Raggiunto l’accordo, meglio metterlo nero su bianco

Anche in seguito alle disposizioni dell’art. 45 d.l. n. 90/2014, che ha cancellato l’obbligo per le parti intervenute nel processo di sottoscrivere le loro dichiarazioni raccolte nel verbale di udienza, la sottoscrizione rimane necessaria qualora si debba raccogliere tra di loro un accordo di natura transattiva o conciliativa.

Si è espresso così il Tribunale di Milano nel decreto del 15 luglio 2014. Il caso. I difensori dei due coniugi in una causa di separazione annunciano al Tribunale di aver raggiunto un accordo, chiedendo come conseguenza la trasformazione del rito in consensuale. Le parti, presenti personalmente in udienza, dichiarano di accettare le condizioni previste. Intervento normativo. I giudici rilevano l’introduzione di una nuova disciplina normativa infatti, l’art. 45 d.l. n. 90/2014 c.d. decreto Semplificazione” ha cancellato dalla disciplina processuale degli artt. 126 contenuto del processo verbale e 207 processo verbale di assunzione c.p.c. l’obbligo per le parti intervenute di sottoscrivere le loro dichiarazioni raccolte nel verbale di udienza. Ciò vale, anche se queste sono state acquisite in sede di escussione testimoniale. Serve ancora una firma delle parti. Tuttavia, la sottoscrizione rimane obbligatoria qualora si debba raccogliere un accordo delle parti di natura transattiva o conciliativa come avvenuto nel caso di specie . Questa situazione è stata disciplinata da una circolare del Ministero della Giustizia del 27 giugno 2014, secondo cui in tali casi il giudice provvederà a stampare su carta il verbale in modo da consentirne alle parti la sottoscrizione . Perciò, disponendo la trasformazione del rito, il Tribunale ha richiesto la sottoscrizione delle parti su una versione cartacea del verbale di udienza.

Tribunale di Milano, sez. IX Civile, decreto 15 luglio 2014 Presidente Buffone Il Presidente dà atto che le parti entrano in udienza insieme, unitamente ai rispettivi Avvocati. I difensori fanno presente che le parti hanno raggiunto un accordo e quindi chiedono la conversione del rito in consensuale le condizioni sono quelle oggi allegate in udienza in formato cartaceo Sono presenti le parti personalmente e dichiarano di accettare le condizioni Il Presidente f.f. osserva L’art. 45 Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 ha rimosso, dagli artt. 126 e 207 c.p.c., l’obbligo delle parti intervenute nel processo di sottoscrivere” le loro dichiarazioni raccolte nel verbale di udienza, anche se acquisite in sede di escussione testimoniale. L’esonero della sottoscrizione, tuttavia, non opera là dove si tratti di raccogliere un accordo” delle parti che abbia natura transattiva es. nel verbale ex art. 185 c.p.c. v., correttamente, sul punto, Min. Giustizia, cricomma 27 giugno 2014 o, come nel caso, conciliativa. In questi casi il giudice provvederà a stampare su carta il verbale in modo da consentirne alle parti la sottoscrizione v. circolare succitata che offre una metodologia applicabile anche in questo caso . P.Q.M. Dispone acquisirsi la sottoscrizione delle parti, su stampa cartacea dell’odierno verbale Il Presidente. f.f. preso atto dell’accordo delle parti con cui si chiede la conversione del rito in consensuale, allegando le condizioni sottoscritte dai coniugi, con cui questi sono pervenuti ad una regolamentazione condivisa atteso che le clausole non contrastano con l’interesse della prole, dovendosi convertire il rito, P.Q.M. letto ed applicato l’art. 711 c.p.comma Dispone la conversione del rito da giudiziale a consensuale, per effetto dell’intervenuto accordo delle parti, come da verbale di udienza che precede per l’effetto, Fissa l’udienza ex art. 711 c.p.comma dinanzi al Presidente del Tribunale f.f., in persona di questo giudice, a seguire. Manda alla Cancelleria per i provvedimenti consequenziali e per la regolarizzazione del contributo fiscale, invitando le parti a provvedervi senza indugio. Manda alla cancelleria perché si comunichi al Pubblico Ministero, per il suo parere in vista della omologazione.