La fotocopia della procura è efficace

La procura speciale con sottoscrizione del mandante è valida ed efficace anche se al mandatario viene consegnata la fotocopia della procura stessa e non l’originale. La recettizietà della procura, infatti, non comporta che la sua efficacia sia subordinata alla consegna del documento originale, ma sarà sufficiente la comunicazione al procuratore del conferimento dei poteri rappresentativi.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 14808, depositata il 30 giugno 2014. Il caso. Il Giudice di secondo grado, confermando la decisione di primo grado, condannava il convenuto parte venditrice al pagamento del corrispettivo per l’esecuzione di prestazioni professionali a favore del notaio, incaricato di predisporre il testo del contratto preliminare di compravendita e relativo atto notarile, poi non stipulato, non essendosi presentata la parte acquirente. Recettizietà della procura è necessario l’originale? Il soccombente ricorreva in Cassazione, deducendo che l’incarico professionale era stato conferito da un terzo soggetto, quale falsus procurator. Costui infatti era in possesso di una fotocopia della procura conferita dal venditore, ed essendo la natura della procura recettizia, doveva considerarsi inefficace. Il motivo è infondato. Difatti, ricorda la Suprema Corte, la recettizietà della procura non comporta che essa produca effetto alla consegna dell’originale del documento al rappresentante. È sufficiente, invece, che il mandante comunichi al rappresentante il conferimento dei poteri, il che può avvenire anche con la consegna di una copia della procura, come nel caso di specie. Il Notaio non ha nessuna responsabilità . È altresì infondata la censura del soccombente con la quale affermava la responsabilità del notaio, che, in quanto soggetto di elevata qualificazione, doveva controllare l’esistenza dei poteri di rappresentanza in capo al soggetto designato del venditore e della validità della procura. Il Collegio ribadisce che ciò che rilevava era l’effettiva esistenza dei poteri rappresentativi in capo al procuratore, non essendo importante che questi fosse munito di una fotocopia della procura e non dell’originale. Non spetta all’acquirente pagare il notaio ex art. 1475 c.c.? E’ anche infondata la censura del ricorrente volta ad accollare tutte le spese della vendita e le altre spese accessorie al compratore come indicato nell’art. 1475 c.c., non contenendo il contratto preliminare alcuna deroga pattizia alla norma civilistica. La Corte precisa che la predisposizione di un contratto preliminare non rientra necessariamente tra le attività propedeutiche alla stipulazione di una vendita, per cui le spese collegate alla relativa prestazione professionale ricadono sulla parte che ha conferito l’incarico.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 23 aprile – 30 giugno 2014, n. 14808 Presidente/Relatore Triola Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 25 gennaio 2003 il notaio C.V. conveniva davanti al Giudice di pace di Como G.G., chiedendo la condanna dello stesso al pagamento di € 2.324,05, quale corrispettivo per la esecuzione di prestazioni professionali, consistenti nella predisposizione del testo di un contratto preliminare di compravendita e relativo atto notarile, poi non stipulato, non essendosi presentato il convenuto nel giorno stabilito per la conclusione del contratto. G.G., costituitosi, deduceva che l'incarico professionale era stato conferito da S.A., quale falsus procurator. Con sentenza in data 6 luglio 2004 il Giudice di pace accoglieva la domanda. G.G. proponeva appello, che veniva rigettato dal Tribunale di Como con sentenza in data 24 luglio 2007, in base alla seguente motivazione Invero, quanto al punto della rappresentatività o meno dell'agire del suddetto A.S., rispetto a G. o G., appare condivisibile il paradigma centrale della qui gravata sentenza, secondo cui il suddetto A. agì legittimamente come procuratore del G., senza eccedere dai poteri conferiti e senza compiere violazione di legge. In particolare, è pacifico, e confermato altresì dai testi Notaio M. e A. che il G. rilasciò la procura al'A. contenente i poteri corrispondenti a quanto in effetti dall'A. compiuto rispetto al rapporto contrattual-professionale col qui appellato Notaio V. , ottenendo altresì una copia della procura, finalizzata