Se la prestazione professionale non è stata previamente quantificata con il cliente non si può invocare il foro del domicilio del creditore

Il compenso per prestazioni professionali, che non sia convenzionalmente stabilito, è un debito pecuniario illiquido, da determinare secondo la tariffa professionale ne consegue che il foro facoltativo del luogo dove deve eseguirsi l’obbligazione art. 20 c.p.c., seconda ipotesi va individuato, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 1182 c.c., nel domicilio del debitore in quel medesimo tempo.

Il caso. Un commercialista proponeva regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. per contestare la decisione della Corte d’Appello dell’Aquila che sosteneva la competenza territoriale del Tribunale di Pescara nel giudizio avente per oggetto il pagamento del corrispettivo in favore del professionista stesso per attività prestata in favore di una società cliente. Il commercialista riteneva infatti sussistente la competenza del domicilio del creditore ex art. 1182, comma 3, c.c., e quindi del Tribunale dell’Aquila, mentre la controparte invocava il domicilio del debitore ex art. 1182, comma 4, c.c. con conseguente radicamento della controversia dinanzi al Tribunale di Pescara. Qual è il luogo di esecuzione di una prestazione avente per oggetto una somma di denaro? L’art. 20 c.p.c. stabilisce dei fori facoltativi per le cause relative a diritti di obbligazione. In tali circostanze infatti a parte i fori canonici” ex art. 18 e 19 c.p.c. è competente il giudice del luogo in cui l’obbligazione è sorta forum contractus o il giudice del luogo in cui la prestazione dedotta in giudizio deve eseguirsi forum destinatae solutionis . Per capire quale sia il luogo di esecuzione di una prestazione avente per oggetto una somma di denaro quale è il caso di specie relativo al pagamento dell’attività svolta dal commercialista occorre rifarsi alle disposizioni dell’art. 1182 c.c. A mente dell’articolo citato, in assenza di diverse determinazioni, l’adempimento deve essere eseguito nel domicilio del creditore quando l’obbligazione deriva da titolo giudiziale o convenzionale, ha per oggetto, sin dall’origine ed in via esclusiva, una somma di denaro e se tale credito è liquido ed esigibile alla scadenza. Si è inoltre precisato che devono considerarsi liquidi ed esigibili anche i debiti il cui ammontare e termine di scadenza, pur non espressamente determinati dal titolo, sono comunque determinabili attraverso operazioni di mero calcolo aritmetico o sulla base di criteri certi e prestabiliti dal titolo stesso. La regola è dunque fissata per i cosiddetti debiti di valuta”. In caso contrario, tutte le volte cioè in cui la prestazione non ha ad oggetto sin dall’inizio una somma di denaro o comunque necessita di successiva liquidazione, occorre fare riferimento al domicilio del debitore come previsto dal comma 4 dell’art. 1182 c.c. Ad esempio in tema di risarcimento danni per responsabilità contrattuale o extracontrattuale sarà applicabile il foro del debitore, salvo il caso in cui l’ammontare del dovuto sia stato previamente determinato in una somma di denaro liquido ed esigibile. Nell’ipotesi del quarto comma si dice che il debito è quérable ”, mentre per il terzo comma dell’art. 1182 c.c. viene definito portable ” per sottolineare che spetta al debitore recarsi dal creditore per il pagamento. Nel caso di specie, il ricorrente si doleva del fatto che le somme previste per il proprio compenso professionale erano comunque ricomprese entro un minimo e un massimo di tariffa e l’operazione aritmetica per quantificarne l’esatto ammontare trovava fondamento diretto nella tabella professionale. Da qui la facile determinabilità dell’importo e la conseguente applicabilità del criterio del terzo comma dell’art. 1182 c.c. In realtà la Corte di Cassazione, secondo un consolidato orientamento, sconfessa il ragionamento del professionista e conferma la decisione impugnata che aveva fatto correttamente riferimento al domicilio della società debitrice. Infatti il compenso per prestazioni professionali non predeterminato convenzionalmente e non sancito da un provvedimento giudiziale, è un debito pecuniario in sé illiquido, da determinare secondo la tariffa professionale. In questi termini, il forum destinatae solutionis , cioè il luogo in cui deve essere eseguita la prestazione dedotta in giudizio, secondo il criterio facoltativo consentito dall’art. 20 c.p.c., va individuato solo ai sensi del comma 4 dell’art. 1182 c.c. e quindi nel domicilio del debitore, non certo del creditore. Nel caso in esame, osserva la Suprema Corte, la società chiamata a saldare l’attività del commercialista non era in grado di sapere con certezza se la prestazione fosse effettivamente dovuta, quanto fosse il relativo ammontare, come fossero i termini di pagamento, ecc. Infatti, poiché le prestazioni professionali sono regolate da apposite tariffe nell’ambito di una cornice che varia da un minimo a un massimo, il credito relativo è comunque suscettibile di liquidazione e finché questa non avviene esso è illiquido con inevitabile applicazione dell’ultimo comma dell’art. 1182 c.c. A nulla valeva invocare il precedente delle provvigioni spettanti a un mediatore, poiché esse, pur non essendo predeterminate in una somma liquida ed esigibile sono tuttavia facilmente identificabili in base ad elementi certi valutando quanto stabilito dai contratti o dagli usi Cass. n. 3988/1992 . Gli Ermellini respingevano dunque il regolamento ex art. 42 c.p.c. e confermavano la competenza territoriale del Tribunale di Pescara.