Equitalia vs contribuenti: opponente liberato anche dal pagamento delle spese processuali

L’Agente della Riscossione non può procedere ad esecuzione forzata nel caso di sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo e il giudice dell’opposizione non può condannare l’opponente neppure al pagamento delle spese di lite.

Lo stabilisce la Corte di Cassazione con sentenza n. 14641, depositata il 27 giugno 2014. Il caso. Equitalia proponeva ricorso straordinario in Cassazione contro la sentenza del Tribunale di Genova, la quale accoglieva l’opposizione all’esecuzione proposta dal resistente nei confronti della San Paolo Riscossioni Genova SpA, avverso l’esecuzione iniziata con avviso di vendita basato su undici cartelle esattoriali relative a tributi, sanzioni amministrative e contributi INPS non versati. In primo grado il Tribunale, dopo aver accertato che nove delle undici cartelle richiamate nell’avviso di vendita risultavano pagate integralmente e che altre due risultavano pagate in parte, dichiarava l’opposizione all’esecuzione fondata. Il diritto di procedere ad esecuzione. La ricorrente denunciava, in primo luogo, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 615 c.p.c. e 78 d.P.R. n. 602/1973, in quanto il giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto del fatto che il saldo delle cartelle di pagamento fosse avvenuto in epoca successiva alla data di notificazione dell’avviso di vendita, data in cui i debiti dell’esecutato esistevano, legittimando l’Agente a procedere ad esecuzione nei suoi confronti. Nell’analizzare il ricorso, la Corte di Cassazione rispondeva sul punto affermando che qualora si contesti il diritto di procedere ad esecuzione, il giudice dell’opposizione deve verificare non solo l’esistenza originaria ma anche la persistenza del titolo esecutivo, in quanto la sopravvenuta caducazione di quest’ultimo determina l’illegittimità, con efficacia ex tunc , dell’esecuzione. Nulla executio sine titulo. Secondo giurisprudenza costante, la sopravvenuta carenza del titolo esecutivo può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio di opposizione e, persino, per la prima volta nel giudizio di cassazione Cass., n. 16610/11, n. 11021/11, n. 12089/09, n. 6042/09 . In tale eventualità, l’opposizione all’esecuzione va accolta e l’opponente non può essere considerato soccombente nemmeno ai fini della regolamentazione delle spese di lite, pena violazione del principio di soccombenza Cass., n. 3977/12 . In base al principio nulla executio sine titulo , operante anche nei confronti dell’Agente della Riscossione, l’azione esecutiva di quest’ultimo si deve arrestare qualora l’ente impositore proceda allo sgravio totale o comunque allorquando l’iscrizione a ruolo contro un determinato debitore sia venuta meno. In questa eventualità, come nel caso di specie, si verifica il venir meno del diritto del concessionario di procedere ad espropriazione forzata, e l’opposizione all’esecuzione, anche se pendente, non può non trovare accoglimento. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 10 aprile – 27 giugno 2014, n. 14641 Presidente Petti – Relatore Barreca Svolgimento del processo 1.- Con la decisione ora impugnata, pubblicata il 6 maggio 2008, il Tribunale di Genova ha accolto l'opposizione all'esecuzione proposta da B.G.R. nei confronti della San Paolo Riscossioni Genova SpA avverso l'esecuzione iniziata con avviso di vendita in data 7 agosto 2002, basato su undici cartelle esattoriali relative a tributi, sanzioni amministrative e contributi INPS non versati per l'importo complessivo di Euro 392.000,00. 1.2.- Il Tribunale ha accertato che nove delle undici cartelle richiamate nell'avviso di vendita risultavano pagate integralmente che altre due risultavano pagate in parte e, per il residuo, erano sospese dal giudice del lavoro, dinanzi al quale erano state impugnate che pertanto l'opposizione era fondata. Ha quindi dichiarato, in accoglimento dell'opposizione, che San Paolo Riscossioni Genova SpA non ha il diritto di procedere esecutivamente nei confronti di B.G.R. per le somme di cui all'avviso di vendita in data 7/8/02 ha dichiarato la nullità di questo avviso ed ha condannato l'opposta al pagamento delle spese di lite, ponendo a suo carico anche le spese di CTU liquidate in corso di causa. 