appunto a trattare la vendita. D'altro canto, la procura speciale con sottoscrizione del G. autenticata dal suddetto Notaio M. in data 9 02 2001 revocata solo in data 29 11 2002, quando già l'A. aveva assunto l'obbligazione contrattuale col qui appellato Notaio V. - doccomma 1 e 5 del fascicolo V. attribuiva al procuratore i1 potere di vendere l'immobile di proprietà G., con concessione al procuratore delle più ampie facoltà, e in particolare di fare anche se qui non specificato tutto quanto possa occorrere per l'adempimento del presente mandato , e in ciò rientra sicuramente anche l'incarico a Notaio nella fattispecie, V. di predisporre il testo di un preliminare e di un ròggito sic , a nulla rilevando che poi - per mancata presentazione del G. - il ròggito sic stesso non sia stato poi stipulato. Quanto alla titolarità dell'obbligazione di pagamento delle competenze del Notaio qui appellato, pure non rileva che il G. fosse parte venditrice e che, normalmente, gli oneri della vendita ricadano a carico di parte acquirente, atteso che ciò non attiene il rapporto contrattuale G./V., anche considerato che, come sopra richiamato, la vendita non ebbe poi in concreto luogo, e non inficia così il fatto che l'incarico professionale fu dato a quest'ultimo dall'A. quale non falsus , come si è visto procuratore del G Infine, in ordine ad esecuzione delle prestazioni e loro quantificazione, va osservato, rispetto a quest'ultima, che il punto non è stato oggetto di articolata contestazione in primo grado e deve quindi ritenersi positivamente acquisito in senso favorevole alla prospettazione del colà attore V. e, quanto all’ an” che /a esecuzione delle prestazioni professionali di Notaio da parte del V. risulta ampiamente confermata dal testimoniale assunto, a partire dal suddetto teste A Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione, con cinque motivi, G.G., che ha anche depositato memoria. Resiste con controricorso il notaio C.V Motivi della decisione Con il primo motivo erroneamente indicato come secondo il ricorrente deduce che era pacifico che S.A. era in possesso solo di una copia fotostatica e non dell'originale della procura allo stesso conferita. Da tale fatto sarebbe desumibile che, in considerazione della natura recettizia della procura, quest'ultima non era efficace. Il motivo è infondato. La recettizietà della procura non comporta che la efficacia della stessa sia subordinata alla consegna dell'originale del documento al rappresentante, essendo sufficiente che il mandante comunichi allo stesso il conferimento dei poteri rappresentativi, il che è avvenuto attraverso la consegna a S.A. di copia della procura. Fuori luogo il ricorrente invoca in senso contrario alcune decisioni di questa S.C., le quali hanno affermato la inefficacia della procura nel caso in cui il rappresentato non abbia notiziato il rappresentante del rilascio della procura sent. 23 gennaio 1979 n. 508 14 marzo 199 n. 2712 o abbia subordinato la consegna del relativo documento al verificarsi di determinati fatti sent. 23 gennaio 1979, cit. . Ancora più fuori luogo, poi, il ricorrente invoca l'art. 73, terzo comma, l. 16 febbraio 1913 n. 89 legge notarile in base al quale il notaio è obbligato a consegnare l'originale delle scritture private alla parte interessata, che è da identificare nel rappresentato e non nel rappresentante. Con il secondo motivo erroneamente indicato come terzo il ricorrente deduce testualmente Il Notaio ha una elevata qualificazione professionale nel la materia contrattualistica immobiliare e quindi nella specie il Dott. V. non poteva ignorare la impossibilità di stipulare il contratto preliminare di compravendita immobiliare d parte del preteso Procuratore sulla base di una mera fotocopia della procura notarile e, a maggior ragione, di predisporre il testo e di dar corso alla stipula dell'atto notarile, quindi di svolger e l'attività professionale di cui chiede il pagamento. In base alla Legge professionale spetta al Notaio controllare la esistenza dei poteri del Disponente e la validità a tutti gli effetti della procura dai Disponenti eventualmente rilasciata a Rappresentanti. Si deve pertanto escludere che il Notaio Dott. V. abbia senza colpa confidato nella legittimazione negoziale del Sig. S.A., che disponeva solo di una copia fotostatica della procura notarile. Il notaio avrebbe quindi