L’ex cliente si oppone alla parcella dell’avvocato ma viene condannato a pagare anche le spese della assicurazione, terza chiamata

Attesa la lata accezione con cui il termine ‘soccombenza’ è assunto nell'art. 91 c.p.c., il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate.

Nella controversia decisa dalla Sesta Sezione Civile della Cassazione ordinanza n. 13556 depositata il 13 giugno 2014 spiccano aspetti di carattere squisitamente processuale. Sullo sfondo il contrasto riguardante il diritto di due avvocati al pagamento, da parte dell’ex cliente, delle competenze professionali. Il caso. Due avvocati ottenevano un decreto ingiuntivo contro l’ex cliente per prestazioni professionali extragiudiziali. Il decreto ingiuntivo veniva opposto e in primo grado il Tribunale accoglieva l’opposizione. In appello la decisione veniva però riformata e il decreto ingiuntivo confermato. Sebbene dall’ordinanza della Cassazione qui in commento non emerga con assoluta chiarezza, in appello gli eredi dell’ex cliente erano stati condannati anche al pagamento delle spese processuali della Compagnia di assicurazioni chiamata in garanzia dagli avvocati sin dal primo grado di giudizio in ragione di una proposta domanda risarcitoria domanda peraltro poi abbandonata in sede di appello per questo era stato considerato inutile il coinvolgimento della terza chiamata nel giudizio di secondo grado . Veniva proposto ricorso per cassazione. Compagnia assicurativa chiamata in giudizio inutilmente dagli avvocati? Secondo i ricorrenti eredi dell’ex cliente la Corte d’appello avrebbe errato sia nella valutazione sostanziale della vicenda, riguardante il conferimento dell’incarico per la proposizione di un ricorso in materia di lavoro, sia nell’aver esteso la condanna alle spese anche alla Compagnia di assicurazioni chiamata a loro dire inutilmente in giudizio dagli avvocati inutile, quanto meno, sarebbe stata la partecipazione al giudizio di secondo grado di detta Compagnia . La prima censura si scontra con un principio pacifico sui limiti del ricorso per cassazione. Infatti, ricorda la Suprema Corte, è principio costantemente affermato che la deduzione di un vizio della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al sua vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito al quale spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne la attendibilità e la concludenza, di scegliere tra le complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti salvi i casi tassativamente previsti dalla legge . I ricorrenti volevano con l’impugnazione per cassazione mettere in discussione il convincimento in fatto espresso dal giudice di merito intento che per le ragioni appena ricordate è stato considerato inammissibile. Il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore I ricorrenti si lamentavano della condanna alle spese loro inflitta dal giudice d’appello anche a favore della terza chiamata, a loro dire inutilmente coinvolta nel giudizio di secondo grado, considerato che gli stessi avevano rinunciato in appello ad una domanda risarcitoria avanzata nei confronti dei loro avvocati nel ‘solo’ giudizio di primo grado. Ma anche a questo proposito la Cassazione non può che confermare la decisione impugnata, ricordando un principio piuttosto pacifico in materia, a tenore del quale, attesa la lata accezione con cui il termine soccombenza” è assunto nell'art. 91 c.p.c., il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria. Anche sotto questo profilo il ricorso per cassazione è stato quindi respinto e la sentenza gravata confermata.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 4 marzo – 13 giugno 2014, n. 13556 Presidente Piccialli – Relatore Falaschi Considerato in fatto Nel giudizio di primo grado, svolto dinanzi al Tribunale di Lecce, su opposizione proposta da c.d. e proseguita dai suoi eredi, C.A.M. , Ca.Da. e Si. avverso decreto ingiuntivo n. 216/99 ottenuto dagli Avv.ti P.A. e R.G. per L. 12.669.968 per prestazioni professionali stragiudiziali, il Giudice adito, nella resistenza degli opposti, con sentenza n. 2350 del 2008, accoglieva l'opposizione e per l'effetto revocava il d.i. rigettata la riconvenzionale dell'opponente . Avverso la menzionata sentenza proponevano gravame il P. ed il R. , cui resistevano gli eredi del c. C.A.M. , Ca.Da. e Si. e la Corte di appello di Lecce, con