2.- Avverso la sentenza propone ricorso straordinario con due motivi Equitalia Polis spa già Gest Line spa, Agente della Riscossione per le province di Bologna, Caserta, Genova, Gorizia, Napoli, Padova, Prato, Rovigo e Venezia, società soggetta alla direzione e al coordinamento di Equitalia S.P.A. a sua volta, Gest Line spa era la nuova denominazione assunta da San Paolo Riscossioni Genova spa, a seguito di fusione per incorporazione in Esaban spa, e modifica di denominazione sociale di Esaban spa in Gest Line spa . L'intimato non svolge attività difensiva. Motivi della decisione 1.- Col primo motivo di ricorso si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 615 cod. proc. civ. e 78 del d.p.r. n. 602 del 1973, perché il giudice non avrebbe tenuto conto del fatto che alla data in cui era stato emesso l'avviso di vendita, cioè il 7 agosto 2002, i debiti dell'esecutato esistevano e quindi l'Agente per la riscossione aveva il diritto di procedere ad esecuzione nei suoi confronti. La ricorrente osserva che la sentenza si è basata su una serie di atti intervenuti successivamente, in quanto undici cartelle di pagamento erano state saldate in epoca successiva alla notificazione dell'avviso di vendita ed, anzi, nelle more della causa di opposizione, poiché l'opponente si era avvalso del condono fiscale di cui all'art. 12 della legge 27 dicembre 2002 n. 289. Aggiunge che, non essendosi tenuti i tre incanti previsti nell'avviso di vendita, era decaduta dalla vendita. Rileva che, comunque, il Tribunale, essendo stata l'estinzione dei debiti successiva all'emissione dell'avviso di vendita, non avrebbe dovuto dichiarare la nullità dell'avviso, ma dare atto che solo successivamente era venuto meno il diritto di procedere esecutivamente nei confronti del B. . Quindi, il Tribunale avrebbe dovuto decidere nel senso della soccombenza virtuale dell'opponente poiché questi al momento dell'avviso di vendita era ancora debitore e non avrebbe potuto condannare, come invece ha fatto, la parte opposta al pagamento delle spese di lite. 1.1.- Col secondo motivo di ricorso si denuncia il vizio di motivazione, per non avere il Tribunale considerato che, al momento della notifica dell'avviso di vendita, l'opponente era debitore quanto meno dell'importo di Euro 176.881,22 e che soltanto dopo il ricorso il debitore ha estinto il debito corrispondente a questo importo, avvalendosi del condono con riferimento ad undici delle cartelle esattoriali in base alle quali era stato emesso l'avviso di vendita. 2.- I motivi, che pongono la medesima questione, sia pure sotto i diversi profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, vanno trattati congiuntamente. Non è corretto l'assunto della parte ricorrente, che trova riscontro nel quesito di diritto formulato, ai sensi dell'art. 366 bis cod. proc. civ., con riferimento al primo motivo, secondo cui, nell'accertare il diritto di procedere ad esecuzione forzata, il giudice dell'opposizione all'esecuzione si dovrebbe riferire al momento dell'inizio dell'esecuzione, cioè al momento della notificazione dell'avviso di vendita, essendo ininfluenti, ai fini della declaratoria della sua validità, fatti successivi alla proposizione del ricorso ” in opposizione. Questa Corte ha avuto modo ripetutamente di affermare che quando è contestato il diritto di procedere ad esecuzione, il giudice dell'opposizione deve verificare non solo l'esistenza originaria ma anche la persistenza del titolo esecutivo, poiché la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo determina l'illegittimità, con efficacia ex tunc, dell'esecuzione. Data questa premessa, la sopravvenuta carenza del titolo esecutivo