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 15 aprile – 10 luglio 2014, n. 15787 Presidente Finocchiaro – Relatore Scarano Ritenuto in fatto e considerato in diritto Il sig. P.D. propone istanza di regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., sulla base di unico motivo illustrato da memoria, avverso la sentenza del 16/8/2012 emessa dalla Corte d'Appello di L'Aquila di incompetenza territoriale del Tribunale di L'Aquila, per essere viceversa competente, quale giudice del foro del creditore ex art. 1182, 3 co., c.p.c., il Tribunale di Pescara, trattandosi di controversia avente ad oggetto domanda dal medesimo proposta nei confronti della società Iacovone s.r.l. di pagamento per prestazioni professionali assistenza per due pratiche di finanziamento a fondo perduto e a tasso agevolato asseritamente effettuate in qualità di commercialista. Resiste con memoria difensiva ex art. 47 c.p.c. la società Iacovone s.r.l Con requisitoria scritta d.d. 14/2/2013 il P.G. presso la Corte Suprema di Cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso, trattandosi di obbligazione da adempiersi al domicilio del debitore ex art. 1182, 4 co., c.p.c Motivi della decisione Con unico motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt. 20 c.p.c., 1182 c.c., in riferimento all'art. 360, 1 co. n. 2, c.p.c Si duole che la corte di merito abbia erroneamente argomentato dal rilievo che il compenso professionale del ricorrente poteva e può essere determinato solo entro un minimo ed un massimo dalla apposita tariffa, sicché il credito, sino alla liquidazione, è illiquido”, laddove l'adita Corte, in tema di compensi a percentuale, provvigioni in tema di mediazione, ha sempre ritenuto l'applicazione dell'art. 1183 comma 3 c.c. giacché tali crediti devono considerarsi liquidi ed esigibili essendo sempre quantitativamente determinabili con un semplice calcolo aritmetico in base a quanto stabilito dai contratti o dagli accordi collettivi o dagli usi indipendentemente dalla sua concreta esistenza e dal suo concreto ammontare Cass. sez. III 18.12.2009, n. 26790 sez. III 17 maggio 1995, n. 5420 Cass., 2 aprile 1992 n. 3988 ed altre conformi ”. Lamenta che Nella fattispecie l'operazione aritmetica è precostituita nella tabella professionale la cui variabile in tema di onorario attiene solo alla entità della percentuale, considerato che, per come sopra detto, tutte le prestazioni per l'applicazione dell'art. 7 della tariffa non rientranti nelle prestazioni proprie di tenuta della contabilità da parte dei tributaristi, sono sempre a percentuale. Che poi possano essere necessari in concreto accertamenti in corso di causa per stabilire gli elementi concreti una percentuale piuttosto che altra di applicazione del criterio percentuale fissato nella tariffa, è circostanza irrilevante”. Il motivo è infondato. Come questa Corte ha avuto più volte modo di affermare, il compenso per prestazioni professionali, che non sia convenzionalmente stabilito, è un debito pecuniario illiquido, da determinare secondo la tariffa professionale ne consegue che il foro facoltativo del luogo ove deve eseguirsi l’obbligazione art. 20 c.p.c., seconda ipotesi va individuato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1182 c.c., nel domicilio del debitore in quel medesimo tempo v., da ultimo, Cass., 12/10/2011, n. 21000 . Si è al riguardo precisato che costituisce invero obbligazione pecuniaria soltanto il debito che sia sorto originariamente come tale, avente cioè fin dalla sua costituzione ad oggetto la prestazione di una determinata somma di danaro il cui ammontare sia pertanto già fissato al momento d'insorgenza dell'obbligazione. Ne consegue che costituisce obbligazione pecuniaria, ex art. 1182, 3 co., c.c. da adempiere al domicilio del creditore al tempo della scadenza, l’obbligazione derivante da titolo negoziale o giudiziale ove risultino determinate la relativa misura e la scadenza mentre ex art. 1182, ult. co., c.p.c. l’obbligazione salvo diversa pattuizione deve essere adempiuta al domicilio del debitore, non trattandosi di credito liquido ed esigibile v. Cass., 12/10/2011, n. 21000 Cass., 28/3/2001, n. 4511 Cass., 25/3/1997, n. 2591 Cass., 9/12/1995, n. 12629. E già Cass., 24/4/71, n. 1189 . Nell'ipotesi in considerazione il debitore non è infatti in grado di sapere con certezza, fin dal momento in cui l’obbligazione è venuta in essere, se la prestazione è dovuta il relativo ammontare il termine del pagamento sicché trova applicazione la regola generale in base alla quale l'obbligazione deve considerarsi querable v. Cass., 12/10/2011, n. 21000 . Orbene, nell'affermare che la circostanza per la quale i compensi per prestazioni professionali sono regolati nel minimo e nel massimo da apposite tariffe non toglie che, entro il minimo e il massimo, il credito sia suscettivo di liquidazione e pertanto, finché questa non sia intervenuta, illiquido”, la Corte d'Appello di L'Aquila ha nell'impugnata sentenza del suindicato principio fatto invero piena e corretta applicazione. All'infondatezza del motivo consegue il rigetto del ricorso, con conseguente declaratoria della competenza per territorio del Tribunale di Pescara. Spese rimesse. P.Q.M. La Corte dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Pescara. Spese rimesse.