sentenza n. 701/2011 depositata il 7 settembre 2011 , in accoglimento dell'appello, riformava la sentenza del giudice di primo grado e per l'effetto rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta. Con ricorso notificato il 13 gennaio 2012 e depositato il 31 gennaio 2012, la C. ed i CA. hanno impugnato per cassazione la richiamata sentenza della Corte di appello di Lecce non notificata , prospettando un unico complessivo motivo, con il quale hanno denunciato violazione o falsa applicazione di norme di diritto e vizio di motivazione in ordine al conferimento dell'incarico per la proposizione di ricorso in materia di lavoro, oltre ad essere inutile la partecipazione della SARA Assicurazioni nel giudizio, con conseguente condanna alle spese anche di detta parte, non avendo il CA. insistito in appello per la domanda risarcitoria da responsabilità professionale. Si sono costituiti nel giudizio di legittimità con controricorso sia i professionisti, P. e R. , sia l'Assicurazione. Il consigliere relatore, nominato a norma dell'art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione di cui all'art. 380 bis c.p.c. proponendo la reiezione del ricorso. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Ritenuto in diritto Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione ex art. 380 bis c.p.c. che di seguito si riporta Con l'unica censura i ricorrenti denunciano che, con violazione di legge e vizio di motivazione, la corte territoriale non dia conto del conferimento da parte del c. di mandato ad introdurre ricorso in materia di lavoro agli ingiungenti, i quali con il loro comportamento avevano compromesso il riconoscimento delle spettanze dello stesso, sebbene ammettano che una prestazione professionale stragiudiziale ci sia effettivamente stata. In particolare affermano che non poteva tenersi conto della sentenza pronunciata nel giudizio instaurato fra il c. ed il rag. G. , che aveva avuto l'incarico di redigere il conteggio relativo alle differenze retributive dovute allo stesso c. , trattandosi di sentenza con effetto di giudicato esclusivamente fra le parti del giudizio. Le censure proseguono denunciando come non dovute le spese alla SARA Assicurazioni che ha continuato a prendere parte al giudizio, nonostante gli eredi del c. non avessero più insistito nella domanda risarcitoria. Le enunciate critiche sono infondate. I ricorrenti esposte le censure come sopra illustrate nella sostanza lamentano la valutazione delle risultanze probatorie effettuata dal giudice di merito e ciò è evidente soprattutto allorché, con la denuncia di incongrua motivazione, sovrappongono la loro interpretazione del rapporto dedotto in giudizio. La corte territoriale, nell'esaminare le rispettive posizioni delle parti, non ha omesso di considerare che proprio dalle deposizioni dei testi, in particolare dalle dichiarazioni del rag. G. , è emerso che nel predisporre i conteggi il ragioniere, incaricato dal R. , ha collaborato con il c. , per cui non essendo ancora andata a buon fine una conciliazione transattiva della lite, il P. ritenne opportuno predisporre un ricorso da depositare avanti al giudice del lavoro, compito rientrante nell'originario mandato conferito, pacifico che poi l'assistito non abbia sottoscritto la procura a margine dello stesso ricorso. Le contestazioni fra le parti erano nate, dunque, in relazione agli importi pretesi e non già quanto alla esecuzione dell'incarico professionale prestato, per cui ha operato le corrette valutazioni giuridiche sulla base dei fatti desumibili dalle stesse prospettazioni essenziali dell'opponente, concludendo che l'attività svolta corrispondeva all'attività pattuita dalle parti, tipica della professione forense. In proposito la corte ha dato rilievo al fatto che fossero intervenute due consulenze contabili, quella del rag. M. si prodotta dal c. e quella del rag. G. predisposta su incarico degli appellati e che solo quest'ultima potesse ritenersi congrua, l'unica ad avere avuto un avallo giurisdizionale. D'altro canto a tale ultima attività corrispondeva anche la sentenza del Giudice di pace di Lecce n. 472 del 2000. Tali essendo le linee essenziali dall'impianto argomentativo della sentenza, si osserva che i ricorrenti, con le censure mosse, non ne hanno fondatamente inficiato la validità, perché le denunciate carenze probatorie non