può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio di opposizione ed anche per la prima volta nel giudizio di cassazione cfr., tra le tante, Cass. n. 3278/00 n. 9293/01 n. 210/02 n. 12944/03 n. 22430/04, fino alle recenti Cass. n. 6042/09, n. 12089/09, n. 11021/11, n. 16610/11, n. 3977/12 . In tale eventualità, l'opposizione all'esecuzione va accolta e l'opponente non può essere considerato soccombente nemmeno ai fini della regolamentazione delle spese di lite così, in specie, Cass. n. 3977/12, secondo cui, verificatasi la caducazione del titolo esecutivo nelle more del giudizio di opposizione, per qualunque motivo sia stata proposta, l'opposizione deve ritenersi fondata, e in tale situazione il giudice dell'opposizione non può, in violazione del principio di soccombenza, condannare l'opponente al pagamento delle spese processuali, sulla base della disamina dei motivi proposti, risultando detti motivi assorbiti dal rilievo dell'avvenuta caducazione del titolo con conseguente illegittimità ex tunc dell'esecuzione ” . Il principio è stato affermato con riferimento all'opposizione all'esecuzione proposta avverso il processo esecutivo condotto col rito previsto dal codice di procedura civile. Non vi sono tuttavia ragioni per non estenderne la portata all'opposizione all'esecuzione proposta avverso l'espropriazione forzata esattoriale disciplinata dal D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602. Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede a espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 49 del citato D.P.R Tuttavia, in base al principio nulla executio sine titulo , operante anche nei confronti dell'Agente della Riscossione, l'azione esecutiva di quest'ultimo si deve arrestare se l'ente impositore proceda allo sgravio totale o comunque se l'iscrizione a ruolo contro un determinato debitore sia venuta meno. In tale eventualità si verifica il venir meno del diritto del concessionario di procedere ad espropriazione forzata, e l'opposizione all'esecuzione, anche se pendente, non può non essere accolta. Riscontro normativo di quanto appena affermato si rinviene nella recente modificazione del citato art. 49 del D.P.R. n. 602 del 1973, con l'art. 3, comma 3 bis, lett. a , del D.L. n. 40 del 2010, convertito con modificazioni nella legge n. 73 del 2010, che fa salvo il diritto del debitore di dimostrare, con apposita documentazione rilasciata ai sensi del comma 1 bis, l'avvenuto pagamento delle somme dovute ovvero lo sgravio totale riconosciuto dall'ente creditore, onde impedire l'azione esecutiva del concessionario. Nel caso di specie, si è avuto che l'opponente esecutato, odierno intimato, si è avvalso della possibilità di definizione dei carichi di ruolo pregressi di cui all'art. 12 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 ed ha estinto i debiti inclusi nei ruoli affidati al concessionario opposto, odierno ricorrente. Questa definizione ha comportato il venir meno del diritto del concessionario di procedere ad espropriazione forzata sulla base di questi ruoli, che hanno perso la loro portata di titoli esecutivi ex art. 49 del D.P.R. n. 602 del 1973, con effetto ex tunc . Pertanto, è corretta la sentenza impugnata che, accertata siffatta definizione, pur se sopravvenuta all'inizio dell'espropriazione immobiliare segnato dall'emissione dell'avviso di vendita ex art. 78 dello stesso D.P.R., ha accolto l'opposizione all'esecuzione dichiarando insussistente il diritto del concessionario di procedere ad espropriazione forzata. Dal momento che l'opposizione è stata riconosciuta fondata, sia pure per motivi sopravvenuti cfr. Cass. n. 12089/09 , l'opponente non avrebbe potuto essere considerato soccombente nemmeno ai fini della regolamentazione delle spese di causa cfr. Cass. n. 3977/12 . Il ricorso va perciò rigettato. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione perché l'intimato non si è difeso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso nulla sulle spese.