dovuto ricusare di prestare ogni attività professionale ed astenersi dalla predisposizione di qualsivoglia atto, che non poteva stipulare. Il motivo è infondato, in base alla considerazione che ciò che contava era la effettiva esistenza dei poteri rappresentativi in capo a S.A., a nulla rilevando il fatto ch questi fosse in possesso solo di una copia fotostatica della procura e non dell'originale di tale documento. Con il terzo motivo erroneamente indicato come quarto il ricorrente, dopo avere trascritto il contenuto della procura, deduce testualmente La procura pur contenendo un mandato a vendere, che è atto distinto dal negozio di conferimento dei poteri e riguarda i rapporti tra Mandante e Mandatario, consentiva in via di principio al Procuratore solo la stipula dell'atto notarile di compravendita, proprio perché il Sig. G.G., conservando a sue mani l'originale della procura, voleva riservarsi di partecipare direttamente e personalmente alla stipula dell'atto di vendita per approvarne e definire le condizioni, con esclusione della legittimazione negoziale per qualsiasi altro contratta riguardante la proprietà e, a maggior ragione, per qualsiasi incarico professionale riguardante la sua cessione. Il giudice ha quindi omesso ogni motivazione in ordine alle seguenti circostanze essenziali che la procura era specifica e riguardava esclusivamente la stipula dell'atto finale di vendita che ovviamente non poteva essere fatta senza la disponibilità dell'originale della procura che la procura non conferiva in alcun modo il poter e al Rappresentante di affidare, in nome e per conto del Rappresentato, incarichi professionali, quali quelli pretesamente affidati al Notaio V La espressione della procura, citata nella motivazione della sentenza impugnata fare anche se qui non specificato tutto quanto possa occorrere per l'adempimento del presente mandato si riferiva alle attività accessorie alla vendita richiesta di certificati catastali, precisazioni ed identificazioni catastali, ecc. , ma non alla possibilità di conferire incarichi professionali per attività che incombevano invece al compratore che dovevano essere poste a suo carico. Le competenze notarili doveva quindi far carico al Sig. S.A., quale falsus procurator, oppure al Compratore E. S.r.l. Il motivo è inammissibile per la mancanza del c.d. quesito di diritto, il che esime il collegio dal rilevarne la manifesta infondatezza. Con il quarto motivo erroneamente indicato come quinto il ricorrente deduce che, anche volendo ammettere che S.A. fosse investito dei poteri rappresentativi, il notaio non avrebbe potuto richiedere il pagamento delle proprie competenze per gli atti relativi alla vendita immobiliare al preteso rappresentato, che era il venditore, non contenendo il contratto preliminare sottoscritto tra S.A. e la socomma E. alcuna clausola di deroga al principio dell'art. 1475 cod. civ., che accolla tutte le spese della vendita e le altre spese accessorie al compratore, se non è stato pattuito diversamente. Il motivo è infondato, in quanto, a prescindere dalla considerazione che l'art. 1475 cod. civ. opera nei rapporti interni tra venditore e compratore, come rilevato dalla sentenza impugnata, la predisposizione di un contratto preliminare non rientra necessariamente tra le attività propedeutiche alla stipulazione di una vendita, per cui le spese collegate alla relativa prestazione professionale ricadono sulla parte che ha conferito l'incarico. Con il quinto motivo erroneamente indicato come sesto il ricorrente deduce che contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello non poteva considerarsi provata la effettiva stesura da parte del notaio del contratto preliminare ed inoltre i giudici di merito non si sarebbero pronunciati sulla congruità del compenso preteso dal notaio in relazione alla tariffa notarile. Il motivo è infondato. La stesura di un contratto preliminare da parte del notaio risulta proprio dalle prove testimoniali che il ricorrente invoca per sostenere il contrario. La censura relativa al quantum è generica, non venendo indicato perché il compenso riconosciuto al notaio dai giudici di merito sarebbe eccessivo in relazione al compenso che, invece, sarebbe spettato al professionista in base alla tariffa notarile. In definitiva, il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, ed oltre accessori di legge.