possono comunque modificare l'essenza preponderante dell'attività stragiudiziale espletata, in termini di studio nell'interesse del c. dell'attività lavorativa dallo stesso prestata in termini di ricalcolo delle differenze retributive, tenendo conto dall'effettivo inizio del rapporto, degli scatti di anzianità via via maturati, del lavoro straordinario con le relative maggiorazioni, oltre a rivalutazione ed interessi per un periodo di lavoro durato circa trenta anni, come riconosciuto sostanzialmente dagli stessi ricorrenti nel formulare le censure, da valutarsi alla luce degli elementi di giudizio sopra indicati. Senza poi sottacere che le doglianze svolte sono del tutto generiche. Non possono sottovalutarsi, in questa prospettiva, le carenze probatorie indicate dalla corte territoriale con particolare rilievo agli elementi di giudizio invocati dal c. per accertare il reale valore degli emulamenti dovuti dal datore di lavoro, circostanza in ordine alla quale l'opponente non prodotto alcuna prova per suffragarne il contenuto, né aveva richiesto una indagine peritale in tal senso, atteso che come rilevato dalla corte di merito l'affermazione è contraddetta dal tenore della documentazione di cui sopra si è detto, oltre che dalle deposizioni testimoniali prese in considerazione testi L. , legale dell'Agenzia D.F. , G. , C. cognato del c. che appaiono univoche e significative dell'effettiva portata dell'incarico assolto. Passando all'esame del secondo profilo di censura del mezzo, osserva il collegio che è principio costantemente riaffermato da questa Corte v., per tutte, Cass. S.U. 21 dicembre 1997, n. 13045 che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne la attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, cosi, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti salvo i casi tassativamente previsti dalla legge . Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione. Per quanto finora esposto la Corte distrettuale in modo logico, congruente con le risultanze acquisite e non contrastante con principi giuridici, ha riconosciuto che le risultanze medesime consentissero di ravvisare il completo assolvimento da parte di P. e di R. della prestazione professionale come descritta nel ricorso in monitorio. Rispetto a tale lettura complessiva delle acquisizioni istruttorie, gli eredi del c. intendono riproporne altra, a loro dire più coerente e persuasiva, ma, come detto, il ricorso di legittimità non può servire a mettere in discussione il convincimento in fatto espresso dal giudice di appello, in quanto tale incensurabile, ma costituisce solo strumento di controllo della legittimità della base di quel fondamento. Infine quanto alla doglianza per essere state riconosciute le spese del giudizio anche in favore della SARA Assicurazioni il cui intervento non era più utile, non avendo i ricorrenti proposto alcuna impugnazione avverso il rigetto della domanda risarcitoria, non può che osservarsi che la compagnia è stata evocata in giudizio dai propri assicurati a seguito della domanda formulata dallo stesso c. . Tanto posto, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che attesa la lata accezione con cui il termine soccombenza è assunto nell'are. 91 c.p.c. il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa, il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria cfr. Cass. n. 12301 del 2005 . Il motivo appare, dunque, integrai mante privo di pregio. In definitiva, si riconferma che sembrano emergere le condizioni per procedere nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., ritenendosi la manifesta infondatezza del ricorso in questione . Né le argomentazioni svolte dai ricorrenti nella memoria ex art. 380 bis, comma 2, c.p.c. appaiono idonee ad evidenziare profili non esaminati nella relazione e ad indurre, quindi, a conclusioni differenti da quelle proposte nella relazione stessa. In particolare, le critiche nuovamente svolte alla sentenza del giudice distrettuale con specifico riferimento all'adempimento del mandato conferito, è evidente che trattasi di accertamento di fatto, come tale rimesso all'insindacabile giudizio del giudice di merito. Il ricorso va, quindi, rigettato. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione che liquida in Euro 2.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali ed accessori come per legge.