Il giudice omette di statuire sulle spese processuali … il debitore cosa può fare?

Non può essere oggetto di reclamo ex art. 630 c.p.c. inattività delle parti , da parte del debitore esecutato, l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che, oltre a dichiarare estinto il procedimento esecutivo per rinuncia all’esecuzione da parte del creditore procedente, rigettando al contempo la richiesta di sospensione dell’esecuzione e fissando il termine per l’eventuale giudizio di merito, ometta di statuire sulle spese processuali ove il debitore/opponente abbia chiesto la condanna del creditore procedente a rimborsargliele.

Nell’ipotesi sopra descritta il ricorso ex art. 615 C.P.C. del debitore introduce un giudizio di cognizione ed ogni statuizione sulle spese processuali sostenute dalle parti potrà essere avanzata solo nell’ambito di tale giudizio di merito, introdotto nel termine assegnato dal Giudice con l’ordinanza che chiude la fase sommaria. Il caso. La ricorrente ha reclamato l’ordinanza di estinzione del procedimento esecutivo avviato a suo carico dalla resistente limitatamente all’omessa statuizione, con essa, sulle spese processuali. Il Tribunale sent. n. 390/14 del 7 aprile ha preliminarmente indagato sull’ammissibilità del reclamo ex art. 630 c.p.c. riguardo a detto punto, sul quale la Corte di Cassazione, mutando un precedente e consolidato indirizzo secondo il quale l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione, dichiarata l’estinzione del processo, provvede alla liquidazione delle spese ponendole a carico del debitore esecutato, avendo contenuto decisorio su diritti, e non essendo soggetta a particolari mezzi di impugnazione o a reclamo, è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. Cass. n. 1109/2003 e Cass. n. 481/2003 , ha stabilito che ove di un provvedimento di estinzione del processo esecutivo si intenda impugnare il solo capo di condanna del debitore alla spese del tutto illegittimo in difetto di accordo tra le parti , il mezzo di impugnazione non può più essere considerato il ricorso per Cassazione, ma il reclamo, ai sensi dell’art. 630 c.p.c. Cass. n. 1310/2003 . Omessa statuizione sulle spese processuali. Come opportunamente osservato nella sentenza commentata, nel caso di specie, atteso che era il debitore a chiedere la condanna del creditore al pagamento delle spese in suo favore, tale nuovo orientamento non poteva prendersi in considerazione. Infatti, l’omessa statuizione sulle spese processuali è stata, nel caso di specie, la conseguenza della complessità del provvedimento reclamato, con il quale, da un lato, è stata dichiarata l’estinzione del processo per rinuncia all’esecuzione e, dall’altro lato, è stata emessa declaratoria di non luogo a provvedere sull’istanza di sospensione dell’esecuzione forzata a conclusione della fase sommaria dinanzi al giudice dell’esecuzione. Di conseguenza, data l’assegnazione dei termini per l’introduzione del giudizio di merito, è stato rilevato come, nel caso di specie, il debitore esecutato non abbia sostenuto alcuna spesa nel giudizio esecutivo, ogni spesa sostenuta ed anticipata dalla creditrice procedente riguardando il giudizio di opposizione, onde il reclamo ex art. 630 c.p.c. è stato dichiarato inammissibile. La sentenza in commento ha poi fatto riferimento all’art. 632 C.P.C. e, sul punto, si ritiene opportuna una premessa. Spese del processo esecutivo a carico della parte che le ha anticipate? Un’interpretazione approssimativa del primo e del quarto comma della citata norma indurrebbe a ravvisare un’antinomia forte tra le due disposizioni. Al primo comma, l’art. 632 c.p.c. sancisce che Con la medesima ordinanza di estinzione n.d.a. il giudice provvede alla liquidazione delle spese sostenute dalla parti, se richiesto, , mentre, al quarto comma, fa espresso rinvio alla disposizione dell’art. 310, ultimo comma, c.p.c., ai sensi della quale le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate . Sul punto è intervenuta la Suprema Corte, la quale ha stabilito che in tema di estinzione del processo esecutivo, l’art. 632 c.p.c. che, all’ultimo comma, richiama l’art. 310 c.p.c. prevede che le spese del processo esecutivo restano a carico della parte che le ha anticipate. Tuttavia, tale disposizione va interpretata alla luce delle modifiche del suddetto art. 632 ad opera dell’art. 12 