio 2014. Pregiudizialità nella successione internazionale e sospensione. Con la sentenza in commento la Corte si pronuncia su una interessante questione successoria connotata da elementi di estraneità, in quanto riguardante un cittadino italiano da tempo residente in Messico ed ivi sposato in seconde nozze con una cittadina messicana, nominata erede ed esecutrice testamentaria con testamento redatto secondo la legge messicana. Il figlio di primo letto del de cuius , nella pendenza del giudizio per l’attuazione delle disposizioni testamentarie dinnanzi al giudice messicano, propone giudizio dinnanzi al giudice italiano lamentando la lesione della propria quota di legittima. Contemporaneamente il figlio del de cuius avvia un’altra causa in Messico, volta a far valere la nullità del testamento redatto dal padre. In conseguenza di tale ultimo e decisivo evento, il giudice istruttore del procedimento incardinato in Italia sospende, ai sensi dell’art. 7 comma 3 e art. 66 l. n. 218/ 1995, il procedimento. Tale ultimo provvedimento viene impugnato con ricorso per regolamento di competenza da parte del figlio del de cuius , il quale lamentava che detto provvedimento doveva essere emesso dal collegio e non dal giudice istruttore. Pregiudizialità nel giudizio di lesione della legittima e discrezionalità del giudice. Prima di occuparsi del tema specifico su cui la Corte è stata chiamata a pronunciarsi, vale a dire la competenza ad emanare il provvedimento di sospensione del procedimento per pregiudizialità internazionale ai sensi dell’art. 7, comma 3 e art. 66 l. n. 218/1995, sembra opportuno spendere qualche parola circa la pregiudizialità rilevante e la discrezionalità che viene riconosciuta ai giudici nell’emanare il suddetto provvedimento. Ricorda infatti la Corte nella pronuncia in commento che il provvedimento di sospensione del procedimento per pregiudizialità internazionale è e resta un provvedimento discrezionale, sindacabile con ricorso di competenza Cass., n. 23977/2010 . Orbene nel caso di specie deve senz’altro rilevarsi che la necessità di emanare il suddetto provvedimento di sospensione è in re ipsa , atteso che la parte attrice per lesione di legittima ha azionato una differente procedura presso la giurisdizione estera con cui si fa valere una questione pregiudiziale a quella oggetto di giudizio dinnanzi al giudice italiano. È infatti evidente che il giudizio di nullità del testamento sia pregiudiziale rispetto alla domanda del legittimario volta a tutelare i suoi diritti di riserva lesi dal testamento, atteso che nell’eventualità in cui il testamento è invalido, verrebbe meno la lesione della quota di riserva, aprendosi la successione legittima. La competenza ad emanare il provvedimento di sospensione. Dopo questa breve digressione, è possibile tornare al tema oggetto della decisione in esame in relazione al quale la Corte, riprendendo alcuni precedenti sul punto, accoglie il ricorso, affermando che qualora il giudizio sia riservato alla competenza del giudice collegiale, ai sensi dell’art. 50- bis c.p.c., il provvedimento di sospensione deve essere adottato dal collegio, ossia dal giudice chiamato a decidere la causa pregiudicata, e non dal giudice istruttore da ultimo Cass., n. 13578/2006 . Ciò non toglie, in base alle considerazioni dinnanzi poste, la necessità che nel caso di specie venga disposta la sospensione del procedimento una volta riassunta la controversia dinnanzi al giudice di merito, atteso che la controversia sulla validità del testamento è senz’altro pregiudiziale alla controversia sulla lesione di legittima mediante disposizioni testamentarie.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 25 giugno – 24 luglio 2014, n. 16805 Presidente Petitti – Relatore Giusti Fatto e diritto Ritenuto che O.M. ha proposto, dinanzi al Tribunale di Roma, azione di accertamento della propria qualità di erede legittimario per la quota di riserva pari alla metà dell'asse ereditario in morte del di lui padre O.U. nonché domande di riduzione delle donazioni indirette compiute dal de cuius in favore della moglie G.V.I. , sposata in seconde nozze che si è costituita la convenuta G.V.I. , che ha chiesto preliminarmente l'accertamento della pregiudizialità di un procedimento di volontaria giurisdizione da lei stessa avviato in Messico, avente ad oggetto il riconoscimento della nomina di esecutore testamentario e della designazione di erede, con conseguente sospensione del processo italiano ai sensi dell'art. 7, comma 3, e 66 della legge 31 marzo 1995, n. 218 Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato che all'udienza del 27 giugno 2013 la convenuta chiedeva anche la sospensione del processo, invocando la pendenza in Messico del giudizio di nullità testamentaria che l'attore aveva introdotto in data 11 aprile 2013 nell'ambito del procedimento da lei promosso in Messico che con ordinanza emessa l'8 luglio 2013 il giudice istruttore del Tribunale di Roma ha disposto la sospensione del processo dinanzi a lui pendente a norma dell'art. 7, comma 3, della legge n. 218 del 1995, sul rilievo che la vocazione legale o testamentaria dipende dalla definizione del giudizio impugnatorio che lo stesso attore ha promosso dinanzi al Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco - Mexico con atto dell'11 aprile 2013 che per la cassazione dell'ordinanza di sospensione l'Onorato ha proposto ricorso per regolamento di competenza, con atto notificato il 23 settembre 2013, sulla base di due motivi che l'intimata ha resistito, depositando memoria che il pubblico ministero ha concluso per iscritto, ai sensi dell'art. 380 ter cod. proc. civ., chiedendo che la Corte dichiari la nullità dell'ordinanza impugnata che le conclusioni scritte del pubblico ministero ed il decreto del presidente di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio sono stati notificati alle parti. Considerato che, preliminarmente, la natura facoltativa, ai sensi del comma 3 dell'art. 7 della legge n. 218 del 1995, della sospensione del processo disposta per pregiudizialità della causa straniera non preclude l'impugnazione della relativa ordinanza con ricorso per regolamento di competenza cfr. Cass., Sez. VI-1, 25 novembre 2010, n. 23977 che, poiché il giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Roma è riservato al giudizio in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 50-Jbis, n. 6 , cod. proc. civ., trattandosi di causa ereditaria di riduzione per lesione di legittima, il provvedimento di sospensione doveva essere adottato dal collegio, ossia dal giudice chiamato a decidere la causa pregiudicata, e non dal giudice istruttore Cass., Sez. II, 5 maggio 2003, n. 6835 Cass., Sez. I, 23 novembre 2004, n. 22102 Cass., Sez. I, 12 giugno 2006, n. 13578 che, pertanto, l'ordinanza di sospensione emessa dal giudice istruttore deve essere annullata, condividendosi le conclusioni scritte del pubblico ministero che le parti vanno rimesse al Tribunale di Roma, previa riassunzione nel termine di legge che il giudice del merito provvederà anche sulle spese del regolamento di competenza. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, annulla l'ordinanza impugnata e rimette le parti, previa riassunzione nel termine di legge, dinanzi al Tribunale di Roma, anche per le spese del regolamento di competenza.