della Legge 302/98, e ne consegue che, interpretando come compatibili tra di loro le due diverse disposizioni del citato art. 632 c.p.c., deve ritenersi che solo ove la dichiarazione di estinzione su richiesta al giudice avanzata dal debitore e dal creditore di comune accordo, con previsione di accollo parziale o totale delle spese al primo, il creditore può chiedere la liquidazione delle spese da lui sostenute [] . Cass. n. 5325/2003 . Tale pronuncia, pur decidendo una fattispecie che, in parte, ci allontana dal caso di specie, risolve, ciò nonostante, l’eventuale contraddizione individuata in precedenza. Difatti, la ratio sottesa dal Legislatore con la novella del 1998 è racchiusa proprio nella volontà di concedere alle parti la possibilità di richiedere esse stesse al Giudice di provvedere sulle spese. In caso contrario, interverrà la disciplina dell’art. 310, ultimo comma, c.p.c., appositamente mantenuta col rinvio previsto dal quarto comma dell’art. 632 c.p.c Tornando al caso di specie, il Giudice ha rilevato che si trattava di fattispecie del tutto diversa da quella individuata dalla discussa norma. La società debitrice, infatti, non si era costituita nell’ambito del processo esecutivo, ma aveva proposto giudizio di cognizione ex art. 615 c.p.c Pertanto, la conclusione del Giudice è stata che le ragioni opposte dal debitore esecutato, mirando alla contestazione del diritto del creditore di procedere al pignoramento del bene, attenevano al giudizio di opposizione avviato e poi non continuato e non a quello esecutivo. Ne conseguiva che la condanna al pagamento delle stesse da parte del creditore procedente avrebbe dovuto richiedersi nell’ambito del giudizio di merito. Tutto ciò premesso, il Giudice ha dichiarato inammissibile il reclamo ed ha compensato tra le parti le spese processuali per la novità e la particolarità della questione.

Tribunale di Ragusa, sez. Civile, sentenza 20 marzo - 7 aprile 2014, n. 390 Presidente – Barracca – Estensore Palazzolo Motivazione della sentenza 1. Ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4, C.P.C., come modificato dall’art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, la presente sentenza, emessa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 630, terzo comma, C.P.C., viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nei termini fissati dall’art. 118 Disp. Att. C.P.C., per come modificato con la citata legge n. 69/09. 2. Con ricorso in data 31.01.2014, la società A. F. s.n.c. dei Fratelli A. G. & amp L., in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, ha proposto reclamo al collegio avverso l’ordinanza resa nel procedimento di esecuzione n. 290/13 Reg. Es., contro di essa avviato dalla LEGNAMI G. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, ordinanza con la quale, oltre ad affermarsi il non luogo a provvedere sull’istanza di sospensione dell’esecuzione proposta dall’odierna reclamante con fissazione del termine per l’introduzione del giudizio di merito, è stata dichiarata l’estinzione del processo esecutivo predetto per rinuncia agli atti di esecuzione da parte della creditrice procedente con comparsa di costituzione del 16.01.2014, senza che però vi sia stata condanna della pretesa creditrice rinunciante al rimborso, in favore di essa debitrice esecutata, delle spese processuali. La reclamante società espone che, in data 8.8.2013, su istanza della LEGNAMI G. s.r.l., l’Ufficiale Giudiziario presso questo Tribunale aveva sottoposto a pignoramento un bene immobile di sua proprietà, in forza del D.I. n. 398/2013 Reg. D.I., da detta società ottenuto a carico di essa reclamante che essa reclamante, in data 9.10.2013, aveva proposto opposizione all’esecuzione, ex art. 615, secondo comma, C.P.C., con ricorso depositato in detta data avanti al giudice dell’esecuzione e notificato alla creditrice, unitamente al decreto di fissazione udienza emesso dal G.E., in data 13.11.2013, eccependo l’impignorabilità del terreno oggetto della suddetta procedura esecutiva che, all’udienza del 16.01.2014, fissata a seguito del ricorso dell’odierna reclamante per opposizione all’esecuzione contro di essa avviata dalla LEGNAMI G. s.r.l., quest’ultima, a tale udienza costituitasi, preso atto delle ragioni dell’opposizione e convenendo, probabilmente, per la loro fondatezza, aveva rinunciato all’esecuzione, conseguendo il provvedimento di estinzione della stessa oggetto dell’odierno reclamo, non contenente, però, alcuna condanna della rinunciante al rimborso delle spese processuali, da essa odierna reclamante esposte per €. 2.697,34, con richiesta di condanna di controparte a rimborsarle per come da verbale di udienza avanti al G.E. nell’ambito del giudizio di opposizione all’esecuzione – prima udienza a seguito del ricorso in opposizione , avanzata ai sensi del primo comma dell’art. 632 C.P.C. che l’ordinanza reclamata, emessa per la declaratoria dell’estinzione del procedimento esecutivo per rinuncia della creditrice procedente all’esecuzione a chiusura della fase sommaria aperta con il ricorso dell’esecutata all’opposizione ex art. 615 C.P.C., con contestuale assegnazione del termine per l’inizio del giudizio di merito relativo a detta opposizione, dopo la declaratoria di non luogo a provvedere sull’istanza di sospensione dell’esecuzione, era viziata sul punto dell’omessa statuizione sulle spese processuali, posto che essa reclamante ne aveva chiesto il rimborso e l’odierna reclamata la compensazione con la conseguenza della sussistenza dei presupposti di cui al primo comma dell’art. 632 C.P.C. , non potendosi sostenere che tale liquidazione avrebbe dovuto essere effettuata nell’ambito del giudizio di merito da instaurare nel termine assegnato dal giudice dell’esecuzione a chiusura della fase sommaria, essendo irragionevole imporre l’avvio del giudizio di merito, a giudizio esecutivo estinto per rinuncia del creditore all’esecuzione, al solo fine della statuizione sulle spese processuali. La società reclamata, costituitasi con deposito di memoria difensiva del 28.2.2014, ovvero depositata entro il termine assegnatole dal giudice relatore con provvedimento del 6.2.2014 ai sensi dell’art. 178 C.P.C., si oppone a detta richiesta, deducendo che il reclamo sarebbe inammissibile, ogni statuizione sulle spese processuali dovendo intervenire nel giudizio di merito, che la reclamante avrebbe dovuto avviare nel termine assegnato dal giudice dell’esecuzione, o, comunque, con il provvedimento che ha chiuso la fase sommaria e successiva discussione sul punto nell’ambito del giudizio di opposizione, essendo l’invocata statuizione sulle spese processuali attinente all’opposizione all’esecuzione interposta e non alla dichiarazione di estinzione del processo esecutivo che la richiesta di sua condanna al pagamento delle spese processuali era, comunque, infondata nel merito che ricorrevano, comunque e in ogni caso, i presupposti per la compensazione delle spese processuali, compensazione invocata anche in questa sede. In definitiva, posto che la reclamante ha proposto sicuramente un procedimento ex art. 630 C.P.C. reclamo avverso il provvedimento di estinzione del processo esecutivo e non un procedimento di reclamo cautelare reclamo ex art. 669terdecies C.P.C. avverso un provvedimento che, chiudendo la fase sommaria di un’opposizione all’esecuzione e prendendo atto della rinuncia della creditrice procedente all’esecuzione, ha dichiarato l’estinzione del processo esecutivo ex art. 629 C.P.C. ed ha assegnato il termine per l’inizio del giudizio di merito relativo all’opposizione, con declaratoria di non luogo a provvedere sull’istanza di sospensione dell’esecuzione e senza alcuna pronuncia sulle spese processuali, va verificato se sia ammissibile detto reclamo e se lo stesso sia o meno fondato, ovvero - se sia prevista una statuizione sulle spese processuali in sede di provvedimento di estinzione dell’esecuzione per rinuncia del creditore agli atti dell’esecuzione ex art. 629 C.P.C. - se tale provvedimento di statuizione sulle spese processuali od omessa statuizione sulle stesse sia reclamabile ex art. 630 C.P.C. - se, interposta opposizione all’esecuzione ed assegnato il termine per l’inizio del giudizio di merito nonostante la declaratoria di estinzione dell’esecuzione per rinuncia della creditrice procedente, ogni statuizione sulle spese processuali debba intervenire nel giudizio di merito o possa essere emessa con l’ordinanza che chiude il procedimento sommario avanti al giudice dell’esecuzione, in particolare quando, con tale provvedimento, venga pure dichiarata l’estinzione del procedimento esecutivo per rinuncia agli atti del giudizio da parte del creditore procedente. 3. Va premesso che, ai sensi dell’art. 629 C.P.C., il processo esecutivo si estingue se il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo, prima dell’aggiudicazione, rinunciano agli atti del giudizio e che, ai sensi dell’art. 630, secondo comma, C.P.C., tale estinzione opera di diritto ed è dichiarata,a che d’ufficio, con ordinanza del giudice dell’esecuzione. Ai sensi dell’art. 632 C.P.C., come integrato con l’art. 12 della legge 3 agosto 1998, n. 302, con tale ordinanza dichiarativa dell’estinzione, è sempre disposta la cancellazione del pignoramento e, con essa, il giudice dell’esecuzione provvede alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti, se richiesto, e alla liquidazione del compensi spettanti all’eventuale delegato. Ai sensi dell’ultimo comma del predetto art. 632 C.P.C., si applica la disposizione dell’art. 310, ultimo comma, ai sensi della quale le spese del processo esecutivo stanno a carico delle parti che le hanno anticipate. Questo è il quadro normativo nell’ambito del quale occorre muoversi nella fattispecie. Orbene, va osservato che, nella presente fattispecie, il provvedimento oggetto del reclamo è complesso, per una parte riguardando la pronuncia dell’estinzione del processo esecutivo intrapreso contro l’odierna reclamante dalla società reclamata, che se n’era assunta creditrice, e, per un’altra, concernendo la chiusura della fase sommaria di un’opposizione all’esecuzione per la sospensione della stessa, ovvero della fase avanti allo stesso giudice dell’esecuzione, con la declaratoria del non luogo a provvedere sull’istanza di sospensione dell’esecuzione formulata dall’odierna reclamante e l’assegnazione di un termine per l’inizio del giudizio di merito. La Corte di Cassazione, con sentenza 26 agosto 2013, n. 1310, mutando indirizzo quello secondo cui il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione, dichiarato estinto il processo esecutivo per rinuncia agli atti o inattività delle parti, emette pronuncia sulle spese processuali od omette tale pronuncia non è reclamabile, ma impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 della Costituzione, per come affermato, tra le altre, da Cass. 15.01.2003, n. 481 e da Cass. 24.01.2003, n. 1109 , ha stabilito che non può che essere il reclamo ex art. 630 C.P.C. il mezzo di impugnazione consentito avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione che, nel dichiarare estinta la stessa per rinuncia agli atti o per inattività delle parti, condanni il debitore o non lo condanni al pagamento delle spese processuali. È chiaro che tale orientamento riguarda il caso di impugnazione del solo capo di condanna del debitore al pagamento delle spese processuali del tutto illegittimo in mancanza di un accordo tra le parti all’interno del provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione dichiari estinto il procedimento esecutivo per rinuncia agli atti o inattività delle parti. Nel caso di specie, per contro, ci si trova dinanzi ad un’omessa condanna del creditore al pagamento delle spese processuali in favore del debitore ed invocata da quest’ultimo sul rilievo che l’altro avrebbe indebitamente avviato un procedimento esecutivo a suo carico e dopo che egli aveva proposto opposizione all’esecuzione, così da indurre il creditore a rinunciare alla stessa. Appare evidente che, nella fattispecie, ci si trova, guardando alla materia del contendere e al contenuto dell’atto introduttivo del presente giudizio, dinanzi ad un’omessa condanna del creditore al rimborso delle spese relative ad un procedimento di opposizione del debitore ad un giudizio di esecuzione che ritenga ingiustamente avviato nei suoi confronti. Si tratta di fattispecie del tutto diversa da quella considerata dalla citata giurisprudenza della Corte di Cassazione, quest’ultima riferita alla condanna del debitore al rimborso delle spese processuali al creditore, posto che, nella specie, è il debitore a lamentarsi della mancata condanna del creditore al rimborso delle spese processuali, che, di norma, nei giudizi esecutivi conclusi con provvedimento di declaratoria di loro estinzione per rinuncia o inattività delle parti, dovrebbero stare a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 310 C.P.C., richiamato dall’art. 632, ultimo comma, dello stesso codice di procedura civile. Si tratta di doglianza infondata, con la conseguenza di dover ritenere e dichiarare inammissibile il presente reclamo. Infatti, nessuna condanna del creditore al rimborso di spese processuali inerenti al giudizio esecutivo poteva essere pronunciata, posto che solo il creditore aveva sostenuto spese per il processo esecutivo, quelle di cui il debitore pretende il rimborso attenendo al giudizio di opposizione all’esecuzione e non al giudizio esecutivo. La decisione sulle spese omessa nella fattispecie attiene non tanto al provvedimento con il quale è stata dichiarata estinta l’esecuzione, quanto al giudizio di opposizione avviato dal debitore con l’istanza di sospensione dell’esecuzione e che lo stesso avrebbe potuto proseguire con l’inizio del giudizio di merito eventualmente anche al solo fine di sentir dichiarata cessata la materia del contendere per l’intervenuta estinzione del giudizio esecutivo e conseguire il regolamento sulle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale. Invero, la partecipazione di un debitore al giudizio esecutivo è assolutamente eventuale ed egli ha bisogno dell’assistenza tecnica di un difensore quando voglia proporre istanze, eccezioni ed osservazioni Cass. n. 7254/1992 . La previsione di cui al novellato primo comma dell’art. 632 C.P.C., ai sensi della quale, con l’ordinanza che dichiara l’estinzione, il giudice dell’esecuzione provvede alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti, se richiesto” è finalizzata alla descrizione del contenuto dell’ordinanza di estinzione sotto il profilo delle spese, ma i criteri di ripartizione delle stesse continuano ad essere quelle di cui agli artt. 629, ultimo comma, C.P.C. spese a carico del rinunciante, salvo diverso accordo e 632, ultimo comma, C.P.C. spese a carico delle parti che le hanno anticipate . Nel caso di specie, tuttavia, va rilevato che la debitrice si è costituita non nell’ambito del giudizio esecutivo e per far valere le sue ragioni nell’ambito di esso, ma proponendo giudizio di cognizione ex art. 615 C.P.C., anche se poi, avendo conseguito la declaratoria di estinzione dell’esecuzione e preso atto del provvedimento con il quale il G.E. ha dichiarato non luogo a provvedere sull’istanza di sospensione dell’esecuzione, non ha continuato detto giudizio. Ora, poiché il debitore non sostiene normalmente spese nel processo esecutivo, le stesse venendo sostenute ed anticipate dal creditore, è possibile una condanna del creditore rinunciante all’esecuzione al rimborso delle spese processuali sostenute dal debitore sol quando costui si sia costituito per far valere le sue ragioni. Tuttavia, se le ragioni opposte mirano a contestare il diritto del creditore di procedere all’esecuzione forzata e si sostanziano in un’opposizione all’esecuzione, è chiaro che ogni regolamentazione delle spese processuali attiene al giudizio di opposizione e non a quello esecutivo. Pertanto, solo nell’ambito del giudizio di opposizione all’esecuzione l’odierna reclamante avrebbe potuto pretendere e conseguire la condanna di controparte al rimborso delle spese processuali, quelle da essa sostenute attenendo al giudizio di opposizione all’esecuzione da essa avviato e non a quello esecutivo da essa subito. Ne deriva che il provvedimento in oggetto, sul punto relativo all’omessa statuizione sulle spese processuali in mancanza di accordo delle parti, non era reclamabile ex art. 630 C.P.C., ma imponeva l’inizio del giudizio di merito dell’opposizione per conseguire l’agognata pronuncia suddetta, questa inerendo al giudizio di opposizione all’esecuzione e non al processo esecutivo. Ne deriva che il presente reclamo va dichiarato inammissibile. 4. E’ giusto e risponde ai criteri di legge compensare tra le parti le spese processuali per la novità e particolarità della questione. Per Questi Motivi il Tribunale, decidendo sul reclamo avverso l’ordinanza del 16/17 gennaio 2013, con la quale il giudice dell’esecuzione n. 290/2013 R.G. Es., oltre a rigettare l’istanza di sospensione della stessa ed assegnare il termine per l’inizio del giudizio di merito, ha dichiarato l’estinzione di detta esecuzione, reclamo proposto dalla esecutata A. F. s.n.c. dei Fratelli A. G. & amp L., in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, contro la creditrice esecutante LEGNAMI G. s.r.l. con ricorso del 31 gennaio 2014 DICHIARA inammissibile il reclamo e COMPENSA interamente tra le parti le spese processuali.